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ACCONCIATURA ED ESTETICA, CCNL 01/01/1996 - 31/12/1999 (testo ufficiale)

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL
SETTORE ACCONCIATURA ED ESTETICA

Roma, 8 Luglio 1996

La CONFARTIGIANATO ACCONCIATORI rappresentata dal Presidente Gianni
Gennari, dal Vice Presidente Ruggero Pallucchini, dal Segretario Nazionale
Andrea Scalia e dai Consiglieri Nazionali, Attilio Borelli, Giuseppe
Falcocchio, Cesare Giuliani, Francesco Messina, Sergio Salvagno, Graziella
Cama, Horst Rufinatscha, Gualfrando Velo, Franco Settimini, Franco Dardari,
Mario Forlone, Santi Gennari, Enzo Laino, Silvano Costa, con la
partecipazione della Confartigianato - Confederazione Generale Italiana
dell'Artigianato rappresentata dal Presidente Ivano Spalanzani, con
l'assistenza del Segretario Generale Francesco Giacomin, del Responsabile
della Divisione Politica del Lavoro Bruno Gobbi e della Responsabile del
Settore Contrattuale Giovanna De Lucia.

La CONFARTIGIANATO ESTETICA rappresentata dalla Presidente Franca
Cesaretti, dalla Vice Presidente Irene Soggia, dal Segretario Nazionale
Andrea Scalia e dai Consiglieri Nazionali, Romano Tajariol, Gabriella
Pagin, Emanuela Garagnani, Rita Parente, Daniela Morganti, Gina Paravisi,
Pierclara Spadacini, Daniela Damuggia, Gabriella Carretta, Elisabetta
Giuliani, Anna Parpagiolla, Manuela Garbella, con la partecipazione della
Confartigianato - Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato
rappresentata dal Presidente Ivano Spalanzani, con l'assistenza del
Segretario Generale Francesco Giacomin, del Responsabile della Divisione
Politica del Lavoro Bruno Gobbi e della Responsabile del Settore
Contrattuale Giovanna De Lucia.

La FEDERACCONCIATORI CNA, rappresentata dal Presidente nazionale Antonio
Marino, dai Vice Presidenti Luciano Foglia e Roberto Iacopini, dal
Segretario Generale Danilo Garone e dai signori Savino Moscia, Mauro
Taddia, Alfredo Correani, Michele Martino, Assistita dal Presidente della
CNA Filippo Minotti, dal Segretario Generale della CNA Gian Carlo Sangalli,
dal Responsabile dell'Area Politiche Sociali e Sindacali Alberto De Crais e
dal Responsabile Ufficio Dialogo e Contrattualistica Sergio Silvestrini.

La FEDERESTETICA CNA, rappresentata dal Presidente nazionale Elsa Forte,
dai Vice Presidenti Rosanna Di Cocco e Mary Silvestri, dal Segretario
Generale Danilo Garone e dai signori Vilma Capriotti, Monica Parodi, Grazia
Rucco, Assistita dal Presidente della CNA Filippo Minotti, dal Segretario
Generale della CNA Gian Carlo Sangalli, dal Responsabile dell'Area
Politiche Sociali e Sindacali Alberto De Crais e dal Responsabile Ufficio
Dialogo e Contrattualistica Sergio Silvestrini.

La CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI (C.A.S.A.), rappresentata
dal Presidente Comm. Giuseppe Guarino e dal Segretario Generale Dott.
Giacomo Basso, con l'assistenza del Segretario Confederale Dott. Paolo
Melfa e l'intervento del sig. Renato Sergio, Rappresentante nazionale della
categoria degli Acconciatori e delle Estetiste.

La FEDER.N.A.S. (Federazione Nazionale Acconciatori per Signora) e la
U.N.A.M.E.M. (Unione Nazionale Acconciatori Maschili e Misti) aderenti alla
C.L.A.A.I. (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane)
rappresentate nelle persone dei signori Tucci Enzo e Scarpanti Franco e da
una delegazione composta dai signori Sbrizzi Bruno, Bellomo Gianni,
Morgillo Francesca, Ria Luigi, Russo Vincenzo, Di Lecce Antonio, Seccia
Antonio, Barbieri Romano, Battaini Graziano, Castorina Francesco di Milano
e dai signori Buso Stefano di Padova, Maurelli Rocco di Lecce, Del Grosso
Federico di Chieti, Bonaccorso Diego di Catania, Appio Antonio di Matera,
Vettorello Luigi di Treviso, De Prosperis Cesare di Latina, assistiti dalla
Commissione Sindacale C.L.A.A.I., coordinata dal signor Pasquale Maiocco.

La FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO ALBERGHI-MENSE e SERVIZI
(FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Aldo Amoretti, dal
Segretario Generale Aggiunto Pietro Ruffolo, dai Segretari Nazionali Ivano
Corraini, Maria Antonietta Franceschini, Bruno Perini, Claudio Treves e dai
componenti il Comitato Direttivo nelle persone di Luigi Coppini, Silvano
Conti, Lionello Giannini, Piero Marconi, Manlio Mazziotta, Maria Regina
Ruiz, Marco Bertolotti, Antonio Paparatto, Cristina Ronco, Marisa Valenti,
Giovanna Vaudano, Gaetano Vazzana, Antonio Amoruso, Giovanni Baesotto,
Domenico Campagnoli, Nadia D'Amely, Patrizia Ferrari, Adriana Freddi, Lucia
Giorgi, Antonio Lareno, Melissa Oliviero, Carla Pasquale, Santino
Pizzimiglio, Bruno Rastrelli, Fabio Sormanni, Marco Vicedomini, Mauro
Dassio, Carmela Minniti, Giorgio Scarinci, Patrizia Vistori, Renato
Zanieri, Marina Bergamin, Loredana De Cecchi, Giorgio Loro, Sandro
Maccatrozzo, Vittorio Meneghini, Giusy Muchon, Celeste Paulon, Alessandro
Forabosco, Ezio Medeot, Denise Trevisan, Dino Bonazza, Ramona Campari,
Mauro Capacci, Gualtiero Francisconi, Gabriele Guglielmi, Mirella Losi,
Patrizia Maestri, Gabriele Marchi, Marinella Meschieri, Daniela Pellicani,
Walter Sgargi, Giulio Tiberio, Daniela Zini, Carlo Amato, Dalida Angelini,
Fabio Giunti, Paolo Graziani, Roberto Mati, Silena Menchetti, Raffaello
Nesi, Stefania Palli, Marco Raiconi, Alessandra Salvato, Fabrizio
Angelelli, Roberto Ghiselli, Roberta Massacesi, Claudio Bazzichetto, Orfeo
Cecchini, Simona Cervellini, Antonella Chiusaroli, Luigi Corazzesi, Simona
Iovinella, Giuseppe Mancini, Carla Mattiussi, Vincenzo Quaranta, Laura
Ricci, Antonio Stancampiano, Luigi Castiglione, Domenico Troise, Alfonso
Argeni, Giovanni Carpino, Antonio Coppola, Paola De Celmo, Rosario
Stornaiuolo, Giuri Giuseppe, Giuseppe Scognamillo, Canio Cioffi, Michele
Furci, Giovanna Pellegrino, Luisa Albanella, Cono Minnì, Sante Pellegrino,
Antonio Triglia, Gianni Cotzia, Rosanna Facchin, con l'assistenza della
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) rappresentata dal
Segretario Confederale Walter Cerfeda.

La FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI ai SERVIZI COMMERCIALI AFFINI e
del TURISMO (FISASCAT-CISL), rappresentata dal Segretario Generale Gianni
Baratta, dai Segretari Nazionali Luciana Cirillo, Mario Marchetti,
Pierangelo Raineri, da Mario Dalmasso, Salvatore Falcone, Antonio
Michelagnoli, Luigino Pezzullo, Marco Pinna, Daniela Rondinelli, Armando
Ruggieri dell'Ufficio sindacale unitamente ad una delegazione composta dai
signori Piero Abrami, Attilio Albanello, Antonio Albiniano, Antonietta
Aloisi, Cecilia Andriolo, Vittorio Armando, Sante Blasi, Maria Letizia
Borgia, Claudio Bosio, Emiliano Bovarini, Domenico Bove, Rocco Carbone,
Luigi Carignani, Carlo Castellano, Antonio Castria, Alberto Cavalloni,
Osvaldo Cecconi, Romano Celandroni, Franco Ciccolini, Antonio Cinosi, Bruno
Cordiano, Franco Corselli, Mario Dal Soler, Adriano Degioanni, Franci Di
Liberto, Carlo Di Paola, Jmma Egger, Giovanni Fabrizio, Alberto Farina,
Patrizio Fattorini, Ferruccio Fiorot, Marino Friggeri, Silvano Gherbaz,
Pietro Giordano, Pietro Ianni, Mario Lapia, Calogero Lauria, Guido Malvisi,
Iride Manca, Gilberto Mangone, Enrico Mazzetti, Maresa Meneghini, Amedeo
Meniconi, Biagio Montefusco, Ivano Morandi, Nicola Nistico, Maria Pantile,
Giorgio Pajaro, Ugo Parisi, Marcello Pasquarella, Gianfranco Patrignani,
Paolo Perazzoli, Ferruccio Petri, Leonardo Piccinno, Mario Piovesan, Pietro
Pizzingrilli, Simone Ponziani, Vincenzo Ramogida, Roberto Ricciardi,
Vincenzo Riglietta, Tullio Ruffoni, Vincenzo Sacchetta, Francesco Sanfile,
Rosanna Santarello, Fausto Scandola, Santo Schiappacasse, Rinelda Segatto,
Domenico Simone, Rolando Sirni, Paola Taddei, Mario Testoni, Fernando Toma,
Giancarlo Trotta, Francesco Varagona, Alessandro Varriale, Vincenzo
Vasciaveo, Laura Zerbin con l'intervento della Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale Natale
Forlani.

La UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO e SERVIZI (UILTuCS),
rappresentata dal Segretario Generale Raffaele Vanni, dal Segretario
Generale aggiunto Salvatore Caronia, dai Segretari Nazionali Michele
Malerba, Pierluigi Paolini, Virgilio Scarpellini, Parmenio Stroppa, Antonio
Zilli; da Emilio Fargnoli, Marco Marroni, Paolo Poma e Antonio Vargiu del
Dipartimento Sindacale della UILTuCS; dai membri del Comitato Direttivo
Nazionale Amari Sergio, Amoretti Carlo, Andreani Paolo, Beccati Marco,
Belletti Pina, Bellocchi Marco, Benanti Giuseppe, Bettocchi Bruno, Boco
Bruno, Cafagna Maria Pia, Callegaro Gianni, Canella Renzo, Cardonatti Enzo,
Carli Bruno, Casaggi Leonardo, Casadei Maurizio, Celentano Antonio, Chisin
Grazia, Cieri Nicola, Cioccolini Gianluca, Cocco Pietro, Codegoni Maria,
Colonghi Amedeo, Criscuolo Amedeo, D'Amico Francesco, Daniamo? Domenico, De
Simone Michele, Di Pierro Diego, Diccidue Sergio, Fanzone Salvatore,
Franzoni Stefano, Fruggiero Giuseppe, Fulciniti Caterina, Gagliardi
Giuseppe, Gandino Giorgio, Gazzo Giovanni, Giorgio Giovanni, Guggiardo
Rosario, Guidi Giancarlo, Ierulli Cesare, Iozzia Bartolo, La Torre Pietro,
La Volta Cosimo, Lo Vasco Maria, Luchetti Maria Ermelinda, Merlin Paolo,
Millone Teresa, Monaco Antonio, Moro Roberto, Napoletano Antonio, Nomade
Raffaella, Ortelli Francesco, Pace Leonardo, Parisi Giulio, Pellegrini
Aurelio, Pezzetta Giannantonio, Ragazzoni Maurizio, Rocchi Cristina, Sama
Carlo, Sansoni Sandro, Sastri Pasquale, Scardaone Luigi, Tomasi Gianni,
Venturi Gianfranco, Veronese Ivana, Vestri Paolo, Visentini Luca, Zanghi
Domenico e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL)
nella persona del Segretario Confederale Antimo Mucci.



Sfera di applicazione

Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese di
acconciatura ed estetica.



Art. 1 - Decorrenza e durata

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro decorre dal 1° gennaio
1996 al 31 dicembre 1999. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno
in anno, ove non sia disdetto da una delle parti contraenti, sei mesi prima
della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata.



Art. 2 - Sistema di informazione

Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia
dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte
responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle
loro organizzazioni e del sindacato dei lavoratori, le parti, avuto
riguardo all'attuale situazione dei comparti, concordano di attivare ad
ogni livello, nel rispetto della reciproca autonomia, un sistema di
relazioni sindacali che consentano una più approfondita conoscenza delle
problematiche che investono l'artigianato finalizzata al raggiungimento di
più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo
delle imprese artigiane, il consolidamento delle loro strutture e della
loro autonomia.

La funzione dei settori dell'acconciatura e dell'estetica anche nelle
dimensioni aziendali minime, è tale che abbisogna di una politica globale
che colga gli elementi di peculiarità presenti nelle imprese.

Le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali di settore
concordano sulla istituzione di un sistema organico di relazioni sindacali
che, articolandosi su vari momenti e livelli attraverso specifiche
modalità, persegua l'obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo
dei rapporti tra le rispettive Organizzazioni e lo sviluppo di una puntuale
ed incisiva cultura sindacale che veda nel reciproco confronto uno
strumento professionale di sviluppo dell'artigianato.

Livello nazionale

Annualmente, su richiesta di una delle parti, entro il primo quadrimestre,
le organizzazioni nazionali di categoria degli artigiani forniranno alle
organizzazioni nazionali dei lavoratori le informazioni in loro possesso
per comparto e per territorio in ordine allo stato e alle prospettive
produttive e occupazionali delle imprese artigiane dei settori, in
relazione alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione ed alle linee
di programmazione settoriali e generali.

Le parti concordano inoltre per un particolare reciproco impegno, ciascuno
nella propria sfera di competenze, a favorire i processi di sviluppo delle
aziende artigiane e alla ricerca nei settori all'interno di un progetto
complessivo.

Livello decentrato

Al fine di concretizzare gli obiettivi in premessa vengono altresì
individuati a livello decentrato, regionale e territoriale, momenti di
confronto sistematico tra le parti.

Tali momenti, di natura ricorrente, in rapporto con le risultanze del
lavoro degli osservatori e del sistema di relazioni articolato sul
territorio, verificheranno la possibile attivazione di iniziative congiunte
anche nei confronti della pubblica amministrazione, nonchè le possibili
soluzioni ai problemi che vengono via via posti allo sviluppo del settore e
delle relazioni sindacali.

Saranno in particolare oggetto di confronto:

- l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti di enti pubblici su
materie afferenti le politiche di sviluppo del settore (forme di sostegno,
incentivi all'occupazione, sviluppo di servizi alle imprese, innovazione
tecnologica);

- iniziative di carattere politico nei confronti di terzi atte a correggere
situazioni distorsive o penalizzanti nei confronti del settore e
dell'occupazione;

- l'attivazione di iniziative congiunte sulla politica del mercato del
lavoro;

- esame dei regolamenti comunali attuativi delle leggi che disciplinano le
attività di acconciatura ed estetica;

- possibile esame preventivo di situazioni temporanee di crisi correlate
alla presenza nelle aree urbane e nei centri storici, in rapporto con le
Amministrazioni comunali;

- il calendario degli incontri sarà stabilito di comune accordo. In alcune
regioni, al fine di avviare positivamente il confronto, potrà essere utile
la presenza delle strutture nazionali.



Art. 3 - Osservatori

Le parti concordano di approfondire e sviluppare i reciproci rapporti
individuando nel livello nazionale e regionale la sede più idonea allo
svolgimento e allo sviluppo del sistema di informazione individuato nel
CCNL.

Le parti individuano nella costituzione di "Osservatori Nazionali e
regionali" di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità
sopraindicate. Gli osservatori possono essere costituiti anche a livello
territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive
ed occupazionali e quando le parti a livello regionale ne ravvedano
l'esigenza.

Compiti dell'osservatorio sono:

- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di
politica dell'artigianato dei servizi alla persona nel territorio con
particolare riferimento ai grandi centri urbani. Coordinamento ed indirizzo
nell'attuazione delle Leggi 1142/70 e 1/90 in particolare per quanto
riguarda la collocazione delle imprese sul territorio in relazione anche
alle dimissioni delle stesse. Raccolta dei dati disaggregati per mestiere e
per allocazione territoriale;

- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del Mercato del Lavoro, sui
flussi occupazionali, apprendistato C.F.L., occupazionale femminile,
evoluzione figure professionali;

- l'acquisizione di informazioni relative ai regolamenti comunali.
L'incontro per questa materia avverrà di norma una volta all'anno a
richiesta di una delle parti e dovrà tendere a promuovere iniziative idonee
alla costituzione delle commissioni comunali ove a tutt'oggi non si è
provveduto, alla loro operatività e alla realizzazione dei regolamenti
previsti dalle L. 1142/70 e L. 1/90, nonchè ad eliminare situazioni anomale
che oltre a danneggiare la categoria, peggiorano le condizioni del servizio
e non creano possibilità di sviluppo occupazionale attraverso una corretta
interpretazione delle suddette leggi;

- l'attivazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso
di informazione sopra descritto, nei confronti Enti Pubblici, Istituti di
ricerca pubblici o privati, ecc;

- lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a
qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;

- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la
qualificazione e la formazione professionale;

- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di
innovazione e formazione delle strutture di servizio alla persona;

- ambiente e nocività;

L'osservatorio, sulla base dei compiti stabiliti, potrà valutare la
possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse
definendo modalità e criteri di realizzazione, nonchè le risorse necessarie
per lo svolgimento delle stesse.

L'Osservatorio Nazionale verrà costituito entro 6 mesi dalla stipula del
presente CCNL e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri
per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.

All'atto della prima riunione i componenti l'osservatorio definiranno la
programmazione dell'attività.



Art. 4 - Sistema contrattuale

Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di
trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi
dei diversi settori artigiani.

A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per
ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:

relazioni sindacali di settore

·materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria

· sistema di classificazione

· retribuzione

· durata del lavoro

· normative sulle condizioni di lavoro

· azioni positive per le pari opportunità

· altre materie tipiche dei CCNL

· costituzione di eventuali fondi di categoria

Livello decentrato di categoria

La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta
alle organizzazioni regionali di categoria.

Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà
regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale
regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale,
rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.

In presenza di aree caratterizzate da elevata, concentrazione di imprese di
settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della
titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture
territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.

Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere
locale non previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la
relativa trattativa anche su istanza delle strutture territoriali, sarà
assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali
interessate.

Qualora i tempi di avvio dei CCRIL territoriali non siano definiti dai CCNL
di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione
dei CCRIL siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla
decorrenza dei CCNL.

Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati

Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali,
mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema contrattuale
convenuto e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni
conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei
livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di
seguito descritti.

Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia
garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla
scadenza dei precedenti contratti.

Livello nazionale di categoria

- ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non
oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la
sua validità fino alla data di scadenza prevista;

- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5
mesi e mezzo prima della scadenza prevista;

- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di
illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del
negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione
della piattaforma;

- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di
tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente;

- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente
soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il
negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali:

- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti
convengono che si richiederà l'intervento di mediazione del Ministro del
lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;

- trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento
del Ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si
ritengono libere da ogni vincolo procedurale.

Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il
periodo 1° - 31 agosto.

Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non
partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo
svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi
raggiunti.

Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata
dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà
alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione
della piattaforma (ad eccezione dell'indennità di vacanza contrattuale, ove
spettante, di cui al successivo titolo) nel caso si determini un periodo di
carenza.

Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del
negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali
artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale
proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel
caso si determini un periodo di carenza.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di
scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il
contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal
mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove
successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.

L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione
programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex
indennità di contingenza.

Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50%
dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del
contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

Livello decentrato di categoria

La decorrenza dei CCRIL cadrà a metà della vigenza dei CCNL di riferimento.
La definizione dei CCRIL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:

- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4
mesi prima della data di decorrenza;

- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di
illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del
negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione
della piattaforma;

- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di
tempo per trovare un accordo;

- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente
soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il
negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Categorie nazionali:

- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti
convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore
Regionale al Lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale
richiesta;

- trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento
dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si
ritengono libere da ogni vincolo procedurale.

Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il
periodo 1° - 31 agosto.

Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie al presente accordo non
partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo
svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi
raggiunti.

Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata
dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà
alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione
della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.

Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del
negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali
artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale
proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel
caso si determini un periodo di carenza.

Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del CCRIL, nel caso in cui, pur in
presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai
lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo
mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai CCNL a titolo di acconto
sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale.

In base all'Accordo Interconfederale 3 agosto - 3 dicembre 1992, al fine di
verificare "l'andamento del settore della acconciatura e dell'estetica
nella regione" agli effetti della contrattazione salariale di secondo
livello, le parti in sede regionale avranno a riferimento le eventuali
informazioni - elaborazioni raccolte dagli Osservatori. In tale ambito, le
parti, sempre a livello regionale, si attiveranno affinché indicatori di
categoria possano essere congiuntamente individuati.

Verranno comunque presi in esame i seguenti indicatori con le rispettive
fonti:

- PIL regionale (Fonte: Istituto G. Tagliacarne)

- Valore aggiunto per addetto (Fonte: Istituto G. Tagliacarne)

- Andamento occupazionale ed evoluzione dei settori (Fonte: INPS/Enti
Bilaterali)

- Andamento dei settori, anche in relazione alla sua concentrazione
territoriale: numero delle imprese; numero degli addetti; media
dimensionale delle imprese (Fonte: INPS/CCIIAA)

A livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future
dell'andamento dei settori nella regione, anche alla luce di interventi e
di progetti specifici per l'acconciatura e l'estetica, tesi ad accrescere
la produttività e l'efficienza delle imprese.

Contrattazione regionale in vigenza del presente CCNL

L'incremento retributivo mensile di cui all'ultimo comma delle procedure
per la contrattazione regionale è stabilito nella misura del 25% della
media degli incrementi retributivi pattuiti nei contratti regionali
sottoscritti, durante la vigenza del presente CCNL, sino a quel momento.

Le parti, in ogni caso, si incontreranno entro il 31.12.1998 per verificare
l'andamento della contrattazione regionale.



Art. 5 - Accordo interconfederale

Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta
nell'Accordo Interconfederale del 21/7/88 per gli istituti previsti, anche
a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si
intendono da esso sostituite. Le parti convengono altresì che gli
adempimenti previsti dall'Accordo decorrono, per le imprese rientranti
nella sfera di applicazione del presente CCNL, dal 1992.

Relazioni sindacali

Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di realizzare
gli impegni congiuntamente assunti nell'Accordo Interconfederale del 27
febbraio 1987 nei termini di cui alla PREMESSA dello stesso accordo,
concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di
confronto tra Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per una
gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni
e dai mutamenti economici e sociali. Le parti ritengono che la concreta
realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già
delineati nell'accordo del 27 febbraio 1987 (previdenza, assistenza
sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano
una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali
che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di
quanto sopra indicato. Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto
e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della
articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti,
le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a
livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore
articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti. Ciò premesso,
le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello
nazionale attraverso:

a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed
occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo,
raccolti dagli osservatori previsti dalla legge e dai CCNL;

b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo
propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione
e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema
artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo
locale del mercato del lavoro;

c)l'intervento congiunto a sostegno della politica nazionale e comunitaria
di sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della rappresentanza
dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente
nelle varie sedi istituzionali;

d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con
particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più
delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi
alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare,
da parte delle imprese le condizioni per il rispetto delle norme fiscali,
previdenziali, contrattuali;

e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno,
congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse,
appalti pubblici e privati, politica contrattuale;

f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto
comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino
le auspicate convergenze. Al fine di verificare l'attuazione di quanto
previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente
ogni 3 mesi. A livello regionale le parti instaureranno relazioni
finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub
a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di
competenza dell'ente regionale e dagli altri enti pubblici territoriali
anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'accordo
del 27/2/1987. Le Organizzazioni artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASA,
CLAAI e le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, e UIL concordano sullo
sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come
imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive
strutture di rappresentanza ed organizzative. In attuazione di quanto sopra
si conviene:

1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS.
stipulanti, del presente accordo, intendendosi per queste ultime le
organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di
categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane
di un determinato bacino. In corrispondenza dei bacini di cui al comma
precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le
rispettive rappresentanze delle parti.

2) Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente
risolte fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni
artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali
controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in
precedenza composizione.

3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con
l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai CCNL dei settori
artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano
l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.

4) I rappresentati di cui al punto 1) anche qualora dipendenti di imprese
artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato
utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5). Detti
rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5
dipendenti.

5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del
21/12/1983 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei
CCNL dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a
partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un fondo per le
attività di cui al 1° comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 2°
dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente
in forza al momento del versamento.

Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno
ragguagliate rispettivamente:

- a L. 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (1°
comma punto 1);

- a L. 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate
nelle sedi bilaterali (2° comma punto 1).

Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.

6) I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a
livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini
potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo
riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica
ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno.

7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto
precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a
livello regionale, ad una verifica per garantire l'unicità della
rappresentanza dei lavoratori.

A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino
all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in
aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove
esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.

8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello
spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori
dipendenti previste dai CCNL artigiani. Il tentativo di conciliazione dovrà
avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto.

Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà
esecutivo; analogamente in assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del
provvedimento.

9) I rappresentanti di CGIL, CISL e UIL comunque espressi, durano in carica
almeno un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.

lO)Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla
normativa vigente in materia - Legge300/1970 - Legge 604/1966 - Legge
533/1973 e agli articoli 2118 e 2119 del Codice Civile.

Dichiarazione a verbale del Ministro

Il Ministro dichiara che l'accordo prevede che le OO.SS. definiscano
autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.

Dichiarazione a verbale di CISL e UIL

CISL e UIL dichiarano che, per loro autonoma scelta, i rappresentanti
sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende
artigiane associate alle OO.AA. firmatarie del presente accordo, data la
peculiarità e la dimensione dell'attività produttiva artigiana
eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le
strutture CISL e UIL presenteranno alle aziende interessate e, per
conoscenza alle OO.AA richiesta di aspettativa per tutta la durata del
mandato ricevuto dalle rispettive organizzazioni sindacali. Durante tale
periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la
conservazione del posto di lavoro ed i trattamenti previsti dal 3° e 4°
comma dell'art. 31 della Legge 300/70 - Statuto di diritti dei lavoratori.

La CONFARTIGIANATO, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto di tale
dichiarazione.

Dichiarazione a verbale della CGIL

La CGIL dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e
congiuntamente alle altre OO.SS. i propri rappresentanti. Dato che
l'accordo prevede che rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti,
la CGIL dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro
elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale
interessato. La CGIL definirà autonomamente i criteri e le modalità di
scelte e le entità della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà
locali.

Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge
competenti.

Protocollo per il regolamento del Fondo

1) Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle
risorse di cui al punto 5) del presente accordo interconfederale viene
costituito un fondo regionale gestito dalle OO.AA e controllato dalle
OO.SS..

2) Le imprese verseranno le quote al fondo di cui al punto precedente
attraverso l'INPS e secondo modalità previste nella specifica convenzione.

3) In carenza di attivazione della specifica convenzione INPS entro il
31/7/1989, il versamento sarà effettuato direttamente dalle imprese
artigiane al Fondo regionale.

4) Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del
meccanismo di prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento
dell'Ente bilaterale, possono definire modalità equivalenti e sostitutive
di quando stabilito ai punti precedenti.

5) Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei
dati relativi ai versamenti di cui sopra.

6) Il fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra
i bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente
accordo interconfederale entro 30 giorni dalla data dell'effettivo
versamento.

7) Il fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e
per settore merceologico.

8) Il fondo regionale comunque invia alle organizzazioni nazionali
stipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi.

9) Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque la
prima volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle
risorse accantonate per valutare la congruità della distribuzione delle
risorse stesse ai bacini individuati e ai soggetti interessati designati
dalla OO.SS. e previsti al punto 1), ai fini del funzionamento degli
stessi. A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente
definiti, le stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle
risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale.

lO)La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle
designazioni che saranno comunicate dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA.
firmatarie.

11)A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente
elaborati nelle sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1), 2° comma,
del presente accordo interconfederale al fine di rendere disponibili le
risorse necessarie.

12)Per l'attuazione dei programmi di attività di cui sopra, definiti nello
spirito degli impegni assunti nella prima parte dell'accordo, saranno
utilizzate le risorse come specificatamente indicato al punto 5)dello
stesso.

13)Nella fase intermedia prevista dal comma 1° del punto 7), resta inteso
che le imprese artigiane nelle quali già esiste il delegato di impresa non
concorreranno alla costituzione del fondo. Pertanto le imprese in questione
recupereranno, a carico del fondo stesso, quanto versato.

Nota a verbale

CGIL, CISL e UIL confermano che con il presente accordo, non si è voluto
innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie
sui diritti sindacali.

La CONFARTIGIANATO, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto della nota a
verbale.

Sono tenute all'applicazione della normativa sulle rappresentanze sindacali
di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti
nella sfera di applicazione del Titolo III della Legge 20/5/1970, n.300.

Le Confederazioni Artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per
quest'ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive
federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo
economico svolto dal comparto artigiano, ed al fine di salvaguardare il
patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale,
indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività date le
specificità che connotano le imprese artigiane, convengono
sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa,
comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori
artigiani.

A tal fine si conviene quanto segue:

1) Allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio di
professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese
artigiane, le parti istituiranno al livello regionale un fondo
intercategoriale.

2) Il fondo di cui al punto 1) sarà gestito in maniera paritetica dalle
articolazioni regionali delle OO.AA. e dalle OO.SS. firmatarie, le quali
entro il 30/10/1989 in un apposito incontro definiranno le norme
difunzionamento e gli organi di gestione del fondo medesimo.

3) Il fondo regionale provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al
reddito dei lavoratori delle imprese interessate da sospensioni temporanee
delle attività causate da eventi di forza maggiore, indipendenti dalla
volontà dell'imprenditore, secondo i criteri e le modalità indicate ai
punti 7), 9), 11), 12).

4) Il fondo regionale provvederà inoltre ad erogare prestazioni per gli
imprenditori artigiani e per il sostegno alla impresa, secondo i criteri e
le modalità di cui al punto 16) comma 2°.

5) Fermo restando gli scopi solidaristici generali, le parti stipulanti, a
livello regionale, laddove ne ravvedano l'esigenza e le condizioni,
potranno concordare eventuali articolazioni subregionali del fondo.

6) La presente normativa si applica ai settori coperti da CCNL artigiani
stipulati, ai sensi dell'accordo interconfederale del 21/12/83, dalle
Organizzazioni firmatarie del presente accordo, ad esclusione
dell'edilizia, dell'autotrasporto e della panificazione.

7) Ferma restando l'esclusione di crisi congiunturali anche temporanee, a
titolo esemplificativo gli eventi che potranno dare luogo alle prestazioni
del fondo di cui al punto 2) andranno individuati tra i seguenti:

- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da
richiedere la sospensione delle attività;

- calamità naturali;

- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e
soggetti esterni all'impresa;

- difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori
e soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di mercato.
In via analogica, la commissione di cui al punto 11) potrà individuare
ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.

8) In caso di articolazione sub-regionale del fondo per aree di produzione
omogenea, ad eccezione di quanto previsto al punto 7), le parti potranno
individuare eventi diversi da quelli sopra indicati, compatibilmente con
disponibilità economiche.

9) In ogni caso, per tutti gli eventi considerati, la durata degli
interventi del fondo sarà limitata. Tale durata, nonché l'entità degli
interventi saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento.

10)Il fondo si darà le articolazioni operative al fine di garantire
rapidità e funzionalità degli interventi.

ll)Per ogni fondo verrà istituita una Commissione permanente paritetica,
che esaminerà in tempi rapidi le domande di intervento delle imprese
interessate, valutando la conformità degli eventi denunciati e dei loro
effetti, alle finalità per cui il fondo è costituito.

12)Le provvidenze verranno erogate dal fondo all'impresa, e tramite
quest'ultima ai lavoratori interessati.

13)La gestione del fondo predisporrà gli opportuni strumenti di
rendicontazione per controllare l'avvenuta erogazione ai soggetti
interessati.

14)Entro il 30/9/1989 sarà istituita una Commissione nazionale paritetica
che, entro il 15/11/1989, valuterà i problemi di carattere contributivo,
relativi alle attività di sostegno del fondo e diramerà alle parti
regionali le indicazioni necessarie.

Tale commissione sarà inoltre investita dei compiti di cui ai punti 19),
20) e fornirà indicazioni per il superamento di eventuali controversie
interpretative che si manifestassero a livello territoriale.

15)Le imprese dei settori interessati dovranno contribuire al fondo con una
quantità pari a 10 ore annue di retribuzione contrattuale (paga base e
contingenza per dipendente, di cui rispettivamente 8 e 2 saranno iscritte
in capitoli di bilancio separati già richiamati al punto 3) e al punto 4).

La retribuzione di riferimento ai fini della contribuzione al fondo è
quella prevista dal CCNL di appartenenza per l'operaio specializzato.

16)Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli
interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.

Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il
sostegno alle imprese che, a titolo esemplificativo, saranno:

- il ripristino del ciclo produttivo;

- riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a
fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che
di prodotto;

- servizi reali all'impresa, quali attività formative, di diffusione delle
tecnologie, ecc;

17)Il fondo potrà essere accantonato presso gli Enti bilaterali regionali;

18)Le provvidenze del fondo saranno riservate alle imprese che abbiano
adempiuto agli obblighi previsti dal presente contratto ed alle norme
previste dai regolamenti localmente definiti.

l9)Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle
prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata ad un fondo nazionale
di compensazione suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori
dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione
e il funzionamento del predetto fondo nazionale saranno assicurati dalla
Commissione di cui al punto 14).

20) A carico del fondo regionale potranno essere stipulate forme di
assicurazione volte a garantire la continuità degli interventi, secondo gli
orientamenti espressi dalla Commissione di cui al punto 14).

21)A livello regionale, le parti valuteranno la consistenza di eventuali
residui di gestione al fine di concordare utilizzi aggiuntivi.

22)In sede regionale, le parti potranno altresì attivarsi congiuntamente
nei confronti degli Enti pubblici, per interventi a sostegno delle finalità
per cui il fondo è costituito, fermo restando quanto previsto in termini di
gestione al punto 2).

23)I versamenti annuali di cui al punto 15) avverranno entro il 15 luglio
di ciascun anno e saranno calcolati moltiplicando il numero dei lavoratori
dipendenti occupati al 30 giugno dello stesso anno nell'impresa artigiana
per le ore 10 ore previste, calcolate secondo quanto previsto al punto 15)
ultimo comma. Il primo di tali versamenti che si riferirà al 1989, sarà
effettuato entro il 31 dicembre 1989 e sarà riferito, con criteri di cui
sopra, al numero dei lavoratori dipendenti in forza al 30/10/1989.

24)Il fondo regionale provvederà a fornire alla Commissione di cui al punto
14) del presente accordo i dati relativi ai rendiconti annuali di bilancio.
A tal fine provvederà ad una contabilizzazione per categorie contrattuali e
per aree territoriali.

25)Nel caso di fondi bilaterali esistenti, per finalità affini a quelle
previste dal presente accordo, le parti regionali si incontreranno per
stabilire - ove vi siano rilevanti differenze negli oneri, e nella qualità
delle provvidenze, e tenendo conto delle esperienze acquisite - le
eventuali modalità di armonizzazione con il fondo di cui al punto 1).

26)Nel caso di provvedimenti legislativi, intervenuti dopo la stipula del
presente accordo e che modifichino le materie da esso trattate, le parti
firmatarie a livello nazionale si incontreranno per gli opportuni
adeguamenti.

27)Le erogazioni del fondo regionale di cui al punto 3) hanno carattere di
provvidenze. Esse impegnano il solo fondo ad intervenire per i casi
indicati e nelle modalità concordate, nel limite delle sue disponibilità
economiche ed escludono pertanto qualsiasi diritto del singolo lavoratore,
nei confronti dell'impresa, salvo quanto disposto ai punti 12) e 13).

Non si intende inoltre modificare direttamente o indirettamente, col
presente accordo, le normative contrattuali e di legge relative alla
disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi.

Occupazione femminile

Le parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale al fine di
sperimentare azioni positive. A tale scopo saranno costituiti comitati
paritetici regionali e/o territoriali tra OO.SS. ed OO.AA. per la
progettazione e realizzazione delle suddette iniziative anche utilizzando
le risorse dei vari enti pubblici.

Tutela dei tossicodipendenti

1) Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo
scopo di individuare le realtà ove costituire comitati bilaterali
territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti
interessati a stati di tossico dipendenza, in materia di accesso ai servizi
socio-sanitari e inserimento/mantenimento nella realtà produttiva.

l.l Tali comitati territoriali si avvarranno del contributo delle strutture
pubbliche e delle comunità terapeutiche di provata e condivisa esperienza.

1.2 Le parti a livello regionale e/o territoriale esamineranno la
possibilità di interventi in materia di tossicodipendenza adatti alla
realtà delle imprese artigiane da sottoporre congiuntamente agli Enti
Locali.

2) Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscano in progetti
riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche che rispondano ai
requisiti di cui al punto 1.1 qualora si rendesse necessario, va concessa
l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità,
per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture, in aggiunta al
periodo di comporto.

2.1 L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle
strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali in ragione
della loro specificità.

2.2 Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza ad imprese artigiane, che
siano nella fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito dalle
strutture terapeutiche di cui al punto 2.1 che ne certificheranno la
necessità, potranno essere concessi orari flessibili o a tempo parziale.

3) Ai lavoratori, qualora genitori o tutori di tossicodipendenti in
comprovata terapia presso i centri pubblici e privati di cui al punto 2.1,
per il periodo di sostegno, espressamente richiesto dalla terapia stessa,
potranno essere accordati, tenendo conto delle esigenze produttive,
permessi non retribuiti o orari particolari.

4) I comitati bilaterali di cui al punto 1), su segnalazione delle
strutture terapeutiche si adopereranno per portare a conoscenza delle
imprese artigiane le esigenze di reinserimento lavorativo di
tossicodipendenti per consentire alle imprese stesse di corrispondere
volontaristicamente nel senso auspicato.

5) Nell'ipotesi di aspettativa non retribuita di cui al punto 2) i
lavoratori interessati potranno essere sostituiti per il periodo di assenza
dall' impresa utilizzando contratti a tempo determinato ai sensi dell'art.
23 L. 56/87.

Lavoratori inabili

Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o
territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso
sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle
imprese artigiane, e per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e
per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le
imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro
inserimento.

A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di
strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.

Per i lavoratori portatori di handicap si,fa riferimento alla L. 104192.

Mercato del lavoro

Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori, si danno
atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del Mercato
del Lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando
nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva.

In particolare, confermano la validità dell'Accordo Interconfederale del
27/2/67, nelle parti riguardanti il Mercato del Lavoro, in quanto esso
costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti
operanti nel settore.

In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del
citato accordo, in particolare, la L. 56/87, le parti ritengono di dover
assumere nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo,
volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in
base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle
particolarità delle imprese artigiane.

Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione
degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni
indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di
apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla L.
56/87, la verifica dovrà tenere conto di tre fattori essenziali:

- la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo;

- la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate,
per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità
formative;

- la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle
effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di
apprendisti nel Mercato del Lavoro.

Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni
sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali.

Il presente Accordo Interconfederale ha durata triennale. Esso s'intende
tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6
(sei) mesi dalla scadenza.

L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività pertanto, nelle more
della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un
nuovo accordo.

Roma, 21 luglio 1988

Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso
il CNEL.

Allegato

Le parti, all'atto della firma dell'Accordo Interconfederale siglato in
data 21/7/1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il
Ministro del Lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di
massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri
interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace
l'accordo per tutte le imprese artigiane.

Dichiarazione congiunta per l'attuazione dell'Accordo Interconfederale
21/7/1988

Le parti nazionali, firmatarie del presente Accordo, convengono di
ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento
applicativo del presente Accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede,
i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali
peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie
sottoscritte.

MODIFICHE ALL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 21.7.1988 nella parte relativa al
fondo regionale intercategoriale per la salvaguardia del patrimonio di
professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale.

Confartigianato, Cna, Casa e Claai e Cgil, Cisl e Uil convengono sulle
seguenti modifiche dell'Accordo Interconfederale del 21.7.1988, le quali
sono riferite alla parte che, nel testo dell'accordo, è immediatamente
riportata dopo il "Protocollo per il funzionamento del fondo" (di
rappresentanza sindacale), la successiva "Nota a Verbale di Cgil, Cisl e
Uil e la seguente presa d'atto delle Confederazioni Artigiane della stessa
Nota a Verbale.

Le Confederazioni Artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per queste
ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni
di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico
svolto dal comparto artigiano ed al fine di salvaguardare l'occupazione ed
il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale,
indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le
specificità che connotano le imprese artigiane, convengono
sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa,
comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori
artigiani.

Punto 1)

Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del
patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle
imprese artigiane, le parti istituiranno al livello regionale un fondo
intercategoriale.

Punto 3)

Il fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale,
provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori
delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da sospensione
temporanea delle attività, secondo i criteri e le modalità indicati ai
punti 7), 9), 11), 12).

Punto7)

I1 fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di cui
al punto nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno
individuati tra i seguenti:

- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da
richiedere la sospensione delle attività;

- calamità naturali;

- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e
soggetti esterni all'impresa; difficoltà di utilizzo delle materie prime
già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema
economico produttivo e di mercato.

- incendio.

In via analogica, la commissione di cui al punto 11) potrà individuare
ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.

Punto 8): da cassare

Punto 9)

Per tutti gli eventi considerati, la durata nonchè l'entità degli
interventi del fondo saranno stabilite dalle parti regionali in apposito
regolamento, al fine di rispondere in modo ottimale alle richieste di
intervento.

Punto 15): cassare l'ultimo comma ed aggiungere:

Fatti salvi gli accordi già intervenuti a livello regionale relativamente
alla contribuzione al Fondo per l'anno 1993 e l'impegno delle parti a
costituire il Fondo in tutte le Regioni entro la stessa data,
convenzionalmente la quantità di cui sopra dall'l.1.1993 fino al 31.12.1994
è fissata in lire 80.000 per ciascun anno per ogni dipendente. A partire
dall'l.1.1995 e fino al 31.12.1996 tale importo è elevato a lire 84.000 per
ciascun anno per ogni dipendente. Su proposta dei fondi regionali, le
parti, a livello regionale, potranno stabilire per i casi di crisi
congiunturale versamenti aggiuntivi sui quali non opera l'accantonamento
del 7% di cui al punto 19).

Punto 16)

Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli
interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.

Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il
sostegno alle imprese, che andranno individuati tra i seguenti:

- il primo ripristino del ciclo produttivo;

- riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a
fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che
di prodotto;

-servizi reali all'impresa, quali attività formative di diffusione delle
tecnologie, ecc..

Punto 17)

Il fondo sarà collocato all'interno dell'Ente Bilaterale regionale.

Punto 19)

Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle
prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata ad un fondo nazionale
collocato all'interno dell'ente bilaterale nazionale, suddiviso nei due
capitoli separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito
pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il funzionamento del
predetto fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione di cui al
punto 14).

Punto 25): cassare la frase contenuta nell'inciso (dalla parola "ove" fino
alla parola "acquisite") e cassare l?a successiva parola "eventuali".

Roma, 22 giugno 1993



Art. 6 - Formazione professionale

Le parti potranno incontrarsi ai vari livelli qualora una delle stesse ne
faccia richiesta. Il confronto su tale materia farà riferimento alla
programmazione regionale derivante dalla legge quadro sulla istruzione
professionale, e si dovrà tendere soprattutto alla realizzazione di corsi e
programmi più idonei e funzionali, allo scopo di creare una migliore
qualificata professionalità corrispondente alle esigenze che il servizio
svolto dalle imprese artigiane deve soddisfare.

Le risoluzioni prese nella reciprocità delle autonomie, devono tendere a
promuovere corsi ed iniziative riguardanti la formazione professionale.

I predetti corsi formativi, nell'ambito della citata programmazione
regionale, dovranno essere concordati con le Organizzazioni Sindacali
interessate per soddisfare le esigenze di aggiornamento professionale per i
lavoratori dipendenti, nonchè la formazione dei giovani apprendisti.

Non sono escluse iniziative concordate tra le parti che prevedano impegni
diretti della categoria, anche con il coinvolgimento delle accademie
artistiche per la realizzazione di strumenti finalizzati all'aggiornamento
professionale e alla formazione dei giovani. Le iniziative di cui sopra
devono però intendersi aggiuntive a rispetto a quanto per legge è demandato
alle regioni in materia di formazione professionale e di apprendistato.

Al fine di un'applicazione coerente della L.845/78 con le peculiarità
settoriali, le parti convengono di attivare entro settembre 1996 un
confronto a livello nazionale, teso ad attuare iniziative congiunte in
materia professionale per creare corrispondenza fra attestati o diplomi di
qualifica per lo sviluppo di una occupazione giovanile sulla base di
livelli di professionalità reali.

Le parti, a livello regionale, si impegnano altresì a predisporre proposte
ed iniziative nei confronti dell'Ente Regione per l'erogazione di incentivi
a sostegno dell'occupazione dei giovani e per la ridefinizione di percorsi
formativi integrati con forme di lavoro dipendente prima di raggiungere la
qualificazione professionale.



Art. 7 - Tutela dei dirigenti sindacali

Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori eletti a far parte
dei comitati direttivi nazionali, regionali o provinciali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori.
La elezione dei lavoratori a dirigente sindacale deve essere comunicata per
iscritto al datore di lavoro ed alle competenti associazioni artigiane di
categoria, entro 15 giorni dall'avvenuta nomina, a cura dell'organizzazione
sindacale del lavoratore interessato.

I dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi per
l'adempimento dei propri compiti di natura sindacale e su preventiva
richiesta scritta del sindacato cui gli stessi appartengono. Tali permessi
saranno retribuiti nella misura di due ore per ogni dipendente dell'azienda
di cui il dirigente sindacale fa parte con un minimo garantito di 8 ore
annue.

La somma suddetta, relativa alla concessione di permessi sindacali, non
trova applicazione nelle aziende che occupino un solo dipendente
qualificato.

Il licenziamento o il trasferimento del dirigente sindacale deve essere
giustificato e non può comunque avvenire per ragioni inerenti all'esercizio
della carica ricoperta. Eventuale ricorso al provvedimento di licenziamento
o trasferimento del dirigente sindacale sarà presentato entro 15 giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento dall'interessato, tramite la
propria organizzazione sindacale alla commissione paritetica di cui
all'art. (35) del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Qualora trattasi di un dirigente sindacale che ricopra soltanto cariche
nazionali, competenti alla procedura conciliativa di cui sopra sono le
stesse commissioni paritetiche territoriali di cui al comma precedente, con
facoltà per le stesse di richiedere l'intervento delle rispettive
associazioni nazionali sindacali.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto in materia di diritti
sindacali si fa riferimento alla legislazione vigente e, in particolare, in
quanto applicabile alla L. 20/5/70 n. 300, sullo statuto dei diritti dei
lavoratori.



Art. 8 - Tutela dei licenziamenti individuali

Le parti in attuazione della L. 108 dell'll/5/90, (Disciplina dei
licenziamenti individuali) esprimono la comune volontà di applicare le
norme in essa contenute nell'intento di favorire la soluzione di eventuali
vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa,
utilizzando le sedi permanenti istituite dall'Accordo
interconfederale-intercategoriale del 21/7/88 o, nella fase di
realizzazione di queste, attraverso la costituzione di specifiche
commissioni di conciliazione per le quali le parti si impegnano a designare
i rispettivi componenti a livello territoriale.



Art. 9 - Ambiente

Le parti si impegnano ad operare per eliminare le cause che determinano
condizioni ambientali nocive. Il rappresentante di bacino può richiedere,
nelle sedi previste dall'Accordo Interconfederale facente parte integrale
del presente contratto, di partecipare alla ricerca delle cause che rendono
nocività all'ambiente di lavoro.

In tale ricerca le parti possono utilizzare l'assistenza dei rispettivi
patronati.

Tra OO.AA. e rappresentante di bacino, nelle sedi preposte, può essere
concordata un'azione particolare per avviare iniziative atte a migliorare
le condizioni ambientali nocive particolarmente gravose.

Le parti concordano di costituire commissioni sanitarie territoriali
paritetiche. Tali commissioni potranno promuovere indagini sia di carattere
tecnico che ambientali, per individuare i fattori di nocività e di
conseguenza proporre soluzioni, tenendo conto degli adeguati tempi tecnici
per la loro realizzazione e dei costi che esse comporteranno.

Per l'effettuazione delle indagini di cui sopra potrà essere richiesto
l'intervento delle strutture pubbliche (USL, medicina del lavoro,
patronati). Qualora esistessero oneri per svolgere tali indagini, in quanto
non coperte da strutture pubbliche, si procederà ad esaminare nelle
commissioni di cui sopra, il merito dell'indagine e degli oneri
conseguenti. Su richiesta dei rappresentanti di bacino le imprese, tramite
le OO.AA. informeranno circa eventuali rischi connessi con le sostanze
impiegate noti sulla base di acquisizione medico-scientifica sia a livello
nazionale che internazionale.

Verranno istituiti libretti sanitari di rischio e schede di maternità, in
quanto previste dalle disposizioni legislative.

All'esame delle parti interessate saranno compresi i problemi relativi
all'applicazione della direttiva CEE n.86/188 riguardante la protezione di
lavoratori contro i rischi dell'esposizione a rumore durante il lavoro.

Le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale e regionale, su
richiesta di una delle parti stesse, ogni qualvolta, sorge la necessità in
rapporto all'applicazione di Leggi Regionali o Nazionali, in materia o su
espressa richiesta delle commissioni di cui al punto 4, o su esplicita
richiesta fatta dall'osservatorio previsto dal presente contratto.



Art. 10 - Assunzione

L'assunzione del lavoratore è fatta tramite l'Ufficio di collocamento in
conformità delle norme di legge.

L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei giovani sono regolati dalle
disposizioni di legge.

All'atto dell'assunzione l'impresa comunicherà al lavoratore:

- località alla quale è destinato;

- la data di decorrenza dell'assunzione;

- la qualifica e la categoria alla quale è assegnato;

- il trattamento economico;

- l'eventuale periodo di prova.

Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:

- carta d'identità o documento equipollente;

- libretto di lavoro - modello O1/M;

- stato di famiglia per il capofamiglia;

- documenti necessari per fruire degli assegni familiari (per gli aventi
diritto);

- numero codice fiscale.

Il datore di lavoro potrà anche eventualmente richiedere certificato penale
in data non anteriore ai tre mesi.

Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e
notificare i successivi mutamenti.

Se si tratta di lavoratore apprendista all'atto dell'assunzione egli dovrà
produrre il titolo di studio e dichiarare gli eventuali corsi professionali
frequentati, nonché i periodi di lavoro già svolti.

Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica
preventiva e delle visite periodiche obbligatorie per i lavoratori per i
quali ciò è prescritto, il lavoratore prima dell'assunzione dovrà essere
sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa.



Art. 11- Periodo di prova

L'assunzione del lavoratore non può essere fatta nell'ambito della
qualificazione per la quale è stato richiesto, per un periodo di prova -
che dovrà risultare da comunicazione scritta - la cui durata non può essere
superiore a:

Livello 1° 3 mesi

Livello 2° 2 mesi

Livello 3° 45 giorni

Livello 4° 1 mese

Apprendisti 1 mese

Nei casi di infortuni sul lavoro e malattie professionali intervenuti
durante il periodo di prova è dovuta a carico del datore di lavoro,
l'integrazione economica.

Durante il periodo di prova è ammessa, da entrambe le parti la rescissione
del rapporto senza alcun preavviso.

In questo caso, al lavoratore, oltre alla retribuzione pattuita,
spetteranno i diversi ratei (gratifica, ferie, TFR, ecc.) previsti.

I periodi di prova sono computati in caso di conferma come validi per
l'anzianità dei lavoratori e per la durata dell'apprendistato.



Art. 12 - Classificazione del personale

Il personale al quale si applica il seguente accordo viene classificato
come segue:

Per le imprese di acconciatura

1° Livello

Vi appartengono i lavoratori professionalmente in grado di proporre alla
clientela le prestazioni più conformi e funzionali alle caratteristiche
dell'aspetto, secondo i canoni delle mode e del costume e funzionali alle
esigenze igieniche.

Tali lavoratori dovranno essere in grado di eseguire permanenti sui capelli
corti e lunghi con diversi sistemi in uso, applicazione di tinture nelle
varie gamme di colore e decolorazioni la cui miscela da loro stessi
preparata deve corrispondere alle necessità occorrenti a quella determinata
qualità fisica di capelli, meches, pettinature fantasia eseguite sui
capelli di diversa lunghezza, acconciatura da modello, disegno, stampa e
fotografia, ondulazioni a ferro e a phon su capelli lunghi e corti,
lavatura della testa, e trattamento igienizzato del cuoio capelluto,
massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute, tutte le tecniche di
taglio, preparazione di toupè e parrucche e loro applicazione previo
adattamento del cuoio capelluto, pettinatura sui manichini e che posseggono
cognizioni di acconciature storiche.

Ovvero, i lavoratori che sanno eseguire il taglio della barba intera con la
sola forbice in tutte le forme, il taglio dei capelli in qualunque foggia
compreso il taglio scolpito a rasoio con acconciatura ad aria calda nelle
varie fogge, il massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute,
acconciatura a ferro, permanente, colorazioni e decolorazioni, preparazione
di toupè e parrucche e loro applicazione previo adattamento al cuoio
capelluto.

Vi appartengono inoltre i lavoratori con mansioni impiegatizie di concetto,
responsabili della conduzione amministrativa dell'azienda.

2° Livello

Vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire permanenti su capelli
lunghi e corti, nei diversi sistemi di uso, applicazione di tinture e
decolorazioni, meches, pettinature fantasia su capelli lunghi e corti,
ondulazioni a ferro e ad acqua, acconciature a phon, piega fissa, messa in
piega, ricci piatti, su capelli di diversa lunghezza, lavatura dei capelli,
massaggio normale della cute, taglio e frizione.

Ovvero vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire correttamente
il taglio dei capelli e della barba con rasatura ai lati e con le sole
forbici sul mento, e con perfezione la rasatura della barba, taglio dei
capelli a rasoio, cachet e massaggio normale della cute.

Vi appartengono inoltre gli impiegati con mansioni amministrative, non
inquadrati nel livello superiore, il cassiere e l'addetto alla vendita di
prodotti cosmetici.

3° Livello

Vi appartengono quei lavoratori in grado di offrire completa assistenza ed
eventualmente di eseguire permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni
a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli
lunghi e corti, taglio e sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei
capelli, frizione, che abbiano nozioni di carattere generale, prestazioni
semplici di manicure e pedicure esclusivamente estetico.

Ovvero vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire il taglio
semplice dei capelli, le frizioni, la rasatura della barba, pettinatura ad
aria calda.

4° Livello

Vi appartengono quei lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel
settore o perchè hanno superato l'età o perchè provenienti da altri settori
ed in ogni caso privi di attestato professionale.

Essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità
lavorativa espressa al 3° livello.

La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi.

I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli
arredi, sono inquadrati permanentemente al 4° livello retributivo.

Per le imprese di estetica

1° Livello

Vi appartengono quei lavoratori la cui capacità professionale permette lo
svolgimento autonomo di tutti i trattamenti dell'estetica specializzata,
ivi compreso l'uso delle apparecchiature elettromeccaniche per l'estetica o
l'esercizio delle attività di trucco specializzato tipo teatrale, scenico,
televisivo.

Tali lavoratori sono professionalmente in grado di proporre alla clientela
i trattamenti più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto.

Detti lavoratori, oltre ad avere capacità di svolgimento delle mansioni
previste ai livelli inferiori devono essere in grado di svolgere
trattamenti di estetica specializzata al viso e al corpo di qualsiasi grado
di difficoltà con l'utilizzo delle tecniche più avanzate.

Essi sono in grado di effettuare ogni prestazione di cui ai livelli
seguenti, inoltre gestiscono i servizi di sauna e palestra.

Vi appartengono inoltre i lavoratori con mansioni impiegatizie di concetto,
responsabili della conduzione amministrativa dell'azienda.

2° Livello

Vi appartengono quei lavoratori che sotto la guida del titolare o di altro
lavoratore inquadrato al 1° livello siano in grado di eseguire tutti i
trattamenti dell'estetica compreso il trucco giorno-sera, in grado inoltre
di avvalersi delle apparecchiature elettromeccaniche idonee ad ogni
trattamento, cassiere, addetto alla vendita dei prodotti cosmetici.

Vi appartengono inoltre gli impiegati con mansione amministrativa non
inquadrabili al livello superiore.

3° Livello

Vi appartengono quei lavoratori che, anche utilizzando elementari
attrezzature elettromeccaniche, siano in grado di eseguire le seguenti
mansioni. manicure, pedicure estetico, depilazione, trattamenti al viso,
massaggio al corpo, trucco di base con l'applicazione di prodotti specifici
a gradi di difficoltà semplici.

4° Livello

Vi appartengono quei lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel
settore o perché hanno superato l'età o perché provenienti da altri settori
ed in ogni caso privi di attestato professionale.

Essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità
lavorativa espressa al 3° livello.

La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi.

I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli
arredi, sono inquadrati permanentemente al 4° livello retributivo.



Art. 13 - Orario di lavoro

Fermo restando che nulla viene innovato rispetto alla disciplina
legislativa della durata massima dell'orario di lavoro, la durata dello
stesso è fissata in 40 ore settimanali a partire dal 1/6/92 distribuite su
5 giorni.

L'orario giornaliero di lavoro è di norma di 8 ore, ma considerate le
particolari caratteristiche dei settori della acconciatura e dell'estetica,
in ciascuna settimana lavorativa l'orario di lavoro può essere diversamente
distribuito.

Pertanto si darà luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro
straordinario superate le 40 ore settimanali.

L'orario settimanale di lavoro stabilito sarà esposto e portato a
conoscenza dei lavoratori.

Per il ragguaglio orario della retribuzione, a partire dal periodo di paga
in corso al 30/6/92, si divide la retribuzione mensile per 173.

Le parti convengono che, a partire dal 1/7/92, ogni lavoratore avrà diritto
a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare.

Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e
lavoratori, singolarmente o collettivamente, compatibilmente con le
esigenze tecnico-produttive dell'impresa e prioritariamente nei periodi di
minor attività, in gruppi di 4 o di 8 ore.

I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno
in dodicesimi considerando un dodicesimo la frazione di mese pari o
superiore a 15 giorni.

Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; nel caso essi non
siano del tutto o in parte utilizzati saranno direttamente retribuiti al
lavoratore entro il 31 gennaio dell'anno successivo.



Art. 14 - Lavoro straordinario, notturno, festivo

E' considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito
oltre le 40 ore settimanali.

Viene fissato un limite massimo annuale di 200 ore per ciascun lavoratore.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alla 6 del
mattino. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o
nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 18.

Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le
seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria:

- lavoro straordinario 25%

- lavoro notturno/festivo 35%

- lavoro straordinario notturno e festivo 50%

Le percentuali di maggiorazione di cui al precedente comma non sono
cumulabili tra loro, intendendosi che la maggiorazione assorbe la minore.

In caso di lavoro domenicale con riposo compensativo stabilito la
prestazione avrà diritto ad una maggiorazione oraria del 10%.



Art. 15 - Flessibilità orario di lavoro

Considerate le particolari caratteristiche dei settori ed anche allo scopo
di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del
lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità
dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di
intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa,
l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi
con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore
settimanali, per un massimo di 12 ore nell'anno.

A far fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di
norma entro un periodo di sei mesi e comunque entro un limite massimo di 12
mesi dall'inizio della flessibilità ed in periodi di minore intensità
produttiva, una pari entità di riposi compensativi.

I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario
contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da
liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.

Modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di
recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e
per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.

A titolo informativo e consuntivo le imprese, tramite le OO.AA.,
comunicheranno alle OO.SS. territoriali le intese raggiunte in materia di
flessibilità.

L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori
interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.

La presente normativa esclude prestazioni domenicali e festive.

Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattativa a livello
regionale, possono essere previste la gestione delle modalità applicative
dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo
quanto stabilito dal presente CCNL.



Art. 16 - Lavoro a tempo parziale

Per il lavoro a tempo parziale si fa riferimento a quanto disposto dalla
legge 863/84 ed eventuali successive integrazioni e si intende un rapporto
di lavoro prestato con orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale
ridotto a quello stabilito dall'art. 30 del presente contratto.

L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto
scritto e dovrà contenere:

a) le mansioni,

b) in riferimento alla legge 863/84, la distribuzione precisa dell'orario
di lavoro dovrà essere regolata nel rispetto delle disposizioni previste

Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:

1) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le
qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente
accordo;

2) volontarietà di entrambe le parti;

3) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, tenuto
conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive, compatibilmente con le
mansioni svolte o da svolgere, fermo restando la reciproca volontarietà;

4) in caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il
diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo
parziale con priorità per coloro che già dipendenti, avevano trasformato il
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

5) in considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive
che caratterizzano il settore è consentita, con l'accordo degli
interessati, la prestazione di lavoro supplementare rispetto all'orario di
lavoro concordato in attuazione dei commi 3 lett. c) e 4 dell'art. 5 della
L. 19 dicembre 1984, n. 863. Qualora ricorrano le condizioni suindicate
viene previsto un tetto del lavoro supplementare pari al 10% annuo, fermi
restando i limiti di legge previsti dalle normative vigenti. Per le ore di
lavoro supplementare verrà corrisposta una maggiorazione pari al 15%;

6) per quanto previsto dal presente articolo si fa espressamente
riferimento alla legge n. 863/84 ed alle successive integrazioni.



Art.17 - Contratto a tempo determinato

In attuazione del rinvio disposto dall'art.23 della L.56/87, vengono di
seguito individuate le fattispecie per le quali, in aggiunta a quanto
previsto dalla L.230/62 e successive modificazioni ed integrazioni, è
consentita la stipula di contratti a termine:

- punte di più intensa attività, derivanti da richieste della clientela che
non sia possibile evadere con il normale organico aziendale per la quantità
e/o specificità dei servizi richiesti;

- esigenza di offerta di diverse tipologie di servizi non presenti nella
normale attività;

- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie o
aspettativa, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa
della sostituzione;

- assunzione per affiancamento di lavoratori destinati ad assentarsi per
astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o paternità, da
instaurare in data non anteriore a tre mesi dal programmato inizio dell'
assenza.

Durante il periodo di affiancamento, il rapporto potrà essere anche a tempo
parziale.

Nei casi aggiuntivi sopra indicati, possono essere effettuate assunzioni
con contratto a termine nei limiti un lavoratore ogni tre o frazione,
compresi apprendisti contrattisti.

Le aziende fino a tre dipendenti, come sopra computati possono comunque
effettuare due assunzioni a termine.



Art.18 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi

1) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente
con la domenica o con altro giorno della settimana laddove disposizioni
amministrative prevedano l'esercizio dell'attività nella giornata
domenicale.

Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.

2) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori nella giornata
di riposo settimanale, godrà, oltre che della percentuale di maggiorazione
salariale prevista dal presente contratto, anche del prescritto riposo
compensativo in altro giorno da concordare nella settimana successiva.

3) Oltre ai giorni di cui sopra sono considerati festivi:

1) Capodanno 1 gennaio

2) Epifania 6 gennaio

3) Giorno dell'Angelo Lunedì di Pasqua

4) Anniversario della Liberazione 25 aprile

5) Festa del Lavoro 1 maggio

6) Assunzione di M.V. 15 agosto

7) Ognissanti 1 novembre

8) Immacolata Concezione 8 dicembre

9) S. Natale 25 dicembre

10) S. Stefano 26 dicembre

11) Il giorno del S. Patrono del luogo dove ha sede l'impresa.

Qualora la festività del S. Patrono coincida con altra festività le parti
stabiliranno lo spostamento della festività ad altra data o il pagamento
della stessa. La festività del S. Patrono potrà essere sostituita di comune
accordo tra le organizzazioni stipulanti a livello territoriale tenuto
conto delle consuetudini locali.

4) A decorrere dal 1 gennaio 1991 i lavoratori usufruiranno di 4 giorni di
riposo compensativo retribuito (8 ore per regime di prestazione su 5 giorni
e 6,34 ore per prestazione su 6 giorni, a parità di retribuzione rispetto
alle 40 ore) in relazione alla soppressione delle festività di cui alla
legge n.54/77. Detti riposi compensativi o individuali, non agganciati a
periodi di ferie dovranno essere utilizzati entro l'anno solare in gruppi
di 4 o 8 ore.

Qualora le parti verifichino che per ragioni indipendenti da reciproche
volontà non venissero fruite, le stesse verranno retribuite nel periodo di
paga immediatamente successivo alla fine dell'anno solare.

Le due festività civili (2 giugno e 4 novembre) spostate alla domenica
(legge 54/77), e quelle di cui al punto 3 cadenti di domenica, verranno
retribuite con un importo pari a 1/26 della retribuzione mensile.

Nota a verbale

Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei
SS. Pietro e Paolo, i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di
riposo compensativo.



Art. 19 - Determinazione dei cicli di apertura e chiusura e del calendario
delle festività

In conformità alle disposizioni contenute nei precedenti articoli, le
organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori,
si impegnano ad avanzare proposte alle amministrazioni comunali per la
determinazione ai sensi di legge, degli orari di apertura e chiusura dei
negozi e per la fissazione del calendario delle festività.



Art. 20 - Servizio militare

In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere
agli obblighi di leva o servizi sostitutivi, disciplinato dalle vigenti
disposizioni di legge a norma delle quali il rapporto di lavoro rimane
sospeso per tutto il periodo di servizio militare, il lavoratore ha diritto
alla conservazione del posto.

Detto periodo è considerato utile come anzianità di servizio presso
l'impresa. Per il computo del TFR detto periodo sarà utile ai fini della
sola rivalutazione dello stesso.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il lavoratore ha
diritto, oltre che alla conservazione del posto, al trattamento previsto
dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo alle armi.

Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo, e previo
preavviso da darsi al datore di lavoro entro 10 giorni dalla data del
congedo, il lavoratore è tenuto a presentarsi al datore di lavoro entro un
mese dalla data di cessazione del servizio militare, salvo che trattasi di
richiami non superiori a 30 giorni nel qual caso si fa riferimento alle
vigenti disposizioni di legge.

In caso contrario il lavoratore sarà considerato dimissionario.



Art. 21- Trattamento in caso di malattia ed infortunio

Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro

In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve
avvertire l'azienda entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza. Alla
comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore l'invio del certificato
medico attestante la malattia, entro 3 giorni dall'inizio della stessa.

In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di
giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata.

Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art.5
della legge n.300.

In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non sul
lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto
secondo i seguenti termini:

- mesi 9 per anzianità fino a 5 anni;

- mesi 12 per anzianità oltre i 5 anni.

In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto suindicato si
intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi.

Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono
computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti
della conservazione del posto sopra previsti.

Inoltre, durante l'interruzione di servizio le cause in questione, ad
integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli
Istituti Previdenziali o Assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento
integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla normale retribuzione di
fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli
conseguire complessivamente i seguenti importi:

- in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 9 giorni, le
aziende garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino al
raggiungimento del 100% a partire dal 1° giorno e fino al 180° giorno;

- in caso di malattia di durata inferiore o pari a 9 giorni viene
riconosciuta al lavoratore una integrazione economica a carico dell'azienda
fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4° giorno.

Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale

Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le
disposizioni di legge che regolano la materia.

Affinchè possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed
effettuare le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente
la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato
immediatamente dal lavoratore all'impresa. Quando l'infortunio accade al
lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa
al più vicino posto di soccorso.

In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il
lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente
articolo.

Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale, il
lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione
clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale
percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.

Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha
diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica.

Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul
lavoro o malattia professionale, ad integrazione di quanto percepito dal
lavoratore da parte dell'INAIL e fino alla guarigione clinica verrà
assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico
dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle
ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire
complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione.



Art. 22 - Gravidanza e puerperio

Per il personale femminile in caso di gravidanza e puerperio si fa
riferimento alle norme di legge.



Art.23 - Ferie

Con decorrenza dal 1° gennaio 1980 e dal 1° giorno di ferie dell'anno
stesso, le medesime vengono fissate nella misura di n. 28 giorni di
calendario. Agli effetti della presente norma le festività nazionali ed
infrasettimanali, eventualmente incidenti nell'arco di tempo di ferie
prescelte, non concorreranno al computo del periodo feriale. Le ferie non
potranno avere inizio da giornata festiva né in giornata precedente alla
stessa.

Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto
all'intero periodo di ferie per non aver ancora compiuto un anno di
servizio, spetterà un dodicesimo delle ferie stesse per ogni mese di
servizio compiuto.

La retribuzione delle ferie sarà fatta in base alla retribuzione
complessiva goduta normalmente dal lavoratore.

L'epoca delle ferie sarà stabilita dal datore di lavoro, tenendo presente
le esigenze dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze di lavoro, in
genere nel periodo dal giugno al settembre.

Il periodo di preavviso non può essere considerato come ferie. In caso di
risoluzione del rapporto di lavoro, spetterà al lavoratore, che non abbia
maturato il diritto all'intero periodo di ferie nell'anno di competenza, il
compenso delle ferie stesse per tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di
servizio prestato.

Il decorso delle ferie resta interrotto in caso di sopravvenienza, durante
il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.



Art. 24 - Minimi contrattuali

Ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Interconfederale vigente in materia
di riforma della struttura della retribuzione, sottoscritto nelle date del
3 agosto e del 3 dicembre 1992, le parti concordano, ai fini della
definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti
tassi di inflazione programmata:

1996-1997 7%

1998 2,5%

1999 2%

Pertanto, a partire dall'l.7.1996, verranno erogati, secondo gli importi
indicati alle singole scadenze, i seguenti incrementi retributivi,
corrispondenti ai tassi di inflazione sopra concordati per i rispettivi
periodi:

TABELLA A)

Liv. 1.7.1996 1.9.1997 1.9.1998 1.9.1999 Tot. a
regime

1° 58.000 52.000 50.000 45.000 205.000

2° 55.000 50.000 42.000 42.500 190.000

3° 53.000 47.000 40.000 40.000 180.000

4° 48.000 42.000 38.000 37.000 165.000

La somma forfettaria di £.20.000 mensili, erogata, a partire dal mese di
gennaio 1993, a titolo di EDR, sarà considerata utile ai fini dei vari
istituti contrattuali alla stessa stregua della ex indennità di contingenza
di cui alla L.38/86. Eventuali aumenti mensili corrisposti a titolo di
acconto sui futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente
rinnovo saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi
previsti dal presente CCNL, mentre non sono assorbibili eventuali livelli
retributivi derivanti da accordi integrativi pattuiti a livello regionale.

TABELLA B)

Nuovi minimi contrattuali (importi complessivi derivanti dalla somma della
paga base all'1.9.1995 e degli incrementi retributivi di cui al presente
contratto:

Liv. 1.7.1996 1.9.1997 1.9.1998 1.9.1999

1° 758.000 810.000 860.000 905.000

2° 625.000 675.000 717.500 760.000

3° 553.000 600.000 640.000 680.000

4° 478.000 520.000 558.000 595.000

* * *

Nota a verbale

Le parti dichiarano che gli incrementi retributivi derivanti dalla presente
intesa sono stabiliti secondo le modalità previste dall'accordo
Interconfederale sottoscritto dalle parti in data 3 agosto-3 dicembre 1992,
per cui rispondono, pur ricompresi nell'unico importo di cui ai nuovi
minimi contrattuali, anche all'esigenza di tutela del potere di acquisto
delle retribuzioni precedentemente svolto dalla ex indennità di
contingenza.

In tal senso dovranno essere intesi, qualora norme di legge e/o accordi
collettivi, prevedendo differenti regolamentazioni, comportino effetti in
ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali e/o interventi a favore
delle imprese.

In caso di scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale, le
parti concordano di procedere ai riallineamenti retributivi calcolati sulla
base della retribuzione media nazionale in vigore nell'anno precedente.

Le parti si incontreranno entro il mese di gennaio di ciascun anno allo
scopo di stabilire le modalità ed i criteri di erogazione degli ammontari
previsti.

A partire dal mese di gennaio 1998 si darà luogo al riallineamento relativo
al biennio 1996-1997.

Tale riallineamento non avrà luogo in presenza di uno scostamento tra
inflazione programmata ed inflazione reale pari o inferiore allo 0,50%; uno
scostamento superiore darà luogo al riallineamento a partire dal tasso % di
inflazione programmata.

Qualora lo scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale sia
superiore all'l%, le parti si incontreranno entro dicembre 1997.

Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano
soluzioni diverse da quelle previste dal presente CCNL, le parti firmatarie
armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni
economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto
con le soluzioni generali maturate per l'universo del mondo del lavoro
dipendente.



Art. 25 - Indennità di contingenza

all'l.ll.l991

1° = 967.570

2° = 960.580

3° = 955.640

4° = 952.220



Art. 26 - Aumenti periodici di anzianità

Ai lavoratori per anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda,
indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni
biennio e fino ad un massimo di 5 bienni, un aumento in cifra fissa
differenziata per ciascun livello retributivo.

L'importo degli aumenti - rapportato a mese - è il seguente:

1° livello 18.000

2° livello 16.000

3° livello lS.OOO

4° livello 14.000

Detti aumenti biennali fanno parte della retribuzione e non sono
considerati ai fini dei cottimi e delle altre forme di lavoro ad incentivo.

Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Tuttavia, per i lavoratori che, sulla base del presente CCNL, seguono iter
professionali predeterminati, l'anzianità utile ai fini della maturazione
degli aumenti periodici decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello
in cui il lavoratore avrà completato il proprio iter professionale.

Poichè l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella
aziendale in caso di passaggio di livello, compresi i casi di passaggio da
operaio ad impiegato, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti
maturati al valore corrispondente al livello acquisito e la frazione del
biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto
al valore del nuovo livello.

Tale norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica per i passaggi
di livello che avvengono nel corso dell'iter professionale.

Norma transitoria

Per i lavoratori in forza, la maturazione del biennio utile all'erogazione
del primo aumento periodico di anzianità decorrerà dalla data di entrata in
vigore del presente CCNL.



Art. 27 - Indennità di cassa

Oltre alla normale retribuzione al "cassiere" verrà corrisposta una
indennità mensile di cassa nella misura del 10% del minimo retributivo
tabellare nazionale.



Art. 28 - Preavviso

Il licenziamento del dipendente non in prova o le sue dimissioni devono
essere comunicate per iscritto all'altra parte con un preavviso di almeno
10 giorni lavorativi.

Il preavviso potrà essere sostituito con la corresponsione della indennità
relativa.



Art. 29 - Trattamento di fine rapporto

In caso di licenziamento o dimissioni al lavoratore sarà corrisposta una
indennità pari a:

- per l'anzianità maturata precedentemente al 1° gennaio 1967:

quattro giorni di retribuzione globale di fatto al momento della
risoluzione del rapporto per il primo anno e due giorni per ogni anno
successivo, come stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del
21 novembre 1947;

- per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1971:

quattro giorni di retribuzione globale di fatto in atto al momento della
risoluzione del rapporto per ogni anno di servizio compiuto:

- per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1974:

sei giorni di retribuzione globale di fatto in atto al momento della
risoluzione del rapporto per ogni anno di servizio compiuto:

- per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1975 fino al 31 maggio 1977:

otto giorni di retribuzione globale di fatto in atto al momento della
risoluzione del rapporto per ogni anno di servizio compiuto, con esclusione
della indennità di contingenza maturata dall'l/2/77;

- per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1980.

15 giorni ogni anno di servizio compiuto calcolata sulla retribuzione
globale di fatto in atto al momento della risoluzione del rapporto, con
esclusione della indennità di contingenza maturata dall'l/7/77.

Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi; in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del mese sarà considerato mese
intero la frazione superiore a 15 giorni. A partire dall'l/l/90 si
corrisponderà il TFR nella misura del 30/30.



Art. 30 - Gratifica natalizia

Dal 1° gennaio 1980 la gratifica natalizia viene elevata ad una mensilità
di retribuzione globale, rapportata all'orario di lavoro contrattuale. Nel
caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la gratifica
sarà corrisposta per dodicesimi. La frazione di mese superiore a 15 giorni
si considera come mese intero. Agli effetti della liquidazione della
gratifica natalizia verranno computate le sospensioni dalle prestazioni di
lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a
malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di assenza, per
gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di
legge, ad integrazione delle quote erogate dagli istituti preposti.



Art. 31 - Disciplina del personale

Il personale nei rapporti di lavoro dipende dal datore di lavoro o da chi
ne fa le veci. Esso deve comportarsi correttamente verso i clienti, i
superiori ed i colleghi. E' vietato esercitare fuori orario e fuori
dell'impresa l'attività attinente al servizio dell'azienda senza
autorizzazione del datore di lavoro.



Art. 32 - Norme e procedimenti disciplinari

Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere
oggetto a seconda della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che
potranno essere applicati solo dove possibile, con criteri di gradualità:

a) richiamo verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione;

d) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre
giorni.

I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentano risarcimento
di danno dovranno essere versati all'INPS.

Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o
sospensione il lavoratore che:

- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato
motivo;

- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione
senza regolare permesso;

- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con
negligenza;

- arrechi danno per disattenzione alle apparecchiature dell'impresa;

- sia trovato addormentato;

- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare
permesso;

- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza o sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti. In tal caso, inoltre, il lavoratore
verrà allontanato;

- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente
contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla
disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.

Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore
qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto, quali ad esempio: grave nocumento morale o
materiale arrecato all'azienda, compimento, in connessione con lo
svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di
legge.

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

a) assenze ingiustificate prolungate oltre i tre giorni consecutivi o
assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o
le ferie; assenza per simulata malattia;

b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano
specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo, o
comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio
alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle apparecchiature o
compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;

c) gravi guasti provocati per negligenza alle apparecchiature dell'impresa
o danneggiamento volontario;

d) recidiva in qualunque delle mancanze che danno luogo ai provvedimenti
disciplinari precedentemente elencati quando siano stati comminati due
provvedimenti di sospensione nell'arco di un anno;

e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone
o alla sicurezza delle apparecchiature;

f) elaborazione, lavorazione, costruzione e commercio senza
l'autorizzazione della Direzione:

- di oggetti e opere per uso proprio o di terzi all'interno dell'azienda;

- di articoli analoghi a quelli prodotti dalla ditta per conto di terzi
fuori dall'azienda;

g) introduzione di persone estranee nella azienda stessa senza regolare
permesso;

h) furto nell'azienda;

i) trafugamento o riproduzione di modelli, schizzi, disegni od altri
oggetti e documenti dell'azienda;

1) rifiuto ingiustificato di servire il cliente durante l'orario di lavoro;

m) esercizio dell'attività attinente il servizio dell'azienda fuori orario
e al di fuori impresa senza autorizzazione del datore di lavoro;

n) insubordinazione verso i superiori;

o) rissa nell'interno dell'azienda.

In ogni caso i provvedimenti disciplinari non potranno essere applicati
prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del
fatto che vi ha dato causa.

Nota a verbale

Le trattenute per risarcimenti dei danni saranno effettuate dal datore di
lavoro in relazione ai danni stessi.

I danni importanti da risarcire a mezzo trattenuta dovranno essere
contestati al lavoratore.



Art. 33 . Lavoro accessorio

Il personale è tenuto a collaborare al mantenimento del normale stato di
pulizia del negozio.



Art. 34 - Trapasso d'azienda

Il trapasso o qualsiasi trasformazione dell'azienda non risolvono il
rapporto di lavoro ed il personale ad esso addetto conserva i suoi diritti
nei confronti del nuovo titolare.

In caso di fallimento dell'azienda seguito da licenziamento del personale,
questo conserverà il diritto alla indennità di licenziamento ed a quanto
altro gli compete in base al presente contratto.



Art. 35 - Controversie individuali o collettive

Nelle controversie individuali o collettive di lavoro dovrà essere esperito
il tentativo di conciliazione attraverso una commissione paritetica
nominata da parte delle rispettive associazioni di categoria.

Ove il tentativo di conciliazione non sia risolto, saranno osservate le
norme di legge in vigore.

Le parti si incontreranno per la determinazione dei compiti e delle
modalità di funzionamento delle Commissioni paritetiche di categoria.



Art. 36 - Congedo matrimoniale

Il lavoratore, uomo o donna, che contrae matrimonio, e che abbia superato
il periodo di prova, ha diritto ad un congedo straordinario di 15 giorni
consecutivi. L'assegno relativo, nella misura della normale retribuzione,
sarà corrisposto ai lavoratori interessati da parte delle rispettive
aziende, per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che ne
rimborserà l'importo secondo le vigenti disposizioni e con le modalità
prescritte dall'Istituto medesimo.

Il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro alla fine del
congedo il regolare certificato dell'avvenuto matrimonio.



Art. 37 - Apprendistato

La disciplina dell'apprendistato nelle attività artigiane di acconciatura
ed estetica è regolata dalle norme di legge, (L.25/1955 e relativo
regolamento, D.P.R. 1668/1956, L.8.8.1985 n.443, L.56/1987) dall'Accordo
Interconfederale del 21/12/83 e del 21/7/1988 e dalle disposizioni di cui
al presente articolo.

Per quanto non contemplato dalle normative sopra citate, valgono per gli
apprendisti le norme del presente contratto.

La durata dei periodi di apprendistato è definita in base a quanto
stabilito ai commi successivi. I periodi di servizio effettivamente
prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini
del tirocinio previsto dal presente articolo, purchè non separati da
interruzioni superiori ad un anno e semprechè si riferiscano alle stesse
mansioni.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio
precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve
documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti.

Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese
rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di
tirocinio già compiuti e le mansioni per le quali sono stati effettuati. La
retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi
di tirocinio presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale
il precedente periodo è stato interrotto.

La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in
relazione ai gruppi di appartenenza, come di seguito indicato.

1° Gruppo: durata 5 anni

- Acconciatore maschile

- Acconciatore femminile

- Estetista

2° Gruppo: durata 1 anno e 6 mesi

- Manicure e pedicure esclusivamente estetico.

I lavoratori al termine del periodo di apprendistato verranno inquadrati al
3° livello.

Nota a verbale

Il periodo di apprendistato relativo al 2° gruppo non deve comunque
considerarsi utile ai fini dell'acquisizione della qualificazione
professionale di estetista ai sensi della L. 1/90.

Al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro attribuisce al
dipendente apprendista la qualifica professionale per cui ha svolto il
tirocinio.

Per le categorie acconciatori per uomo e per signora, ed estetica,
all'apprendista verrà assegnata la qualifica professionale di lavorante di
terzo livello di cui all'articolo (12) del presente contratto.

L'apprendista al quale non sia stata attribuita dal datore di lavoro la
qualifica professionale può richiedere di essere ammesso a sostenere prove
finali di idoneità, secondo le procedure previste dall'art.25 del decreto
del Presidente della Repubblica 30.12.1956, n.l668, sul regolamento della
disciplina dell'apprendistato.

Analoga richiesta potrà fare l'apprendista ai sensi dell'art.l8 della L.
n.25, che abbia compiuto 18 anni di età e due anni di addestramento
pratico.

Retribuzione apprendista

La retribuzione dell'apprendista viene determinata mediante l'applicazione
delle percentuali sulla retribuzione globale al lordo delle ritenute
previdenziali, prevista dal presente contratto per il lavoratore inquadrato
al livello 3°.

Le parti concordano che la retribuzione dell'apprendista non potrà superare
la retribuzione del lavoratore in qualifica inquadrato nel livello 3° al
netto delle ritenute previdenziali.



Progressioni percentuali

1° gruppo

1° sem. 55%

2° sem. 60%

3° sem. 65%

4° sem. 70%

3° anno 75%

4° anno 85%

5° anno 90%

2° gruppo

1° sem: 55%

2° sem. 75%

3° sem. 90%

Malattia e infortunio sul lavoro

In caso di malattia e/o infortunio non sul lavoro, all'apprendista verrà
riconosciuto un trattamento economico che comporti per l'impresa oneri
percentuali pari a quelli sostenuti per i lavoratori non apprendisti.

Norma transitoria

Agli apprendisti in forza alla data dell'11/5/92 si applica il trattamento
economico e normativo del presente accordo.

Ove la retribuzione di fatto dovuta contrattualmente per effetto della
precedente normativa risulti più favorevole rispetto a quella derivante
dall'applicazione della presente disciplina, si conviene di corrispondere
la parte di retribuzione eventualmente eccedente a titolo di assegno ad
personam. L'importo di detto assegno ad personam verrà assorbito
gradualmente fino a concorrenza sui futuri miglioramenti retributivi.

Ai fini della durata e dell'inquadramento nei vari gruppi si applicano le
norme previste dal presente CCNL per gli apprendisti che, alla data
dell'11/5/92, non abbiano superato il 50% del periodo precedentemente
previsto dalle norme in vigore.

Per tali apprendisti, l'assorbimento di eventuali assegni ad personam
avverrà attraverso l'applicazione delle percentuali sulla retribuzione
globale al lordo delle ritenute previdenziali del 3° livello considerate
anticipatamente rispetto alle singole scadenze fino a concorrenza.

Dichiarazione delle parti

In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia di
Bolzano e nella regione Sicilia, si concorda di demandare alle rispettive
organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto
di apprendistato.



Art. 38 - Apprendisti ultraventenni

Fermo restando quanto previsto all'art.39, in applicazione del 5° comma
dell'art.21 della L.56/87, le parti concordano sulla necessità di
realizzare, attraverso l'attuazione di tutti gli strumenti previsti dalle
leggi vigenti, una attenta gestione del Mercato del Lavoro, coerente con le
specifiche esigenze delle imprese artigiane.

A tal fine le parti concordano di applicare il citato disposto, convenendo
sui seguenti criteri attuativi:

A) elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino a 23 anni
compiuti;

B) individuazione delle figure professionali di cui al 1° Gruppo
(acconciatore maschile, acconciatore femminile, estetista, alle quali
applicare quanto previsto al punto A);

C) ferma restando la durata del periodo di apprendistato di cui al 1°
Gruppo, per gli apprendisti assunti tra i 20 e i 23 anni compiuti, il
calcolo della retribuzione verrà effettuato secondo le seguenti
progressioni percentuali da applicare sulla retribuzione del 3° livello:

1° anno 80%

2° anno 85%

3° anno e seguenti 90%

D) Inquadramento al 3° livello al termine del periodo di apprendistato.

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono che, ai fini dell'assunzione degli apprendisti
ultraventenni, la locuzione "23 anni compiuti" è da intendersi fino al
giorno precedente al compimento del 24° anno di età.



Art. 39 - Tirocinio

I lavoratori assunti ai sensi dell'art.22, L.56/87 percepiranno per un
periodo di sei mesi un trattamento economico pari all'80% della
retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal
presente CCNL per il lavoratore inquadrato nel 3° livello.



Art. 40 - Previdenza complementare

Le parti concordano di istituire una Commissione Paritetica di studio con
il compito di verificare, nel quadro della riforma del sistema
pensionistico e della normativa in materia di previdenza complementare,
soluzioni settoriali coerenti con la normativa legislativa generale.

Pertanto, le parti si incontreranno entro il mese di gennaio 1997, al fine
di definire le modalità di utilizzo di tale normativa, con particolare
riferimento agli aspetti contributivi.



Intesa a latere dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i
lavoratori dipendenti delle imprese di acconciatura ed estetica.

Le parti, all'atto della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il
rinnovo del CCNL 11.5.1992 per i lavoratori dipendenti delle imprese di
acconciatura ed estetica, concordano che si incontreranno per valutare
quanto verrà eventualmente definito in sede di concertazione tra le parti
sociali ed il Governo, con particolare riferimento ai tassi programmati di
inflazione.

Roma, 8 luglio 1996



Protocollo a latere del CCNL 8 luglio 1996

Le parti firmatarie del CCNL 8.7.1996 convengono il recepimento del
"Protocollo d'intesa di attuazione del D.L. 626/94 e successive
modificazioni ed integrazioni" sottoscritto tra le Confederazioni Artigiane
e CGIL, CISL, UIL.

2° comma della Dichiarazione a Verbale all'art. 38 "Apprendisti
ultraventenni"

Al riguardo le parti valuteranno l'oppotunità di operare, anche nel corso
della vigenza del presente CCNL, all'eventuale necessaria armonizzazione di
quanto definito in tema di "Mercato del Lavoro" con le norme legislative
e/o contrattuali conseguenti degli indirizzi generali assunti dal Governo e
dalle parti sociali di cui all"'Accordo per il lavoro" del 24 settembre
1996.