CONTRATTO PER I DIPENDENTI DA ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA 2001/2004


Testo Ufficiale edito dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti

ANIVP
ASSVIGILANZA
FEDERVIGILANZA
U.N.I.V.

ANCST-LEGACOOP
FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE
ANCOSEL - AGCI




FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTuCS-UIL
    Contratto
    Collettivo
    Nazionale di
    Lavoro


    Per i Dipendenti
    da Istituti di
    Vigilanza Privata


    Siglato l’8 Gennaio 2002







    Validità

    dal 1 Maggio 2001
    al 30 Aprile 2004


CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DA ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

Il giorno 08 GENNAIO 2002, in Roma
TRA
L’Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata - ANIVP - rappresentata dalla Commissione Sindacale composta dai Signori Avv.Giuseppe Menegazzi Presidente,Comm.Cosimo Giuseppe Racco Presidente Commissione Sindacale,Dott.Luigi Ferrara, Dott.Sergio Giuliodori, Dott.Raffaello Juvara,Dott.Gilberto Pasqucci, Avv.Fabrizio Proietti Segretario,Dott.Giuseppe Savio

L’Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata - ASSVIGILANZA - rappresentata dalla Commissione Sindacale composta dai Signori: Claudio Moro - Presidente, Gianpiero Zanè - Vice Presidente, Ines Mura, Giovanni Merlo

FEDERVIGILANZA rappresentata dal presidente Signor Luca Neri, dal Segretario Signor Raffaele Lauletta con l’assistenza dal responsabile della Commissione Sindacale signor Giuseppe Simonazzi;

UNIV rappresentata dal Presidente Dott. Pier Giulio Petrone, dal segretario Generale Dott. Lorenzo Manca, dai vice presidenti Dott. Luciano Basile e Dott. Antonello Villa, con la Commissione Sindacale guidata dal Presidente Dott. Giovanna Guido e composta dal Dott. Gian Claudio Magon, Avv. Bruno Ronchi, Sig. Sergio Sansone, Dott. Silvio Santangelo, Dott. Massimo Spaziani, Dott. Ennio Suttini, Rag.Graziano Nicolai, con l’assistenza dell’Avv. Luigi Gabriele

ANCST - LEGACOOP rappresentata dal Presidente dott. Bruno Busacca,e con l’assistenza della commissione sindacale presieduta dal dott. Carlo Marignani.

FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFCOOPERATIVE, rappresentata dal dott. Massimo Stronati Presidente FEDERLAVORO E SERVIZI, dal Dott. Mario Troisi direttore FEDERLAVORO E SERVIZI, dal Responsabile del servizio sindacale di CONFCOOPERATIVE dott. Ferruccio Pelos, e dalla dott.ssa Sabina Valentini del Servizio sindacale CONFCOOPERATIVE;

ANCOSEL - A.G.C.I, rappresentata dal Responsabile relazioni industriali dott. Claudio Panvino

E

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams-Cgil), rappresentata dal Segretario Generale Ivano Corraini, dal responsabile del settore Manlio Mazziotta, dai Segretari Nazionali: Antonia Franceschini, Carmelo Caravella, Marinella Meschieri, Bruno Perin, Carmelo Romeo, Claudio Treves, dal Presidente del C.D. Bruno Rastelli, e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale, Luisa Albanella, Livio Anelli, Dalida Angelini, Lucia Anile, Alfonso Argeni, Assunta Aurisicchio, Otello Belli, Alessando Beltrami, Vincenzo Belzaino, Giovanni Benazzo, Paola Berfonzi, Moreno Bertelli, Marco Bertolotti, Ennio Bianchi, Stefano Bianco, Virgilio Biscaro, Luigi Bittarelli, Dino Bonazza, Adriano Bonetti, Giuliano Calvani, Walter Calzavarra, Ramona Campari, Francesco Capasso, Daniela Cappelli, Roberto Cappellieri, Vito Carchia, Maura Carli, Maddalena Carnevale, Giovanni Carpino, Fabio Castagnini, Monica Cavallini, Orfeo Cecchini, Elena Ceschin, Eda Ciccarelli, Canio Cioffi, Sergio Codonesu, Alessandro Collini, Luigi Coppini, Antonio Coppola, Luigi Corazzesi, Giovanni Cotzia, Santo Crescimone, Anna Cuntrò, Giancarlo D’Andrea, Loredana De Checchi, Carla Della Volpe, Elio Dota, Lucia Dragone, Gabriella Fanesi, Paolo Favetta, Tiziana Ferroci, Giordano Fiorani, Gastone Fiori, Cinzia Folli, Enrico Folloni, Piergiorgio Forti, Sergio Franceschini, Franco Franceschini, Gualtiero Francisconi, Armando Galati, Mario Galati, Fabio Giunti, Lorenza Giuriolo, Marzio Govoni, Vincenza Grasso, Angelo Guerriero, Gabriele Guglielmi, Tiziana Gusmerini, Elena Hoo, Leandro Innocenti, Antonio Lareno, Elena Lattuada, Vincenzo Limonta, Maurizia Losi, Patrizia Maestri, Luca Magnani, Maria Mancini, Gianfranco Mancini, Giuseppe Mancini, Mario Mangili, Corrado Manneschi, Giancarlo Marchi, Gabriele Marchi, Piero Marconi, Cristina Maroni, Elena Martis, Roberto Mati, Rosa Giulia Melidoni, Massimo Melotti, Lucia Merlo, Adriana Merola, Cono Minnì, Carmela Minniti, Tiziana Mordeglia, Gaetano Morgese, Mauro Moriconi, Silvana Morini, Giusi Muchon, Luciano Nacinovich, Carmine Nesi, Massimo Nozzi, Antonio Palazzo, Gennaro Pannozzo, Lora Parmiani, Santo Pellegrino, Sergio Pestelli, Luigi Piacenti, Antonello Pirastru, Rocco Pisanello, Santino Pizzamiglio, Lauro Pregnolato, Michele Presta, Fausto Quattrini, Massimo Re, Pierino Ricci, Gianni Roncaccia, Patrizia Rosini, Fiorella Rossi, Marco Roverano, Alessandra Salvato, Domenico Sarti, Anna Schiano, Giuseppe Scognamillo, Egidio Serafini, Giuseppe Sforza, Walter Sgargi, Giuseppe Silvestro, Fabio Sormanni, Antonio Stancampiano, Rosario Stornaiuolo, Francesco Taddei, Paola Tegner, Stefano Tordini, Antonio Terenzi, Anna Tornari, Gianni Trinchero, Rosa Veccia, Gino Vennettillo, Cesare Ventrone, Andrea Vitagliano, Christine Walzl, Renato Zanieri, Roberto Zapparoli, Leonardo Zucchini, con l’intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil) rappresentata dalla Segretaria Confederale Carla Cantone.

La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo Servizi - FISASCAT-CISL - rappresentata dal Segretario Generale Gianni Baratta, dai Segretari Nazionali, Pierangelo Raineri, Pietro Giordano, Mario Piovesan, Giovanni Pirulli, da: Antonio Michelagnoli, Salvatore Falcone, Mario Marchetti, Marcello Pasquarella, Daniela Rondinelli, dell’Ufficio Sindacale unitamente ad una delegazione trattante composta da: Giovanni Agostini, Annalisa Albertazzi, Antonio Albiniano, Giusy Amadasi, Cecilia Andriolo, Patrizia Antonini, Antonio Bacci, Giuliana Baretti, Matteo Barrella, Dario Battuello, Alberto Bizzochi, Sante Blasi, Luciana Bommassar, Claudio Bosio, Paola Botti, Lidia Brachelente, Rita Brandalise, Mauro Brinati, Gianfranco Brotto, Camillo Buffa, Roberta Cabrelle, Renato Calì, Giuseppe Calzaghe, Dario Campeotto, Riccardo Camporese, Felice Cappa, Malgara Cappelli, Donato Cappiello, Rosalba Carai, Piero Caredda, Sergio Carminati, Silvia Carrara, Elmina Castiglioni, Antonio Castrignano, Giovanna Catizzone, Alfredo Cattaruzza, Alberto Cavalloni, Mirco Ceotto, Milena Cesca, Stefania Chirico, Franco Ciccolini, Antonio Cinosi, Bruno Cordiano, Roberto Corona, Carlo Costantini, Patrizio Cusano, Amelio Custodi, Mario Dal Soler, Giovanni D’Angelo, Carla De Stefanis, Adriano Degioanni, Marco Dell’Infante, Marco Demurtas, Ester Di Domenico, Ermanno Di Gennaro, Pancrazio Di Leo, Gennaro Di Micco, Carlo Di Paola, Ulrike Egger, Battistino Guido Fabiano, Giovanni Fabrizio, Quinto Fantini, Domenico Ferrigni, Francesco Ferroni, Antonio Fiorenza, Ferruccio Fiorot, Ilda Fittipaldi, Giuseppe Foti, Loredana Franco, Andrea Gaggetta, Adriano Giacomazzi, Giovanni Giudice, Rocco Golino, Erminio Gomiero, Luca Grazioli, Daniele Grieco, Alessandro Gualtieri, Davide Guarini, Aldo Guardone, Pietro Ianni, Alessandro Ingrosso, Angela Kalaydjian, Fabio Laritonda, Angela Lazzaro, Carmela Licenziato, Rosario Lo Proto, Luca Maestripieri, Alfredo Magnifico, Ottilia Mair, Iride Manca, Gilberto Mangone, Danilo Manini, Riccardo Mantovani, Aldo Manzini, Fabio Marcatili, Luca Marcazzan, Maurizio Marcolin, Giovanni Marini, Viviana Masi, Tiziana Mastrangelo, Gianfranco Mazza, Renata Mazzacco, Amedeo Meniconi, Biagio Montefusco, Aniello Montuoso, Iris Morassi, Raffaella Moretto, Bice Musocchi, Erika Naretto, Nicola Nesticò, Ivano Orsuni, Rosa Palmieri, Silvano Pandolfo, Ugo Parisi, Sabrina Parutta, Paolo Perazzoli, Ferruccio Petri, Luigino Pezzuolo, Giorgio Piacentini, Leonardo Piccino, Antonio Pirozzi, Pietro Pizzingrilli, Alberto Pluda, Luigi Polinesi, Rosetta Raso, Roberto Ricciardi, Vincenzo Riglietta, Maurizia Rizzo, Tina Saglia, Daniele Salvador, Francesco Sanfile, Luciano Santigli, Bruno Sassi, Santo Schiappacasse, Rolando Sirni, Lorena Soffritti, Selena Soleggiati, Francesco Spanò, Mario Testoni, Giuseppe Tirelli, Giuseppe Tognacca, Giuseppe Tognarini, Fernando Toma, Giancarlo Trotta, Oscar Turati, Michael Untergasser, Mauro Urli, Costantino Vaidanis, Elena Vanelli, Francesco Varagona, Floriana Vissà, Giovanni Zambelli; con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale Luigi Bonfanti.







L’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS-UIL - rappresentata dal Segretario Generale La Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS), rappresentata dal Segretario Generale Brunetto Boco, dal Presidente Raffaele Vanni, dai Segretari Nazionali: Emilio Fargnoli, Marco Marroni, Gianni Rodilosso, Parmenio Stroppa; da Fulciniti Caterina, Paolo Poma e Antonio Vargiu dal Dipartimento Sindacale; dai membri del Comitato Direttivo Nazionale Amari Sergio, Amoretti Carlo, Andreani Paolo, Baio Pietro, Baldini Giuliana, Belletti Pina, Bentivegna Gaetano, Bettocchi Bruno, Bove Salvatore, Callegaro Gianni, Canali Luigi, Carli Bruno, Casadei Maurizio, Castiglione Agata, Chisin Grazia, Cieri Nicola, Cioccoloni Gianluca, D’Amico Francesco, Damiano Domenico, D’Angelo Mario, Della Luna Rocco, De Simone Michele, Diecidue Sergio, Fanzone Salvatore, Fiorino Gabriele, Franzoni Stefano, Fruggiero Giuseppe, Gazzo Giovanni, Giannetti Giuliano, Giorgio Giovanni, Guidi Giancarlo, Gullone Luciano, Ierulli Cesare, La Torre Pietro, La Volta Cosimo, Lo Vasco Maria, Luchetti Maria Ermelinda, Maselli Nicola, Massari Gilberta, Milandri Maurizio, Monaco Antonio, Morandi Ivano, Musu Roberta, Napoletano Antonio, Nomade Raffaella, Ortelli Francesco, Pace Leonardo, Parisi Giulio, Paolini Pierluigi, Pellegrini Aurelio, Pezzetta Giannantonio, Rabà Gioia, Regazzoni Maurizio, Sama Carlo, Sagliocco Giuseppe, Sastri Pasquale, Scardaone Luigi, Scarpellini Virgilio, Servadio Remigio, Servidei Fabio, Sorgia Elisabetta, Veronese Ivana, Verrino Antonio, Vurruso Angelo, Zanghi Domenico, Zarfati Angelo, Zimmari Giuseppe; da una delegazione del Coodinamento Nazionale Guardie Giurate composta da Assenza Antonio,Angiolin Narcisio, Arcelli Maurizio, Argentini Alfredo, Ariodante Sergio, Baggi Carlo, Borea Vincenzo, Bortolozzo Mirco, Botta Enrico, Bracco Giovanni, Branco Emanuele, Bruzzi Emanuele, Cappabianca Giuseppe, Cartocci Angelo, Cavallo Fabio, Carbone Rocco, Chiatante Nicola, Cosco Sebastiano, Currieri Antonio, Cusi Rosario, D’Anetra Biagio, Daniele Paolo, De Summa Gaetano, De Vecchis Silvio, Di Giandomenico Cesare, Duca Giandomenico, Fariello Franco, Ferrara Stellario, Gaspare Santoro, Gavin Luca, Genio Raffaele, Giacobelli Rodolfo, Giovazzino Vincenzo, Girgenti Francesco, Gregorio Marcello, Guarnaccia Carlo, Improta Giovanni, Laddaga Angelo, Langella Michele, Leo Stefano, Lupoli Gaetano, Magliola Sergio, Magnani Maurizio, Marzinotto Riccardo,Mattiolo Giuseppe,Mauriello Paolo,Nicolosi Carmelo, Palumbo Salvatore, Pellicciari Emilio, Poletti Giorgio, Polito Franco, Ragusa Antonio, Ravanetti Dario, Ricci Domenico, Rindone Eros, Rizzo Carlo, Rocca Massimo, Rossi Roberto, Rumore Antonio, Sacchelli Nicodemo, Schiavo Fiorenzo, Sciascia Luciano, Strano Giovanni, Trabucco Bruno, Valsecchi Ivano, Venturelli Corrado, Viscuso Gaetano, Zamprioli Claudio, Zanfardino Angelo, Zurlo Giuseppe, e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella persona del Segretario Confederale Lamberto Santini.















VISTO
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21 dicembre 1995 ed il relativo accordo di rinnovo siglato presso il Ministero del lavoro in data 8 Maggio 2001
SI E’ STIPULATO
il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata, composto da 12 Titoli, 134 articoli e 20 Allegati, letti, approvati e sottoscritti.


CONTRATTO PER I DIPENDENTI DA ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA 2001/2004



PREMESSA

Nel rispetto dello spirito del Protocollo del 23 Luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell’occupazione, e sugli assetti contrattuali del Protocollo 5 Aprile 1990 e dell’accordo 21 Dicembre 1998, le parti, con la definizione del presente contatto hanno inteso confermare la volontà per un rafforzamento delle relazioni sindacali e per lo sviluppo ad ogni livello di confronti corretti e costruttivi.


Le parti quindi, auspicando che le future relazioni sindacali siano improntate alla comprensione delle rispettive esigenze, riconfermano l’intendimento di rimuovere ogni ostacolo che si frapponga al necessario sviluppo del settore attraverso una politica di conoscenza e di interventi anche congiunti.

In tale prospettiva pongono l’esigenza di una corretta e realistica visione del ruolo della vigilanza privata e della individuazione delle problematiche che la riguardano, con particolare riferimento al rilascio delle licenze, ai ritardi nelle concessioni e nei rinnovi dei decreti, nonché al fenomeno emergente di indebite occupazioni di consistenti quote del mercato della vigilanza da parte di anomale tipologie di servizi e di figure imprenditoriali estranee al settore, e quindi a forme di attività concorrenziali incentrate sul dato meramente economico anziché su quello tecnico e qualitativo.

Le parti auspicano all’uopo, l’intervento di una disciplina legale adeguata ed omogenea su tutto il territorio nazionale, nonché l’impegno da parte delle competenti Autorità ad un controllo sempre più attento.

Ritengono inoltre necessario individuare iniziative comuni tese a definire una specifica collocazione del settore della vigilanza privata sia ai fini della normativa legislativa antitrust che per la riforma del settore.

Le parti convengono sulla opportunità dell’attivazione di tutti gli strumenti contrattuali allo scopo di fornire adeguate e tempestive risposte alle succitate esigenze del settore che consentano il naturale evolversi del rapporto di lavoro.

Riconoscono che presupposto necessario per realizzare quanto sopra delineato, sia il rispetto di tutte le norme del contratto nazionale e degli integrativi territoriali ed in tal senso ne recepiscono l’applicazione automatica nei confronti di tutti i propri aderenti con il reciproco impegno ad attivare ogni iniziativa finalizzata all’applicazione generalizzata a tutto il settore.

Ravvisano, infine, l’opportunità che le relazioni sindacali debbano essere esercitate in tutto il contesto territoriale nazionale anche con l’impegno a sollecitare l’autorità prefettizia a promuovere momenti istituzionali di confronto con i rappresentanti territoriali delle parti sociali firmatarie del presente contratto, sulle problematiche della vigilanza privata nel territorio, per evitare interferenze improprie nella gestione dei contratti e per valutare preventivamente le prescrizioni delle autorità preposte.










Convengono che gli impegni e gli orientamenti oggetto della presente premesse siano coordinati e gestiti dall’Ente Bilaterale Nazionale attraverso appropriate iniziative.

In tale ambito le parti assegnano allo stesso E.B.N. la funzione di promuovere indagini, studi, ricerche prodromiche a proposte possibilmente condivise, finalizzate all’aggiornamento dell’assetto legislativo del settore.


Tutto ciò con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio all’utenza con una più adeguata riqualificazione professionale della gestione aziendale e del personale, attraverso appropriate iniziative formative.

TITOLO I - Validità e sfera di applicazione



Art.1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro fra tutti gli Istituti , Consorzi e Cooperative di Vigilanza Privata in qualunque forma costituiti ed il relativo personale dipendente.

Ar.2

Il presente Contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali nazionali,usi e consuetudini.

Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.



TITOLO II - Relazioni Sindacali




CAPO I°Livello Nazionale




Art. 3 - Diritti di informazione

Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) le Associazioni Datoriali forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle OO. SS. Nazionali firmatarie del presente Contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni globali riferite al settore e riguardanti in particolare:
a) aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale;
b) prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni professionali;
c) iniziative di aggiornamento della professionalità;
d) andamento occupazionale generale e articolato per settore di attività (zona, banche, tele allarmi, ecc..);
e) stato delle relazioni sindacali a livello territoriale;
2) saranno oggetto di esame congiunto tutti gli aspetti inerenti modifiche del vigente assetto legislativo, particolarmente in ordine all'evoluzione del settore, al fine di una maggiore efficienza e funzionalità del servizio ed alla elevazione morale e professionale dei lavoratori.
Le Parti pertanto, anche sulla base di specifico esame sulle materie di cui sopra, convengono di dotarsi di strumenti atti al conseguimento dei fini di cui alla premessa al presente Contratto.


STRUMENTI DELLA BILATERALITA’


Commissione Paritetica Nazionale




Art. 4 - Compiti

E’ istituita la Commissione Paritetica Nazionale, organo bilaterale, preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti, l’aggiornamento del Contratto Nazionale della Vigilanza, su quanto previsto dall’ultimo comma del presente articolo.
In particolare:

esamina e decide, ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti normativi o di singole clausole contenute nel presente Contratto Nazionale, dei Contratti collettivi di 2° livello, di ogni altro problema prospettato dalle articolazioni locali delle parti stipulanti o da singoli istituti, o da lavoratori per il tramite delle parti stesse a livello locale;
individua figure professionali non previste nell’attuale classificazione, anche in relazione ai processi di innovazione tecnologica/organizzativa del settore;

esamina le proposte avanzate dalle parti stipulanti il presente Contratto ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stesse, per il loro inserimento contrattuale, in occasione dei rinnovi contrattuali;

esamina e decide le controversie relative alla stipulazione dei contratti integrativi di 2° livello

Art. 5 – Composizione e procedure

La Commissione Paritetica Nazionale è composta da Membri designati dalle Associazioni degli Istituti di Vigilanza Privata e dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto. La Commissione Paritetica delibera all’unanimità.
Per l’espletamento di quanto previsto dall’articolo precedente, si applicano le procedure di seguito indicate.
La Segreteria della Commissione Paritetica Nazionale ha sede presso l’Ente Bilaterale Nazionale, e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, per mezzo di rac-comandata A.R., dalle parti stipulanti il presente Contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro o dalle aziende aderenti alle Associazioni stipulanti il presente CCNL.
All’atto della presentazione dell’istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all’esame della controversia.
Le riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede dell’Ente Bilaterale. La data della convocazione sarà fissata d’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al precedente quarto comma e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti inte-ressate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt.411, terzo comma, e 412 c.p.c. e 2113, quarto comma c.c., come modificati dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 e dal Decreto legislativo 29 ottobre 1998, n.387.

Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa,con proprie deliberazioni.


Enti Bilaterali


Art. 6- Enti bilaterali

Le Parti convengono di istituire l’Ente Bilaterale Nazionale della Vigilanza Privata, normato da appositi Statuto e Regolamento Allegati.
L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:
a)Promuovere la costituzione degli Enti bilaterali a livello Regionale e coordinarne l’attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
b)Incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore della vigilanza, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;
c)Promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
d) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;

f) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l’incontro tra la domanda e offerta di lavoro, anche attraverso tecnologia informatica;

g) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;

h) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati al 2° livello di contrattazione, curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL;

i) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali della vigilanza e delle relative esperienze bilaterali;

l) individuare ed adottare iniziative che rispondano all’esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale Nazionale stesso;

m) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale della Vigilanza Privata;

n) elaborare e proporre, alle Istituzioni competenti in materia di vigilanza (Parlamento, Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro, ecc.), ogni iniziativa atta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e degli imprenditori del settore;

o) avere un ruolo attivo a livello centrale e periferico quale interlocutore ufficiale delle istituzioni competenti in materia di vigilanza privata affinché siano assunte iniziative coerenti alla tipicità del settore e finalizzate al suo miglioramento nel complesso;

p) fungere da segreteria per le Commissioni Paritetiche Nazionali e per l’O.P.N. previste dal presente Contratto;

q) programmare ed organizzare studi e ricerche sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;

r) elaborare proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie ed in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni opportune per la loro pratica attuazione;

s) predisporre uno studio sull’assistenza integrativa per individuare strumentazioni e schemi applicativi, nonché valutare eventuali rapporti tra offerte di servizio e modalità di finanziamento, che una volta definiti saranno oggetto di contrattazione nazionale o territoriale.
L’Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti Bilaterali Regionali.
Gli organi di gestione degli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente CCNL.
L’Ente Bilaterale Nazionale istituisce al proprio interno il Comitato di Vigilanza Nazionale con le modalità definite dallo Statuto.



DICHIARAZIONE A VERBALE

Fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 8, vengono fatti salvi gli accordi stipulati in materia formazione tra le Associazioni del Movimento Cooperativo e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.




FUNZIONAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI



Art. 7

Per la pratica realizzazione ed il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici di cui al titolo 2° del presente Contratto e per assicurare, nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'efficienza e l'efficacia del ruolo e delle proprie strutture, ANIVP, ASSVIGILANZA, FEDERVIGILANZA, UNIV, FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFCOOPERATIVE, ANCST-LEGA COOP, ANCOSEL-AGCI, FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS, procederanno alla riscossione di un contributo paritetico di assistenza contrattuale (CO.AS.CO) ex art. 111, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, per il tramite di un Istituto Bancario o tramite specifica convenzione con l’INPS le cui modalità sono definite nell’ allegato n°12.
La misura del contributo e le procedure di esazione sono definite nel successivo art. 8.



Art. 8

CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE


Il contributo di cui all’articolo precedente è fissato nella misura dello 0,45% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 14 mensilità ed è così ripartito:
0,20% calcolato come sopra indicato a carico del lavoratore;
0,25% calcolato come sopra indicato a carico del datore di lavoro.




CONRATTAZIONE INTEGRATIVA DI SECONDO LIVELLO


Capo 2°Livello territoriale





Art. 9 - Diritti di informazione Art 10 - Contrattazione Integrativa e materie demandate


E’ ammessa la Contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali (Regionali e/o Provinciali) delle parti stipulanti il presente Contratto Collettivo. La stipula di contratti integrativi potrà riguardare esclusivamente le seguenti materie:
a)la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l’Ente Bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all’Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e nelle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni dell’UE, nazionali e degli enti locali competenti in materia, al fine di realizzare possibili sinergie;

b)le azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635 del 13 dicembre 1984 e delle disposizioni legislative in tema di pari opportunità uomo-donna.

c) l’adozione di diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro, rispetto a quanto previsto dagli artt.67 e 68;

d) la definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del primo comma dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987 e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto;

e) la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori secondo le vigenti disposizioni di legge;

f) la disciplina delle voci retributive relative al terzo elemento o elemento aggiuntivo avente la stessa natura – ove esistenti ed alle eccedenze, eventualmente presenti a livello locale, delle indennità di cui al successivo art.64 ;

g) i rimborsi spese per divisa, equipaggiamento e altri mezzi e strumenti di proprietà del lavoratore, ove ne sia prescritta l’adozione e l’uso e sempre che non siano forniti dal datore di lavoro al dipendente;

h) rimborsi spese di cui all’art.80;
i)indennità di cassa e maneggio denaro, di cui all’art.104.;
j) definizione di accordi in materia di mercato del lavoro;

k)premio di produzione che dovrà essere correlato agli incrementi di produttività, di qualità e di redditività e legato a specifici parametri oggettivi del settore. Le erogazioni di cui al presente punto devono avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo- previdenziale previsto dalle normative emanate in attuazione del protocollo del 23 Luglio 1993. Gli importi corrispondenti al suddetto premio sono variabili, non predeterminati e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e/o contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto previsto dal punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993, si intende integralmente richiamata.


In occasione della contrattazione integrativa, territoriale, aziendale o interaziendale, per un periodo di tre mesi dalla presentazione della Piattaforma rivendicativa e comunque fino a tre mesi successivi alla scadenza dell’accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con l’esclusione del ricorso ad agitazioni, riferite alle suddette rivendicazioni.

Art.11 - Enti Bilaterali Regionali

L’Ente Bilaterale Regionale è strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle parti a livello nazionale con appositi Statuto e Regolamento (Allegati). L’Ente Bilaterale Nazionale può autorizzare, la costituzione di Enti Bilaterali con competenza limitata a specifiche aree territoriali.
Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le Parti che li hanno costituiti, concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.



Composizione delle controversie




Art. 12 - Procedure

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di procedura Civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime, relative all’applicazione del presente Contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi nella Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione, costituita presso l’Ente Bilaterale o presso la sede di una delle Associazioni Imprenditoriali stipulanti il presente Contratto.
La Commissione di conciliazione provinciale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione di appartenenza o cui abbia conferito mandato competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria del presente Contratto, della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L’Associazione imprenditoriale, ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax,consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione, la Commissione Paritetica Provinciale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione Paritetica Provinciale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato, a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1.il richiamo al Contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2.la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3.la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98 e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica provinciale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto che, pertanto, resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art.4
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare di cui al presente articolo, questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedura.


Art. 13 - COLLEGIO ARBITRALE

Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. o al precedente articolo del presente Contratto non riesca, o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento, e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente comma. Il Collegio arbitrale competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale a cui il datore di lavoro sia iscritto o conferisca mandato, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT o UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest’ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in un’apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio stesso il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
-l’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
-l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei rappresentanti di queste;
-eventuali ulteriori elementi istruttori.

Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa a carico della parte soccombente.
La Segreteria del Collegio è istituita presso l’Ente Bilaterale.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell’art. 412 quater.

Art. 14 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali

Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n.604, ed alla legge 20 maggio 1970, n.300, come modificate dalla Legge n.108/1990, non derivanti da provvedimento disciplinare, devono ugualmente essere esperiti i tentativi di composizione di cui ai precedenti articoli.


Capo 3°Livello aziendale




Art. 15 - Diritti di informazione

Gli Istituti di Vigilanza forniranno a richiesta delle strutture sindacali, di norma semestralmente, nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.
Le strutture sindacali verranno informate inoltre:
- sulla consistenza degli organici;
- sulle varie tipologie dei servizi;
sulla organizzazione del lavoro e programmi di ferie.;
su ristrutturazione aziendali di particolare rilievo.
In tale ambito le Parti, ferma restando l'autonomia decisionale e gestionale dell'Istituto, esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra, improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.



Art. 16

Le seguenti materie, per la loro specificità sono oggetto di contrattazione aziendale o interaziendale:
a) turni e nastri orari e relativa rotazione del personale tra i vari tipi di servizio;

b) materie demandate dal Dlgs 626/94 e successive integrazioni e modifiche;

c) modalità di svolgimento dell’attività dei patronati;

d) quanto delegato alla contrattazione dall’art.20 della legge 300/70;

e)altri sistemi di distribuzione dell’orario settimanale;




TITOLO III - Attività Sindacali



Art. 17 Dirigenti Sindacali nazionali e provinciali delle R.S.A. e delle R.S.U

Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti si considerano dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di consigli o comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali di categoria stipulanti il presente Contratto;
b) di rappresentanze sindacali costituite ai sensi della legge 300/70
c) di rappresentanze sindacali unitarie costituite in applicazione degli accordi sulle R.S.U. (allegati 3/a – 3/b ).

Sino alla costituzione della R.S.U. continuano a trovare applicazione le norme del CCNL 1° Gennaio 1991 riferite alle rappresentanze sindacali aziendali, anche per le nuove diverse attribuzioni di cui al Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626/94 ed eventuali successive modifiche.
L’elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla OO.SS. di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata al datore di lavoro e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.
Il mandato di delegato aziendale di cui al successivo art.23_ e di dirigente sindacale di cui alla lettera b) del 1° comma del presente articolo, conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato, non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del Contratto a termine.

Art.18 Permessi retribuiti

I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a) del precedente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti nella misura massima di settanta ore annue.

I dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera b e c) del precedente art. 17 hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto spetta a:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale negli Istituti che occupano fino a 200 dipendenti;
b) un dirigente ogni 300 e frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale negli istituti che occupano fino a 3000 dipendenti.
I permessi di cui al presente articolo saranno pari a dodici ore mensili negli Istituti di cui alla lettera b); negli Istituti di cui alla lettera a), i permessi saranno di due ore all’anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articolo, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima.tramite la Federazione territoriale di appartenenza (R.S.A.) o tramite l’organizzazione Sindacale nelle liste della quale è stato eletto (RSU)

Art. 19 - Diritto di affissione

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 20 – Permessi non retribuiti

I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 17 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura pari a otto giorni all’anno.
I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente, devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali.


Art. 21 – Referendum


Art. 22 - Assemblee

Negli Istituti nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazione singola o unitaria delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti, oppure delle strutture territoriali di queste ultime.
La convocazione sarà comunicata all’Istituto entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dall’orario di lavoro nonché, entro il limite di 13 ore annue, regolarmente retribuite, durante l’orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Art. 23 - Delegato aziendale

Negli Istituti che hanno da undici sino a quindici dipendenti le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per i motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni é nullo ai sensi dell’art. 4 della Legge 15 luglio 1966 n. 604 (allegato 13).
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20 maggio 1970 n. 300 (allegato 14).
Il mandato di delegato aziendale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del Contratto a termine.


Art. 24 - Contributi Associativi Sindacali

Gli Istituti provvederanno alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta, mediante consegna di una delega debitamente sottoscritta dal lavoratore nella misura stabilita dalle OO.SS. Nazionali dei lavoratori stipulante del presenti Contratto dell’1% sulla paga tabellare conglobata per 14 mensilità.
La delega conterrà l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale alla quale l’Istituto dovrà versarlo.
L’impegno assunto dal lavoratore con la lettera di delega, riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall’Organizzazione Sindacale all’Istituto, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
L’Istituto verserà l’importo della trattenuta al Sindacato provinciale di spettanza e, in mancanza di questo, alla rispettiva Organizzazione Sindacale Nazionale.

TITOLO IV –TUTELE E GARANZIE









Art. 25 -Sicurezza sul lavoro



Viene confermata la centralità del CCNL. in merito alle soluzioni che verranno individuate, e alle metodologie riguardanti le relazioni sindacali previste negli accordi applicativi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, parti integranti del presente Contratto (all….)
Ai sensi degli articoli 21 e 22 del Dlgs. 626/94 all’Ente Bilaterale Nazionale viene assegnato il compito di orientare e promuovere iniziative formative nei confronti dei lavoratori.







Art.26 –Cambio di Appalto


Nei casi di cambi di appalto che comportino ripercussioni occupazionali su uno o più Istituti, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa relativa ad una riduzione dei livelli occupazionali o ad eventuali nuove assunzioni, gli Istituti comunicheranno tempestivamente alle Associazioni imprenditoriali e alle Organizzazioni Sindacali del territorio interessato quanto accaduto, chiedendo uno specifico incontro al fine di esaminare congiuntamente adeguate soluzioni. La comunicazione e i successivi incontri non sostituiscono diversi obblighi di legge, qualora previsti.

A tale incontro parteciperanno tutti gli Istituti interessati coinvolgendo le strutture pubbliche,(Prefetture e Ufficio del lavoro).
.







Art. 27 - Previdenza Integrativa

Le Parti stipulanti, in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs n.124 del 21 aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di disciplina delle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari e non ; al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, convengono di istituire la Previdenza Integrativa del settore Vigilanza.
La costituzione del fondo sarà approfondita dalle parti stipulanti il presente C.C.N.L.
L’istituzione della Previdenza Integrativa avverrà secondo i seguenti criteri:
-La P.I. deve avere lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati, nonché dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso;
-l’associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con Contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con Contratto di formazione lavoro, classificati in uno dei livelli di cui al CCNL della Vigilanza, nonché a quelli appartenenti alla categoria Quadri ;
-l’adesione al Fondo richiederà una contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55% - di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa - della retribuzione utile per il computo del TFR ed un uguale versamento a carico del datore di lavoro. Inoltre per i lavoratori già assunti è previsto il versamento del 50% del TFR maturato nell’anno, mentre per i nuovi assunti è previsto il versamento del 100% del TFR maturato nell’anno. E’, infine, stabilito l’obbligo di effettuare un versamento, al momento dell’adesione al Fondo a titolo d’iscrizione, pari a lire 30.000 di cui 7.000 a carico del dipendente, le cui modalità d’esecuzione saranno definite dal Regolamento del Fondo. L’obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell’adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente protocollo;
-il lavoratore può versare al Fondo ulteriori quote individuali, anche derivanti da quanto maturato a titolo di quota variabile in virtù di contrattazione di II livello;
-il Fondo rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore. Pertanto le Parti s’impegnano a collaborare per la massima diffusione del Fondo, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel settore. Le Parti s’impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente nel caso in cui dovessero prospettarsi difficoltà nello svolgimento di tale progetto;
-possono divenire soci del Fondo gli Istituti ed i lavoratori dipendenti del settore Vigilanza Privata già iscritti a Fondi o Casse aziendali preesistenti alla data di costituzione del Fondo, a condizione che un nuovo accordo sindacale tra Istituti e Filcams-Cgil, Fisascat-CisI e Uiltucs-Uil stabilisca la confluenza del Fondo aziendale nel Fondo e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio d’Amministrazione del Fondo;
-le parti individueranno il ruolo che gli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali potranno assumere in supporto alle attività del Fondo e d’informazione ai lavoratori.

NORMA FINALE

Le Parti si danno reciprocamente atto che eventuali correzioni od integrazioni del presente protocollo d’intesa richieste dagli Organi di Vigilanza competenti non pregiudicano la validità e l’applicabilità dell’intero protocollo ma impegnano le Parti ad apportare al testo le correzioni od integrazioni necessarie.


DICHIARAZIONE A VERBALE

Ferme restando le quantità contributive di cui al presente articolo, il fondo di riferimento per la previdenza complementare per i lavoratori delle Cooperative del settore è Cooperlavoro.

Art. 28 Pari opportunità

Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della Raccomandazione CEE del 13 Dicembre 1984 n. 635,recepita con Legge 10 4 1991 n.125, e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale), a favore delle lavoratrice.
Viene costituito un gruppo paritetico di lavoro per le pari opportunità, con il compito di:
a) -svolgere attività di studio e di ricerca, nell’ambito del ruolo dell’Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l’andamento dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
b) -verificare la legislazione vigente e le esperienze in materia, anche confrontandole con la situazione degli altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni nei Paesi della Comunità Europea;
c) - predisporre schemi di progetti di Azioni Positive.
L’eventuale adesione delle degli Istituti agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il Contratto Nazionale, dei quali le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Il gruppo di lavoro di cui al 2° comma del presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull’attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.



TITOLO V - Classificazione del Personale




Capo 1°Norme Generali




Art. 29- Classificazione

In relazione alle peculiarità e caratteristiche degli Istituti di vigilanza privata, i lavoratori sono classificati nei due seguenti ruoli:




RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Quadri
Dipendenti amministrativi con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità di poteri.
Primo livello super
Responsabili servizi amministrativi, Segretari generali di direzione, Ispettori amministrativi provinciali.
Primo livello
Capi uffici: Personale, Cassa, Contabilità, Centro Meccanografico, Esazione e/o produzione, Cassieri principali.
Secondo livello
Contabili con mansioni di concetto, Primanotisti di contabilità, segretarii concetto, Programmatori E.D.P., Corrispondenti di concetto, Consegnatari di magazzino con responsabilità amministrativa.
Terzo livello super
Interpreti e traduttori


Terzo livello
Contabili, addetti all’ufficio personale, commerciale e statistico, Stenodattilografi, fatturisti, Archivisti, Operatori EDP.
Quarto livello super
Impiegati e /o contabili d'ordine che operino anche con l’ausilio di terminali.
Quarto livello
Addetti all'inserimento dati informativi, Centralinisti con mansioni complementari di Segreteria.
Quinto livello
Dattilografi, Centralinisti, Addetti al magazzino.
Sesto livello
Fattorini, Uscieri.

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO-OPERATIVO

Quadro
Dipendenti tecnici-operativi con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità di poteri.
Primo livello super
Comandanti e Vice Comandanti del Corpo, Maggiori (detti anche Ispettori di zona).
Primo livello
Ispettori Capi Servizio o Comandanti di Zona (Capitani).
Secondo livello
Ispettori di Servizio, Aiutanti di zona (Tenenti e Sottotenenti).
Terzo livello super
Capi reparto, Capi servizio, Marescialli con effettive funzioni di comando, Capi Officina, Capi centrale operativa, Capi sala conta con più di cinque addetti per turno o con almeno 18 addetti complessivamente.
Terzo livello
Capi Squadra, Capi Turno, Capi Zona, Capi Posto, Capi Sezione, Operatore unico di centrale operativa con autonomia decisionale; Operai specializzati (meccanici, carrozzieri, elettrauti) Marescialli, Brigadieri, Vice Brigadieri; Sergenti Maggiori, Sergenti.
Quarto livello super
Caporalmaggiori, Caporali, Appuntati, Vigili addetti al piantonamento fisso che in via continuativa e prevalente svolgono anche compiti di sicurezza inerenti a sistemi computerizzati e gestiscono strumenti di controllo tecnologicamente avanzati, previsti dai capitolati d’appalto.
Quarto livello
Vigili, Addetti sala conta, Meccanici qualificati.
Quinto livello
Vigili dal 13° al 24° mese di servizio,
meccanici.
Sesto livello
Vigili per i primi 12 mesi di servizio
Aiuto meccanico.


Il vigile all’atto dell’assunzione é inquadrato al VI° livello e vi rimane per i primi 12 mesi di servizio.
Il passaggio del vigile dal VI° al V° livello avverrà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza nel VI° livello.
Il passaggio del vigile dal V° al IV° livello avverrà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di 24 mesi (12 mesi di permanenza nel VI° livello e 12 mesi di permanenza nel V° livello.

Ai vigili di IV° e V° livello che svolgono le funzioni di Capo macchina, nei servizi di scorta-trasporto valori, verrà corrisposta un'indennità di L. 790 pari a € 0,41 per ogni ora di effettivo svolgimento della funzione stessa che assorbe, sino a concorrenza, ogni eventuale analogo trattamento già in atto e non è computabile ai fini di alcun altro istituto contrattuale.

Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipula del presente Contratto:


a) al vigile inquadrato ad un livello inferiore al IV° super, che svolge attività di operatore adibito alla centrale operativa, oltre alla normale retribuzione prevista per il livello di appartenenza sarà riconosciuta una indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del IV Livello Super e quella relativa al Livello di appartenenza, di cui al successivo art.92, aumentata del 33,58%;

b) al dipendente inquadrato ad un livello inferiore al III°, addetto alla sala conta con più di dieci addetti complessivamente al quale vengano attribuite anche funzioni di coordinamento, sarà riconosciuta una indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del III° Livello e quella relativa al Livello di appartenenza, di cui al successivo articolo 92 , aumentata del 33,58%;

c) al dipendente inquadrato ad un Livello inferiore al IV° Livello Super, addetto alla sala conta con meno di dieci addetti complessivamente al quale vengano attribuite anche funzioni di coordinamento, sarà riconosciuta una indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del IV° Livello Super e quella relativa al Livello di appartenenza, di cui al successivo art.92, aumentata del 33,58%.

Le indennità di cui ai precedenti punti a), b) e c) assorbono sino a concorrenza ogni eventuale analogo trattamento già in atto e non hanno incidenza alcuna sugli istituti legali e contrattuali, essendone già ricomprese.


DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti, verificata la situazione determinatasi nell’applicazione dell’indennità di capo macchina, convengono che le aziende assegnino tale indennità in ragione delle funzioni effettivamente assegnate ai membri dell’equipaggio.

Art. 30 - Mutamenti di mansioni

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni inerenti alla qualifica assegnatagli all'atto dell'assunzione.
In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente.
Il lavoratore promosso ad un livello superiore ha diritto alla retribuzione relativa al nuovo livello oltre agli importi in cifra delle maggiorazioni derivanti da eventuali scatti di anzianità già maturati. Il ricalcolo di tali scatti avverrà con le norme di cui al successivo art.97.
Ove il dipendente all'atto della promozione percepisca una retribuzione di fatto superiore al trattamento economico previsto per il nuovo livello, conserverà la relativa eccedenza come assegno "ad personam", avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie.
In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore può essere assegnato, temporaneamente, a mansioni diverse da quelle inerenti alla propria qualifica, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico e normativo né un mutamento sostanziale della sua posizione.
Trascorso un periodo di tre mesi continuativi nel disimpegno di mansioni superiori, al dipendente sarà attribuita a tutti gli effetti la qualifica superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, chiamata e richiamo alle armi e per ogni altro caso di conservazione del posto.


Capo 2°Norme speciali per i Quadri




Art. 31

In relazione a quanto stabilito dall'art. 2 della Legge 13 maggio 1985 n. 190 sono Quadri,agli effetti del presente Contratto, quei lavoratori tecnico-operativi e amministrativi, che svolgono funzioni che richiedono particolare capacità professionale conseguente a prolungata esperienza di lavoro, a formazione professionale, a titolo di studio, con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità dei poteri.
La qualifica di Quadro comporta la partecipazione e la collaborazione, con le responsabilità inerenti al proprio ruolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa.
Pertanto:
a) il Quadro usufruirà di regime di orario di lavoro, in ingresso e in uscita, flessibile e discrezionali in relazione alla riconosciuta autonomia gestionale ed alla responsabilità di ruolo;
b) il datore di lavoro é tenuto ad assicurare il Quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali;
c) formazione ed aggiornamento professionale. Al fine di valorizzare l'apporto professionale dei quadri, volto a mantenere e sviluppare nel tempo la loro partecipazione ai processi gestionali, verranno concordati programmi di aggior-namento professionale; per la partecipazione a tali attività formative, ai Quadri verranno riconosciuti permessi retribuiti.
e) i Quadri, sono individuati in quelle figure contrattuali, collocate al 1° Livello Super, che abbiano tutti i requisiti previsti dal presente articolo. Essi usufruiranno dello stesso trattamento per il periodo di prova e di preavviso.


Capo 3°Norme speciali per produttori ed esattori




Art.32

I produttori e gli esattori senza vincoli di orari e di subordinazione, secondo le norme dell'art. 2094 del Codice Civile, non sono compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto.
Il personale di cui sopra, con rapporto di lavoro subordinato, è disciplinato dal presente Contratto ed è così classificato:
-capi gruppo di produzione o capi area, al I° livello;
-i primi produttori o primi ispettori di produzione, al II° livello;
-i produttori o ispettori di produzione , al III° livello;
-gli esattori, al IV° livello super.
Tale inquadramento non produce effetti economici salvo, che il trattamento economico di fatto mensile, non risulti inferiore a quello dei livelli indicati al precedente comma che costituisce una retribuzione minima garantita.
Il trattamento economico spettante a titolo di 13.ma e 14.ma mensilità o per il periodo di ferie, si determina dividendo l'ammontare delle provvigioni percepite nell'anno .
In caso di rapporto ndi lavoro inferiore all,anno l’ammontare delle provvigioni sarà diviso in dodicesimi, pari alla durata del rapporto stesso.
Nel caso che la retribuzione mensile così determinata risulti inferiore al minimo garantito, si fa riferimento a tale minimo per la determinazione della retribuzione da prendere a base per le mensilità supplementari (13.ma e 14.ma) e per le ferie.
Il computo dell'indennità sostitutiva di preavviso e del trattamento di fine rapporto si effettua con le modalità previste dalle leggi vigenti e dal Contratto di lavoro.
Il lavoratore assente per malattia,regolarmente riconosciuta, ha diritto alla normale retribuzione netta mensile di cui all'art.92 per un periodo massimo di 180 giorni, comprensiva dell'indennità di malattia a carico dell'INPS che, ai sensi del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, sarà posta a conguaglio con l'importo dei contributi e delle altre somme dovute all'INPS.

Nel caso in cui l'indennità di malattia a carico dell'INPS fosse superiore alla normale retribuzione, l’Istituto corrisponderà al lavoratore l'eccedenza.
In relazione a quanto previsto dal presente articolo, il datore di lavoro corrisponderà le mensilità supplementari (13.ma e 14.ma) nell'intera misura della normale retribuzione di cui all'art. 92
Nell'ipotesi in cui l'INPS per qualsiasi motivo non corrisponda alcuna indennità, nulla è dovuto dal datore di lavoro.


TITOLO V – MERCATO DEL LAVORO






Le Parti, con la sottoscrizione del presente Contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di tipologie di rapporto di lavoro in grado di soddisfare le esigenze rispettive degli Istituti e dei lavoratori.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive e occupazionali del mercato del lavoro, con riferimento anche al personale femminile, mediante interventi che facilitino l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori.

Capo 1°Apprendistato


Premessa

Le parti, considerato che è in corso una revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell’Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, della legge 19 luglio 1997 n.196 in materia di promozione dell’occupazione ed in particolare, in adempimento all’art. 16 che disciplina l’apprendistato, riconoscono in tale istituto uno strumento per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa , un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva.Tutto ciò anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.

A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l’attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze degli Istituti di specifica attività e finalizzata all’acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.

Art. 33 - Sfera di applicazione e proporzione numerica

L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L’apprendistato è ammesso per il personale del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico operativo per raggiungere i livelli compresi tra il II e il IV.
Ai sensi ed alle condizioni previste dall’art.16, secondo comma, della Legge n. 196/97, è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post – obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere.
Considerato che la legge 196/97 prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare, presso ogni struttura lavorativa provinciale, è pari ad un’aliquota del 10% dei lavoratori a tempo indeterminato occupati presso la medesima struttura lavorativa con la qualifica per la quale è ammesso l’apprendistato.

Art. 34 – Limiti di età

Art. 35 – Assunzione

Il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’ Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
Dichiarazione congiunta
Le parti si impegnano a promuovere iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di snellire le procedure burocratiche attualmente in vigore relativamente al rilascio della autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro per l’avviamento dell’apprendista, valorizzando il ruolo degli Enti Bilaterali.

Art. 36 - Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 60 giorni di lavoro effettivo durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Compiuto il periodo di prova, l’assunzione dell’apprendista diviene definitiva.

Art. 37 - Obblighi del datore di lavoro

-Il datore di lavoro ha l’obbligo:
di impartire o di far impartire nel suo Istituto, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l’anno;
di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

Art. 38 - Doveri dell’apprendista

L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di Istituto, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.

L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 39 - Formazione: durata

TITOLO DI STUDIO
    ORE DI FORMAZIONE MEDIE ANNUE
Scuola dell’obbligo
    120
Attestato di qualifica professionale
    100
Diploma di scuola media superiore
    80
Diploma universitario
    60
Diploma di laurea
    60







La suddetta indennità fa parte della retribuzione di fatto.
Fermo restando quanto previsto in materia dal precedente CCNL, nel caso in cui fossero in atto, alla data dell’ 8 maggio, a livello locale indennità di entità superiore ai valori fissati nazionalmente dal presente articolo, queste continueranno ad essere erogate a tutto il personale con l’aggiunta degli adeguamenti innanzi stabiliti, salvo diverse previsionicontenute in accordi territoriali in essere.



Capo 3°SISTEMA 5 + 1



Il limite dell'orario giornaliero contrattuale è di 7 ore.
La settimana lavorativa si attua, per il personale del ruolo tecnico-operativo, mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro. In tal caso e soltanto quando l'orario giornaliero nei cinque giorni lavorativi è quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato (sistema 5 + 1).
I permessi di conguaglio sono commisurati ad un anno intero di servizio prestato e nei casi di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno determinati in proporzione ai mesi interi di servizio prestato.
Il godimento dei permessi di conguaglio e dei giorni di riposo derivanti dal sistema 5 + 1, di cui al presente articolo, non comporta alcuna variazione della retribuzione. I permessi di conguaglio saranno concessi contemperando le esigenze aziendali con le richieste dei lavoratori.
Il sistema 5 + 1, con i relativi permessi di conguaglio, decadrà se l'orario di lavoro settimanale sarà ridotto con provvedimenti legislativi o di altra natura al di sotto dei limiti massimi previsti dal presente Contratto. In tal caso le parti si incontreranno per gli eventuali opportuni adattamenti.
Fermo restando l'orario di lavoro del presente articolo, previo il consenso delle parti, si potrà applicare un sistema che preveda l'abbinamento di un giorno di permesso ad un giorno di riposo contrattuale per tante volte quanti sono i permessi previsti dal presente articolo e dall’art.70. (giorni 20).
Nel sistema di distribuzione dell’orario di lavoro derivante dall’applicazione del precedente comma, restano assorbiti tutti i permessi previsti dal presente Contratto.
Gli eventuali permessi non goduti nell'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione normale in atto di cui all'art.92 salvo i casi di cui agli articoli 29 e 47


CHIARIMENTO A VERBALE

La concreta attuazione, anche parziale, di quanto previsto dal terzultimo comma del presente articolo presuppone, necessariamente, una distribuzione dell'orario di lavoro incompatibile con l'attuazione del sistema 5 + 1 e, pertanto, la settimana lavorativa si dovrà attuare mediante la concessione di un giorno di permesso da abbinarsi ad un giorno di riposo cui dovranno seguire, prima della concessione di un altro giorno di riposo e/o di altro giorno di permesso abbinato ad un giorno di riposo, cinque giorni di lavoro.

Capo 4°


SISTEMA 6 + 1 + 1




La settimana lavorativa si attua mediante sei giorni di lavoro cui seguono il giorno di riposo settimanale ed il giorno di permesso.
Poiché con tale sistema non si intende modificare il monte ore annuo di lavoro normale pro-capite previsto al precedente art.63, la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua mediante la concessione del giorno di riposo settimanale e di un giorno di permesso dopo sei giorni di lavoro e con un orario normale giornaliero di lavoro fissato, ai fini contrattuali, in 7 ore e 15 minuti.
Nel sistema di distribuzione dell'orario di lavoro derivante dall'applicazione del presente articolo, restano assorbiti tutti i permessi previsti dal presente Contratto.

Capo 5 FLESSIBILITA



Fermo restando che la retribuzione deve essere corrisposta in misura mensile, ove in applicazione dei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro di cui ai precedenti articoli, non si pervenga al completo esaurimento dell’intero orario giornaliero di lavoro si darà luogo al recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate nella misura massima di un’ora giornaliera.

Nel caso in cui il lavoro effettuato sia inferiore all’orario normale giornaliero contrattuale la prestazione dovrà avvenire in un unico servizio. Il recupero di tale ora non lavorata dovrà avvenire di seguito a turni ordinari di lavoro.

Il recupero inoltre non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e di permesso e dovrà essere effettuato entro e non oltre i due mesi successivi, nella misura massima di un’ora giornaliera.

A tal fine non sarà considerata straordinaria l’attività lavorativa prestata per il recupero e, dunque, non competerà al lavoratore alcun compenso e/o maggiorazione, così come la prestazione lavorativa giornaliera ridotta non darà luogo a riduzione della retribuzione.

Restano ferme diverse forme di flessibilità già contrattate.

Le parti, stante il ruolo della vigilanza privata, considerata attività ausiliaria per la prevenzione ed il mantenimento della Sicurezza e dell’Ordine Pubblico, ritenute le particolari esigenze del settore, che non trovano riscontro in alcun altro comparto produttivo o erogatore di servizi, convengono di istituire la banca delle ore la cui utilizzazione avverrà con le modalità di seguito indicate:


1) istituzione di un conto individuale nel quale confluiranno le prime due ore svolte oltre il normale orario giornaliero di lavoro contrattualmente previsto secondo i vari sistemi di distribuzione dell’orario, a partire dal 1 luglio 2001. Semestralmente, entro il mese di Gennaio e di Luglio l’Istituto fornirà al lavoratore l’estratto conto individuale delle ore depositate in banca;

2) semestralmente il lavoratore comunicherà all’Istituto le modalità di fruizione dei riposi o del pagamento delle ore accantonate; in caso di parziale utilizzazione la stessa potrà avvenire nella misura del 50%;

3) qualora il lavoratore opti per il recupero, lo stesso avverrà mediante la concessione di permessi giornalieri nei 3 mesi successivi fatti salvi i periodi di esclusione; i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente per usufruire dei permessi compensativi non dovranno superare la percentuale del 5% dell’organico, escludendo dai periodi dell’anno interessati all’utilizzo dei permessi, quelli dal 10 Dicembre al 10 Gennaio e quelli dal 15 Luglio al 15 Settembre;
qualora il lavoratore opti per il recupero, avrà diritto ad una maggiorazione del 5% delle quote orarie della normale retribuzione di cui all’art.92;

La richiesta di usufruire dei permessi per le ore maturate e accantonate nella banca delle ore dovrà avvenire in forma scritta almeno 15 giorni prima della fruizione; ai fini del diritto di precedenza fa fede la data e l’ora di arrivo della richiesta;

4) qualora il lavoratore opti per il pagamento, questo avverrà con la retribuzione del mese successivo a quello della prestazione mediante corresponsione delle quote orarie della normale retribuzione di cui all’art 92 maggiorata del 30% a titolo di risarcimento del danno.

Restano salvi eventuali diversi accordi stipulati in sede locale.

. Capo 7° Ruolo Amministrativo



Per il personale del ruolo amministrativo la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua di norma sulla base di cinque giornate lavorative per otto ore giornaliere

Capo 8°Permessi Annuali



Fermo restando quanto previsto dai precedenti capi 2°, 3° e 4°:

A) per i lavoratori del ruolo tecnico-operativo:
le cinque ex festività religiose e nazionali di cui alla Legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni e la festa del Santo patrono sono trasformate in permessi annuali.

Tali permessi non sono in alcun modo cumulabili con eventuali similari trattamenti concessi a livello locale e derivanti dall'utilizzo a qualsiasi titolo delle ex festività;
2) restano confermate sei giornate di permessi annuali retribuiti;
3) resta confermata una ulteriore giornata di permesso annuale unicamente al personale cui si applica il sistema 5 + 1.

B) per i lavoratori del ruolo amministrativo:
le cinque ex festività religiose e nazionali di cui alla Legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni e la festa del Santo patrono sono trasformate in permessi annuali

Tali permessi non sono in alcun modo cumulabili con eventuali similari trattamenti concessi a livello locale e derivanti dall'utilizzo a qualsiasi titolo delle ex festività;
2) restano confermate le tre giornate di permessi annuali;
C) Per i lavoratori del ruolo tecnico-operativo e quelli del ruolo amministrativo nel caso di orari di lavoro pari o inferiori a 39 ore settimanali il numero dei permessi previsti rispettivamente dall'art.64 e dal punto A) e B) del presente articolo sarà pari alla differenza tra il monte ore normale annuo previsto dal presente Contratto ed il monte ore normale annuo applicato, diviso l'orario giornaliero.
I permessi di cui ai punti A) e B) del presente articolo verranno goduti nel corso dell'anno mediante un utilizzo compatibile con le esigenze aziendali.
I permessi di cui al presente articolo non comportano alcuna variazione della retribuzione.
In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di calendario per assunzione, cessazione o assenza senza diritto alla retribuzione, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato (le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero), non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta - a carico del datore di lavoro - retribuzione secondo norme di legge o di Contratto.
I permessi di cui all’art. 65 ed alle lettere A e B del presente articolo eventualmente non goduti nell’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione normale in atto di cui all’art.92, con la retribuzione del mese di gennaio dell’anno successivo.

Capo 9°Ferie



Il personale ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie pari a:
- 25 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 1
(cinque giorni di lavoro e un giorno di riposo);
- 23 giorni di lavoro quando si applica il sistema 6 + 1 + 1
(sei giorni di lavoro, il giorno di riposo settimanale ed un giorno di permesso);
- 22 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 2
(amministrativi con orario di lavoro giornaliero di 8 ore in cinque giorni).
Il godimento delle ferie non modifica la programmazione dei turni di riposo e di permesso stabiliti in precedenza.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Qualora nel corso delle ferie venga a cadere una festività nazionale e infrasettimanale di cui al successivo art. 77, spetterà al lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione una quota giornaliera di tale retribuzione.
Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione mensile di cui all'art.92 Le ferie non possono essere frazionate in più di due periodi, salvo diverso accordo fra le parti.
Le ferie sono irrinunciabili e nessuna indennità spetta al lavoratore nell'ipotesi che si presenti spontaneamente in servizio durante il turno di riposo annuale spettantegli.
Il periodo feriale deve essere programmato in tempo utile contemperando le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni verranno considerate mese intero.
Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento.
La malattia, se regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per il territorio, interrompe il decorso delle ferie.

Capo 10°Riposo settimanale



Il dipendente ha diritto, ai sensi delle vigenti leggi in materia, ad un giorno di riposo settimanale che può anche non decorrere dalle ore 24 ai sensi degli artt. 3 e 16 della Legge 22 febbraio 1934 n. 370.
Per il personale del ruolo tecnico-operativo il riposo potrà cadere in un giorno diverso dalla domenica ed essere attuato mediante turni.
Anche in relazione all’insostituibilità del personale, il dipendente può essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale. In tal caso, egli avrà diritto, oltre al recupero del giorno di riposo, ad un compenso pari al 25% (venticinque per cento) della quota giornaliera della normale 92, nel caso in cui il recupero del riposo settimanale avvenga entro il settimo giorno.
Qualora il recupero di detto riposo settimanale avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione dell'indennità di cui al comma precedente, verrà corrisposto un risarcimento danno pari al 40% (quaranta per cento) della normale retribuzione giornaliera di cui all'art 89.
Vengono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore previste in sede di contrattazione locale.
Per il personale del ruolo amministrativo il riposo coinciderà di regola con la domenica, salvo le deroghe consentite dalla legge.

Capo 11°Straordinario



Per lavoro straordinario si intende quello prestato successivamente a quanto previsto dall’art. 68, salva l’eventuale previsione dell’art.10 punto c) del presente CCNL.
É facoltà del datore di lavoro di chiedere prestazioni d'opera straordinarie per esigenze di servizio.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Per il personale del Ruolo amministrativo il lavoro straordinario decorrerà dal termine della quarantesima ora
Lo straordinario è ammesso per un numero di ore annuali pro-capite che entro il 31/12/2002 non superino le 400 ore ed entro il 31/12/2003 le 350 ore annue.

.

Art. 76
In assenza di strutture sindacali aziendali, le informazioni di cui ai precedenti commi verranno fornite alle Organizzazioni Sindacali territoriali.
Capo 12°Festività nazionali e infrasettimanali



Per le festività nazionali ed infrasettimanali si applicano le disposizioni delle Leggi 27 maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90 e successive modificazioni.

Le festività nazionali sono:

1) il 25 aprile;
il 1° maggio.
Il 2 giugno festa della Repubblica

Le festività infrasettimanali sono:
1) il primo giorno dell'anno;
2) il 6 gennaio Epifania;
3) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
4) il 15 agosto festa dell'Assunzione;
5) il 1° novembre festa di Ognissanti;
6) l'8 dicembre festa dell'Immacolata Concezione;
7) il 25 dicembre festa del S. Natale;
8) il 26 dicembre festa di S. Stefano;

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le ex festività religiose e nazionali agli effetti civili di cui alla Legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni sono sostituite dai permessi annuali come previsto dall'art. 44 del presente Contratto.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione nonché quella dell'art. 44 abroga e sostituisce a tutti gli effetti l'accordo sindacale del 5 luglio 1977 sulle ex festività.
Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mensile, in conseguenza della giustificata mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al precedente articolo.
In caso di coincidenza di una festività nazionale ed infrasettimanale di cui al precedente articolo con il giorno di riposo settimanale di cui alla Legge n. 370/1934 e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, spetterà al lavoratore, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera di tale retribuzione.
Trattandosi di attività a ciclo continuo, al personale di turno che presti la propria opera nelle festività nazionali e infrasettimanali elencate nel precedente articolo, é dovuta, oltre alla retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 98, la quota giornaliera od oraria di tale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione prevista al successivo art. 102.






Capo 13°MISSIONE TRASFERTA



Gli Istituti, compatibilmente con le particolari esigenze che caratterizzano il settore, impiegheranno il personale in località prossime ai luoghi di abituale dimora.
Per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede o comando dell'Istituto o alle località di lavoro previste all'atto dell'assunzione o successivamente assegnate, non competono ai lavoratori particolari compensi od indennità. Tale norma si applica anche nel caso di eventuali successivi cambi di abitazione.
Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro.
Il lavoratore inviato temporaneamente in servizio oltre almeno dieci chilometri (o diversa distanza già prevista o da contrattarsi localmente) dai confini dei comuni considerati come normale località di lavoro e sempre che il lavoratore non venga con ciò ad essere favorito da un avvicinamento, avrà diritto al trattamento economico contrattualmente previsto per le ore di servizio effettivamente prestate e al rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso - con i mezzi autorizzati - rispetto alla distanza abitualmente percorsa dal lavoratore medesimo per recarsi alla sede o comando dell'Istituto o alla normale località di lavoro.
Qualora il lavoratore sia inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione dell'Istituto, avrà diritto al trattamento economico previsto per le ore di servizio effettivamente prestate, comprese le eventuali ore straordinarie richiestegli, nonché:
- al rimborso delle spese effettive di viaggio con i mezzi autorizzati;
- al rimborso delle spese vive di vitto regolarmente documentate, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
- al rimborso delle altre eventuali spese vive documentate necessarie per l'espletamento del servizio.
Qualora il lavoratore inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione dell'Istituto non possa rientrare alla normale località di lavoro entro tre ore dalla fine del servizio stesso, avrà diritto a quanto previsto al comma precedente e, sempreché tutto il tempo di assenza dalla normale località di lavoro non sia retribuito come lavoro effettivo, al seguente trattamento di missione:
- rimborso delle spese vive di alloggio, regolarmente documentate, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
- indennità di trasferta pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 92 se la missione dura oltre l'orario contrattuale giornaliero di lavoro e sino alle 24 ore.
Se la missione dura più di 24 ore l'indennità di trasferta di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il trenta per cento della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art.92 per il numero dei giorni di missione.
Restano salve le condizioni di miglior favore in ordine al trattamento di trasferta.
Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma, le Parti convengono che, anche in relazione a quanto già previsto all'art. 10 del CCNL, a livello territoriale la disciplina relativa alle trasferte potrà costituire oggetto di particolare esame in relazione alla specificità del territorio e problemi organizzativi inerenti.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Eventuali particolari misure e modalità dei rimborsi spese di cui al presente articolo sono demandate alla contrattazione integrativa.

Capo 14°Norme di comportamento



Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti alle sue mansioni e di usare modi cortesi e corretti verso i superiori, i colleghi, i subalterni ed il pubblico.
Egli ha altresì l'obbligo di non accettare somme od altri compensi da persone, aziende od enti, senza l'autorizzazione del proprio datore di lavoro.
Le seguenti norme disciplinari costituiscono il codice di disciplina la cui affissione esaurisce gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7 Legge n. 300/70.
La inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano e descritte a titolo indicativo:
1) rimprovero verbale o scritto;
2) multa in misura non eccedente le quattro ore della retribuzione giornaliera;
3) sospensione della retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni.
A) Il provvedimento del rimprovero scritto o verbale si applica al lavoratore per lievi irregolarità nell'adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio;
B) il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi l'inizio del lavoro;
- esegua senza la necessaria diligenza il lavoro affidatogli;
C) il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 3 si applica nei confronti del lavoratore che:
- esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli;
- ometta parzialmente di eseguire la prestazione richiesta;
- arrechi danno alle cose ricevute, in dotazione od uso, con responsabilità;
- si assenti per un giorno dal lavoro senza valida giustificazione;
- non avverta subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- si addormenti in servizio.
Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente articolo si richiamano le norme dell'art. 7 Legge 20 maggio 1970 n. 300 (all. 14) e l'importo delle eventuali multe sarà versato al Fondo Adeguamento Pensioni presso l'INPS.
Verrà disposta la sospensione cautelare qualora al lavoratore venga contestata una mancanza la cui gravità in relazione alla delicatezza delle mansioni sconsigli l'immediato utilizzo della prestazione antecedentemente all'esaurimento della procedura di contestazione di cui all'art. 7 Legge 300 del 1970 per il tempo strettamente necessario al compimento della procedura di cui al predetto art. 7.
Durante il periodo di sospensione cautelare il lavoratore avrà comunque diritto alla normale retribuzione.

Il lavoratore deve presentarsi giornalmente, alle ore prescritte, nella sede dell'Istituto o nei punti di riunione stabiliti, per essere avviato al lavoro.
In relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, salvo i casi di legittimo impedimento, di cui incombe al dipendente l'onere della prova, le assenze dovranno essere segnalate in tempo utile perché il datore di lavoro possa eventualmente sostituire il lavoratore assente.
Le assenze dovranno essere comunque giustificate per iscritto entro e non oltre il giorno successivo.
Le assenze ingiustificate daranno luogo, oltre alla mancata corresponsione della retribuzione, alla applicazione, a seconda dei casi, delle sanzioni previste dall'art. 81 del presente Contratto.
In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere, in qualunque epoca dell'anno, congedi non retribuiti.
Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto, sempre che abbia superato il periodo di prova, ad un congedo straordinario di quindici giorni di calendario senza decurtazione della retribuzione ai sensi dell'art.99, comma secondo, punto 1.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno venti giorni di anticipo.
Il personale ha l'obbligo di esibire, alla fine del congedo matrimoniale, regolare documentazione dell'avvenuta celebrazione. Tale congedo non sarà computato nel periodo annuale di ferie.
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività degli Istituti di Vigilanza, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla Legge 19 gennaio 1942, n. 86.
All'inizio di ogni triennio, a decorrere dal.1° ottobre 1979, verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell’Istituto.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’Istituto per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio a quelle richieste come permesso retribuito.
A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all'Istituto nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale, specificando comunque il corso di studio prescelto.
Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
In ogni Istituto - e nell'ambito di questo per ogni singolo reparto - dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.
Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e sesto comma del presente articolo, la Direzione dell'Istituto, d'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e fermo restando quanto previsto nei precedenti 3° e 6° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all'Istituto un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con indicazioni delle ore relative.
Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame e che, in base alla Legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di usufruire dei permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri sei giorni retribuiti all'anno, per la relativa preparazione.
I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti ed ogni altro idoneo mezzo di prova). Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dai seguenti elementi:
1) salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivoart. 93;
2) eventuali terzi elementi di cui al successivo art.96;
3) eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 97.
Il salario unico nazionale comprensivo dell’indennità di vacanza contrattuale, dell’indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell’elemento distinto della retribuzione prevista dall’accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente:


SALARIO UNICO NAZIONALE (Importi mensili)
LIRE

Livello
IMPORTO
QUIT

IMPORTO conglobato al 30/04/2001
IMPORTO conglobato dal 01/05/2001
IMPORTO conglobato dal 01/05/2002
IMPORTO conglobato dal 01/05/2003

QUADRO
2.714.000
48.000
2.762.000
2.887.357
2.979.929
3.033.929

1S
2.528.000
48.000
2.576.000
2.687.429
2.769.714
2.817.714

I
2.402.000
48.000
2.450.000
2.552.143
2.627.571
2.671.571

II
2.274.000
48.000
2.322.000
2.414.857
2.483.429
2.523.429

IIIS
2.169.000
48.000
2.217.000
2.301.964
2.364.707
2.401.307

III
2.074.000
48.000
2.122.000
2.200.000
2.257.600
2.291.200

IVS
1.980.000
48.000
2.028.000
2.099.036
2.151.493
2.182.093

IV
1.900.000
48.000
1.948.000
2.013.000
2.061.000
2.089.000

V
1.812.000
48.000
1.860.000
1.918.500
1.961.700
1.986.900

VI
1.651.000
48.000
1.699.000
1.745.429
1.779.714
1.799.714




Livello IMPORTO conglobato dal /05/2001 IMPORTO conglobato
dal 01/05/2002
IMPORTO conglobato dal 1/05/2003
QUADRO € 1.491,21 € 1.539,01 € 1.566,89
1S € 1.387,96 € 1.430,44 € 1.455,23
I € 1.318,09 € 1.357,03 € 1.379,75
II € 1.247,18 € 1.282,58 € 1.303,24
IIIS € 1.188,88 € 1.221,27 € 1.240,17
III € 1.136,22 € 1.165,95 € 1.183,31
IVS € 1.084,07 € 1.111,15 € 1.126,96
IV € 1.039,64 € 1.064,42 € 1.078,88
V € 990,83 € 1.013,13 € 1.026,15
VI € 901,45 € 919,15 € 929,48

Gli importi della paga base tabellare conglobata, sopra indicati per ciascun livello, sono comprensivi anche degli elementi retributivi elencati:
a.indennità di contingenza a tutto il 31 gennaio 1977;
b.indennità di contingenza maturata successivamente fino al 31 ottobre 1991 ed erogata dal 1 novembre 1991;
c.elemento autonomo speciale previsto dall'Accordo Nazionale del 21 febbraio 1975 (L. 12.000);
elemento distinto della retribuzione in applicazione del protocollo 31 luglio 1992 (L. 20.000).
Qu.I.T. conglobata a decorrere dallo 01/05/2001.


Il salario unico nazionale é riferito ad un orario di lavoro mensile pari alla misura di cui al successivo art101, per tutto il personale ed é determinato con gli aumenti, le modalità ed i tempi fissati nel presente articolo.



Art. 94 - Indennità di contingenza

Il valore mensile unificato del punto di contingenza é, fino al 31 gennaio 1983, di L. 2.389 per tutti i livelli così come determinato dall'Accordo Nazionale 21 febbraio 1975 (all.5 ), e di L. 6.800 dal 1° febbraio 1983 così come determinato dall'Accordo Nazionale (all.6 ).
Dal 1° maggio 1986 al 31 ottobre 1991, i valori mensili della contingenza vengono calcolati secondo le disposizioni della Legge n. 38 del 26/2/1986, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191, e le relative tabelle sono state elaborate dalla Commissione Paritetica Nazionale.
Dal 1 gennaio 1996 la contingenza inserita nella tabella di cui all’art. 92 è conglobata nella paga tabellare.

Art. 95 - Indennità di vacanza contrattuale


In applicazione del Protocollo 23 luglio 1993, le Parti confermano che gli importi mensili dell’indennità di vacanza contrattuale dovuti ai lavoratori dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata nei periodi gennaio-marzo 2000 e aprile 2000-aprile 2001 sono quelli riportati nella seguente tabella:
Resta inteso che a decorrere dal mese di maggio 2001 l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

IMPORTI MENSILI

LIVELLI salario conglobato INDENNITA'VACANZA.CONTRATTUALE.
A B CD
dal 01 Gennaio al 31 marzo 2000 dal 01 aprile 2000 al 01 aprile 2001
Bx(1,2x30%):100Bx(1,2x50%):100
QUADRO L. 2.714.000 9.77016.284
IS L. 2.528.000 9.10115.168
I L. 2.402.000 8.64714.412
II L. 2.274.000 8.18613.644
IIIS L. 2.169.000 7.80813.014
III L. 2.074.000 7.46612.444
IVS L. 1.980.000 7.12811.880
IV L. 1.900.000 6.84011.400
V L. 1.812.000 6.52310.872
VI L. 1.651.000 5.9449.906


Con effetto dal 1° gennaio 1996 i terzi elementi o gli elementi aggiuntivi aventi la stessa natura, ove esistenti, e fino ad un massimo di L. 40.000 sono trasformati in assegno ad personam da corrispondersi esclusivamente al personale in forza alla data del 31 dicembre 1995.
L’assegno ad personam di cui sopra concorre a formare la normale retribuzione di cui all’art 92 del presente CCNL.
Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, a datare dal 1° aprile 1963 per il personale con mansioni non impiegatizie e dal 1° gennaio 1965 per il personale con mansioni impiegatizie, il lavoratore avrà diritto a sei scatti triennali.
A decorrere dal 1° gennaio 1992 gli importi degli scatti restano fissati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure:

Livello Importo mensile Importo mensile
LIRE EURO
Quadro 55.000 28,41
Primo Livello Super 50.000 25,82
Primo Livello 46.000 23,76
Secondo Livello 42.000 21,69
Terzo Livello Super 41.000 21,17
Terzo Livello 40.000 20,66
Quarto Livello Super 39.000 20,14
Quarto Livello 38.000 19,63
Quinto Livello 37.000 19,11
Sesto Livello 36.000 18,59
(*1) La lavoratrice può scegliere, nell'ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 o 2 mesi prima della data presunta del parto.
Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio.
Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbligatoria per puerperio.
quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. (*2) L'astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre.


ASTENSIONE FACOLTATIVA

Genitore Durata Periodo di godimento Retribuzione Previdenza
Madre 6 mesi (*3 continuativi o frazionati o Nei primi 8 anni di vita del bambino Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante per un periodo massimo dì 6 mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino
Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta. (* 4)
Per l'erogazione dell'importo e l'anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l'astensione obbligatoria Il periodo di astensione facoltativa è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie alle mensilità supplementari ed al
Copertura
al 100% goduti fino al terzo anno di età de bambino
Per i periodi successivi copertura commisurata al200% dell'assegno sociale, con possibilità di integrazione da parte dell’ineressato
trattamento di fine
rapporto.
Padre 6 mesi (*3) Nei primi 8 anni di vita del bambino documentazione da presentare Una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro
avvalersi della
astensione
facoltativa
entro 10
giorni dalla
dichiarazione
suddetta, una
dichiarazione
del datore di
lavoro
dell'altro
genitore da
cui risulti
l'avvenuta
rinuncia.
Per l'erogazione
dell'importo e
l'anticipazione dello
stesso, valgono 1e
stesse leggi e le stesse
modalità previste per l’astensione obbligatorie
Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno
Di vita del bambino Per i periodi successivi copertura commisurata al200° dell'assegno sociale, conpossibilità d'integrazione da parte dell'interessato




(*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni
complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono
eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi
d'astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in
più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per
consentire alla lavoratrice/ lavoratore di scegliere i periodi più idonei a
sua discrezione.
(*4) Il reddito individuale dell'interessato deve essere inferiore a 2,5
volte il trattamento minimo di pensione. (Lire 23.429.250 per il 2000 )

ALLATTAMENTO - RIPOSI

Genitore Durata Periodo godimento Retribuzione Previdenza
Madre 2 ore (4 ore Nel primo anno di
vita del bambino.
Per detti riposi è
dovuta dall'INPS
una indennità pari
all'intero
ammontare della
retribuzione
relativa ai riposi
medesimi.
L'indennità è
anticipata dal
Copertura
commísurata
al 200%
dell'assegno
sociale, con
possibilità
d'integrazione
da parte
dell'interessata
per i parti
plurimi) riposi
di 1 ora
ciascuno
cumulabili.
Tali riposi
comportano il
diritto della
lavoratrice ad
o.

uscire dalla
sede di lavoro.
datore di lavoro ed
è portata a
conguaglio con gli
importi contributivi
dovuti all'Ente
assicuratore, ai
sensi dell'articolo 8
della Legge
9/12/1977, n° 903.
Padre 2 ore (4 ore
per i parti
plurimi) riposi
di 1 ora
ciascuno
cumulabili.
Tali riposi,
comportano il
diritto del
lavoratore
padre ad uscire
dalla sede di
lavoro.
Nel primo anno di
vita del bambino.
Per detti riposi,
valgono le stesse
norme di legge e le
stesse modalità
sopra previste per
la lavoratrice
madre.
Copertura
commisurata
al 200%
dell'assegno
sociale, con
possibilità
d'integrazio ne
da parte
dell'interessata
(*5)
(*5) Il diritto all'astensione per allattamento spetta al padre in alternativa
alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, ovvero nel caso
in cui i figli siano affidati al solo padre.




MALATTIA DEL BIMBO

Genitore Durata e periodo godimento Retribuzione Previdenza
Madre
(*6)
Senza limiti fino al ai 3 anni del
bambino, dietro presentazione di
certificato medico.
5 giorni l'anno dai 3 agli 8 anni
del bambino, dietro presentazione
di certificato medico.
La malattia del bimbo con
ricovero ospedaliero interrompe
le ferie del genitore.
Nessuna.
Tali periodi danno
diritto a quanto
previsto
all'articolo 7,
comma 1, della
Legge 8/3/2000,
n° 53.
Copertura al 100%
per i periodi goduti
fino al terzo anno
di età del bambino.
Per i periodi
successivi
copertura
commisurata al
200% dell'assegno
sociale, con
Padre
(*6)
possibilità
d'integrazione da
parte
dell'interessato.
Senza limiti fino ai 3 anni del Nessuna Copertura al 100%
bambino, dietro presentazione di fino ai 3 anni del
certificato medico. Tali periodi danno bimbo.
5 giorni l'anno dai 3 agli 8 anni diritto a quanto Per i periodi
del bambino, dietro presentazione previsto successivi
di certificato medico. all'articolo 7 copertura
La malattia del bimbo con comma 1 della commisurata al
ricovero interrompe le ferie del Legge 8/3/2000, 200% dell'assegno
genitore. n° 53. sociale, salvo
integrazione dell'interessato
.

(*6) Il diritto all'astensione per la malattia dei bimbi spetta
alternativamente al padre o alla madre.
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell’Istituto, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato).
Nel caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro é obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale é applicabile il divieto stesso.
I periodi di assenza obbligatoria, indicati nelle lettere a), b), c) e il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) devono essere computati nell'anzianità di servizio.
Le lavoratrici saranno altresì adibite ad altri servizi durante il periodo di gravidanza, qualora l'Ispettorato del Lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna.
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari rispettivamente all'80% (ottanta per cento) ed al 30% (trenta per cento) della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro é posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Il diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria della lavoratrice madre, per un periodo di sei mesi entro il primo anno di età del bambino ed il relativo trattamento economico, previsti rispettivamente dagli artt. 7 e 15 della Legge 30 dicembre 1971 n. 1204, nonché il diritto di assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore a tre anni, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'art. 314/20 del Codice Civile, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.
A tal fine, il padre lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra nonché nel caso di malattia del bambino di età inferiore a tre anni, il relativo certificato medico.
Nel caso di assenza per un periodo di sei mesi entro il primo anno di età del bambino, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia.
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati agli effetti indicati dall'art. 7, ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo é uno solo quando l'orario giornaliero é inferiore alle sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di una ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’Istituto.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della Legge 26 aprile 1934 n.653, sulla tutela del lavoro delle donne.
La lavoratrice in stato di gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un Ufficiale Sanitario, da un medico condotto, da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o di altro Ente sostitutivo, e il datore di lavoro é tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio la lavoratrice é tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 15° giorno successivo al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile o il certificato di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936 n. 2128.
Nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui é previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto.
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.

Capo 4°Chiamata e richiamo alle armi - Servizio civile



Il lavoratore non in prova chiamato alle armi per il servizio di leva, ai sensi del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 o richiamato alle armi ai sensi della Legge 10 giugno 1940, n. 653, ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata del servizio militare obbligatorio.
Nell'ipotesi di dimissioni volontarie il lavoratore non ha l'obbligo di prestare la propria opera nel periodo di preavviso e il rapporto di lavoro si risolve con la liquidazione del trattamento di fine rapporto.
Il periodo di servizio militare obbligatorio è computato sino alla data del 31.5.1982 ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità spettante a tale data e dal 1° giugno 1982 e fino al 31 marzo 1987 è considerato utile, per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
A decorrere dal 1° aprile 1987, il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, giusta quanto stabilito dall'art. 129 del presente Contratto, come se l'interessato avesse prestato effettivamente servizio.
Al termine del servizio militare di leva per congedo o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore, entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione dell’Istituto per riprendere servizio; in difetto, il lavoratore sarà considerato dimissionario.
Al termine del richiamo alle armi il lavoratore deve presentarsi all’Istituto entro il termine di quindici giorni, prorogabili sino al massimo di un mese nel caso di giustificato motivo; in difetto, il lavoratore sarà considerato dimissionario.
Le norme di cui al presente capo si applicano per effetto dell'art. 7 della Legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo.

Ciascuna parte può recedere dal Contratto di lavoro:
- prima della scadenza del termine se il Contratto é a tempo determinato;
- dando regolare preavviso scritto nei termini stabiliti dal successivo art. 126 se il Contratto é a tempo indeterminato;
- senza preavviso se il Contratto é a tempo indeterminato e si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro (giusta causa v. allegato 13).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, contenente le indicazioni dei motivi.
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di licenziamento, si rinvia alle leggi vigenti.
Il preavviso deve essere dato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno rispettando i seguenti termini:
a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
- mesi due per il Quadro e il primo livello super;
- mesi uno per il primo e secondo livello;
- giorni quindici per gli altri livelli;
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
- mesi tre per il Quadro e il primo livello super;
- mesi uno per il primo e secondo livello;
- giorni quindici per gli altri livelli;
c) oltre i dieci anni di servizio:
- mesi quattro per il Quadro e il primo livello super;
- mesi due per il primo e secondo livello;
- mesi uno per gli altri livelli.
I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine del mese.
Ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato preavviso il recedente, datore di lavoro o lavoratore, dovrà corrispondere all'altra parte una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il relativo periodo. Il licenziamento per giusta causa, con perdita dell'indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra due dipendenti;
- l'abuso di autorità;
- l'assenza ingiustificata oltre i cinque giorni consecutivi o assenza per sette giorni complessivi in un anno, sempre senza giustificato motivo;
- l'aver taciuto, al momento dell'assunzione in servizio, circostanze tali che avrebbero impedito l'assunzione stessa e che, ove il dipendente fosse stato in servizio, ne avrebbe determinato il licenziamento;
- la recidività nell'addormentarsi in servizio o l'ubriacarsi in servizio;
- l'abbandono del posto di lavoro;

- l'insubordinazione verso i superiori;
l'assunzione diretta di servizi di vigilanza.

NOTA A VERBALE

Per i licenziamenti collettivi si applica la procedura prevista nell’allegato 11 del presente CCNL.
L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore inizia di fatto la prestazione lavorativa nell'Istituto, quali che siano le mansioni ad esso affidate.
Le frazioni di anno saranno considerate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno considerate mese intero, ad eccezione di quanto previsto dalla normativa del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 129.

Art. 129 – Trattamento di fine rapporto

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5.
La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 l'indennità di anzianità é calcolata con le seguenti misure:

a) personale con mansioni impiegatizie:
- una mensilità di cui all'art. 98 per ogni anno di servizio prestato;
b) personale con mansioni non impiegatizie:
per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1964:
- giorni otto per ogni anno di servizio;
per l'anzianità dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967:
- giorni dodici per ciascuno dei primi cinque anni di servizio;
- giorni quattordici per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 14° anno compiuto di servizio;
- giorni sedici per ciascuno dei successivi anni oltre il 14° e fino al 19° anno compiuto di servizio;
per l'anzianità dal 1° gennaio 1968 al 31 marzo 1970:
- giorni quattordici per ciascuno dei primi 10 anni di servizio;
- giorni diciotto per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° anno compiuto di servizio;
per l'anzianità maturata dal 1° aprile 1970 al 31 marzo 1973:
- giorni quindici per ciascuno dei primi 10 anni di servizio;
- giorni diciotto per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° anno compiuto di servizio;
per l'anzianità maturata dal 1° aprile 1973 al 31 marzo 1974:
- giorni diciassette per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;
- giorni diciannove per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 15° anno compiuto di servizio;
- giorni ventuno per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° anno compiuto di servizio;
per l'anzianità maturata dal 1° aprile 1974 al 31 marzo 1975:
- giorni diciannove per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;
- giorni ventuno per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 15° anno compiuto di servizio;
- giorni ventitre per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° anno compiuto di servizio;

per l'anzianità maturata dal 1° aprile 1975 al 31 marzo 1980:
- giorni ventuno per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;
- giorni ventitre per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 15° anno compiuto di servizio;
- giorni ventiquattro per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° anno compiuto di servizio;
per l'anzianità maturata dal 1° aprile 1980:
- giorni ventuno per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;
- giorni ventitre per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 15° anno compiuto di servizio;
- giorni venticinque per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° anno compiuto di servizio.
Al 31 maggio 1982 il calcolo del trattamento deve essere effettuato in base alla retribuzione di cui all'art.98 in atto a tale momento ((1) - Per l'indennità di contingenza si applica la Legge 31 marzo 1977 n. 91 Per i periodi di servizio prestati dal 1 giugno 1982 al 31 dicembre 1989 il trattamento di fine rapporto é calcolato con le seguenti misure e modalità:
a) per il personale con mansioni impiegatizie secondo le modalità e le misure previste dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297 e dal presente articolo;
b) per il personale con mansioni non impiegatizie secondo le modalità previste dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297 e dal presente articolo secondo le seguenti misure:
1) giorni ventuno per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;
2) giorni ventitre per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 15° anno compiuto di servizio;
3) giorni venticinque fino al 31 marzo 1984 e giorni ventisei dal 1° aprile 1984 per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° anno compiuto.
Per i periodi prestati dal 1° gennaio 1990, il trattamento di fine rapporto, per tutti i dipendenti, é pari alla retribuzione dovuta nell'anno divisa per 13,5.
La retribuzione annua ai fini del presente articolo si determina secondo il criterio stabilito nel comma successivo.
Per determinare la base annua utile per il calcolo del TFR si devono computare esclusivamente i seguenti elementi:
- stipendio o salario unico nazionale;
- indennità di contingenza;
- eventuali terzi elementi di cui all’art.96 ;
- eventuali scatti di anzianità;
- tredicesima e quattordicesima;
- eventuali superminimi ed assegni "ad personam";
- quota integrativa territoriale (QU.I.T.).

DICHIARAZIONE A VERBALE

Il trattamento di fine rapporto é costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione delle indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto secondo quanto stabilito dall'allegato 7.
Per le anticipazioni previste dalla Legge n. 297 del 1982 sul trattamento di fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate nell'allegato 8 che fa parte integrante del presente Contratto. L’Ente Bilaterale di Vigilanza distribuirà ai lavoratori una copia del presente Contratto.
UNA TANTUM
400.000 150.000 150.000
LIRE EURO LIRE EURO LIRE EURO
01-mag-01 1 GENN.2002 1 GENN.2003
771.000 398,19 289.000 149,26 289.000 149,26
686.000 354,29 257.000 132,73 257.000 132,73
629.000 324,85 236.000 121,88 236.000 121,88
571.000 294,90 214.000 110,52 214.000 110,52
523.000 270,11 196.000 101,23 196.000 101,23
480.000 247,90 180.000 92,26 180.000 92,26
437.000 225,69 164.000 84,70 164.000 84,70
400.000 206,58 150.000 77,47 150.000 77,47
366.000 189,02 137.000 70,75 137.000 70,75
286.000 147,71 107.000 55,26 107.000 55,26





.

In caso di disdetta le parti si impegnano ad iniziare le trattative di rinnovo del Contratto tre mesi prima della scadenza stessa.
Il presente Contratto, in caso di disdetta, continuerà ad avere valore finché non sarà rinnovato.


Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette.
In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale).
L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l’indennità di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
La violazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo comporterà come conseguenza, a carico della parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale.
Nell’accordo di rinnovo del CCNL le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell’indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.






Le controversie concernenti l’interpretazione, l’applicazione, la stipula o il rinnovo dei contratti collettivi saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le norme previste dagli artt.4 e 133.
Durante tali procedure le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini di agibilità, impegnandosi a non procedere ad azioni giudiziarie o sindacali.
In caso di mancato accordo, nel riprendere la propria libertà di azione e, fermo restando l’esercizio del diritto garantito dalla legge, le parti convengono, per la particolarità del settore sia dal punto di vista dell’attività di sicurezza che per le modalità di attuazione dei servizi, sull’opportunità di assicurare elementi di sicurezza in particolari impianti che abbiano carattere di essenzialità gestionale dell’ Istituto di Vigilanza o siano di interesse strategico per la collettività.
Conseguentemente durante gli scioperi, verrà garantita la copertura dei servizi essenziali relativi alla centrale operativa ed ai caveaux con una unità per turno, ed alle centrali nucleari alle centrali elettriche e alle raffinerie con una unità per turno e per obiettivo principale, intendendosi per tale gli accessi alle suddette centrali e raffinerie.
Eventuali norme particolari potranno essere definite a livello locale.