TITOLO I - Validità e sfera di applicazione



Il presente Contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali nazionali, usi e consuetudini.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Mercato del lavoro



Premessa

Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.

Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive e occupazionali del mercato del lavoro, con riferimento anche al personale femminile, mediante interventi che facilitino l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori.

Capo 1°Apprendistato


PREMESSA
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l’attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende di specifica attività e finalizzata all’acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti. In questo quadro le parti concordano sulla necessità che il Ministero del Lavoro e le Regioni si attivino per un’adeguata offerta formativa programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni.

Art. 3 - Sfera di applicazione e proporzione numerica


L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.

Art. 4 – Limiti di età Art. 5 – Assunzione

Dichiarazione congiunta
Art. 6 - Periodo di prova


Art. 7 - Obblighi del datore di lavoro

a)di impartire o di far impartire nel suo Istituto, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b)di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c)di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l’anno;
d)di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio; Art. 8 - Doveri dell’apprendista a)seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b)prestare la sua opera con la massima diligenza;
c)frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d)osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di Istituto, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge. L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.




Art. 9 - Formazione: durata



Art. 10 – Formazione: contenuti Art. 12 Tutor Art. 13 – Trattamento normativo

Art. 14 – Trattamento economico

Art. 15 – Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Art. 16 – Rinvio alla legge Art. 17 Premessa Art. 18 Definizione e disciplina del rapporto a tempo parziale a)di tipo “Orizzontale”, quello in cui la riduzione di orario, rispetto al tempo pieno, è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b)di tipo “Verticale”, quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c)di tipo “Misto”, quello in cui il rapporto di lavoro a tempo parziale si svolga secondo una combinazione delle due modalità indicate ai precedenti punti a) e b).

Art.19 - Durata della prestazione lavorativa
24 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;

104 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;

1.248 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.

La prestazione lavorativa giornaliera non può essere frazionata nell’arco della giornata.

Art. 20 - Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale



Art. 21 - Clausole elastiche del rapporto di lavoro a tempo parziale

Art. 22 - Denuncia del patto di prestazione lavorativa in regime di clausola elastica

Art.26 - Condizioni di miglior favore Art. 27- Rinvio alla legge Art. 28 Le parti, 3) livello iniziale di inquadramento;

4) livello finale di inquadramento;

5) durata del contratto secondo quanto sopra indicato;

Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio è istituita presso l’Ente Bilaterale.

Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.

Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell’art. 412 quater.

3.Modalità di recupero. Art. 83 - Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)
PAGA BASE TABELLARE CONGLOBATA
LIVELLI
    paga conglobata

    al 30 apr.2001

paga conglobata

01.05.2001

    paga conglobata

    01.05.2002
    paga conglobata

    01.05.2003
Quadro
2.714.000
      2.887.357
2.979.929 3.033.929
IS
2.528.000
      2.687.429
2.769.714 2.817.714
I
2.402.000
      2.552.143
2.627.571 2.671.571
II
2.274.000
      2.414.857
2.483.429 2.523.429
IIIS
2.169.000
      2.301.964
2.364.707 2.401.307
III
2.074.000
      2.200.000
2.257.600 2.291.200
IVS
1.980.000
      2.099.036
2.151.493 2.182.093
IV
1.900.000
      2.013.000
2.061.000 2.089.000
V
1.812.000
      1.918.500
1.961.700 1.986.900
VI
1.651.000
      1.745.429
1.779.714 1.799.714
d.elemento distinto della retribuzione in applicazione del protocollo 31 luglio 1992 (L. 20.000).
e.Quit riparametrata di cui all’art.9 del C.C.N.L 21 dicembre 1995,