IPOTESI

DI
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE


in Roma, 12 Luglio 2004

TRA

La PRENATAL SpA
Rappresentata dai Signori
Dario PasqualeDirettore del Personale e Affari Legali
Rossella MondiniResponsabile della Gestione e Sviluppo del Personale

Assistita dalla Confcommercio Nazionale nella persona del Sig. Guido Lazzarelli

E

La FILCAMS – CGILNazionale rappresentata dalla sig.ra Flora Carlini
La FISASCAT – CISL Nazionale rappresentata dalla sig.ra Daniela Rondinelli
La UILTUCS – UILNazionale rappresentata dal sig. Antonio Vargiu


Presenti

Le strutture territoriali
Le R.S.A., R.S.U. e delegati aziendali








DIRITTI DI INFORMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI



PREMESSA
A)RELAZIONI SINDACALI NAZIONALI
a)l’andamento economico dell’azienda, i programmi di sviluppo, le politiche commerciali, le innovazioni tecnologiche e su eventuali riorganizzazioni delle formule commerciali
b)il numero delle diverse tipologie di contratto
c)il numero di persone confermate per diverse tipologie di contratto
d)le previsioni di eventuali nuove assunzioni per tipologie di contratto

·l’elenco dei negozi Prénatal (diviso tra diretti e indiretti)
·il fatturato netto della catena Prénatal
·l’andamento di fatturato netto a parità negozi utili per la determinazione del premio di partecipazione
·l’andamento delle differenze inventariali utile per la determinazione del premio di partecipazione (cadenza annuale)
·l’andamento dei “pezzi per scontrino” utile per la determinazione del premio di partecipazione
·l’elenco dei dipendenti suddiviso tra Sede e Rete Vendita (per Regione) e per livello di inquadramento
·l’elenco contenente numero delle richieste di part-time a tempo determinato e numero di trasformazioni
·l’elenco contenente numero dei lavoratori per diverse tipologie di contratto


B)COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE
C)RELAZIONI SINDACALI LOCALI
·evoluzione delle professionalità
·situazione occupazionale quali/quantitativa
·andamento degli indicatori a livello provinciale del premio di partecipazione
·conseguenze sui lavoratori di peculiarità locali relative all’organizzazione del lavoro e sulla gestione dell’orario, ivi comprese le aperture domenicali
·problematiche relative alla sicurezza sul lavoro
·situazione dei part-time a tempo determinato e indeterminato
·esame a richiesta delle cause che hanno determinato la mobilità su piazza
·andamento e previsione dei rapporti di apprendistato, nonché delle altre tipologie di rapporti di lavoro
ORARIO SETTIMANALE PERSONALE DEI NEGOZI PRENATAL



Si ribadisce l’attuale articolazione dell’orario di lavoro dei negozi Prenatal, stabilita nell’accordo integrativo aziendale del 5 GIUGNO 1997, e discendente dai seguenti accordi aziendali:

·26 FEBBRAIO 1985
·20 GIUGNO 1986
·14 DICEMBRE 1987

10 settimane a 34 ore
42 settimane a 38 ore

Le settimane con prestazioni a 34 ore mantengono il calendario indicato nell’A.I.A del 5 giugno 1997.
Tuttavia, al fine di limitare la richiesta di prestazioni straordinarie in tali settimane, conseguenti al minor orario di lavoro previsto simultaneamente per tutti i dipendenti di ogni singolo negozio e alla contemporanea sempre maggior imprevedibilità di flussi di clientela, a decorrere dal 1/1/2005, si definisce quanto segue:
nella settimana a 34 ore l’azienda potrà richiedere ai singoli dipendenti l’effettuazione di un maggior orario settimanale fino al raggiungimento di un orario massimo settimanale di 38 ore.
Tali ore o mezze ore non verranno considerate lavoro straordinario, ma verranno invece accreditate in un “Monte Ore Recupero Annuale”. (M.O.R.A.). Le ore ivi accreditate dovranno essere godute come permessi retribuiti, entro il 31 Dicembre dell’anno in cui vengono effettuate, anche a mezz’ora per volta, con le stesse modalità previste per le R.P.
Le ore eventualmente non godute entro il termine previsto saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario dal vigente CCNL del Terziario, in occasione del pagamento della retribuzione mensile di dicembre.


TRATTAMENTO PER IL PERSONALE DEI NEGOZI DEL LAVORO IN OCCASIONE DI APERTURE DOMENICALI

Si conviene di individuare i seguenti trattamenti, a partire dal 1 settembre 2004, a modifica di quanto previsto nell’AIA 23 giugno 1989.

A)PERSONALE IN FORZA, CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO:
-del 70% della quota oraria della normale retribuzione delle ore effettivamente lavorate;
-di una indennità oraria di lavoro domenicale non assorbibile pari al 60% della normale retribuzione relativa al mese di giugno 2004, costituita dai seguenti elementi:
-paga base;
-contingenza;
-assegno supplementare;
-scatti di anzianità B)PERSONALE TUTTE LE FORME DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PERSONALE DI NUOVA ASSUNZIONE ANCHE A TEMPO INDETERMINATO
Il trattamento previsto al presente titolo viene applicato anche ai lavoratori a tempo parziale e pertanto, per questi lavoratori il recupero delle ore lavorate sarà non più sino a concorrenza del proprio orario normale di lavoro giornaliero effettuato nella settimana di riferimento, ma, come per i full time, fino ad un massimo di 7,30 ore giornaliere..


NOTA A VERBALE
Sono compresi al punto B) tutti gli apprendisti attualmente in forza dalla data di eventuale trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. Prima di tale data, gli apprendisti di cui sopra rientrano nel trattamento di cui al punto A) del presente titolo.


APPRENDISTI


Relativamente agli apprendisti che abbiano superato il periodo di prova contrattuale, l’azienda si impegna a confermarne a tempo indeterminato al termine del periodo di apprendistato almeno l’80%, ad eccezione di situazioni di particolari difficoltà derivanti dal non positivo andamento commerciale.

A tal fine non si computano i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro per dimissioni, quelli licenziati per giusta causa, quelli che al termine del rapporto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o i rapporti di lavoro risolti al termine o nel corso del periodo di prova.


PREMIO DI PARTECIPAZIONE


CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

L’andamento non positivo del mercato negli ultimi anni ha comportato il non raggiungimento della soglia del parametro di fatturato previsto dal premio di partecipazione in essere.

Le parti concordano sulla necessità di prevedere, per i negozi, una pluralità di parametri al fine di permettere l’erogazione del premio anche qualora la difficile situazione di mercato dovesse permanere per il futuro, ma in presenza comunque di un miglioramento di altri indicatori commerciali ed economici.

Le parti concordano altresì sulla necessità di rendere maggiormente praticabile il raggiungimento dell'obiettivo di fatturato e di incrementare il valore del premio.

E’ previsto per gli anni di vigenza del presente accordo un premio di partecipazione per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato o con contratto di apprendistato come avanti definito.


UNA TANTUM

In considerazione del miglioramento di alcuni indicatori economici negli ultimi 2 anni (2002 e 2003), quali ad esempio le differenze inventariali, le parti concordano sulla opportunità di riconoscere un importo una tantum in via del tutto eccezionale.

A tutti i lavoratori in forza alla data del 1 Luglio 2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, verrà erogato un importo pari ad Euro 140,00 lordi in occasione del pagamento della mensilità di Settembre 2004.

In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dei 2 anni di cui sopra (2002 e 2003) al lavoratore verrà corrisposto 1/24 dell’importo per ogni
mese intero di servizio prestato, non computandosi a tal fine i periodi in cui non è dovuta a carico del datore di lavoro retribuzione secondo norma di legge e di contratto e cioè con esclusione dei casi previsti dalla dichiarazione a verbale dell’art. 68 del vigente C.C.N.L.
Per il personale a part-time e per gli apprendisti l’importo verrà rispettivamente riproporzionato in base all’orario di lavoro o percentualizzato.

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 2120 c.c. come modificato dalla legge 29.5.82 n° 297 tali importi sono esclusi dal computo della quota annua di retribuzione utile al fine del calcolo del trattamento di fine rapporto.

L’ammontare di tale “una tantum” deve intendersi comprensivo di tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti o differiti.


PREMIO DI PARTECIPAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA SEDE DI AGRATE


Per i dipendenti della sede di Agrate il premio di partecipazione viene determinato in base all’incremento di fatturato netto di tutti i negozi della catena Prénatal a parità negozi del 2004 sul 2003 per il primo anno, del 2005 sul 2004 per il secondo anno e cosi via di seguito per gli anni successivi.

Al fine della determinazione dell’incremento di fatturato netto a parità negozi, si confronterà il fatturato netto prodotto dai negozi (diretti ed indiretti) aperti dal 1° Gennaio 2003 con quello prodotto dagli stessi negozi nel 2004 per il premio di partecipazione del 2004.
Si confronterà il fatturato netto prodotto dai negozi (diretti ed indiretti) aperti dal 1° Gennaio 2004 con quello prodotto dagli stessi negozi nel 2005 per il premio di partecipazione del 2005 e così via di seguito per gli anni successivi.

Soglia e importi lordi del premio di partecipazione vengono come di seguito definiti:


%
2004
2005
2006
2007
Al raggiungimento del + 4%
€ 341,64
€ 387,16
€ 432,80
€ 475,00
Al raggiungimento del + 4,4%
€ 383,28
€ 434,32
€ 485,60
€ 530,00
Al raggiungimento del + 4,8%
€ 424,92
€ 481,48
€ 538,40
€ 585,00
Al raggiungimento del + 5,2%
€ 466,56
€ 528,64
€ 591,20
€ 640,00
Al raggiungimento del + 5,6%
€ 508,20
€ 575,80
€ 644,00
€ 695,00
Al raggiungimento del + 6,0%
€ 550,00
€ 623,00
€ 697,00
€ 750,00


Al raggiungimento del 90% della soglia minima di incremento (cioè al + 3,6%) verrà comunque corrisposto un importo rispettivamente di € 300,00 lordi (premio relativo al 2004); € 340,00 lordi (premio relativo al 2005); € 380,00 lordi (premio relativo al 2006); € 420,00 lordi (premio relativo al 2007).



PREMIO DI PARTECIPAZIONE PER DIPENDENTI DEI NEGOZI


NUOVI PARAMETRI DEL PREMIO DI PARTECIPAZIONE

Vengono individuati i seguenti parametri e il relativo peso:

1)Incremento di fatturato netto dei negozi diretti (15%) 2)Incremento di fatturato netto dei negozi diretti (25%)

3)Incremento in valore assoluto del numero pezzi medi (30%)

4)Riduzione dell’incidenza delle differenze inventariali (30%)


1)INCREMENTO DI FATTURATO NETTO DEI NEGOZI DIRETTI A PARITA’ NEGOZI A LIVELLO NAZIONALE

2)INCREMENTO DI FATTURATO NETTO DEI NEGOZI DIRETTI A PARITA’ NEGOZI A LIVELLO PROVINCIALE
3)INCREMENTO IN VALORE ASSOLUTO DEL NUMERO PEZZI MEDI PER SCONTRINO A LIVELLO PROVINCIALE




4)RIDUZIONE DELL’INCIDENZA DELLE DIFFERENZE INVENTARIALI SULLA MERCE MOVIMENTATA (A LIVELLO PROVINCIALE)


·Per quanto riguarda il risultato del 2004 a livello provinciale, lo stesso verrà confrontato con il valore in percentuale delle differenze inventariali a livello provinciale del 2003. ·Per quanto riguarda il risultato del 2005, si procederà nel modo seguente: -se il risultato del 2004 è peggiore del risultato relativo al 2003 il raffronto avverrà con il risultato del 2003
-se il risultato del 2004 è migliore del risultato del 2003, il risultato verrà confrontato con la media tra il risultato 2003 e il risultato 2004

·Per quanto riguarda il risultato degli anni successivi si procederà nel seguente modo. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL PREMIO


In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell’anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto 1/12 dell’importo per ogni mese intero di servizio prestato non computandosi a tal fine i periodi in cui non è dovuta a carico del datore di lavoro retribuzione secondo norma di legge e di contratto e cioè con esclusione dei casi previsti dalla dichiarazione a verbale dell’art. 68 del vigente C.C.N.L. del 3 Novembre 1994, ad eccezione dei periodi di aspettativa obbligatoria per gravidanza e puerperio.

Per il personale a part-time e per gli apprendisti assunti precedentemente al 2 luglio 2004 il premio verrà rispettivamente riproporzionato in base all’orario di lavoro o percentualizzato.

Qualora un lavoratore abbia lavorato nel corso dell’anno solare in 2 province differenti, l’eventuale premio verrà calcolato con riferimento alla provincia dove ha lavorato per il periodo maggiore.

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’articolo 2120 c.c. come modificato dalla legge 29.5.82 n° 297 tali importi sono esclusi dal computo della quota annua di retribuzione utile al fine del calcolo del trattamento di fine rapporto.

L’ammontare del premio spettante a ciascun lavoratore deve intendersi comprensivo di tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti o differiti.

Il premio di partecipazione sarà disciplinato così come previsto dall’art. 2 del D.L. 67 del 25 Marzo 1997.

Il premio verrà liquidato in occasione del pagamento della mensilità di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento ai soli lavoratori in forza a quella data.

Per il 2004, in occasione del pagamento della retribuzione relativa al mese di settembre, verrà corrisposto un importo di EURO 100 lordi a titolo di anticipo del premio di partecipazione relativo all’anno 2004, con lo stesso criterio di riproporzionamento di cui al precedente secondo comma.
A partire dal 2005, al termine del primo semestre di ogni anno e semprechè si sia registrato un incremento di fatturato netto a parità negozi a livello nazionale, l’azienda, in occasione del pagamento della mensilità di agosto, erogherà ai soli lavoratori in forza a quella data, al massimo il 50% dell’importo previsto per la percentuale raggiunta relativamente agli obiettivi di “incremento di fatturato netto a parità negozi a livello nazionale” e, per i soli negozi, “incremento di fatturato netto a livello provinciale”.


NOTA A VERBALE


Relativamente agli obiettivi di fatturato, qualora l’inflazione annua (indice ISTAT dei prezzi al consumo) dovesse o superare o ridursi di 1,5 punti in percentuale rispetto a quella del 2004, le parti si incontreranno per ridefinire le soglie di incremento di fatturato alla luce della variazione intervenuta.

INSTALLAZIONE VIDEOCAMERE NEI NEGOZI


L’esperienza sino ad oggi maturata ha dimostrato che l’installazione effettuata di videocamere in alcuni negozi ha condotto non solo ad una eliminazione delle rapine, ma anche ad una riduzione di differenze inventariali.

L’azienda pertanto si impegna al fine di ridurre i furti merce nei negozi ad incrementare il numero di negozi dotati di videocamere.

Pertanto l’installazione di tali impianti dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

In particolare si precisa che le immagini non potranno essere utilizzate al fine di sanzionare disciplinarmente il lavoratore per quanto riguarda lo svolgimento della propria attività lavorativa.

A tal fine le Parti si incontreranno per definire una regolamentazione, in conformità alla legge 300/70, avendo a riferimento modalità già pattuite a livello locale.

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DI VENDITA


L’evoluzione dell’organizzazione delle attività di Prénatal nei propri negozi e l’attuale non esistenza di figure quali addetto alla vendita esperto/a sicurezza, addetto alla vendita esperto/a allestimento, ecc.; la scomparsa degli incontri corredino e l’introduzione degli Incontrimamma, con caratteristiche profondamente diverse dai precedenti, rischiano di compromettere la possibilità di passaggio al 3° livello da parte del personale di vendita.
Al fine di garantire comunque tale possibilità si definisce quanto segue.

Appartengono alla figura professionale di ADDETTO ALLA VENDITA ESPERTO/A e conseguono automaticamente il 3° livello di inquadramento di cui al vigente C.C.N.L. le persone inquadrate al 4° livello da almeno 12 mesi che oltre ad aver conseguito la qualifica di commesse:

1)Abbiano operato in tutti i settori del negozio acquisendo una piena autonomia professionale e che abbiano inoltre operato in cassa in modo sistematico per un periodo di almeno 24 mesi (indipendentemente dal livello di inquadramento di appartenenza nei mesi di presenza in cassa) anche non continuativo, acquisendo una piena padronanza di tutte le operazioni contabili attinenti l’attività di cassa.

oppure

2)Abbiano operato in tutti i settori del negozio acquisendo una piena autonomia professionale e che abbiano inoltre svolto in modo sistematico per almeno 24 mesi (indipendentemente dal livello di inquadramento di appartenenza nei mesi di effettuazione degli incontri) attività quali “addette alla vendita, conduttrici di tutte le tipologie di Incontrimamma”.

PERMESSI PER MALATTIA FIGLIO


Qualora ricorrano tutti i presupposti di cui alla Legge n° 53/2000 in relazione ai quali è dovuto dall’azienda un permesso non retribuito per malattia figlio, è facoltà della dipendente richiedere di assentarsi dal lavoro utilizzando in luogo dell’aspettativa non retribuita, eventuali ore di R.P. maturate e non ancora godute.

A tal fine la dipendente dovrà presentare la medesima documentazione necessaria per il riconoscimento del diritto all’aspettativa non retribuita per malattia del bambino.


PERMESSI RETRIBUITI PER LUTTO FAMILIARE


Le parti si danno atto che quanto previsto dall’art. 4 della Legge n° 53 del 8 Marzo 2000 e dell’art. 77 bis del vigente C.C.N.L. in tema di “Permessi retribuiti per lutto familiare” costituisce condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto dall’A.I.A. del 5.06.97.

Pertanto il relativo paragrafo contenuto nell’A.I.A. del 5/06/97 è da intendersi abrogato, e sostituito da quanto previsto dalle norme di legge e dal C.C.N.L. vigente.


TICKET


Il valore giornaliero del ticket pasto viene come di seguito modificato dal 1 Luglio 2004 : EURO 5, 26



DECORRENZA E DURATA

Fatte salve eventuali diverse decorrenze previste nei singoli istituti, le discipline normative e di trattamenti economici previsti dal presente Accordo entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Il presente Accordo Integrativo Aziendale ha durata quadriennale a decorrere dal primo luglio 2004.

Le parti si danno atto che per gli argomenti disciplinati, il presente accordo contiene condizioni individuali di miglior favore rispetto a quanto previsto dal CCNL e modifica, in maniera complessivamente migliorativa, precedenti accordi aziendali, mentre per quanto non espressamente previsto rimangono in vigore gli accordi integrativi della precedente contrattazione aziendale.


DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si incontreranno, entro il prossimo mese di ottobre, per definire una scala di graduale inserimento degli istituti contrattuali per le nuove aperture non disciplinate da diversi accordi.
Allegato all’ACCORDO 12 LUGLIO 2004

Le Parti, pur confermando gli accordi in essere al fine di salvaguardare l’occupazione, concordano di migliorare i trattamenti economici e normativi dei lavoratori delle situazioni di cui sopra per la vigenza del presente A.I.A., estendendo alle suddette situazioni i seguenti istituti:
-premio di partecipazione, così come previsto per la rete di vendita diretta, ivi compresa l’una tantum e le modalità di erogazione del premio;
-polizza infortuni professionali ed extra professionali così come previsto per gli altri dipendenti.
Entro due anni dalla sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si incontreranno per fare una valutazione complessiva dell’andamento delle tre tipologie di negozi di cui sopra, dei trattamenti concordati nel presente paragrafo e dei possibili sviluppi economici e di riassetto.

Allegato 1