MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VIII


VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 dicembre 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della dr.ssa Maria Giovanna Fragiacomo e del dr. Roberto Maria Giordano si sono incontrate - appositamente convocate, a seguito della comunicazione aziendale in data 10 dicembre 1999 - le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della KODAK S.p.A. che ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 223/91.

Sono presenti:

Premesso che la società rappresenta quanto segue:

In considerazione di quanto sopra la KODAK S.p.A.

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

“Allo stato gli esuberi sono confermati nella misura di 42 unità;
la società corrisponderà, in aggiunta a tutte le legali competenze di fine rapporto un incentivo all’esodo - inclusa indennità sostitutiva del preavviso -pari a:
una mensilità netta pari all’ammontare della retribuzione di fatto percepita al 31 gennaio 1999 per ogni 2 (due) mesi di permanenza in mobilità per ciascun lavoratore;
l’incentivo all’esodo verrà corrisposto ai lavoratori che rinunceranno all’impugnazione del provvedimento con verbale da sottoscrivere presso gli Uffici del Lavoro interessati o in alternativa alle Commissioni Sindacali delle Ascom;
la data di cessazione del rapporto di lavoro è fissata con il completamento della procedura di mobilità in atto, anche oltre i 120 giorni previsti dalla legge e sino al 31 dicembre 2000, ai sensi dell’art. 8, comma 4, L. 236/93 per ulteriormente ridurre l’impatto sociale;
le misure adottate hanno lo scopo di contribuire ad ottimizzare la dimensione e la tipologia delle professionalità richieste dal mercato ed hanno preso in considerazione, anche la rotazione interna per la quale, l’azienda si impegna a dare luogo a corsi di riqualificazione del personale, in funzione delle esigenze organizzative dell’azienda già dichiarate nella procedura di avviamento dei licenziamenti del 12.11.1999;
fermo restando quanto previsto all’art. 5 comma 1 legge 223/91, nella scelta dei lavoratori in esubero verranno privilegiate le adesioni volontarie al Piano Sociale proposto dall’Azienda medesima e la prossimità al pensionamento, alla data della collocazione in mobilità.
Compatibilmente con gli assetti organizzativi che Kodak S.p.A. dovrà assumere per competere nel mercato globale, a seconda dello scenario che si realizzerà entro il 30 settembre del 2000, la Kodak S.p.A., previo esame congiunto con le OO.SS., potrà collocare in mobilita’ - sempre con il criterio dell’acquiescenza all’eventuale licenziamento collettivo, non oltre il 31.12.2000 e corrispondendo quanto previsto dal piano sociale richiamato nel presente verbale - una o più delle seguenti sei figure professionali:

IlMinistero del lavoro, nel prendere atto dell’accordo che precede, dichiara conclusa la procedura di cui alla legge 223/91.


Letto, confermato e sottoscritto.