IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE AZIENDALE
GRUPPO PAM s.p.a.



In data 10 maggio 2002,


tra:

Gruppo Pam S.p.a. rappresentata dai Sigg.ri ri Vittorio Massagrande, Antonio Maguolo e Manuel Cordioli

e

Le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria:
FILCAMS-CGIL rappresentata dai Sigg.ri Ramona Campari e Luigi Coppini
FISASCAT-CISL rappresentata dal Sig. Mario Piovesan
UILTUCS-UIL rappresentata dai Sigg.ri Gianni Rodilosso ed Emilio Fargnoli


Si è convenuto quanto segue:

Art. 1 RELAZIONI SINDACALI E DIRITTO DI INFORMAZIONE
Le Parti, in relazione alla continua evoluzione del mercato sia per quanto attiene alle formule commerciali che alla competitività della concorrenza ed in riferimento alle necessarie iniziative che in tale quadro si impongono all’Azienda, riconfermano che un sistema di relazioni sindacali ulteriormente consolidato e sensibile a cogliere il rapido mutare del contesto esterno può contribuire significativamente ad un efficace contemperamento delle esigenze aziendali e di quelle dei lavoratori.
In tale ottica si danno atto che la puntuale e corretta applicazione del presente accordo richiede a supporto un coerente esercizio del diritto di informazione.
Tale coerenza si realizza attraverso il pieno riconoscimento del ruolo dell’Azienda, delle OO.SS. e delle rappresentanze sindacali dei lavoratori, nonché attraverso il confronto per la gestione delle intese secondo quanto previsto dagli accordi in essere e dal vigente CCNL.

In particolare si specifica che l’informazione riguarda:
·investimenti e sviluppo, affiliazioni
·innovazione tecnologica
·terziarizzazioni
·andamento delle produttività
·dati relativi al salario variabile
·occupazione e sue dinamiche quantitative e qualitative

Per quanto attiene al Deposito di Pontedera, si conferma che interlocutore delle r.s.a./ r.s.u. per la soluzione dei problemi specifici è in prima istanza il Capo Deposito e si chiarisce che l’informazione ed il confronto finalizzato al raggiungimento di possibili intese potranno vertere, a titolo esemplificativo, su: gli orari di lavoro, l’organizzazione del lavoro, l’analisi e composizione degli organici e delle correlate produttività, nonché le problematiche emergenti in tema di D.Lgs.626/1994, di procedure di cui alla legge 223/1991. I permessi retribuiti previsti dalla Legge 20 Maggio 1970 n. 300 nelle aziende di cui all’art. 23 lettera A della stessa legge, vengono elevati a 4 ore e 30 minuti per ciascun dipendente in ragione d’anno a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Art. 2 MERCATO DEL LAVORO

2.1)Lavoro a tempo parziale
I Decreti Legislativi 61/2000 e 100/2001 hanno attuato la Direttiva europea 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale, innovandone profondamente la disciplina. E’ successivamente intervenuto il D.L. 355/2001, che ha prorogato al 30 settembre 2002 gli effetti delle disposizioni contrattuali in attesa della regolamentazione ad opera dei contratti collettivi nazionali per quanto concerne gli aspetti relativi, tra gli altri, alle cd. clausole elastiche e relative maggiorazioni ed al diritto di precedenza dei lavoratori part time rispetto a nuove assunzioni.
In attesa della nuova regolamentazione, l’Azienda dichiara disponibilità ad accogliere richieste di cui all’art. 57-bis vigente CCNL, con i criteri indicati nel CCNL, entro il limite del 4% della forza occupata presso la sede di Spinea.

2.2)Lavoro a tempo determinato
Il D. Lgs. 368/2001 ha recepito i contenuti della Direttiva 99/70/CE ed ha profondamente innovato l’istituto in oggetto, rinviando poi ai contratti collettivi nazionali la definizione degli aspetti attinenti alla individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto ed alla individuazione di un diritto di precedenza per gli assunti a termine.
Alla luce di quanto sopra, le Parti convengono di estendere a tutte le ipotesi di assunzione con contratto a termine la possibilità di richiedere prestazioni di lavoro supplementare e straordinario. Fermo restando il carattere volontario della prestazione, il limite delle ore di lavoro supplementare effettuabili dal personale part time è quello previsto dall’art. 53 vigente C.C.N.L., riproporzionato per i mesi di durata del contratto a termine e della eventuale proroga.
Nell’ambito delle verifiche all’uopo programmate, l’utilizzo dei contratti a tempo determinato sarà oggetto di monitoraggio e confronto tra le Parti, sia per quanto attiene le percentuali di utilizzo in rapporto ai prestatori assunti con contratto a tempo indeterminato, sia per la specifica dei motivi di ricorso indicati ai sensi del secondo comma, art. 1, D. Lgs 368/2001.

2.3)Contratti di formazione e lavoro e apprendistato
Nel riconfermare la validità dell’istituto del C.F.L. e dell’apprendistato con riferimento agli aspetti relativi alla formazione, l’azienda, a parità di condizioni e costi, si riserva di valutare prioritariamente l’utilizzo dei servizi offerti dall’Ente Bilaterale Territoriale, ove costituito.


Art. 3 SICUREZZA DEL LAVORO
L’obiettivo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce principio fondamentale cui si ispira la vigente legislazione nazionale e comunitaria, nel quale Gruppo PAM s.p.a. si riconosce.
Il D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, intende sviluppare l’informazione ed il dialogo in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra aziende e lavoratori, promuovendo anche un’adeguata formazione per il Rappresentante per la Sicurezza dei lavoratori. A tal fine saranno utilizzate le specifiche offerte formative poste in essere dagli Organismi Paritetici regionali di cui all’ A.I. 18 novembre 1996, dagli Enti Bilaterali Territoriali, dalle A.S.L., dall’INAIL o, infine, da Enti specializzati scelti di comune accordo, prevedendo l’utilizzo del monte ore di cui all’art. 10 A. I. 18 novembre 1996.


Art. 4 PARI OPPORTUNITA’
L’Azienda ribadisce il proprio intendimento di operare nello spirito di cui alla legge 125/1991, sia per quanto attiene la carriera, che per ogni altro aspetto afferente la parità di trattamento in azienda tra uomini e donne.
Al fine di dare concreta attuazione a quanto sopra e visto l’accordo raggiunto sul tema dal CIA Supermercati PAM del 2002, nel quale si prevede la costituzione di un’apposita Commissione paritetica, le Parti convengono di reincontrarsi con cadenza annuale al fine di valutare le risultanze dei lavori di detta Commissione e di prevederne l’attuazione anche nell’ambito della Gruppo Pam S.p.a., tenute presenti le specificità aziendali.


Art. 5 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MALATTIA
Nei confronti dei lavoratori ammalati, la conservazione del posto oltre il periodo massimo di 180 giorni, fissata dall’art.99, seconda parte CCNL nel termine non superiore a 120 giorni, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per tutta la durata della malattia fino a guarigione clinica senza alcun onere economico per l’azienda.
I lavoratori che intendono beneficiare del periodo di aspettativa di cui ai commi precedenti devono presentare apposita richiesta nei modi e nei termini di cui al citato art. 99 CCNL.


Art. 6 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MATERNITA’, CONGEDI PARENTALI E PER LA FORMAZIONE
6.1) Indennità per assenza obbligatoria e facoltativa
Per i soli periodi indicati nei punti a), b) e c) del primo comma dell’art. 102 CCNL 20.09.1999, l’indennità economica dell’INPS e la correlata integrazione del datore di lavoro vengono anticipate sin dal primo mese di abbandono del lavoro da parte della gestante.
Per il periodo di cui al punto d) del primo comma dell’art. 102 citato, entro dodici mesi dalla stipula del presente accordo, l’ azienda anticiperà l’indennità economica delI’ INPS sin dal mese di inizio dell’assenza facoltativa.
6.2) Anticipazione del t.f.r.: il trattamento di fine rapporto, oltre che nei casi previsti dall’art.2120 c.c., può essere anticipato, per un’unica volta nella vita lavorativa aziendale, ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’art. 32 D.Lgs. 151/2001 e di cui agli art. 5 e 6 legge 53/2000, anche nel caso in cui il lavoratore abbia già usufruito di una anticipazione ai sensi dell’art. 2120 cod. civ.
L’ammontare massimo complessivo delle due anticipazioni eventualmente richieste, non potrà essere superiore al 70% del TFR complessivamente maturato dall’inizio del rapporto di lavoro.
Ai fini dell’ inserimento nella graduatoria di cui all’allegato 8 CCNL vigente per tale anticipazione viene stabilità la priorità g-bis.
6.3) Congedi per la Formazione: relativamente a tale congedo, previsto dalla legge 53/2000, si prevede:
¨Modalità di fruizione: frazionabile
¨Unico nella vita lavorativa aziendale
¨Durata: non inferiore a 1 mese, anche per le singole frazioni, e non superiore a 11 mesi
¨Percentuale massima: 2 per cento della forza occupata nell’unità produttiva;
¨Preavviso per la fruizione: non inferiore a 30 giorni
Tale disciplina ha carattere sperimentale per il periodo di vigenza del C.I.A. e sarà sostituita di diritto da una eventuale normativa introdotta in sede di CCNL.


Art. 7 FERIE
Termini di fruizione
Visto l’ art. 2109, comma 2, codice civile, gli artt. 69 e seguenti CCNL 20.09.1999, l’art. 9 Convenzione OIL n.132/1970 ratificata con legge 157/1981, si stabilisce che il congedo annuale per ferie che superi il minimo prescritto potrà, con il consenso del lavoratore interessato, essere usufruito entro il termine di trentasei mesi dalla fine dell’anno di maturazione.
Qualora, entro il termine di cui al comma precedente, il lavoratore non abbia potuto usufruire in tutto o in parte delle ferie residue eccedenti il minimo prescritto dell’anno, dovrà concordare una successiva data tassativa di fruizione, oppure, con specifica domanda, richiedere alternativamente il pagamento della relativa indennità sostitutiva.
In relazione alle ipotesi previste al secondo comma art. 4 legge 53/2000, il lavoratore interessato potrà richiedere la fruizione anticipata, anche frazionata su base settimanale minima, del congedo annuale per ferie che maturerà nei dodici mesi successivi la fine dell’anno della richiesta. Resta inteso che, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, le giornate di ferie fruite anticipatamente e non maturate saranno recuperate dalle competenze di fine rapporto.
Di massima entro il mese di aprile verrà stabilito il calendario della programmazione feriale.

Art. 8 ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro effettivo definito dall’ultimo comma dell’art. 31 Seconda Parte, C.C.N.L. 3/11/1994, risulta inferiore alle 38 ore settimanali per effetto di pause retribuite previste all’interno dell’orario settimanale di cui al comma precedente, secondo la seguente articolazione:
1.prestazioni giornaliere non inferiori a 3 ore e non superiori a 6 ore: pausa di 15’
2.prestazioni giornaliere superiori a 6 ore: pausa di 20’ (fruizione: 10’ al mattino e 10’ al pomeriggio).
Tali pause non sono cumulabili con eventuali altre pause previste da norme di legge (ad es. v. art.54 c.3 D.Lgs. 626/94) e saranno assorbite dall’introduzione di analogo istituto in forza di legge o di contratto.


Art. 9 ORARIO DI INGRESSO
Le Parti convengono che, in via sperimentale e fino alla data di scadenza del presente Contratto integrativo aziendale, al personale della sede di Spinea potrà essere individualmente consentito di osservare un orario di inizio e fine lavoro posticipato di 15 o 30 minuti rispetto all’attuale orario di lavoro (8.30 – 17.30).
Tale variazione sarà concessa, compatibilmente con le necessità organizzative dell’azienda e dell’ufficio di appartenenza, al personale che ne faccia espressa richiesta, motivata da comprovate esigenze personali e/o familiari, per periodi non inferiori al mese o a suoi multipli.


Art. 10 INQUADRAMENTI
Livello IV super ed extra: viene abrogata la classificazione del IV livello super e del IV livello extra, prevista dalla precedente contrattazione di secondo livello.
Al personale in forza alla data di stipula del presente accordo inquadrato a tali livelli super ed extra, la relativa differenza retributiva rispetto al IV livello, pari a € 3,25 lordi per il super e 4,65 lordi per l’extra (rapportati ad una prestazione a tempo pieno), verrà mantenuta a titolo di assegno personale assorbibile solo in caso di passaggio di livello.


Art. 11 SALARIO
1) Indennità di sede: ove ancora erogata a titolo autonomo, viene abrogata l’indennità di sede attualmente prevista per i livelli V IV e III (pari a € 2,16 lordi). I valori qui espressi sono rapportati ad una prestazione a tempo pieno.
Al personale in forza alla data odierna cui è riconosciuta tale indennità verrà mantenuta la relativa differenza retributiva a titolo di assegno personale, assorbibile per l’ipotesi di cui al punto 3) successivo e in caso di passaggio di livello.

2) Contingenza anomala: ove ancora erogata a titolo autonomo, viene abrogata la contingenza anomala attualmente prevista per i livelli VII (pari a € 8,15 lordi), VI e V (pari a 6,31 lordi) e IV (pari a 3,57 lordi). I valori qui espressi sono rapportati ad una prestazione a tempo pieno.
Al personale in forza alla data odierna inquadrato a tali livelli verrà mantenuta la relativa differenza retributiva a titolo di assegno personale, assorbibile per l’ipotesi di cui al punto 4) successivo e in caso di passaggio di livello.

3) Premio aziendale: a decorrere dal 1 giorno del mese successivo la data di entrata in vigore del presente accordo, il premio aziendale avrà i seguenti valori mensili lordi rapportati ad una prestazione a tempo pieno

Livello
Q 155,58
145,25
125,24
107,16
92,96
83,92
74,89
64,56