MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONI VIII e IX
VERBALE DI MANCATO ACCORDO
Il giorno 10 ottobre 2002 presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Dott. Antonio Leggio e della Dott.ssa Francesca Cirelli della Divisione IX, della Dott.ssa Monica Guglielmi della Divisione VIII della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di lavoro, si è svolta una riunione
Tra
COFATHEC SERVIZI S.p.a. con sede in Milano, rappresentata dal Dott. Clodomiro Sisci con l’assistenza dei Dr. Arnaldo Fiorenzoni e Mario Gentiluomo della CONFCOMMERCIO e dei Dr. Antonio Pozzoli e Fulvia Giacco dell’ASSISTAL
e
le OO.SS. Nazionali FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL E e UILTUCS UIL, rappresentate dai Sigg. Angelo Mangino, Gianni Scaltriti, Adolfo Rocchetti, Piero Marconi, Salvatore Falcone, Caterina Fulciniti, le strutture territoriali e le RSU interessate
Premesso
-che l’azienda ha attivato in data 8/7/02 la procedura di mobilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 24 della L. 223/91 per la risoluzione del rapporto dei lavoro e la conseguente messa in mobilità di 124 dipendenti, strutturalmente esuberanti rispetto alle proprie esigenze produttive;
-che gli incontri svoltisi in sede sindacale fra le parti si sono conclusi con un mancato accordo, considerata l’assenza di soluzioni concordate e la successiva fase amministrativa è stata deferita al Ministero del Lavoro con nota pervenuta il 10 settembre 2002;
-che le parti si sono già incontrate in data 20 settembre presso questo Ministero, per la ricerca di un accordo che provochi un minore impatto sociale;
-che nell’odierna riunione, dopo ampia discussione, l’Azienda, confermando le motivazioni alla base della procedura di mobilità, dichiara di non poter utilizzare soluzioni alternative;
-che le OO.SS. hanno contestato le motivazioni del ricorso alla mobilità, nonché la dichiarata impossibilità da parte dell’Azienda di adottare criteri di mobilità non traumatici e di ricorrere a strumenti alternativi volti a contenere le ricadute occupazionali delle operazioni di riassetto organizzativo dell’Azienda;
-che le OO.SS. medesime hanno sollevato il problema emerso a seguito dell’apertura di un’ulteriore procedura di cui all’art. 47 della legge 428/90 e successive modificazioni, in quanto confligge chiaramente con la procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/91, attivata dall’Azienda in data 8 luglio 2002. Di conseguenza le OO.SS. si sono riservate di intraprendere tutte le iniziative di carattere legale;
-l’Azienda, in merito alle dichiarazioni delle OO.SS. sopra riportate, rigetta quanto dichiarato dalle stesse, ritenendo di aver agito in piena legittimità e nel pieno rispetto della normativa vigente.
Tutto ciò premesso
Il Ministero prende atto dell’impossibilità di concludere con accordo la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/91 e la dichiara, a tutti gli effetti, esaurita.
Letto, confermato e sottoscritto
Per il Ministero del Lavoro
Per La Cofathec Servizi SpaPer le OO.SS.
Per L’Assistal
Per la ConfcommercioPer le RSU
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE IX
VERBALE DI MANCATO ACCORDO
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE IX
VERBALE DI MANCATO ACCORDO
Il giorno 10 ottobre 2002 presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Dott. Antonio Leggio e della Dott.ssa Francesca Cirelli della Divisione IX della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di lavoro, si è svolta una riunione
Tra
SI SERVIZI COFATHEC S.p.a. con sede in Milano, rappresentata dal Dott. Clodomiro Sisci e dalla Dott.ssa Simona Zingaretti con l’assistenza dei Dr. Armando Fiorenzoni e Mario Gentiluomo della CONFCOMMERCIO e dei Dr. Antonio Pozzoli e Fulvia Giacco dell’ASSISTAL
e
le OO.SS. Nazionali FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL, rappresentate dai Sigg. Angelo Mangino, Gianni Scaltriti, Adolfo Rocchetti, le strutture territoriali e le RSU interessate
Premesso
-che l’azienda ha attivato in data 8/7/02 la procedura di mobilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 24 della L. 223/91 per la risoluzione del rapporto dei lavoro e la conseguente messa in mobilità di 14 dipendenti, strutturalmente esuberanti rispetto alle proprie esigenze produttive;
-che gli incontri svoltisi fra le parti si sono conclusi con un mancato accordo, considerata l’assenza di soluzioni concordate e la successiva fase amministrativa è stata deferita al Ministero del Lavoro con nota pervenuta il 10 settembre 2002;
-che le parti si sono già incontrate in data 20 settembre presso questo Ministero, per la ricerca di un accordo che provochi un minore impatto sociale
-che nell’odierna riunione, dopo ampia discussione, l’Azienda confermando le motivazioni alla base della procedura di mobilità, dichiara di non poter utilizzare soluzioni alternative;
-che le OO.SS. hanno contestato le motivazioni del ricorso alla mobilità, nonché la dichiarata impossibilità da parte dell’Azienda di adottare criteri di mobilità non traumatici e di ricorrere a strumenti alternativi volti a contenere le ricadute occupazionali delle operazioni di riassetto organizzativo dell’Azienda;
-l’Azienda, in merito alle dichiarazioni delle OO.SS. sopra riportate, rigetta quanto dichiarato dalle stesse, ritenendo di aver agito in piena legittimità e nel pieno rispetto della normativa vigente.
Tutto ciò premesso
Il Ministero prende atto dell’impossibilità di concludere con accordo la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/91 e la dichiara, a tutti gli effetti, esaurita.
Letto, confermato e sottoscritto
Per il Ministero del Lavoro
Per La Si Servizi Cofathec SpaPer le OO.SS.
Per L’Assistal
Per la ConfcommercioPer le RSU
MINSITERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE IX
VERBALE DI MANCATO ACCORDO
Il giorno 10 ottobre 2002 presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Dott. Antonio Leggio e della Dott.ssa Francesca Cirelli della Divisione IX della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di lavoro, si è svolta una riunione
Tra
POLICARBO ENERGIA S.p.a. con sede in Milano, rappresentata dal Dott. Clodomiro Sisci con l’assistenza dei dr. Arnaldo Fiorenzoni e Mario Gentiluomo della CONFCOMMERCIO e dei Dr. Antonio Pozzoli e Fulvia Giacco dell’ASSISTAL
e
le OO.SS. Nazionali FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL, rappresentate dai Sigg. Angelo Mangino, Gianni Scaltriti, Adolfo Rocchetti, le strutture territoriali e le RSU interessate
Premesso
-che l’azienda ha attivato in data 8/7/02 la procedura di mobilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 24 della L. 223/91 per la risoluzione del rapporto dei lavoro e la conseguente messa in mobilità di 18 dipendenti, strutturalmente esuberanti rispetto alle proprie esigenze produttive;
-che gli incontri svoltisi fra le parti si sono conclusi con un mancato accordo, considerata l’assenza di soluzioni concordate e la successiva fase amministrativa è stata deferita al Ministero del Lavoro con nota pervenuta l’11 settembre 2002;
-che le parti si sono già incontrate in data 20 settembre presso questo Ministero, per la ricerca di un accordo che provochi un minore impatto sociale;
-che nell’odierna riunione, dopo ampia discussione, l’Azienda, confermando le motivazioni alla base della procedura di mobilità, dichiara di non poter utilizzare soluzioni alternative;
-che le OO.SS. hanno contestato le motivazioni del ricorso alla mobilità, nonché la dichiarata impossibilità da parte dell’Azienda di adottare criteri di mobilità non traumatici e di ricorrere a strumenti alternativi volti a contenere le ricadute occupazionali delle operazioni di riassetto organizzativo dell’Azienda;
-che le OO.SS. medesime hanno sollevato il problema emerso a seguito dell’apertura di un’ulteriore procedura di cui all’art. 47 della legge 428/90 e successive modificazioni, in quanto confligge chiaramente con la procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/91, attivata dall’Azienda in data 8 luglio 2002. Di conseguenza le OO.SS. si sono riservate di intraprendere tutte le iniziative di carattere legale;
-l’Azienda, in merito alle dichiarazioni delle OO.SS. sopra riportate, rigetta quanto dichiarato dalle stesse, ritenendo di aver agito in piena legittimità e nel pieno rispetto della normativa vigente.
Tutto ciò premesso
Il Ministero prende atto dell’impossibilità di concludere con accordo la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/91 e la dichiara, a tutti gli effetti, esaurita.
Letto, confermato e sottoscritto
Per il Ministero del Lavoro
Per La Policarbo Energia SpaPer le OO.SS.
Per L’Assistal
Per la ConfcommercioPer le RSU
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE IX
VERBALE DI MANCATO ACCORDO
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE IX
VERBALE DI MANCATO ACCORDO
Il giorno 10 ottobre 2002 presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Dott. Antonio Leggio e della Dott.ssa Francesca Cirelli della Divisione IX della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di lavoro, si è svolta una riunione
Tra
DITTA GIUSEPPE ZANZI E FIGLI S.p.a. con sede in Roma, rappresentata dal Dott. Clodomiro Sisci, dal Dott. Marco Alessandri e dalla Dott.ssa Simona Zingaretti con l’assistenza dei Dr. Armando Fiorenzoni e Mario Gentiluomo della CONFCOMMERCIO e dei Dr. Antonio Pozzoli e Fulvia Giacco dell’ASSISTAL
e
le OO.SS. Nazionali FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL E e UILTUCS UIL, rappresentate dai Sigg. Angelo Mangino, Gianni Scaltriti, Adolfo Rocchetti, Piero Marconi, Salvatore Falcone, Caterina Fulciniti, le strutture territoriali e le RSU interessate
Premesso
-che l’azienda ha attivato in data 8/7/02 la procedura di mobilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 24 della L. 223/91 per la risoluzione del rapporto dei lavoro e la conseguente messa in mobilità di 29 dipendenti, strutturalmente esuberanti rispetto alle proprie esigenze produttive;
-che gli incontri svoltisi fra le parti in sede sindacale si sono conclusi con un mancato accordo, considerata l’assenza di soluzioni concordate e la successiva fase amministrativa è stata deferita al Ministero del Lavoro con nota pervenuta l’11 settembre 2002;
-che le parti si sono già incontrate in data 20 settembre presso questo Ministero, per la ricerca di un accordo che provochi un minore impatto sociale;
-che nell’odierna riunione, dopo ampia discussione, l’Azienda, confermando le motivazioni alla base della procedura di mobilità, dichiara di non poter utilizzare soluzioni alternative;
-che le OO.SS. hanno contestato le motivazioni del ricorso alla mobilità, nonché la dichiarata impossibilità da parte dell’Azienda di adottare criteri di mobilità non traumatici e di ricorrere a strumenti alternativi volti a contenere le ricadute occupazionali delle operazioni di riassetto organizzativo dell’Azienda;
-che le OO.SS. medesime hanno sollevato il problema emerso a seguito dell’apertura di un’ulteriore procedura di cui all’art. 47 della legge 428/90 e successive modificazioni, in quanto confligge chiaramente con la procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/91, attivata dall’Azienda in data 8 luglio 2002. Di conseguenza le OO.SS. si sono riservate di intraprendere tutte le iniziative di carattere legale;
-l’Azienda, in merito alle dichiarazioni delle OO.SS. sopra riportate, rigetta quanto dichiarato dalle stesse, ritenendo di aver agito in piena legittimità e nel pieno rispetto della normativa vigente.
Tutto ciò premesso
Il Ministero prende atto dell’impossibilità di concludere con accordo la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/91 e la dichiara, a tutti gli effetti, esaurita.
Letto, confermato e sottoscritto
Per il Ministero del Lavoro
Per La Giuseppe Zanzi & Figli SpaPer le OO.SS.
Per L’Assistal
Per la ConfcommercioPer le RSU