MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO –DIV.VIII
VERBALE DI ACCORDO
Ilgiorno 26 aprile 1999, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza del dr. Giuseppe Mastropietro e del dr. Giuseppe Mangano,
tra
la Cesare Rizzato & C. Spa di Padova, rappresentata dal dr. Sandro Zarpellon, assistito dal dr. Guido Lazzarelli e dalla sig.ra Donata Tirelli della Confcommercio Nazionale;
e
le OO.SS. Nazionali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL, rappresentate dai sigg. Piero Marconi, Mario Dalmasso, Paolo Poma rappresentanze sindacali territoriali ed aziendali;
premesso
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•che la Cesare Rizzato & C. Spa versa in una grave situazione a causa di pesanti perdite di bilancio, verificatesi negli ultimi anni e dovute in gran parte alle diseconomie della struttura logistico commerciale, non più rispondente alle nuove condizioni del mercato in cui l’azienda opera;
•che è indispensabile, pertanto, porre in essere una diversa struttura logistica e commerciale, che comporti una razionalizzazione della gestione delle scorte e della loro commercializzazione e distribuzione;
•che, di conseguenza, in data 16 febbraio 1999, ai sensi e per gli effetti degli artt. 24 e 4 della legge 223/91, la Cesare Rizzato & C. Spa è stata costretta ad avviare la procedura di mobilità per riduzione di personale nei confronti di 116 lavoratori;
•che la fase sindacale di detta procedura si è conclusa, in data 19 aprile 1999, con un mancato accordo e che, pertanto, le parti sono state convocate presso la sede ministeriale al fine di individuare soluzioni in grado di attenuare in tutto o in parte le conseguenze sul piano sociale della programmata cessazione dell’attività delle filiali;
•che, a tal fine, l’azienda ha dato disponibilità di trasferire nell’unità di Padova 4 dipendenti dalle unità limitrofe di Ferrara, Treviso e Vicenza, così da evitare trasferimenti di residenza con i conseguenti aggravi di costi per l’azienda e per i lavoratori;
•che ai lavoratori in questione si applica quanto disposto dall’art. 81, comma 3 della legge 448/98;
tutto ciò premesso, tra le parti si conviene quanto segue
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1.l’azienda si obbliga nei confronti della controparte sindacale a ridurre il numero dei lavoratori da collocare in mobilità da 116 a 100 unità, tenendo conto prioritariamente della sussistenza del requisito della pensionabilità in riferimento alla normativa vigente al termine della procedura di cui al presente accordo.
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Ai fini dell’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, si terrà, altresì conto, in via prioritaria, di quanto specificato in premessa circa i trasferimenti presso l’unità di Padova e la relativa necessità di contenere l’ambito territoriale dei trasferimenti.
Inoltre, sempre al fine di individuare i lavoratori da collocare in mobilità, nell’ambito dei criteri di cui all’art. 5, comma 1, della legge 223/91, le OO.SS. prendono atto di quanto dichiarato dall’azienda circa la priorità del criterio concernente le esigenze tecnico-produttive ed organizzative, in relazione allo specifico contenuto tecnico-professionale delle posizioni lavorative.
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2.L’azienda erogherà, a titolo di incentivo all’esodo, oltre alle normali spettanze di fine rapporto, ivi compresa l’eventuale indennità di mancato preavviso, a fronte di espressa rinunzia individuale all’impugnazione dei licenziamenti presso le sedi competenti e’ previa presentazione di certificazione di iscrizione alla lista di mobilità, la seguente somma, con le seguenti modalità:
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•L. 1.000.000 lorde mensili, a partire dal quarto mese successivo la data di cessazione del rapporto di lavoro;
•l’importo sopraddetto verrà corrisposto per un periodo massimo di 6 mesi, durante i’ quali dovrà permanere la condizione di iscrizione alla lista di mobilità; detto importo non competerà ai lavoratori in possesso dei requisiti di legge per l’accesso al pensionamento a qualsiasi titolo.
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3.Le spettanze di fine rapporto ed il TFR verranno corrisposti in 2 rate con le seguenti scadenze:
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•la 1^ rata, in occasione della corresponsione dell’ultima retribuzione;
•la 2^ rata, trascorsi tre mesi dalla precedente corresponsione.
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4.La facoltà di collocare in mobilità i lavoratori di cui all’art. 4, comma 9 della legge 223/91 sarà esercitata dalla Cesare Rizzato & C. spa, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 236/93, entro 160 giorni dalla conclusione della procedura.
- Con il presente accordo il Ministero del lavoro dichiara conclusa la procedura di mobilità avviata dalla Cesare Rizzato & C. spa.
Letto, confermato e sottoscritto.