2) RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
1)
Sulla base di quanto previsto dal verbale del 3/10/2000 e in attesa di definire a livello nazionale modalità attuative per lo svolgimento del diritto in oggetto, le parti concordano quanto segue:
a) il diritto di assemblea viene disciplinato dalla normativa contrattuale in vigore (art. 33 CCNL)
b) potranno partecipare all’assemblea anche i lavoratori non in turno avendo diritto ad recupero compensativo di pari durata e fino ad un massimo di 12 ore annue, da fruirsi entro 6 mesi;
c) le assemblee si effettueranno pressi i seguenti locali:
- Milano, viale FulvioTesti
- Milano, via Medeghino
- Altri due locali da individuare nella zona est e ovest di Milano
d) La presente intesa si intende in vigore sino alla definizione a livello nazionale di complete modalità attuative come previsto dall’accordo del 3/10/2000.
2)
Le parti ribadiscono che la sicurezza sul lavoro è una priorità da perseguire e convengono di incontrarsi il 12/3/02 alle ore 15.00 per quanto attiene ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Per La Filcams- Cgil Per l’Azienda
Per la Uiltucs.Uil