Piattaforma per il rinnovo contratto integrativo aziendale AUCHAN



Premessa

Nel corso del 2004 è giunto a compimento lo smembramento del Gruppo Rinascente, con la cessione da parte di IFIL della propria partecipazione nelle aziende del ramo alimentare e la successiva cessione delle quote di controllo dei supermercati a una nuova società denominata ISMS S.A., che controlla la SMA al 100%.
Siamo quindi in presenza oggi di due società distinte nel ramo alimentare: AUCHAN ITALIA S.p.a. e ISMS.
Questa situazione impone alle nostre organizzazioni sindacali una duplice sfida. Da un lato si tratta di confermare i diritti acquisiti dalle lavoratrici e dai lavoratori del ramo alimentare, dei diritti derivanti dalla contrattazione integrativa aziendale evolutasi nel corso di oltre un trentennio e che aveva trovato ultima statuizione nell’ambito dell’Accordo Integrativo Aziendale siglato con il Gruppo Rinascente il 7 febbraio 2003 che giunge a scadenza il 31 dicembre 2005. Dall’altro dobbiamo tornare a definire norme specifiche per il ramo alimentare alla luce del modificatosi quadro normativo e contrattuale, idonee a governare una fase di trasformazione ed evoluzione dell’azienda e del quadro generale della Grande Distribuzione in Italia.

Si tratta di riaffermare una cultura delle relazioni sindacali e delle relazioni all’interno dei posti di lavoro che sancisca la centralità del quadro normativo consolidato nei decenni, ma al contempo colga le opportunità di nuove culture che valorizzino la professionalità e la produttività dei lavoratori, non in un quadro di rapporto diretto azienda singolo lavoratore, bensì nell’ambito di norme di controllo e di partecipazione collettiva sui trend e sui parametri di sviluppo dell’azienda e quindi dell’apporto sostanziale delle risorse umane in tale sviluppo.

In generale la valorizzazione delle risorse umane presenti nell’azienda costituisce una necessità costante ed un elemento essenziale per garantirne lo sviluppo, trattandosi di una formula commerciale in cui la capacità competitiva è legata in modo imprescindibile alle capacità e professionalità di migliaia di lavoratori a contatto diretto con la clientela. La motivazione del personale è quindi un patrimonio che deve essere preservato e sviluppato, e la definizione di norme contrattuali aziendali rappresenta un elemento a nostro parere importante all’interno di tale quadro.


1. Ambito di applicazione

Coerentemente con quanto affermato in premessa, si chiede la definizione di un accordo integrativo aziendale comune a tutti gli punti ipermercati AUCHAN, soprattutto con riferimento alla parte normativa e – più in generale – all’impianto complessivo del testo contrattuale. Le eventuali specificità derivanti dalla evoluzione contrattuale potranno essere considerate e affrontate in tale ambito definendone accortamente il perimetro e sulla base di motivazioni compiute e coerenti. Questa del resto è stata già l’esperienza posta alla base degli accordi integrativi succedutisi nel corso degli ultimi anni, da ultimo nell’AIA del 2003.


2. Relazioni e diritti sindacali

Riteniamo che l’impianto normativo in materia di relazioni e diritti sindacali previsto nell’AIA 7 febbraio 2003 (artt. 2-6) debba essere complessivamente confermato.
Alla luce delle evoluzioni in atto riteniamo altresì che debbano essere definite norme di maggiore garanzia relativamente al ricorso del merchandising (promoters).

In ordine ai temi dell’organizzazione del lavoro, degli orari di lavoro e di apertura, dei turni, del part-time e del lavoro domenicale e festivo, fermo restando quanto definito nell’AIA 2003 e dall’insieme della contrattazione ex Gruppo Rinascente in quanto applicabile, dovranno essere potenziati gli strumenti di gestione decentrata di tali argomenti.

Si richiede inoltre:
e) di considerare l’apprendista come utile base di calcolo per il riconoscimento di taluni diritti sindacali e legali.


3. Diritti e tutele

La conferma dei diritti collettivi e individuali derivanti dalla contrattazione integrativa aziendale evolutasi nel Gruppo Rinascente costituisce un elemento irrinunciabile posto alla base di qualsiasi positivo confronto tra le parti. Si richiede pertanto:


4. Mercato del lavoro

Occorre adeguare le norme dell’AIA 2003 al modificatosi quadro normativo e contrattuale, alla luce di quanto definito da ultimo nel CCNL del Terziario, della distribuzione e dei servizi, del 2 luglio 2004, con particolare riferimento all’apprendistato, ai contratti di inserimento, al lavoro somministrato e al part time. Conseguentemente si richiede:

Coerentemente con l’impianto complessivo del CCNL vigente, chiediamo l’impegno formale da parte dell’azienda a non fare ricorso al cosiddetto “lavoro intermittente”.


5. Salario

All’interno del perimetro oggetto del futuro accordo integrativo aziendale, si richiede:

a) Il potenziamento, adeguamento e assestamento dell’elemento salariale denominato “Premio di risultato aziendale” di cui all’articolo 23 del medesimo AIA 7 febbraio 2003;
b) il consolidamento in cifra fissa della media di maturazione realizzatasi nel triennio 2003-2005 del salario variabile divisionale di cui all’articolo 25 dell’AIA 7 febbraio 2003;
c La definizione di parametri verificabili da collegare ad un diritto d’informazione strutturato ed aggiornato, che favorisca la partecipazione attiva dei lavoratori e che distribuisca salario per il lavoro comunque prodotto (produttività per il numero dei clienti serviti e colli lavorati) e redditività (profitto netto delle spese ordinarie del punti vendita e dell’azienda). Le quantità economiche da collegare al salario variabile, non possono essere teoriche e sostanzialmente esigue.


6. Decorrenza e durata

Il futuro AIA dovrà avere validità quadriennale a decorrere dal 1° gennaio 2006. Le intese sottoscritte dovranno comunque intendersi valide ed efficaci in ogni parte fino alla loro eventuale sostituzione con specifico accordo.


Roma, 04/11/2005