Piattaforma rivendicativa Arthis SpA


Premessa
Nel corso del 2004 e nei primi mesi del corrente anno è giunto a compimento lo smembramento del Gruppo Rinascente con la cessione da parte di IFIL della propria partecipazione nelle diverse aziende da cui esso risultava costituito.
I servizi comuni dell’ex Gruppo, riuniti nella società Arthis SpA, avevano già conosciuto questo processo di alienazione, che per altro si è perfezionato nel corso del 2005 con la cessione al socio unico Accenture anche del residuo 20% del capitale sociale di Arthis ancora detenuto dalla Società Italiana Distribuzione Moderna.
La decisione della proprietà di disdettare unilateralmente il contratto integrativo aziendale operante in Arthis, la cui validità non risaliva solo a consuetudini passate, bensì era anche effetto del verbale d’accordo siglato il 18 luglio 2003 tra la società Arthis, i rappresentanti di entrambe le società all’epoca titolari del capitale sociale, ossia la Accenture international e la Società Italiana Distribuzione Moderna, impone alle Organizzazioni Sindacali innanzitutto il compito di vedere anche in futuro confermate e salvaguardate le condizioni migliorative derivanti dalla contrattazione del Gruppo Rinascente.

1.Ambito di applicazione
Coerentemente con quanto affermato in premessa, il mantenimento di una carattere unitario dell’azienda deve prevedere la definizione di un accordo integrativo aziendale comune a tutte le sue filiali.

2.Relazioni e diritti sindacali
Riteniamo che l’impianto normativo in materia di relazioni e diritti sindacali previsto nell’AIA 7 febbraio 2003 (artt. 2-6) debba essere complessivamente confermato.
In ordine ai temi dell’organizzazione del lavoro, degli orari di lavoro, dei turni e del part-time dovranno d’altro canto essere potenziati gli strumenti di gestione decentrata di tali argomenti rispetto a quanto previsto dalle norme contrattuali oggi vigenti.

3.Diritti e tutele
La conferma dei diritti collettivi e individuali derivanti dalla contrattazione integrativa aziendale evolutasi nel Gruppo Rinascente costituisce un elemento irrinunciabile posto alla base di qualsiasi positivo confronto tra le parti. Si richiede pertanto:
4.Mercato del lavoro
Occorre adeguare le norme dell’AIA 2003 al modificatosi quadro normativo e contrattuale, alla luce di quanto definito da ultimo nel CCNL del Terziario, della distribuzione e dei servizi, del 2 luglio 2004, con particolare riferimento all’apprendistato, ai contratti di inserimento, al lavoro somministrato e al part time.
Riteniamo necessario regolamentare il ricorso a tirocini formativi e stages.
Coerentemente con l’impianto complessivo del CCNL vigente, chiediamo l’impegno formale da parte dell’azienda a non fare ricorso al cosiddetto “lavoro intermittente”.

5.Salario
All’interno dell’intero perimetro oggetto del futuro accordo integrativo aziendale, si richiede:
6.Decorrenza e durata
Il futuro AIA dovrà avere validità quadriennale a decorrere dal 1° gennaio 2006.