VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 24 ottobre 2001, presso la sede della FEDERNOTAI in Roma, Via Flaminia 162
Tra
-
Consilp-Confprofessioni rappresentata dal Presidente Gaetano Stella e da Andrea Sacchetti, Potito di Nunzio, Walter Cavrenghi componenti del Consiglio Generale
Confedertecnica rappresentata dal Segretario Mario Cassano
Cipa rappresentata dal Segretario Generale Renato Cava e da Giuseppe Sconti
e
-
Filcams Cgil, rappresentata da Piero Marconi e Federica Cattaneo
Fisascat Cisl, rappresentata da Mario Piovesan
Uiltucs Uil, rappresentata da Paolo Poma
La sottoscrizione del presente verbale è da valere, pertanto, quale accordo per il rinnovo dei rispettivi CCNL Consilp-Confprofessioni e Cipa del 1° ottobre 1995 e Confedertecnica del 1° maggio 1996. Le Parti hanno concordato che ai fini di rendere esigibile la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione, questa trovi soluzione a livello regionale. Per tale scopo a questo livello potranno essere affrontate le materie previste e delegate dal CCNL.
Art. 1 – DECORRENZA E DURATA
Art. 2 – AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI
CONFEDERTECNICA
livello |
30.09.99 |
1.10.2001
|
Totale |
1.10.2002 |
Totale |
|
Retribuzione in atto |
Primo incremento |
Nuova Retribuzione |
Secondo incremento |
Nuova Retribuzione |
Totale Aumento |
|
1S |
2.801.431
|
145.072 |
2.946.503 |
145.072 |
3.091.575 |
290.144 |
1 | 2.549.931 |
132.497 |
2.682.428
|
132.497 |
2.814.925 |
264.994 |
2 | 2.330.886 |
121.544 |
2.452.430 |
121.544 |
2.573.974
|
243.088 |
3S | 2.178.669 |
113.933 |
2.292.602 |
113.933 |
2.406.535 |
227.866 |
3 | 1.980.518 |
104.026 |
2.084.544
|
104.026 |
2.188.570 |
208.052 |
4S | 1.877.445 |
98.872 |
1.976.317 |
98.872 |
2.075.189
|
197.744 |
4 | 1.763.127 |
93.156 |
1.856.283
|
93.156 |
1.949.439 |
186.312 |
5 | 1.628.595 |
86.430 |
1.715.025 |
86.430 |
1.801.455
|
172.860 |
CONSILP-CONFPROFESSIONI E CIPA
Livello |
30.09.99 |
1.10.2001
|
Totale |
1.10.2002 |
Totale |
|
Retribuzione in atto |
Primo incremento |
Nuova Retribuzione |
Secondo incremento |
Nuova retribuzione |
Totale Aumento |
|
1 |
2.475.394
|
128.770 |
2.604.164 |
128.770 |
2.732.934
|
257.540 |
2 | 2.150.408 |
112.520 |
2.262.928 |
112.520 |
2.375.448 |
225.040 |
3 | 1.984.328 |
104.216 |
2.088.544 |
104.216 |
2.192.760 |
208.432 |
4S | 1.924.390 |
101.220 |
2.025.610 |
101.220 |
2.126.830 |
202.440 |
4 | 1.852.030 |
97.602 |
1.949.632 |
97.602 |
2.047.234 |
195.204 |
5 | 1.727.007 |
91.350 |
1.818.357 |
91.350 |
1.909.707 |
182.700 |
Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità ; erogati dagli studi professionali indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte in caso di aumento di tabella, solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione.
- Art. 3 IVC
- Art. 4 INQUADRAMENTO UNICO
- Art. 5 UNA TANTUM
CONSILP E CIPA |
CONFEDERTECNICA | ||
LIVELLI |
Una Tantum |
LIVELLI |
Una Tantum |
1 Super |
885.883
|
||
1 | 782.781 |
1 | 806.352 |
2 | 680.013 |
2 | 737.084 |
3 Super | 688.950 |
||
3 | 627.494 |
3 | 626.289 |
4 Super | 608.540 |
4 Super | 593.695 |
4 | 585.658 |
4 | 557.545 |
5 | 546.123 |
5 | 515.002 |
Tale importo, sarà suddiviso mensilmente o per frazione di mese pari o superiore a 15 giorni, in relazione alla presenza in servizio nel periodo 1° ottobre 1999 – 30 settembre 2001 (ventiquattro mesi).
I periodi di assenza dovuti a malattia, infortunio, maternità obbligatoria e facoltativa sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota.
Al personale con rapporto a tempo parziale e/o con contratto a termine, l’ erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
Agli apprendisti l’indennità “una tantum” sarà erogata in percentuale.
L’importo “una tantum” spettante verrà erogato in due rate. La prima, pari al 50% del montante previsto dalle tabelle sopra riportate, con la retribuzione del mese di ottobre 2001 ed il restante 50% con la retribuzione del mese di febbraio 2002.
Qualora il datore di lavoro avesse corrisposto ai propri dipendenti, durante il periodo di carenza contrattuale, degli importi a copertura di detto periodo di vacanza, essi saranno assorbiti fino a concorrenza degli importi su indicati.
- Art. 6 SCATTI ANZIANITA’
CONSILP E CIPA |
CONFEDERTECNICA | ||
LIVELLI |
importo scatti |
LIVELLI |
importo scatti |
1 Super | 57.500 |
||
1 | 41.000 |
1 |
49.910
|
2 | 32.000 |
2 |
43.700
|
3 Super | 39.330 |
||
3 |
27.000
|
3 | 33.350 |
4 Super | 25.500 |
4 Super | 30.360 |
4 | 24.000 |
4 | 26.910 |
5 | 20.000 |
5 |
23.000
|
La data di riferimento per la maturazione degli scatti è fissata al 1° gennaio 1978.
Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Nel caso in cui, nel corso del triennio intercorrente tra l’uno e l’ altro scatto, intervengano passaggi di livello, si applicherà il valore dello scatto del livello acquisito per il numero degli scatti maturati in quel momento.
La frazione del triennio in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Dichiarazione a verbale
Per i lavoratori che alla data del 1° ottobre 1999 (data di entrata in vigore del presente contratto) abbiamo già completato la serie di cinque scatti prevista dal CCNL precedente (CONSILP-CONFPROFESSIONI e CIPA del 1/10/1995 e CONFEDERTECNICA del 1/5/1996), si dovrà procedere al ricalcolo, a partire dal 1° gennaio 1978, per determinare il corrispondente numero dei nuovi scatti di anzianità maturati e quelli da maturare rispetto alla nuova serie di 8 scatti. Il numero degli scatti risultante sarà moltiplicato per il nuovo valore dello scatto. Resta intesa l’esclusione della corresponsione degli arretrati per il periodo antecedente al 1° ottobre 1999.
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Art. 7 – CASSA ASSISTENZA SANITARIA SUPPLEMENTARE
La commissione tecnica dovrà essere nominata al più presto e comunque entro il 31 dicembre 2001 e dovrà terminare il suo mandato entro il 30 settembre 2002 con la presentazione del progetto corredato da statuto e regolamento.
Le risultanze della commissione tecnica saranno valutate dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori entro il 31 ottobre 2002, e le stesse daranno corso, immediatamente dopo, e comunque entro il 31 dicembre 2002, alle necessarie incombenze relative alla costituzione della Cassa per l’ assistenza sanitaria supplementare, nella quale in ogni caso le OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori dovranno avere rappresentanza paritetica negli organi di amministrazione e di gestione.
Fermo restando quanto sopra, viene stabilito che la quota di finanziamento per le finalità descritte sarà di 12 EURO mensili per dodici mensilità e per ogni lavoratore, a carico del datore di lavoro a decorrere dal 1° marzo 2002.
Tale importo è considerato al lordo delle spese di gestione della Cassa sanitaria, dei contributi in favore delle rispettive OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle quote di competenza dell’Ente riscossore dei contributi.
Resta inteso che tale importo è da considerarsi ricompreso nelle erogazioni di cui al secondo livello di contrattazione previsto dal punto 2, numero 1 – Assetti Contrattuali – dell’Accordo 23 luglio 1993, mantenendone le caratteristiche e le specificità.
La commissione tecnica su individuata, si attiverà con l’INPS o con altro Ente o Istituto, per la stipula di una convenzione per la riscossione del contributo a carico dei datori di lavoro.
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Art. 8 STESURA TESTO UNICO CCNL
Per CONSILP-CONFPROFESSIONIPer FILCAMS/CGIL
Per Confedertecnica Per FISASCAT/CISL
Per CIPA Per UILTuCS/UIL