Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi delle Professioni e delle Piccole Medie Imprese
Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi – Mense e Servizi
Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo
Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi


CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI


2 Luglio 2004


STESURA DEL TESTO UNICO 14 LUGLIO 2005



VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quan­to compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.

a) Alimentazione
1.commercio all'ingrosso di generi alimentari;
2.supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
3.commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;
4.salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
5.importatori e torrefattori di caffè;
6.commercio all'ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);
7.commercio all'ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;
8.commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, trip­perie, spacci di carni fresca e congelata;
9.commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
10.rivendite di pollame e selvaggina;
11.commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
12.commercio all'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; com­mercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati;
13.commercio all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
14.commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spu­manti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici e la loro vendita;
b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento;
15.commercio all'ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
16.commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
17.aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari;

b) Fiori, piante e affini
1.commercio all'ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
2.commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
3.produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.

c)Merci d'uso e prodotti industriali
1.grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
2.tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzatu­re; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotteria ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non fini­ti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
3.lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (cana­pa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso prate­se;
4.pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellic­ceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pellet­teria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
5.articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
6.lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;
7.articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatri­ci di impianti;
8.giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti arti­stici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per regalo, articoli per fumatori;
9.oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
10.librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivendi­tori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;
11.francobolli per collezione;
12.mobili, mobili e macchine per ufficio;
13.macchine per cucire;
14.ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmis­sione, fibra vulcanizzata, carboni elettrici, ecc.);
15.autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se eser­citano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazio­ni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (com­preso il petrolio agricolo);
16.gestori di impianti di distribuzione di carburante;
17.aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
18.carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
19.imprese di riscaldamento;
20.laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavi­mentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
21.tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
22.prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
23.aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
24.legnami e affini, sughero, giunchi, saggine ecc.;
25.rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
26.prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale eno­logico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; mac­chine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
27.commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).

d) Ausiliari del commercio e commercio con l'estero
1.agenti e rappresentanti di commercio;
2.mediatori pubblici e privati;
3.commissionari;
4.stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno e al servizio delle proprie aziende);
5.fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, for­nitori di bordo, ecc.);
6.compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
7.agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel setto­re distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
8.imprese portuali di controllo;
9.aziende importatrici di prodotti ortofrutticoli.

e)Servizi alle Imprese/alle Organizzazioni, Servizi di rete, Servizi alle persone
1.imprese di leasing;
2.recupero crediti, factoring;
3.servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
4.noleggio e vendita di audiovisivi;
5.servizi di revisione contabile, auditing;
6.servizi di gestione e amministrazione del personale;
7.servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
8.ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing;
9. telemarketing, televendite, call center
10.consulenza di direzione e organizzazione aziendale, ivi compresa la progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa;
11.agenzie di relazioni pubbliche;
12.agenzie di informazioni commerciali;
13.servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;
14.servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
15.società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
16.agenzie pubblicitarie;
17.concessionarie di pubblicità;
18.aziende di pubblicità;
19.agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
20.promozione vendite;
21.agenzie fotografiche;
22.uffici residences;
23.società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
24.intermediazione merceologica;
25.recupero e risanamento ambiente;
26.altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici, aziende del settore della sosta e dei parcheggi;
27.autorimesse e autoriparatori non artigianali;
28.società di carte di credito;
29.uffici cambi extrabancari;
30.servizi fiduciari e finanziari;
31.buying office;
32.agenzie di brokeraggio;
33.attività di garanzia collettiva fidi;
34.aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
35.agenzie di operazioni doganali;
36.servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, imputazione dati e fotocopiatura;
37.servizi di traduzioni e interpretariato;
38.agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
39.vendita di multiproprietà;
40.agenzie pratiche auto;
41.autoscuole;
42.agenzie di servizi matrimoniali;
43.agenzie investigative
44.agenzie di scommesse;
45.servizi di ricerca e consulenza metereologica;
46.agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL;
47.agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
48.agenzie di intermediazione;
49.agenzie di ricerca e selezione del personale;
50.agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
51.controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
52.attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
53.altri servizi alle persone. Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua vali­dità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel rea­lizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sosti­tuisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentesi alle medesime categorie, sopra elencate. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa di cui all’art. 10, del presente contratto.

Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti anche in considerazione di quanto disposto in merito dalla legislazione vigente.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.


DICHIARAZIONE A VERBALE IN MATERIA DI SFERA DI APPLICAZIONE E DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

SETTORE DEI SERVIZI

Tenuto conto che il presente contratto, disciplina tutte le attività comprese nel settore dei servizi, ivi comprese le aree Innovazione, Consulenza, Informatica;

considerato che la terziarizzazione dell’economia ha portato ad una sempre più capillare strutturazione del lavoro con la conseguente individuazione di nuove figure professionali non sempre riconducibili alla tradizionale classificazione del personale dei settori economici già compresi nel presente CCNL;

considerato che le attività di servizi alle persone ed alle imprese rappresentano una componente con specificità e caratteristiche legate alla continua evoluzione ed espansione del settore terziario;

considerata la necessità di intraprendere un percorso condiviso nell’approfondimento di temi specifici quali ad esempio la classificazione del personale e l’analisi delle professionalità emergenti;

considerate le funzioni affidate dal CCNL del Terziario alla Commissione Paritetica per la classificazione che ha il compito di proseguire i propri lavori anche durante la vigenza del contratto, proponendo l’inserimento di nuove figure in risposta alle esigenze di adeguamento emerse nell’ambito del settore dei servizi, con particolare riferimento al terziario avanzato;

preso atto che l’impianto contrattuale del Terziario della Distribuzione e dei Servizi consente di strutturare il lavoro in maniera dinamica nel rispetto delle esigenze dei lavoratori e delle aziende;

le parti convengono di individuare un Protocollo, aggiuntivo al CCNL del Terziario, che disciplinerà, a parziale deroga ed integrazione del citato CCNL il tema della classificazione e di considerare eventuali inserimenti nella sfera di applicazione del CCNL del Terziario di attività al momento non ricomprese.


TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE

Le parti convengono altresì sulla necessità di procedere ad un approfondimento finalizzato all’integrazione della sfera di applicazione del presente CCNL e della classificazione generale del personale. In particolare, terranno in considerazione le figure emergenti dei vari settori.

Le Parti convengono di affidare l’attuazione di quanto sopra, sia in merito ai servizi che al terziario della distribuzione, ad una apposita commissione che terminerà i propri lavori entro il 31 dicembre 2005.
SEZIONE PRIMA
SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI
TITOLO I - DIRITTI DI INFORMAZIONE TITOLO II – CONTRATTAZIONE -interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o comunitario;
-interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali;
-programmi di formazione, promossi anche dagli enti bilaterali , finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell’età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all’accordo interconfederale 14 febbraio 2004 e art. 41 del CCNL;
-azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della legge 53/2000, ed in particolare: -altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di mercato del lavoro;
-definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d’inserimento/reinserimento di cui agli articoli da 41 a 60 per gli aspetti espressamente rinviati. -flessibilità dell'orario;
-lavoro domenicale e festivo. CAPO III – Livello Aziendale
Art. 10 - materie -contratti a termine;
-contratti d’inserimento/reinserimento di cui all’art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati.
-tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luo­ghi di lavoro;
-parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13;
-azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della legge 53/2000, ed in particolare:
a)progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
-modalità di svolgimento dell'attività dei patronati; TITOLO III - STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI 1)la Commissione nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale.
2)la Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità;
3)l'Osservatorio Nazionale;
4)la Commissione Paritetica Nazionale; -dialogo sociale europeo settoriale;
-evoluzione dei Comitati Aziendali Europei;
-responsabilità sociale delle imprese e codici di condotta;
-diritti di informazione, consultazione e partecipazione;
-Società europea;
-coordinamento europeo delle politiche contrattuali. 1)studiare l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
2)seguire l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3)promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l’utilizzo dello strumento del contratto d’inserimento / reinserimento;
4)individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge 53 dell’8 marzo 2000;
5)predisporre progetti di Azioni Positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge 125 del 10 aprile 1991 e dai Fondi comunitari preposti;
6)favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
7)analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8)raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all’art. 9 della legge 53 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9)individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. a)programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 1;
b)elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c)riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d)riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
e)predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d’inserimento; TITOLO IV - ENTI BILATERALI a)promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l’attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
b)verificare la coerenza degli statuti e dei regolamenti degli enti bilaterali territoriali e regionali, con l’allegato n. 4 del presente CCNL, dando i relativi visti di congruità;
c)incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;
d)promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
e)attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
f)istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, di cui all’art.6, Prima Parte, del CCNL 8.11.1994 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nonché coordinare l’attività degli Osservatori territoriali;
g)promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l’incontro tra la domanda e offerta di lavoro;
h)favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
i)raccogliere e analizzare i dati previsti all’art. 9 della legge n. 125/91;
l) costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bilaterali regionali e territoriali affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
m)valutare l’opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il fondo previsto per la formazione continua (FORTE);
n)seguire lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
o)ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL;
p)ricevere la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all’atto della loro costituzione;
q)promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
r) promuovere l’attivazione di sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e sanità integrativa;
s)promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
t)valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;
u)individuare ed adottare iniziative che rispondano all’esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale Nazionale stesso e effettuare una valutazione in merito alla possibile razionalizzazione degli enti bilaterali, finalizzata al miglioramento dei compiti ad essi affidati dalla contrattazione;
v)attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario. a)programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lettera a) dell'art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
b)ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;
c)predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d)riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio – anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 116, 119, 121, 122 e 123; in questo quadro, possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell' art. 120. -dall’art. 69, (part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia;
- dall’art. 90 (lavoro ripartito). -di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/97 e del Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142;
-di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38;
-ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo;
-eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato. TITOLO V - DIRITTI SINDACALI a)ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b)ad un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale nelle unità che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c)ad un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità di maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b). ·Le OO.SS. firmatarie del presente contratto, ai rispettivi livelli di competenza, hanno la facoltà di costituire Rappresentanze Sindacali Aziendali;
·tali rappresentanze sindacali avranno una durata in carica di ventiquattro mesi. ·nelle unità produttive con più di 15 e fino a 60 dipendenti, in presenza di almeno tre iscritti;
·nelle unità produttive con più di 60 e fino a 200 dipendenti, in presenza di almeno cinque iscritti,
·nelle unità produttive con più di duecento dipendenti, in presenza di almeno 7 iscritti;
TITOLO VI - DELEGATO AZIENDALE SEZIONE SECONDA
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA DIGNITA’ DELLA PERSONA -raccolta dei dati relativi all’aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing;
-individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale;
-formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del/della dipendente interessato;
-formulare un codice quadro di condotta. SEZIONE TERZA
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE a)l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b)'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
c)eventuali ulteriori elementi istruttori.
SEZIONE QUARTA
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO TITOLO I – MERCATO DEL LAVORO -la durata;
-l'eventuale periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
-l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
-la categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. a)la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b)la durata e le modalità della formazione.
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e "protocollista");
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo") purchè il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta; -2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
-1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato. a)per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d’anno, ad un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b)in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all’art. 167, ad un’indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. -conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale
-conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità
-conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro
-conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)
-conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale
-conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto a)per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all’orario normale di lavoro previsto dal presente contratto;
b)per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro praticato in azienda;
c)per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
d)per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto” quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere b) e c). a)volontarietà di entrambi le parti;
b)reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c)priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
e) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata. - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
- esigenze personali di cui all’art. 151 del CCNL, debitamente comprovate. -dal 1° gennaio 2005 il contributo – a carico dei datori di lavoro– per ogni lavoratore iscritto sarà pari all’1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR;
-dal 1° gennaio 2006 il contributo – a carico dei datori di lavoro– per ogni lavoratore iscritto sarà pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR. TITOLO III – INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell'ambito di ciascun istituto e delle singole norme, che nell'ambito dell'intero contratto. La nuova classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nel precedente CCNL 31 luglio 1970, quali il trattamento per richiamo alle armi, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra normativa in vigore ed emananda. Quanto sopra rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica, e pertanto le parti si danno atto che eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere estensioni di trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede contrattuale avranno come conseguenza l'automati­co scioglimento della Confederazione Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi e delle aziende da essa rappresentate, dalle obbligazioni assunte. Le parti hanno convenuto di istituire uno strumento per una gestione più flessibile e dina­mica della classificazione del personale al fine di identificare ed eventualmente definire nell'ambito della classificazione nazionale quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione ed innovazione tecnologica ed organizzativa e alla dinamica professionale nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente CCNL. 1.capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale; capo centro EDP;
2.gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
3.responsabile laureato in chimica - farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;
4.analista sistemista;
5.gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa;
6.responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
7.responsabile marketing nelle aziende di pubblicità;
8.responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità;
9.responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità;
10.responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità;
11.responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;
12.copywriter nelle agenzie di pubblicità;
13.art director nelle agenzie di pubblicità;
14.producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità;
15.account executive nelle agenzie di pubblicità;
16.media planner nelle agenzie di pubblicità;
17.pubblic relation executive nelle agenzie di pubblicità;
18.research executive nelle agenzie di pubblicità;
19.tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità;
20.product manager;
21.coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato;
22.esperto di sviluppo organizzativo;
23.altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonchè il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:
1.ispettore;
2.cassiere principale che sovraintenda a più casse;
3.propagandista scientifico;
4.corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
5.addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
6.capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
7.contabile con mansioni di concetto;
8.segretario di direzione con mansioni di concetto;
9.consegnatario responsabile di magazzino;
10.agente acquisitore nelle aziende di legname;
11.agente esterno consegnatario delle merci;
12.determinatore di costi;
13.estimatore nelle aziende di arte e antichità;
14.spedizioniere patentato;
15.enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;
16.chimico di laboratorio;
17.capitano di rimorchiatore;
18.tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico;
19.interprete o traduttore simultaneo;
20.creatore di bozzetti, creatore-redattore di testi pubblicitari;
21.collaudatore e/o accettatore: il lavoratore che in piena autonomia provvede ad effettuare la prova e la diagnosi dell'autoveicolo, predispone il piano di lavorazione, effettua il controllo di accettazione e quello di delibera, provvede a valutare il costo della riparazione e ad intrattenere con la clientela rapporti rappresentativi nell'ambito della sua specifica funzione;
22.impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di impaginazione del giornale o strumento equivalente, in contatto o collegamento con la redazione dell'editore anche tramite sua tipografia;
23.segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di concetto e funzioni di coordinamento e controllo;
24.programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità;
25.art-buyer nelle agenzie di pubblicità;
26.organizzatore traffic (progress) nelle agenzie di pubblicità;
27.visualizer nelle agenzie di pubblicità;
28.assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità;
29.assistente art director nelle agenzie di pubblicità;
30.assistente account executive nelle agenzie di pubblicità;
31.assistente media planner nelle agenzie di pubblicità;
32.tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità;
33.capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale e le vendite in quegli impianti che per struttura ed importanza richiedono tale funzione; svolge inoltre le normali mansioni di pompista specializzato;
34.programmatore analista;
35.programmatore di officina: il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti compiti: coordina l'attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavorazione sulle singole commesse predisposte dai vari accettatori, pianifica, in piena autonomia operativa, l'attività dell'officina, ne predispone il piano di lavoro stabilendo la sequenza degli interventi sui singoli autoveicoli, determina autonomamente i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la contabilità di officina;
36.supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
37.supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato;
38.assistente del product manager;
39.internal auditor;
40.EDP auditor;
41.specialista di controllo di qualità;
42.revisore contabile;
43.analista di procedure organizzative;
44.altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. 1.steno-dattilografo in lingue estere;
2.disegnatore tecnico;
3.figurinista;
4.vetrinista;
5.creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;
6.commesso stimatore di gioielleria;
7.ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell' art. 140, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; ottico patentato a norma degli artt. 30, 31, 32 R.D. 31 maggio 1928, n. 1334;
8.meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge;
9.commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;
10.addetto a pratiche doganali e valutarie;
11.operaio specializzato provetto;
12.addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato;
13.operaio specializzato provetto nel settore automobilistico: il meccanico riparatore di gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o alimentazione), nonchè l'addetto alla carrozzeria (lattoniere, verniciatore), che svolgono le mansioni in autonomia operativa, sulla base di cognizioni teoriche e pratiche approfondite, anche mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni, individuando, dal punto di vista tecnico economico, nell'ambito di specifiche direttive aziendali, le opportunità e le modalità di esecuzione, di intervento e di definizione delle cause dei difetti e ne effettuano la delibera funzionale;
14.operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità: tecnico cine-TV; tecnico proiezione;
15.sportellista nelle concessionarie di pubblicità;
16.commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attra­verso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell' addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori;
17.operatore di elaboratore con controllo di flusso;
18.schedulatore flussista;
19.contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
20.programmatore minutatore di programmi;
21.addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei prodotti e le attività dei preparatori di commissioni, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami;
22.operaio specializzato provetto, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami:
23.il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l'aggiustatore, il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l'interpretazione critica del disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale;
24.il primo operatore di linea di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, incaricato, oltre che dei compiti propri della mansione, di svolgere congiuntamente, in condizioni di autonomia operativa i seguenti compiti: operare, scegliendo il lavoro da compiere, interventi su organi, apparati e/o impianti con la relativa prova di avviamento, effettuare eventualmente su qualsiasi tipo di apparecchiatura operazioni consistenti in sostanziali riparazioni, messe a punto, verifiche e manutenzioni, contribuire con la sua esperienza all'addestra­mento e alla formazione professionale degli altri operatori;
25.addetto alla distribuzione dei fascettari, nell'ambito dei reparti di lavorazione con controllo delle spedizioni, nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
26.conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti che, in condizioni di autonomia operativa, svolge anche funzioni di manutenzione e riparazione dell'automezzo in dotazione;
27.operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
28.rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;
29.tecnico riparatore del settore elettrodomestici: l'aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente; compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda;
30.tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: l'aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine ed apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente; compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda;
31.macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco;
32.altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. Quarto livello 1.contabile d'ordine;
2.cassiere comune;
3.traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4.astatore;
5.controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
6.operatore meccanografico;
7.commesso alla vendita al pubblico;
8.addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi pertale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci (1)
9.addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari);
10.commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
11.magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;
12.indossatrice;
13.estetista, anche con funzioni di vendita;
14.stenodattilografo; addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
15.propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere scientifico;
16.esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere l'importo della merce all'atto della consegna;
17.pittore o disegnatore esecutivo;
18.allestitore esecutivo di vetrine e display;
19.addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;
20.autotrenista conducente di automezzi pesanti;
21.banconiere di spacci di carne;
22.operaio specializzato;
23.specialista di macelleria gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita;
24.allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche;
25.telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore;
26.addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
27.addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull'autoveicolo ed operazioni di semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti di diagnosi;
28.pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita; attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro; fornisce informazioni ed assistenza;
29.operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami:
a)il primo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il primo operatore su cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, l'operatore di macchina ossitaglio a pantografo automatica, il primo operatore di linea di taglio e foratura travi, il primo operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali tutti con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, compiono lavori di preparazione, di avviamento e di conduzione dell'impianto, affidato eventualmente anche ad altro perso­nale, con la predisposizione di strumenti di misura ed intervento durante la lavora­zione per la correzione di eventuali anomalie; 30.addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
31.operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
32.altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
(1) L'esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono determinanti ai fini dell'attribu­zione di questa figura al Quarto livello nei tempi stabiliti dal presente contratto; A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè:
1.fatturista;
2.preparatore di commissioni;
3.informatore negli istituti di informazioni commerciali;
4.addetto di biblioteca circolante;
5.addetto al controllo delle vendite;
6.addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7.addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
8.pratico di laboratorio chimico;
9.dattilografo;
10.archivista, protocollista;
11.schedarista;
12.codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);
13.operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
14.campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);
15.addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
16.addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
17.addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18.addetto al centralino telefonico;
19.aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati);
20.aiuto banconiere di spacci di carne;
21.aiutante commesso (1)
22.conducente di autovetture;
23.addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
24.addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;
25.operaio qualificato;
26.operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami:
a)il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il secondo operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o profilare, i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di preparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore;
b)l'operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi-automatico, l'addetto alle presse, il sagomatore di tondo per cemento armato, l'addetto alla piegatrice e l'addetto alla cesoia a ghigliottina; il tagliatore alla fiamma;
c)l'operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;
d)il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
e)l'addetto alla manovra vagoni;
f)il conduttore di carrelli elevatori;
g)il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;
h)il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;
27.addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
28.altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
(1) L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori). L'aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi; A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
1.dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);
2.usciere;
3.imballatore;
4.impaccatore;
5.conducente di motofurgone;
6.conducente di motobarca;
7.guardiano di deposito;
8.fattorino;
9.portapacchi con o senza facoltà di esazione;
10.custode;
11.avvolgitore;
12.fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;
13.portiere;
14.ascensorista;
15.addetto al carico e scarico;
16.operaio comune;
17.pompista comune senza responsabilità di cassa; lavatore; asciugatore;
18.operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami:
a)l'imbragatore che esegue l'imbragaggio di merci e/o materiali guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito;
b)il legatore che provvede alla legatura del materiale anche con apparecchiature manuali;
19.altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. Per gli addetti al carico e scarico manuale dei colli pesanti si applica la deroga di cui all'art. 1, IV comma della legge 9 dicembre 1977, n.903. A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equiva­lenti e cioè:
1)addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
2)garzone.
Art . 101- Assunzione
a) la data di assunzione;
b)l’unità produttiva di assegnazione;
c) la tipologia e la durata del rapporto di lavoro;
d) la durata del periodo di prova;
e) l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
f)il trattamento economico. Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a)certificato di nascita;
b)certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati;
c)attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
d)certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
e)libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;
f)documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
g)libretto di “idoneita' sanitaria" per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14, legge 30 aprile 1962, n.283, ed all'art.37, D.P.R. 26 marzo 1980, n.327, concernente il regolamento di esecuzione della legge stessa;
h)documentazione e dichiarazione necessarie per l'applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
i)dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero dei giorni di malattia indennizzati nel periodo precedente la data di assunzione, dell'anno di calendario in corso;
l)dichiarazione di responsabilità per i lavoratori assunti con contratto a termine, dalla quale risulti il numero delle giornate lavorate nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di assunzione; ciò ai fini di quanto previsto dall'art. 5, legge 11 novembre 1983, n.638;
m)eventuali altri documenti e certificati. Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi:
OVVERO
-siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.

Art. 105 - Formazione e aggiornamento Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le aziende favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori, in base a quanto previsto dal successivo art. 113.

Le giornate di formazione scelte dall’azienda per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli Quadri saranno – come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell’azienda e le giornate stesse considerate lavorative.

Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno – sia per l’eventuale costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale – a carico del singolo fruitore. Art. 106 - Assegnazione della qualifica Art. 107 - Polizza assicurativa Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Art. 108- Orario Art. 109 – Trasferimenti

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 162 e 163, il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico. A decorrere dal 1° gennaio 1991 l'indennità di funzione è incrementata a euro 51,65 lordi per 14 mensilità. L'aumento di cui al precedente comma non è assorbibile. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il contributo a favore della Cassa è fissato nella misura di euro 247,90 annue, più un contributo di euro 247,90 da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione, entrambi posti a carico delle aziende. Al fine di valorizzare l'apporto dei Quadri e il loro sviluppo professionale e per mantenere nel tempo la loro partecipazione ai processi produttivi e gestionali, le parti convengono sull'opportunità di favorire la realizzazione di adeguati investimenti formativi, anche attraverso l'attivazione di progetti collegati ai programmi europei con particolare riferimento al dialogo sociale. Analogo impegno viene assunto per quanto concerne i sistemi di comunicazione, al fine di trasferire a tali figure professionali tutte le conoscenze relative all'impresa. Quanto sopra indicato verrà realizzato in coerenza con gli impegni assunti nel titolo VI-B, Prima Parte, del presente contratto e favorendo la parità di sviluppo professionale del personale femminile nell'impresa. TITOLO V – SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali e per i dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione l'orario di lavoro è fissato in 42 ore settimanali. Sempre nel limite dell'orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore. Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero. a. 1) 40 ore settimanali. a.2) 40 ore settimanali con opzione ed utilizzo di flessibilità.
-dal 1° luglio 1996 distribuzione dell'orario di lavoro medio settimanale su 39 ore attraverso l'assorbimento di 36 ore di permessi retribuiti di cui all 'art. 140;
-dal 1° luglio 1997 distribuzione dell'orario di lavoro medio settimanale su 38 ore attraverso l'assorbimento di ulteriori 36 ore di permessi retribuiti di cui all'art. 140 (per complessive 72 ore). 2.per le aziende di cui all'art. 116, lett. b) e c): 1.superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;
2.superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
-i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato;
-i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore;
-per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. 1)custodi;
2)guardiani diurni o notturni;
3)portieri;
4)personale addetto alla estinzione degli incendi;
5)uscieri;
6)personale addetto al carico e allo scarico;
7)commessi di negozio, nei comuni fino a cinquemila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati ufficiali forniti dal sindaco del rispettivo comune);
8)personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
9)personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento; a)in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;
b)in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla durata del contratto;
c)durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell'anzianità di servizio;
d)in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio. 1)il rimborso delle spese effettive di viaggio;
2)il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
3)il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda;
4)una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo. a)50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 per le assenze da 9 a 11 ore;
b)in luogo della precedente aliquota, l'80% (ottanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 per le assenze superiori a 11 e fino a 16 ore;
c)in luogo delle precedenti aliquote, il 120% (centoventi per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore. 1.il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;
2.il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3.il rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
4.una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dall'art. 160 ovvero un rimborso a pié di lista con le modalità indicate nello stesso articolo; 1.il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e per le persone di famiglia;
2.il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3.il rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
4.una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per sé e per ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a tre quinti. In luogo di detta diana il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a pié di lista delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal lavoratore per sé e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare. 1)100% (cento per cento) per primi tre giorni (periodo di carenza);
2)75% (settacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;
3)100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi A decorrere dall'1.1.95 i periodi di comporto per malattia e per infortunio agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto sono distinti ed hanno la durata di centottanta giorni cadauno. 1)60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2)90% (novanta per cento), per i giorni dal 5° al 20°;
3)100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornalie­ra netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.187. Art. 177 - Congedo di maternità e di paternità I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, nei seguenti casi:
La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata, nei casi di cui alle lettere a), b), c) del capoverso precedente, all'esplicito consenso scritto della madre. a)paga base nazionale conglobata;
b)indennità di contingenza;
c)terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d)eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art.184;
e)altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva. A decorrere dal 1° gennaio 1995, l'importo di lire ventimila corrisposto a titolo di elemento distinto della retribuzione ai sensi dell'Accordo Interconfederale 31 luglio 1992 è conglobato nella indennità di contingenza di cui alla legge 26 febbraio 1986, n. 38, così come modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 91. Conseguentemente, alla data del 1° gennaio 1995, l'importo dell'indennità di contingenza spettante al personale qualificato alla data del 1° novembre 1991 sarà aumen­tato di lire ventimila per tutti i livelli. Contestualmente, le aziende cesseranno di cor­rispondere il predetto elemento distinto della retribuzione.

Art. 187 - Retribuzione di fatto
c)195, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 45 ore settimanali.
In caso di risoluzione del rapporto intervenuta antecedentemente alla scadenza indicata al precedente comma sesto l’importo una tantum verrà erogato sulla base dei criteri di cui al terzo comma.
Nota a verbaleLe parti si danno reciprocamente atto che nel corso delle trattative intervenute per la stipu­lazione del CCNL del 1976, 1979, 1983, 1987, 1990 e di quello sottoscritto in data odierna la retribuzione è stata concordemente determinata su base annua e che la suddivisione in 14 mensilità della retribuzione annua incide esclusivamente sulle modalità di pagamento. a)vitto e alloggio: metà della retribuzione di fatto di cui all'art. 187;
b)vitto (due pasti): un terzo della retribuzione di fatto di cui all'art. 187;
c)vitto (un pasto): un quarto della retribuzione di cui all'art. 187;
d)alloggio: un quinto della retribuzione di fatto di cui all'art. 187. 1)biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2)biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3)multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 185;
4)sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5)licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. TITOLO QUINTO - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - i rimborsi spese;
-le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum" gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 180, 227, 230 e 231;
- l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 141;
- le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonchè, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
-le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
-gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. SEZIONE QUINTA -gli aumenti retributivi definiti per il primo biennio di vigenza contrattuale sono parametrati all’andamento dell’inflazione reale registrata nel 2003 pari al 2,5%, e al tasso d’inflazione tendenziale diffuso dall’ISTAT, attualmente pari al 2.3%; -per quanto attiene al secondo biennio di vigenza contrattuale (2005-2006), in considerazione dell’approssimarsi delle scadenze previste dal citato accordo 23 luglio 1993, relativamente ai termini di presentazione della disdetta e della relativa piattaforma rivendicativa, le stesse parti convengono di anticipare la definizione dei relativi aumenti retributivi sulla base degli indici d’inflazione stimati nel 2% per il 2005 e per il 2006; -entro il 31 marzo 2005, si procederà alla verifica dell’andamento dell’inflazione reale registrato per l’anno 2004. In caso di scostamento superiore allo 0,25% rispetto all’indice d’inflazione tendenziale sopra indicato sarà convocato un apposito incontro al fine di individuare i correttivi da apportare a quanto definito dal presente contratto con riferimento al secondo biennio di contrattazione (2005-2006); -con la presente formulazione i principi e le norme del Protocollo 23 luglio 1993 rimangono invariati, nella loro applicazione, alla scadenza del presente contratto.


ALLEGATO 1

AVVISO COMUNE IN MATERIA DI APPRENDISTATO

ALLEGATO 2

AVVISO COMUNE IN MATERIA DI ENTI BILATERALI
ALLEGATO 3
Campi di intervento
Compiti assegnati
A) Gestione aspetti contrattuali attraverso specifiche ricerche relative a : -raccolta e registrazione di tutti gli accordi integrativi aziendali e territoriali;
-analisi dei contenuti degli accordi tra loro e con il CCNL;
-elaborazione e statistiche dei punti precedenti;
-elaborazione dei dati forniti dagli Osservatori Provinciali sulla realizzazione e l’utilizzo del CFL, dell’apprendistato e dei contratti d’inserimento.
B) Analisi delle materie oggetto del diritto di informazione, anche attraverso apposite ricerche relative a:
1)andamento occupazionale -Esame dello stato e delle previsioni occupazionali del settore, eventualmente articolato per subsettori;
-Coordinamento delle indagini e delle rilevazioni;
-Elaborazione delle stime e delle proiezioni sull’occupazione nazionale del settore;
-Programmazione e realizzazione di relazioni in merito alla preparazione di incontri, su incarico delle parti.
2) andamento economico e tecnologico


-Esame dello stato e delle previsioni economiche e produttive relative alle prospettive di sviluppo del settore;
-coordinamento delle indagini e delle rilevazioni;
-esame dell’andamento statistico e strutturale dei subsettori.
    3) ambito legislativo

-Elaborazione della raccolta delle leggi e dei decreti che regolano tutti i settori del commercio;
-Elaborazione e raccolta dei disegni di legge e delle proposte di legge , delle raccomandazioni e direttive CEE in materia di lavoro anche al fine di assumere iniziative unitarie.
    4) Formazione professionale
-Raccolta delle proposte degli Enti Bilaterali Territorialie degli Osservatori Territoriali ed elaborazione di progetti professionali di riqualificazione ed aggiornamento continuo;
-predisposizione di progetti pilota di formazione professionale da realizzarsi a livello territoriale;
-predisposizione di progetti formativi per singole figure professionali relative a:
-CFL;
-nuove professionalità;
-riconversione professionale;
-introduzione nuove tecnologie;
-apprendistato.
ALLEGATO 4

STATUTO DELL'ENTE BILATERALE NAZIONALE a)promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
b)verificare la coerenza degli statuti e dei regolamenti degli enti bilaterali territoriali e regionali, con lo statuto tipo allegato al CCNL per i dipendenti del terziario della distribuzione e dei servizi, dando i relativi visti di congruità;
c)incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
d)promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
e)attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
f)istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, di cui all'art. 6, Prima Parte, del CCNL 3.11.94 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nonché coordinare l'attività degli Osservatori territoriali;
g)promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
h)favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
i)raccogliere e analizzare i dati previsti all’art.9 della legge 125/91;
l)costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bilaterali territoriali e regionali, affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
m) valutare l’opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. n)seguire lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
o)ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge 936/86 di riforma del CNEL;
p)ricevere la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione;
q)promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
r)attivare sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e assistenza sanitaria integrative;
s)promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
t)valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e le relative esperienze bilaterali;
u)individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all' E.Bi.N.Ter. stesso e effettuare una valutazione in merito alla possibile razionalizzazione degli enti bilaterali territoriali, finalizzata al miglioramento dei compiti ad essi affidati dalla contrattazione;
v)predisporre uno schema di Regolamento per gli Enti Bilaterali Territoriali;
w)garantire, in vista dell’adozione della convenzione nazionale tra l’Inps e le Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, la trasmissione, da parte degli Enti Bilaterali Territoriali ad E.Bi.N.Ter., dello statuto, del regolamento e del bilancio consuntivo, per verificarne la regolare costituzione ed esprimere il relativo parere di conformità, rispetto a quanto stabilito dal CCNL Terziario.
x)attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all' E.Bi.N.Ter. -nomina, ai sensi dell'art. 11, gli amministratori membri del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti , ai sensi dell'art. 15;
-nomina il Presidente ed il Vice Presidente nel rispetto delle previsioni di cui al successivo art.13, comma 1, ed art. 14, comma 1;
-dispone, alla unanimità, le modifiche statutarie;
-dispone, all’unanimità, le modifiche degli scopi e finalità di cui all’art. 5, e in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi;
-delibera, all'unanimità, lo scioglimento dell'EBINTER e ne nomina i liquidatori. -fissa gli indirizzi e le linee di sviluppo dell'attività per il raggiungimento degli scopi sociali;
-approva, su proposta del Comitato Esecutivo, la relazione sull'attività programmata e su quella svolta;
-approva, su proposta del Comitato Esecutivo, i bilanci, preventivo e consuntivo;
-approva il regolamento dell'E.Bi.N.Ter.;
-propone all’Assemblea dei soci le modifiche da apportare allo Statuto dell’Ente. -elabora e propone al Consiglio Direttivo le linee di sviluppo dell'attività istituzionale dell'EBINTER., le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo;
-predispone il regolamento dell'EBINTER.;
-definisce gli accordi di collaborazione per le iniziative dei cui all'art. 2 del presente Statuto, con Associazioni, Enti, Istituti ed altri organismi nazionali, europei ed internazionali aventi analoghe finalità;
-indirizza e coordina la gestione dell'EBINTER. e provvede alla redazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
-nomina il Direttore e provvede a stabilirne le relative competenze;
-assume i provvedimenti relativi al funzionamento ed all'organizzazione interna dell'EBINTER.;
-può adottare, in caso di urgenza, deliberazioni relative all'ordinaria amministrazione, di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole a ratifica in occasione della prima seduta successiva di tale Organo. -ha la legale rappresentanza dell'Ente;
-sovraintende, di concerto con il Vice Presidente, al funzionamento dell'EBINTER. esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, da regolamenti, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato esecutivo ;
-provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
-convoca gli Organi Statutari, determinando di concerto con il Vice Presidente, le materie da portare in discussione;
-in caso di comprovata urgenza può esercitare, di concerto con il Vice Presidente, i poteri del Comitato Esecutivo, salvo ratifica dello stesso Comitato nella prima seduta successiva;
-stipula i contratti deliberati dagli Organi Statutari; -1 con la funzione di Presidente, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, di comune accordo tra i soci su designazione della parte che non esprime il Presidente dell'Ente;
-1 designato dalle Organizzazioni Sindacali;
-1 designato dalla Confcommercio. ALLEGATO 5

STATUTO TIPO DELL'ENTE BILATERALE TERRITORIALE

ALLEGATO 6

TRATTAMENTO DI MALATTIA NELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA
1.le aziende verseranno i contributi, nelle misure di legge, all'INPS che corrisponderà ai lavoratori le prestazioni economiche secondo le vigenti disposizioni;
2.i datori di lavoro integreranno, per i lavoratori in servizio alla data del 1° ottobre 1976, l'indennità economica corrisposta dall'INPS, fino a raggiungere il 100% della retribuzione. Per i lavoratori assunti successivamente al 1° ottobre 1976 si applicheranno invece integralmente le norme del contratto nazionale;
3.per i dipendenti da aziende commerciali operanti nella provincia di Trieste con anzianità di lavoro superiore a 10 anni alla data del 1° ottobre 1976, i datori di lavoro si impegnano al mantenimento del miglior trattamento in atto (50% della retribuzione dal 181° al 270° giorno di malattia).



ALLEGATO 7

PRIORITÀ PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1)Nell'accoglimento delle richieste di anticipazione sul trattamento di fine rapporto per i dipendenti da aziende commerciali, nei limiti numerici stabiliti dalla legge, verrà osservato il seguente ordine di priorità:
a)interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità in Italia o all'estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, quando la prognosi sia di estrema gravità;
b)acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, a seguito di provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo sfratto, sempreché il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;
c)interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità, in Italia o all'estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico;
d)acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, alle condizioni: che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile come indicato alla lettera b), che l'alloggio da acquistare o da costruire sia situato nel comune sede di lavoro o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro, che l'interessato o il coniuge convivente non abbiano alienato alloggio idoneo e disponibile dopo la data di entrata in vigore della legge;
e)terapie o protesi che non siano previste dal Servizio Sanitario Nazionale di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, escluse quelle che comportano una spesa inferiore a due dodicesimi della retribuzione annua;
f)acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi alla condizione che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro e alla condizione che l'alloggio da acquistare o da costruire sia analogamente situato;
g)acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente in tutti i casi non previsti alle lettere precedenti;
h)acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente che abbia contratto matrimonio quando il coniuge non risulti proprietario di alloggio idoneo nel comune di residenza del beneficiario o in zona vicina;
i)acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente;
j)spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971, come sostituito dalla legge n. 53/2000, artt. 3, 5 e 6;
k)altri casi che rientrino comunque nelle previsioni di legge.
ALLEGATO 8

CCNL 1994 - ANZIANITÀ CONVENZIONALE


ALLEGATO 9

CCNL 17 DICEMBRE 1979 ART. 97 – INDENNITÀ DI ANZIANITÀ 1)Personale con mansioni impiegatizie ai sensi di legge: 2)Personale con mansioni non impiegatizie ai sensi di legge:
A)per l'aiuto commesso dell'alimentazione in generale e per i banconieri di macelleria, norcineria ed affini: B)per l'aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta non annesse ai forni: e)giorni 26 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dal l' gennaio 1974 in poi.
C)per tutto il restante personale già appartenente alla categoria D:
a)giorni 12 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata fino al 31 dicembre 1963;
b)giorni 16 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1970;
c)giorni 20 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dal 1 gennaio 1971 al 31 dicembre 1973;
d)giorni 26 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dal 1 gennaio 1974 in poi.
D)per tutto il personale già appartenente alla categoria E: ALLEGATO 10

ACCORDO SUL TELELAVORO SUBORDINATO


ALLEGATO 11

ACCORDO INTERCONFEDERALE APPLICATIVO DEL D.LGS. 626/94 -Premesso che le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
-constatato il miglioramento dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dai rischi nei settori di applicazione e che il presente accordo risponde alla necessita' di salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei lavoratori sia degli utenti e clienti;
-ravvisato che il D.lgs. 626/94 nel recepire le direttive comunitarie, intende sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti, tramite strumenti adeguati, e che pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
-preso atto che le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
-considerato che la logica che fonda i rapporti tra le parti sulla materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
-nel comune intento di:
-privilegiare relazioni sindacali non conflittuali finalizzate soprattutto all'attuazione di una politica di prevenzione e protezione;
-evitare l'imposizione di vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese; -30 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 30 dipendenti;
-40 ore annue nelle aziende o unità produttive oltre i 30 dipendenti. -il rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art.19, comma 1, lett. g) del D.lgs. 626/94;
-la formazione non può comportare oneri economici a carico del rappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività;
-tale formazione deve prevedere con specifico riferimento ai settori interessati un programma di 32 ore che deve comprendere:
·conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa
·conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione
·metodologie sulla valutazione del rischio
·metodologie minime di comunicazione
-i corsi di formazione sono organizzati dall'Organismo paritetico provinciale o in collaborazione con lo stesso. -promuovere formazione diretta, tramite seminari e altre attivita' complementari per i componenti degli O.P.P.
-promuovere la costituzione degli Organismi Paritetici Provinciali, di cui al successivo
-art. 13, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 626/94, e coordinarne l'attività;
-verificare l'avvenuta costituzione degli Organismi Paritetici provinciali;
-elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e deI rappresentanti per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Ministri del Lavoro e della Sanità in applicazione dell'art.22 comma 7 del D.Lgs. 626/94 per la dimensione e la tipologia delle imprese;
-promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all'applicazione della normativa;
-promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, reperendo finanziamenti dalla U.E. e di Enti pubblici e privati nazionali;
-favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili ed innovativi che rispondano alle specifiche esigenze delle imprese, e destinati ai soggetti di cui al presente accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche dell'U.E. e nazionali;
-valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti;
-ricevere dagli Organismi paritetici provinciali l'elenco dei nominativi dei rappresentanti per la sicurezza. -assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno pareri ufficiali dell'O.P.P. e, in quanto tali, saranno trasmessi all'Organismo Paritetico nazionale. Tali pareri potranno, inoltre, essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni, quali le UUSSLL, l'Ispettorato del lavoro, la Magistratura, la Regione ecc. e impegnano le parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate. L' O.P.P. potrà inoltre valutare di volta in volta l'opportunità di divulgare nei modi concordemente ritenuti più opportuni tali pareri;
-promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
-individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all'applicazione del D.Lgs. 626/94 e proporli all' O.P.N.;
-elaborare, tenendo conto delle linee guida dell'O.P.N., progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l'Ente Regione, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;
-ricevere i verbali con l'indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
-attuare le disposizioni di cui al punto 6 del presente accordo;
-designare esperti richiesti congiuntamente dalle parti. -assume le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le organizzazioni stipulanti;
-redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese. -in tal caso la parte ricorrente deve inviare all'O.P.P. il ricorso scritto con raccomandata a.r. e la controparte potra' inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso;
-l'esame del ricorso deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall'organismo paritetico provinciale ;
-l'O.P.P. assume le proprie decisioni all'unanimita'; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le organizzazioni stipulanti il presente accordo con almeno un rappresentante per ciascuna;
-si redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese;
-trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti puo' adire l'Organismo Paritetico Nazionale, preventivamente al ricorso alla Magistratura con ricorso da presentarsi con le stesse modalita' e nei termini di cui sopra. -previa definizione del bilancio preventivo, alla copertura dei costi concorrono tutte le aziende;
-per i costi legati ai rappresentanti territoriali per la sicurezza designati in base al punto 6 b, concorrono le sole aziende interessate.

ALLEGATO 12

PROTOCOLLO IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA NEL SETTORE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI
-in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs n.124 del 21 aprile 1993 in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari ;
-preso atto delle sue successive modificazioni ed integrazioni, introdotte dalla L. 8 agosto 1995 che ha riformato il sistema pensionistico complementare;
-al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;
convengono
1.II Fondo avrà lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati nonché dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso;
2.lo stesso Fondo potrà associare esclusivamente lavoratori dipendenti da datori di lavoro appartenenti al settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, nonché i datori di lavoro titolari del rapporto di lavoro intercorrente con gli stessi. E' altresì prevista la possibilità, da regolamentare successivamente, di adesione da parte di lavoratori dipendenti da settori affini.Per settori affini si intendono quelli in cui vengono applicati contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle stesse 00.SS dei lavoratori stipulanti il CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;
3.l'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale nonché' con contratto di formazione lavoro, classificati in uno dei livelli di cui al CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi, nonché a quelli appartenenti alla categoria dei Quadri ;
4.l'adesione al Fondo richiederà una contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55% - di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa - della retribuzione utile per il computo del TFR ed un uguale versamento a carico del datore di lavoro. Inoltre per i lavoratori già assunti è previsto il versamento del 50% del TFR maturato nell'anno mentre per i nuovi assunti è previsto il versamento del 100% del TFR maturato nell'anno.Viene, infine, stabilito l'obbligo di effettuare un versamento al momento dell'adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari a lire 30.000 di cui 7.000 a carico del dipendente, le cui modalità di esecuzione verranno definite dal Regolamento del Fondo. L'obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell'adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente protocollo;
5.il lavoratore può versare al Fondo ulteriori quote individuali anche derivanti da quanto maturato a titolo di quota variabile in virtù di contrattazione di II livello;
6.il Fondo, così come costituito e regolamentato sulla base di quanto previsto dal presente protocollo, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore. Pertanto, le Parti si impegnano a collaborare per la massima diffusione del Fondo, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel settore. Le Parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente nel caso in cui dovessero prospettarsi difficoltà nello svolgimento di tale progetto;
7.possono divenire soci del fondo le aziende ed i lavoratori dipendenti del settore terziario già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo accordo sindacale tra aziende e Filcams-Cgil, Fisascat-CisI e Uiltucs-Uil stabilisca la confluenza del fondo aziendale nel Fondo e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;
8.il Fondo, costituito come Associazione riconosciuta e regolato dallo Statuto che verrà predisposto sulla base del presente protocollo, avrà quali soci sia i lavoratori che i datori di lavoro aderenti allo stesso e verrà gestito attraverso i seguenti organi:
-Assemblea dei delegati dei soci, composta pariteticamente sia dai lavoratori che dai datori di lavoro che contribuiscono;
-Consiglio di Amministrazione composto in modo tale che la rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro sia paritetica; le rappresentanze verranno individuate anche in correlazione ai versamenti effettuati;
-Collegio dei revisori dei conti composto pariteticamente;
-Comitato dei garanti composto pariteticamente da rappresentanti delle parti stipulanti il presente protocollo;
-dei quali la formazione e le attribuzioni verranno definite nello Statuto costitutivo il Fondo stesso;
9.viene previsto un periodo di 12 mesi per la preadesione al Fondo;
10.durante la fase transitoria, al fine di gestire le esigenze di tale periodo, verrà creato un Organismo di gestione paritetico che cesserà di svolgere i suoi compiti con l'insediamento degli organi del Fondo;
11.fermo restando quanto verrà disciplinato dallo Statuto riguardo al trasferimento del lavoratore ad altro Fondo, viene comunque individuato un tempo minimo di adesione pari a 5 anni per i primi cinque anni di vita del Fondo stesso e, successivamente a tale termine, pari ad almeno 3 anni;
12.le parti individueranno il ruolo che gli Enti Bilaterali nazionale e territoriali potranno assumere in supporto alle attività del Fondo e di informazione ai lavoratori;
13.le parti si incontreranno per definire norme contrattuali che tengano conto della legislazione del Trentino Alto - Adige sulla materia.
ALLEGATO 13
RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA'
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

DATI ANAGRAFICI
Ditta: ______________________________________________________________

Legale rappresentante:________________________________________________

Sede Legale: _______________________Città_____________________________

Sede Assunzione: ___________________Città_____________________________

Tel.:__________________ Fax:_______________________

P.IVA:_________________________Attività: __________________________

Iscrizione Confcommercio: S I NO

Con la presente, la scrivente ditta, richiede il parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale relative all'apprendistato per il settore Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi, di cui al CCNL stipulato il 2 Luglio 2004 per n°______ apprendista/i secondo la/e seguente/i qualifica/che finale/i:

N° __ qualifica ___________ livello entrata __ livello intermedio __livello finale ___ durata ___
N° __ qualifica ___________ livello entrata __ livello intermedio __livello finale ___ durata ___ N° __ qualifica ___________ livello entrata __ livello intermedio __livello finale ___ durata ___ N° __ qualifica ___________ livello entrata __ livello intermedio __livello finale ___ durata ___ N° __ qualifica ___________ livello entrata __ livello intermedio __livello finale ___ durata ___ N° __ qualifica ___________ livello entrata __ livello intermedio __livello finale ___ durata ___
DICHIARA

  • di impegnarsi a garantire agli apprendisti assunti lo svolgimento del programma di formazione previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, di applicare i provvedimenti legislativi vigenti a livello nazionale e a livello regionale in materia di apprendistato e relative modalità d’espletamento dell’obbligo formativo;
  • (*) che il numero di lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l’azienda è di ______ ;
  • (*) che il numero di lavoratori apprendisti in servizio presso l’azienda è di _____ ;
  • (*) che nei precedenti 24 mesi sono stati mantenuti in servizio _______ apprendisti, corrispondenti a non meno del 70% degli apprendisti assunti ai sensi del CCNL del terziario 2 luglio 2004, fatte salve le esclusioni espressamente previste;
  • che la retribuzione sarà conforme a quella prevista dal vigente CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi;
  • di essere a conoscenza che il parere di conformità rilasciato resta valido fino ad eventuale modifica degli elementi e dei requisiti aziendali indicati nella presente domanda.

      Viene allegato alla presente domanda il piano formativo concernente il/i rapporto/i in questione, secondo le disposizioni previste a livello regionale.

      Dichiara infine di impegnarsi all’integrale rispetto del vigente CCNL in tutte le sue parti obbligatorie, economiche e normative, nonchè delle vigenti norme di legge in materia

    _____________, lì __________________ La Ditta
    _____________________________
                (spazio riservato alla Commissione Paritetica)
                Protocollo n° ___________________________________________ del __________________________________________________


    (*) solo per le richieste inoltrate alla commissione territoriale




    ALLEGATO 14
      fac simile PARERE DI CONFORMITA’ PER L’ASSUNZIONE DI APPRENDISTI
      L’Ente Bilaterale Territoriale di _______________________

      Vista la domanda del __/__/__ protocollo n._________ con la quale la ditta _____________, esercente attività di _________________.con sede in ___________, nella propria sede operativa di _____________ ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi 02 luglio 2004 ad instaurare rapporti di apprendistato.

      Preso atto delle dichiarazioni di cui alla domanda ed in particolare di quelle concernenti:
    a)il numero dei lavoratori occupati;
    b)il mantenimento in servizio del 70% degli apprendisti i cui contratti siano scaduti nei precedenti 24 mesi;
    c)il trattamento normativo ed economico;
    d)il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e salute previste dalla legislazione vigente

      Esprime il proprio parere di conformità per l’instaurazione di rapporti di apprendistato con:

      n____ apprendisti per la qualifica di _______________________ durata ______
      n____ apprendisti per la qualifica di _______________________ durata ______
      n____ apprendisti per la qualifica di _______________________ durata ______
      n____ apprendisti per la qualifica di _______________________ durata ______
      n____ apprendisti per la qualifica di _______________________ durata ______

      a condizione che siano rispettate le vigenti disposizioni di legge e del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

      LA COMMISSIONE PARITETICA
      __________________________

      DECORRENZA
      LIVELLI
      01/01/1997
      01/01/1998
      01/07/1998 01/09/1999 01/07/2000 01/07/2001
      QUADRI
      I
      II
      III
      IV
      V
      VI
      VII (+10.000)
      1.614.967
      1.454.761
      1.258.382
      1.075.567
      930.221
      840.429
      754.514
      645.986
      1.710.453
      1.540.775
      1.332.785
      1.139.161
      985.221
      890.120
      799.125
      684.180
      1.814.620
      1.634.608
      1.413.952
      1.208.536
      1.045.221
      944.328
      847.792
      725.847
      1.884.064
      1.697.164
      1.468.063
      1.254.786
      1.085.221
      980.467
      880.237
      753.625
      1.946.564
      1.753.464
      1.516.763
      1.296.411
      1.121.221
      1.012.992
      909.437
      778.625
      1.981.286
      1.784.742
      1.543.819
      1.319.536
      1.141.221
      1.031.061
      925.659
      792.514
    (1) Tabella della paga base da gennaio 1997 a luglio 2001 - LIRE

    (2) Tabella della paga base da gennaio 2002 a gennaio 2003 - EURO

    DECORRENZA
    LIVELLI 01/01/2002 01/07/2002 01/01/2003
    QUADRI
    I
    II
    III
    IV
    V
    VI
    VII
    (+5,16)
    1.061,36
    956,07
    827,00
    706,86
    611,34
    552,33
    495,87
    424,54

    1.097,22
    988,38
    854,95
    730,75
    632,00
    570,99
    512,63
    438,89

    1.122,33
    1.011,00
    874,51
    747,47
    646,46
    584,05
    524,36
    448,93
    DECORRENZA
    (3) Tabella della paga base da luglio 2004 a settembre 2006 – EURO

    DECORRENZA
    LIVELLI 01/07/2004 01/12/2004 01/07/2005 01/09/2006
    QUADRI
    I
    II
    III
    IV
    V
    VI
    VII
    (+5,16)
    1.183,09
    1.065,74
    921,86
    787,94
    681,46
    615,67
    552,75
    473,24
    1.247,33
    1.123,60
    971,91
    830,72
    718,46
    649,10
    582,76
    498,93
    1.287,26
    1.159,57
    1.003,02
    857,31
    741,46
    669,88
    601,42
    514,90
    1.339,34
    1.206,49
    1.043,60
    892,00
    771,46
    696,98
    625,75
    535,73



    (4) tabella dell’ una tantum - EURO

    DECORRENZA
    LIVELLI lug-04 gen-05 TOTALE
    QUADRI
    I
    II
    III
    IV
    V
    VI
    VII
    434,03
    390,97
    338,19
    289,06
    250,00
    225,87
    202,78
    173,61
    260,42
    234,59
    202,92
    173,44
    150,00
    135,52
    121,67
    104,17
    694,45
    625,56
    541,11
    462,50
    400,00
    361,39
    324,45
    277,78












      COMPOSIZIONE DELLE PARTI

    PREMESSA GENERALE

    VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
      DICHIARAZIONE A VERBALE IN MATERIA DI SFERA DI APPLICAZIONE E DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
    -SETTORE DEI SERVIZI
    -TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE
    SEZIONE PRIMA - SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI

    TITOLO I - Diritti di informazione
      Art. 1 - livello nazionale
      Art. 2 - livello territoriale
      Art. 3 - livello aziendale

    TITOLO II - CONTRATTAZIONE

    CAPO I – LIVELLO NAZIONALE
      Art. 4 – Procedure per il rinnovo

    CAPO II – LIVELLO TERRITORIALE
      Art. 5 - Premessa
      - Norma transitoria
      - Dichiarazione congiunta
      Art. 6 – Materie
      - Nota a verbale
      Art. 7 - Criteri guida
      Art. 8 - Modalità di presentazione della piattaforma
      Art. 9 - Modalità di verifica

    CAPO III – LIVELLO AZIENDALE
      Art. 10 - Materie

    TITOLO III – STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI
      Art. 11 - Strumenti nazionali
      Art. 12 - Commissione nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale
      Art. 13 - Commissione Permanente per le Pari Opportunità
      Art. 14 - Osservatorio Nazionale
      Art. 15 - Commissione Paritetica Nazionale
      Art. 16 - Commissione Paritetica Nazionale - Procedure

    TITOLO IV - ENTI BILATERALI
      Art. 17 - Premessa
      Art. 18 – Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario
      Art. 19 - Analisi di problemi settoriali da parte dell’Ente Bilaterale Nazionale
      Art. 20 - Enti bilaterali territoriali
      Art. 21 – Finanziamento Enti Bilaterali territoriali

    TITOLO V - DIRITTI SINDACALI
      Art. 22 - Dirigenti sindacali
      Art. 23 - Permessi retribuiti R.S.A. o C.D.A.
      Art. 24 – RSU
    -Procedure per la indizione delle elezioni delle RSU
    -Norma transitoria
      Art. 25 - Compiti e funzioni delle R.S.U.Art. 26 - Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità d'esercizio delle R.S.U.
      Art. 27 - Numero dei componenti e permessi retribuiti R.S. U.
      Art. 28 - Permessi non retribuiti R.S.A. o R.S.U.Art. 29 - Clausola di salvaguardia
    -Chiarimento a verbale
      Art. 30 - Assemblea
      Art. 31 - Referendum
      Nota a Verbale
      Art. 32 - Trattenuta contributi sindacali

    TITOLO VI - DELEGATO AZIENDALE
      Art. 33 - Delegato aziendale
    SEZIONE SECONDA
    TUTELA DELLA SALUTE E DELLA DIGNITA’ DELLA PERSONA
      Art. 34 - Condizioni ambientali
      Art. 35 - Mobbing
      Art. 36 - molestie sessuali
    -Definizione
    -Prevenzione
    -Qualificazione della formazione
    -Procedura e provvedimenti - DICHIARAZIONE CONGIUNTA

    SEZIONE TERZA
    COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
      Art. 37 – Procedure
      - Dichiarazione a verbale
      Art. 38 - Collegio Arbitrale
      - Dichiarazione a verbale
      Art. 39 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
      Art. 40 - Contributi di assistenza contrattuale


    SEZIONE QUARTA
    DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

    TITOLO I – MERCATO DEL LAVORO
      PREMESSA

    CAPO I – CONTRATTO DI INSERIMENTO
      Art. 41 - Contratto di inserimento

    CAPO II - APPRENDISTATO
      PREMESSA
    -Norma transitoria
      Art. 42 – Apprendistato sfera di applicazioneArt. 43 - Proporzione numerica
      Art. 44 – Limiti di età
    -Norma transitoria
      Art. 45 – Assunzione
      Art. 46 – percentuale di conferma
      Art. 47 – Procedure di applicabilità
      - chiarimento a verbale
      Art. 48 - Periodo di prova
      Art 49 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
      Art. 50 - Obblighi del datore di lavoro
      Art. 51 - Doveri dell'apprendista
      Art. 52 – Trattamento normativo
      Art. 53 – Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
      - Dichiarazione a verbale
      Art. 54 - Malattia
      Art. 55 - Durata dell'apprendistato
      Art. 56 - Principi generali in materia di formazione dell’apprendistato professionalizzante
      Art. 57 - formazione: durata
      Art. 58 – formazione: contenuti Dichiarazione a verbale
      Art. 59 – Tutor Art. 60 – Rinvio alla legge
      - Dichiarazione a verbale n. 1
      - Dichiarazione a verbale n. 2
      - Dichiarazione a verbale n. 3
    -Dichiarazione a verbale n. 4
    -Dichiarazione a verbale n. 5

      CAPO III - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

      Art. 61 - contratto a tempo determinato
      Art. 62 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
      Art. 63 - limiti percentuali
      Art. 64 - nuove attività
      Art. 65 - Diritto di precedenza
      Art. 66 - Monitoraggio
    CAPO IV - PART-TIME
      Art. 67 – Premessa
      Art. 68 - Definizioni
      Art. 69 - Rapporto a tempo parziale
      - Norma transitoria
      Art. 70 - Genitori di portatori di handicap
      Art. 71 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
      Art. 72 - Relazioni sindacali aziendali
      Art. 73 - Criterio di proporzionalità
      Art. 74 - Periodo di comporto per malattia e infortunio
      Art. 75 - Quota giornaliera della retribuzione
      Art. 76 - Quota oraria della retribuzione
      Art. 77 - Festività
      Art. 78 - Permessi retribuiti
      Art. 79 - Ferie
      Art. 80 - Permessi per studio
      Art. 81 - Lavoro supplementare – normativa
      - Dichiarazione a verbale
      Art. 82 – Clausole flessibili ed elastiche
      Art. 83 - Registro lavoro supplementare
      Art. 84 - Mensilità supplementari (13^ e 14^)
      Art. 85 - Preavviso
      Art. 86 - Relazioni sindacali regionali
      Art. 87 – Part time post maternità
      Art. 88 - lavoratori affetti da patologie oncologiche
      Art. 89 – Condizioni di miglior favore

    CAPO V - LAVORO RIPARTITO (JOB SHARING)

      Art. 90 - Lavoro ripartito
      CAPO VI - TELELAVORO
      Dichiarazione a verbale


    CAPO VII - LAVORATORI DISABILI
      Art. 91 - convenzioni

      TITOLO II - WELFARE CONTRATTUALE

      CAPO I – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

      Art. 92 - Assistenza sanitaria integrativa
      - Dichiarazione a verbale

    CAPO II - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
      Art. 93 – Fondo di previdenza complementare FONTE

    CAPO III - FORMAZIONE CONTINUA
      Art. 94 formazione continua – For.Te.

    TITOLO III – INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

    CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
      Art. 95 - Premessa
      Art. 96 - Evoluzione della classificazione
      Art. 97 - Classificazione
    -Primo livello
    -Secondo livello
    -Terzo livello
    -Quarto livello
    -Quinto livello
    -Sesto livello
      Nota a verbale
    -Settimo livello
      - Dichiarazione a verbale in materia di sfera di applicazione e di classificazione del personale

    CAPO II - PASSAGGI DI QUALIFICA

      Art. 98 - Mansioni del lavoratore
      Art. 99 - Mansioni promiscue
      Art. 100 - Passaggi di livello

    CAPO III - ASSUNZIONE
      Art 101 - Assunzione
      Art. 102 - Documentazione

    CAPO IV - PERIODO DI PROVA
      Art. 103 - Periodo di prova
      - Dichiarazione a verbale

    TITOLO IV - QUADRI
      Art.104 - Declaratoria
      Art. 105 - Formazione e aggiornamento
      Art. 106 - Assegnazione della qualifica
      Art. 107 - Polizza assicurativa
      Art. 108 - Orario
      Art. 109 – Trasferimenti
      Art. 110 - Collegio di conciliazione e arbitrato
      Art. 111 - Indennità di funzione
      Art. 112 - Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S."
      - Dichiarazione a verbale
      Art. 113 - Investimenti formativi - QUADRIFOR
      Art. 114 – Osservatorio
      - Dichiarazione a verbale

    TITOLO V – SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

    CAPO I - ORARIO DI LAVORO
      Art. 115 - Orario normale settimanale
      Art. 116 - Articolazione dell'orario settimanale
      Art. 117 - Orario medio settimanale per specifiche tipologie
      Art. 118 - Retribuzione ore eccedenti l’articolazione dell’orario di lavoro
      - Dichiarazione a verbale
      Art. 119 - Procedure per l'articolazione dell'orario settimanale
      Art. 120 - Flessibilità dell'orario
      Art. 121 - Flessibilità dell'orario - ipotesi aggiuntiva A)
      Art. 122 - Flessibilità dell'orario - ipotesi aggiuntiva B)
      Art. 123 - procedure
      Art. 124 – banca delle ore
      Art. 125
      Art. 126 - Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede
      Art. 127 - Orario di lavoro dei minori
      Art. 128 - Fissazione dell'orario
      Art. 129 - Disposizioni speciali
      - Norma transitoria
      Art. 130 - Lavoratori discontinui
      - Dichiarazioni a verbale
      - Dichiarazione a verbale in materia di orario di lavoro

    CAPO II - LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO ORDINARIO NOTTURNO
      Art. 131 - Norme generali lavoro straordinario
      Art. 132 - Maggiorazione lavoro straordinario
      - Norma transitoria
      Art. 133 - Registro lavoro straordinario
      - Norma transitoria
      Art. 134 - Lavoro ordinario notturno

    CAPO III - RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITÀ E PERMESSI RETRIBUITI
      Art. 135 - Riposo settimanale
      Art. 136 - Festività
      Art. 137 - Retribuzione prestazioni festive
      Art. 138 - Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge
      Art. 139 - Lavoro ordinario domenicale per impianti di distribuzione di carburante autostradale
      - Dichiarazione a verbale
      Art. 140 - Permessi retribuiti
      - Dichiarazione a verbale
      - Chiarimento a verbale
      - Norma di interpretazione autentica

    CAPO IV - FERIE
      Art. 141 - Ferie
      - Dichiarazione a verbale
      - Chiarimento a verbale
      Art. 142 - Determinazione periodo di ferie
      - Dichiarazione a verbale
      Art. 143 - Normativa retribuzione ferie
      Art. 144 - Normativa per cessazione rapporto
      Art. 145 - Richiamo lavoratore in ferie
      Art. 146 - Irrinunciabilità
      Art. 147 - Registro ferie

    CAPO V - Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa

      Art. 148 - Congedi retribuiti
      Art. 149 - Funzioni pubbliche elettive
      Art. 150 - Permessi per decessi e gravi infermità
      Art. 151 - Aspettativa per gravi motivi familiari
      Art. 152 - Congedo matrimoniale
      Art. 153 - Diritto allo studio
      Art. 154 - Congedi per formazione
      Art. 155 - Aggiornamento professionale personale direzione esecutiva
      Art. 156 - Aspettativa per tossicodipendenza
      Art. 157 - Congedi e permessi per handicap
    CAPO VI - CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI E SERVIZIO CIVILE
      Art. 158 - Chiamata alle armi
      Art. 159 - Richiamo alle armi

    CAPO VII - MISSIONI E TRASFERIMENTI
      Art. 160 - Missioni
      - Dichiarazione a verbale
      Art. 161 - Trattamento retributivo trasporto merci
      Art. 162 - Trasferimenti
      Art. 163 - Disposizioni per i trasferimenti
      - Dichiarazione congiunta al Titolo XIII, Seconda Parte

    CAPO VIII - MALATTIE E INFORTUNI
      Art. 164 - Malattia
      Art. 165 - Normativa
      Art. 166 - Obblighi del lavoratore
      Art. 167 - Periodo di comporto
      Art. 168 - Trattamento economico di malattia
      - Dichiarazione a verbale
      Art. 169 - Infortunio
      - Dichiarazione a verbale
      Art. 170 - Trattamento economico di infortunio
      - Dichiarazione a verbale
      Art. 171 - Quota giornaliera per malattia e infortunio
      Art. 172 - Festività
      Art. 173 - Aspettativa non retribuita per malattia
      Art. 174 - Aspettativa non retribuita per infortunio
      Art. 175 - Tubercolosi
      Art. 176 - Rinvio alle leggi

    CAPO IX - MATERNITA’ E PATERNITA’
      Art. 177 - Congedo di maternità e di paternità
      Art. 178 - Congedo parentale
      Art. 179 - Permessi per assistenza al bambino
      Art. 180 - Normativa

    CAPO X - SOSPENSIONE DEL LAVORO
      Art. 181 - Sospensione

    CAPO XI - ANZIANITÀ DI SERVIZIO

      Art. 182 - Decorrenza anzianità di servizio
      - Chiarimento a verbale
      Art. 183 - Computo anzianità frazione annua

    CAPO XII - SCATTI DI ANZIANITÀ
      Art. 184 - Scatti di anzianità
      - Nota a verbale
      - Interpretazione Autentica delle parti sulla disciplina degli scatti di anzianità

    CAPO XIII - TRATTAMENTO ECONOMICO
      Art. 185 - Normale retribuzione
      Art. 186 - Conglobamento elemento distinto della retribuzione
      Art. 187 - Retribuzione di fatto
      Art. 188 - Retribuzione mensile
      Art. 189 - Quota giornaliera
      - Chiarimento a verbale
      Art. 190 - Quota oraria
      Art. 191 - Paga base nazionale conglobata
      Art. 192 – Aumenti retributivi mensili
      Art. 193 - Una tantum
      Art. 194 - Terzi elementi provincialiArt. 195 - Terzi elementi nazionaliArt. 196 - AssorbimentiArt. 197 - Trattamento personale di vendita a provvigione
      Art. 198 - Indennità di cassa e maneggio denaro
      Art. 199 - Prospetto paga

    CAPO XIV - Mensilità supplementari (13a e 14a)
      Art. 200 - Tredicesima mensilità
      Art. 201 - Quattordicesima Mensilità- Nota a verbale
    CAPO XV - CAUZIONI
      Art. 202 - Cauzioni
      Art. 203 - Diritto di rivalsa
      Art. 204 - Ritiro cauzioni per cessazione rapporto
    CAPO XVI - CALO MERCI E INVENTARI
      Art. 205 - Calo merci
      Art. 206 - Inventari
    CAPO XVII - RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI
      Art. 207 - Assistenza legale
      Art. 208 - Normativa sui procedimenti penali
    CAPO XVIII - COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO
      Art. 209 - Coabitazione, vitto e alloggio

    CAPO XIX -DIVISE E ATTREZZI
      Art. 210 - Divise e attrezzi

    CAPO XX - APPALTI
      Art. 211 - Appalti

    CAPO XXI - DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI
      Art. 212 - Obbligo del prestatore di lavoro
      Art. 213 - Divieti
      Art. 214 - Giustificazione delle assenze
      Art. 215 - Rispetto orario di lavoro
      Art. 216 - Comunicazione mutamento di domicilio
      Art. 217 - Provvedimenti disciplinari
      Art. 218 - Codice disciplinare
      Art. 219 - Normativa provvedimenti disciplinari

    TITOLO VI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

    CAPO I - RECESSO
      Art. 220 - Recesso ex articolo 2118 c.c.
      Art. 221 - Recesso ex art. 2119 c.c.
      Art. 222 - Normativa
      Art. 223 - Nullità del licenziamento
      Art. 224 - Nullità del licenziamento per matrimonio
      Art. 225 - Licenziamento simulato
      CAPO II - PREAVVISO
      Art. 226 - termini di PreavvisoArt. 227 - Indennità sostitutiva del preavviso

    CAPO III - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
      Art. 228 - Trattamento di fine rapporto
      - chiarimento a verbale
      Art. 229 - Cessione o trasformazione dell'azienda
      Art. 230 - Fallimento dell'aziendaArt. 231 - Decesso del dipendente
      Art. 232 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto
      - Norma transitoria

    CAPO IV - DIMISSIONI
      Art. 233 - DimissioniArt. 234 - Dimissioni per matrimonioArt. 235 - Dimissioni per maternità


    SEZIONE QUINTA - DECORRENZA E DURATA
      Art. 236 - Decorrenza e durata del contratto


    ALLEGATI

    1.AVVISO COMUNE IN MATERIA DI APPRENDISTATO
    2.AVVISO COMUNE IN MATERIA DI ENTI BILATERALI
    3.SCHEMA DI RIFERIMENTO PER L'ATTIVITÀ DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE
    4.STATUTO DELL'ENTE BILATERALE NAZIONALE
    5.STATUTO TIPO DELL'ENTE BILATERALE TERRITORIALE
    6.TRATTAMENTO DI MALATTIA NELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA
    7.PRIORITÀ PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
    8.CCNL 1994 art. 108 - ANZIANITÀ CONVENZIONALE
    9.CCNL 17 DICEMBRE 1979 art. 97 – INDENNITÀ DI ANZIANITÀ
    10.ACCORDO SUL TELELAVORO SUBORDINATO
    11.ACCORDO INTERCONFEDERALE APPLICATIVO DEL D.LGS. n. 626/94
    12.PROTOCOLLO IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA NEL SETTORE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI
    13.fac-simile RICHIESTA PARERE DI CONFORMITÀ PER ASSUNZIONE APPRENDISTI
    14.fac- simile PARERE DI CONFORMITÀ PER ASSUNZIONE APPRENDISTI

    TABELLE DELLA PAGA BASE E UNA TANTUM



    PROTOCOLLI AGGIUNTIVI

    1.PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER OPERATORI DI VENDITA 1.01.1995
    2.PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AGENZIE DI SCOMMESSE 10.01.2000
    3.ACCORDO NAZIONALE DI LAVORO PER IL SETTORE DELLE ATTIVITÀ AUSILIARIE, DELLA SOSTA E DEI PARCHEGGI 15.01.2001
    4.PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER I DIPENDENTI DI AZIENDE ADERENTI ALL’ANIPO 26.02.2001
    5.ACCORDO NAZIONALE AGGIUNTIVO AL CCNL DEL TERZIARIO PER I DIPENDENTI DAGLI AGENTI IMMOBILIARI ADERENTI ALLA FIMAA 16.12.2002
    6.VERBALE DI ACCORDO ESPOSIZIONI E FIERE ITALIANE 09.07.2003
    7.PROTOCOLLO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA CALL CENTERS IN OUTSOURCING 18.07.2003


    APPENDICE


    -PROTOCOLLO 23 luglio 1993 - sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.
    -ACCORDO INTERCONFEDERALE 27 luglio 1994 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
    -ACCORDO INTERCONFEDERALE 22 dicembre 1998 - patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione
    -CCNL 20 settembre 1999 – disciplina dell’apprendistato
    -ISFOL, 10 Gennaio 2002 - contenuti formativi a carattere professionalizzante di tipo tecnico scientifico ed operativo per gli apprendisti dei settori terziario distribuzione e servizi
    -ACCORDO INTERCONFEDERALE 13 novembre 2003 in materia di contratti di formazione e lavoro (ai sensi dell'art. 86, comma 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)
    -ACCORDO INTERCONFEDERALE 11 febbraio 2004 per la disciplina transitoria per i contratti di inserimento
    -ACCORDO INTERCONFEDERALE 9 giugno 2004 per il recepimento dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES
    -AVVISO COMUNE TRA CONFINDUSTRIA, ABI, ANIA, CONFCOMMERCIO, CONFSERVIZI e CGIL, CISL, UIL per il recepimento della Direttiva 8 ottobre 2001, n. 86 che completa lo Statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.