SETTORE DI ESTETICA TRICOLOGICA
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I
DIPENDENTI DELLA S.r.l. SVENSON




Addì, 19 marzo 1999

tra la Società SVENSON S.r.l. rappresentata dalla Sig.ra Panzeri Marisa in virtù dei poteri a lei conferiti da procura speciale, assistita dalla Sig.ra Monique Mazreku dell’Associazione di Tricologia Europea,
e le OO.SS. di categoria FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTuCS UIL rappresentate dai Sigg.ri Silvano Conti, Salvatore Falcone e Paolo Poma


PREMESSA

Le parti nel prendere atto che:

-la Società Svenson S.r.l. applicava ai propri dipendenti la regolamentazione aziendale del 16/4/87;
-tale regolamentazione è stata modificata con il verbale di accordo del 19/3/99,

STIPULANO IL PRESENTE CONTRATTO NAZIONALE AZIENDALE


Art. 1 – ASSUNZIONE E DOCUMENTI

A)L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
Tutte le altre condizioni eventualmente concordate.

B)Il lavoratore è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti di lavoro:

E’ facoltà dell’azienda richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai 3 mesi.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare all’azienda la residenza e il domicilio ed a notificare i successivi mutamenti.


Art. 2 – INQUADRAMENTO

A)Il personale dipendente è suddiviso in 5 livelli secondo il seguente prospetto:

1 – 1° LIVELLO
a) Responsabile Tecnico e Amministrativo.
Il responsabile Tecnico e Amministrativo ha la direzione di tutti i Centri Svenson, la titolarità esclusiva del potere gerarchico nei confronti di tutti i dipendenti ed il potere di impartire direttive di carattere generale e particolare.

b)Ispettore.
Vi appartengono i lavoratori che, alle dirette dipendenze del Responsabile Tecnico e Amministrativo e dietro sue istruzioni e direttive, eseguono accessi presso i Centri che vengono di volta in volta indicati, ne controllano l’attività e l’andamento, riferendone con rapporti scritti alla Direzione; eseguono, comunque, attività che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di potere e libertà di apprezzamento nell’ambito delle direttive loro impartite.

2 – 2° LIVELLO
Responsabile del centro.
Appartengono a questo livello i lavoratori che coordinano l’attività dei singoli Centri, provvedono alle interviste per il settore trattamento dimagrante e il settore trattamento dei capelli determinando le relative formule e, in caso di necessità, assegnando i tipi di protesi o di parrucchini da applicare; intervengono per il buon andamento del Centro curando in particolare i rapporti con i clienti, controllano i vari clienti in relazione all’andamento dei trattamenti e creazioni delle protesi, curano gli inventari dei prodotti e protesi e rispondono in proprio degli eventuali ammanchi; riferiscono al Responsabile Tecnico e Amministrativo secondo le istruzioni ricevute, inviano i rapporti giornalieri dei quali sono personalmente responsabili. Ad ogni Centro sarà preposto un unico Responsabile.
3 – 3° LIVELLO
a)Assistente Responsabile del Centro.
Appartengono a questo livello coloro che cooperano con il Responsabile del Centro nell’attività da questo svolta ed eventualmente a loro delegata dal responsabile Tecnico e Amministrativo, svolgendo mansioni che richiedono autonomia di iniziativa nell’ambito delle istruzioni a loro impartite dal Responsabile del Centro e, comunque, con specifica capacità le attività loro assegnate.

b)Segretario/a – contabile – impiegato di concetto.
Appartengono a questo livello i lavoratori che su istruzioni del Responsabile della Società curano la corrispondenza e la contabilità ed in genere svolgono tutte quelle funzioni di natura esecutiva necessarie per il buon andamento della Direzione. E’ facoltà del Responsabile della Società assumere segretarie/i particolari alle sue dirette dipendenze, con mansioni particolarmente riservate.
c)Receptionist.
Appartengono a questo livello i lavoratori che, su istruzioni del Responsabile del Centro, curano la compilazione dei rapporti giornalieri, la corrispondenza del Centro utilizzando i modelli già predisposti dalla Direzione, fissano gli appuntamenti con la clientela ed effettuano l’applicazione dei bendaggi.

4 – 4° LIVELLO
a)Parrucchiera specializzata in tricologia.
Appartengono a questo livello le lavoratrici che eseguono massaggi ed applicazioni al cuoio capelluto, rimesse in tensione, confezionamento protesi, approntamento di trame, righe, shampooing, tinte su protesi in base a istruzioni del Responsabile del Centro o dell’Assistente e sono in possesso di qualifica professionale.


b)Estetista qualificata.
Appartengono a questo livello le estetiste che eseguono i bendaggi per i trattamenti dimagranti e sono in possesso di qualifica professionale.

c)Impiegata d’ordine.
Appartengono a questo livello i lavoratori che, pur senza specifica esperienza e pratica, svolgono compiti di raccolta dati e notizie provenienti dai Centri.

5 – 5° LIVELLO
a)Operatrice tricologica.
Appartengono a questo livello le lavoratrici che eseguono massaggi ed applicazioni al cuoio capelluto, rimesse in tensione, confezionamento di protesi, approntamento di trame, righe, shampooing, tinte su protesi in base a istruzioni del Responsabile del Centro o dell’Assistente e sotto il controllo dell’eventuale Parrucchiera/e.

b)Operaia/o semplice di laboratorio.
Appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla produzione di prodotti tricologici e lavorazione dei capelli.

c)Operatrice estetica.
Appartengono a questo livello le estetiste che eseguono i bendaggi per i trattamenti dimagranti. Il personale appartenente ai seguenti Livelli:

3° Livello lettera a) c)
4° Livello lettera a) b)
5° Livello lettera a) b) c)

è tenuto ad effettuare la pulizia dei locali, arredi, strumenti, macchinari ed oggetti affidatigli.
Il lavoratore è inquadrato secondo i predetti livelli in conformità alle mansioni che gli verranno attribuite.


B)Il lavoratore, in relazione ad esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle per le quali è stato assunto, purché ciò non comporti un peggioramento economico o un mutamento della sua posizione contrattuale, ad eccezione per il periodo di prova durante il quale il lavoratore dovrà svolgere le mansioni previste nella qualifica di assunzione.


C)L’attribuzione temporanea delle mansioni inerenti al livello superiore, per un periodo che non superi i 3 mesi, non comporterà tuttavia il diritto per il lavoratore all’inquadramento nel livello in relazione al quale svolge le proprie mansioni e diventa definitiva dopo un periodo superiore a tre mesi ex art. 2103 c.c.. Durante tale periodo, tuttavia, è dovuto al lavoratore, in aggiunta alla retribuzione e limitatamente al periodo della prestazione, un importo pari alla differenza tra gli stipendi contrattuali dei due livelli.


D)Il diritto al passaggio al livello superiore non si acquista per avvenuta sostituzione di altro lavoratore assente per permesso, malattia, maternità, aspettativa, infortunio, ferie, servizio militare.


Art. 3 – PERIODO DI PROVA

A)L’assunzione può essere subordinata ad un periodo di prova che deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all’art. 1.



B)Durata:1° livello 4 mesi
C)Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà a tempo indeterminato.


Art. 4 – RETRIBUZIONE

A)In relazione all’inquadramento del personale vengono determinati, con specifico riferimento ai singoli livelli, le seguenti tabelle salariali.

Genn.1999 Genn.2000 Lug.2000

1)Livello 685.967 785.967 905.000
Responsabile Tecnico e Amministrativo
Ispettore

2)Livello 530.856 680.856 825.588
Responsabile centro

3)Livello 513.679 613.679 760.000
Assistente Responsabile Centro
Impiegato/a Concetto
Receptionist

4)Livello 493.066 593.066 680.000
Parrucchiere/a Specializzata in Tricologia
Estetista Qualificata
Impiegato/a d’ordine

5)Livello 417.454 517.454 595.000
Operatore Tricologico
Operaia/o semplice di laboratorio
Estetista
CONTINGENZA
B) La somma forfettaria di L. 20.000 mensili, erogata, a partire dal mese di Gennaio 1993, a titolo di EDR, sarà considerata utile ai fini dei vari istituti contrattuali alla stessa stregua della ex indennità di contingenza di cui alla L.38/86.
Eventuali aumenti mensili corrisposti specificatamente a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente accordo.
Gli aumenti di merito sono assorbibili se dichiarati tali all’atto della corresponsione.

C)Oltre alla normale retribuzione, alla receptionist verrà corrisposta una indennità mensile di cassa nella misura del 10% del minimo retributivo tabellare. Dichiarazione a verbale aziendale D)E’ facoltà dell’Azienda attribuire al personale meritevole assegni mensili “ad personam” assorbibili in caso di futuri miglioramenti o di passaggio al livello superiore.
Art. 5 – ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE

Sono elementi retributivi i seguenti:


Art. 6 – ORARIO DI LAVORO

Fermo restando che nulla viene innovato rispetto alla disciplina legislativa della durata massima dell’orario di lavoro, la durata dello stesso è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 6 giorni.
Considerate le particolari caratteristiche dell’Azienda, in ciascuna settimana lavorativa l’orario di lavoro può essere diversamente distribuito.
Pertanto si darà luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario superate le 40 ore settimanali.
L’orario settimanale di lavoro stabilito sarà esposto e portato a conoscenza dei lavoratori.
Per il ragguaglio orario della retribuzione, a partire dal periodo di paga in corso al 19/03/99, si divide la retribuzione mensile per 173.
Le parti convengono che, a partire dal 19/03/99, ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare. Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell’impresa e prioritariamente nei periodi di minor attività, in gruppi di minimo 3 ore. I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi considerando un dodicesimo la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell’anno; nel caso essi non siano del tutto o in parte utilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore entro il 31 gennaio dell’anno successivo.


Art. 7 – LAVORO STRAORDINARIO

Le ore eccedenti le 40 ore settimanali sono considerate, a tutti gli effetti, lavoro straordinario e vengono retribuite dall’azienda con una maggiorazione del 10% sulla prestazione feriale e del 20% su quella festiva, da calcolarsi su una paga oraria determinata dividendo la retribuzione (art. 5 – paga base + contingenza + scatti di anzianità + assegni “ad personam”) per il coefficiente 173.


Art. 8 – FERIE

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuite la cui durata sarà pari a 28 giorni di calendario. Agli effetti della presente norma le festività nazionali ed infrasettimanali, eventualmente incidenti nell’arco di tempo di ferie prescelte, non concorreranno al computo del periodo feriale. Le ferie non potranno avere inizio da giornata festiva né in giornata precedente alla stessa. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora compiuto un anno di servizio, spetterà un dodicesimo delle ferie stesse per ogni mese di servizio compiuto.
La retribuzione delle ferie sarà fatta in base alla retribuzione complessiva goduta normalmente dal lavoratore.
L’epoca delle ferie sarà stabilita dal datore di lavoro, tenendo presente le esigenze dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze di lavoro. Il periodo di preavviso non può essere considerato come ferie. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetterà al lavoratore che non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie nell’anno di competenza, il compenso delle ferie stesse per tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato.
Il decorso delle ferie resta interrotto in caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta.


Art. 9 – RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITA’, RIPOSI COMPENSATIVI

1.Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente con la domenica o con altro giorno della settimana laddove disposizioni amministrative prevedano l’esercizio dell’attività nella giornata domenicale. Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
2.Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori nella giornata di riposo settimanale, godrà, oltre che della percentuale di maggiorazione salariale prevista dal presente contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno da concordare nella settimana successiva.
3.Oltre ai giorni di cui sopra sono considerati festivi:
1.Capodanno 1 gennaio
2.Epifania 6 gennaio
3.Giorno dell’Angelo lunedì di Pasqua
4.Anniversario della Liberazione 25 aprile
5.Festa del Lavoro 1 maggio
6.Assunzione di M.V. 15 agosto
7.Ognissanti 1 novembre
8.Immacolata Concezione 8 dicembre
9.S. Natale 25 dicembre
10.S. Stefano 26 dicembre
11.Il giorno del S. Patrono del luogo dove ha sede l’Impresa.
Qualora la festività del S. Patrono coincida con altra festività le parti stabiliranno lo spostamento della festività ad altra data o il pagamento della stessa.
La festività del S. Patrono potrà essere sostituita di comune accordo tra le Organizzazioni stipulanti a livello territoriale tenuto conto delle consuetudini locali.
4.I lavoratori usufruiranno di 4 giorni di riposo compensativo retribuito (8 ore per prestazioni su 5 giorni e 6 ore e 34 minuti per prestazioni su 6 giorni, a parità di retribuzione rispetto alle 40 ore) in relazione alla soppressione delle festività di cui alla Legge n. 54/77 e i 2 giorni di riposo compensativo retribuito in relazione alle 2 festività civili del 2 giugno e 4 novembre spostate alla domenica (Legge 54/77). Le festività di cui al punto 3 cadenti di domenica, verranno retribuite con un importo pari a 1/26mo della retribuzione mensile. Detti riposi compensativi o individuali, non agganciati a periodi di ferie dovranno essere utilizzati entro l’anno solare in gruppi di 4 o 8 ore. Qualora le parti verifichino che per ragioni indipendenti da reciproche volontà non venissero fruite, le stesse verranno retribuite nel periodo di paga immediatamente successivo alla fine dell’anno solare. NOTA A VERBALE

Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei SS. Pietro e Paolo, i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo compensativo.





Art. 10 – SCATTI DI ANZIANITA’

Ai lavoratori per anzianità di servizio maturata presso la Swenson, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni, un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.

Con decorrenza dal 1 gennaio 1999, l’importo degli aumenti rapportato al mese è il seguente:

1° livello 18.000
2° livello 16.000
3° livello 15.000
4° livello 14.000
5° livello 13.000


Detti aumenti biennali fanno parte della retribuzione e non sono considerati ai fini dei cottimi e delle altre forme di lavoro ad incentivo. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Tuttavia, per i lavoratori che, sulla base del presente CCNL, seguono iter professionali predeterminati, l’anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore avrà completato il proprio iter professionale.
Poiché l’anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale in caso di passaggio di livello, compresi i casi di passaggio da operaio ad impiegato, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore corrispondente al livello acquisito e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l’attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello. Tale norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica per i passaggi di livello che avvengono nel corso dell’iter professionale.


Art. 11 – 13a MENSILITA’

L’azienda corrisponde al lavoratore la 13a mensilità pari alla retribuzione mensile composta dal minimo contrattuale, dall’indennità di contingenza e dall’eventuale maggiorazione per l’anzianità. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati nell’azienda. Si considera mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.


Art. 12 – MISSIONI E TRASFERTE

Al personale che si rechi fuori dalla sede di lavoro verranno rimborsati dall’azienda le spese documentate a piè di lista. Qualora il lavoratore intendesse viaggiare usufruendo del proprio mezzo gli saranno rimborsate le spese del relativo trasferimento previste dalla tariffa di prima classe delle Ferrovie dello Stato. In aggiunta al rimborso spese di cui sopra, al lavoratore in missione è dovuta una indennità giornaliera di trasferta nella misura di L. 10.000 per i primi 30 giorni e L. 5.000 nel periodo successivo.


Art. 13 – TRASFERIMENTO

In caso di trasferimento per esigenze di servizio disposte dall’azienda, al lavoratore spetta un preavviso di giorni 30 dalla data dell’effettivo trasferimento ed il rimborso delle spese di viaggio per sé e per la famiglia.


Art. 14 – CONGEDO MATRIMONIALE

Al lavoratore che contragga matrimonio è concesso un congedo matrimoniale retribuito della durata di 15 giorni di calendario, non computato nel periodo delle ferie annuali.


Art. 15 – TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA ED INFORTUNI
(Con decorrenza dal 01 Aprile 1999)

Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro
In caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire l’azienda entro la mattinata del giorno di inizio dell’assenza. Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore l’invio del certificato medico attestante la malattia, entro 3 giorni dall’inizio della stessa.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata.
Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all’art. 5 della legge n°300.
In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:
-mesi 9 per anzianità fino a 5 anni
-mesi 12 per anzianità oltre i 5 anni
In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto suindicato si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi.
Le assenze dal lavoro per malattie o infortuni non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti.
Inoltre durante l’interruzione di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti Previdenziali o Assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativo a carico dell’azienda, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente i seguenti importi:

-In caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 9 giorni, le aziende garantiranno ai lavoratori un’integrazione economica fino al raggiungimento del 100% a partire dal 1° giorno e fino al 180° giorno;
-In caso di malattia di durata inferiore o pari a 9 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economica a carico dell’azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4° giorno.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge, l’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore all’impresa. Quando l’infortunio accade al lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso.
In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo.
Durante l’assenza dal lavoro causata da malattia professionale, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.
Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica.
Inoltre, durante l’interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell’INAIL e fino alla guarigione clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico dell’azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione.


Art. 16 – GRAVIDANZA E PUERPERIO

Per il personale femminile in caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.


Art. 17 – ASSENZE

A)Le assenze devono essere comunicate entro il giorno e giustificate entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di comprovato impedimento.
B)L’assenza ingiustificata verrà punita con l’applicazione della multa per un importo pari a 4 ore di retribuzione.
C)L’assenza ingiustificata protrattasi per tre giorni consecutivi, o le assenze ripetute per tre volte in un anno di calendario, daranno luogo al licenziamento del lavoratore ai sensi del successivo art. 21-D.


Art. 18 – TUTELA DEI DIRIGENTI SINDACALI

Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori eletti a far parte dei comitati direttivi nazionali, regionali o provinciali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. La elezione dei lavoratori a dirigente sindacale deve essere comunicata per iscritto al datore di lavoro, entro 15 giorni dell’avvenuta nomina, a cura dell’Organizzazione Sindacale del lavoratore interessato. I dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi per l’adempimento dei propri compiti di natura sindacale e su preventiva richiesta scritta del sindacato cui gli stessi appartengono.
Tali permessi saranno retribuiti nella misura di 2 ore per ogni dipendente dell’Azienda di cui il dirigente sindacale fa parte con un minimo garantito di 8 ore annue.
Il licenziamento o il trasferimento del dirigente sindacale deve essere giustificato e non può comunque avvenire per ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo in materia di diritti sindacali si fa riferimento alla legislazione vigente e, in particolare, in quanto applicabile alla Legge 20/5/70 n. 300, sullo statuto dei diritti dei lavoratori.


Art. 19 – TUTELA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

Le parti in attuazione della Legge 108 del 11/5/90 (disciplina dei licenziamenti individuali) esprimono la comune volontà di applicare le norme in essa contenute nell’intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa.


Art. 20 – DOVERI DEL LAVORATORE

A)Il lavoratore deve tenere un contegno disciplinato corrispondente ai doveri inerenti all’applicazione delle mansioni assegnate ed in particolare:

Art. 21 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A) Le mancanze del personale possono essere punite, secondo la loro gravità, con:
B) A titolo esemplificativo incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto il lavoratore che:
C)A titolo esemplificativo incorre nel provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il lavoratore che: D)Licenziamento senza preavviso.
E)Ai sensi dell’art. 7 delle Legge 20 maggio 1970, n° 300, i provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 17/C, 20/A-3 e 21/D non possono essere adottati nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. In ogni caso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione del biasimo verbale di cui al primo comma n°1) del precedente art. 21/A, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che gli ha dato causa. Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all’art. 29 del presente contratto.


Art. 22 – PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
4° livello 15 giorni
5° livello12 giorni


Art. 23 – INDENNITA’ DI ANZIANITA’


Art. 24 – DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI AZIENDALI


Art. 25 – APPRENDISTI

A)La costituzione, lo svolgimento e la estinzione del rapporto di apprendistato sono regolati dalla Legge.
B)La durata massima dell’apprendistato è fissata in anni 3.
C)Il periodo di prova per gli apprendisti è stabilito in 30 giornate lavorative.
D)Il trattamento economico dell’apprendista è determinato nella misura del 50% della paga base prevista per il livello relativo alla qualifica da conseguire, oltre alla contingenza. Il 50% verrà elevato al 75% dopo il primo anno di apprendistato e all'80% dopo il secondo anno di apprendistato.
E)Al termine del periodo di apprendistato l’azienda attribuisce al lavoratore apprendista la qualifica professionale per cui ha svolto il tirocinio.


Art. 26 – CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Art. 27 – DECORRENZA E DURATA Art. 28 – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29 – RECLAMI, CONTROVERSIE e PROCEDURE GENERALI DI CONCILIAZIONE
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLE PARTI

Le parti si impegnano ad avviare un percorso teso a ricercare soluzioni per collocare l’attività di tricologia ed estetica nell’ambito settoriale coerente all’attività svolta o in difetto a dare autonomia contrattuale alla medesima.