Roma, 26 novembre 2008


Oggetto: Nota esplicativa trattamento economico malattia CCNL Pulimento/Multiservizi






Considerato che alcune Filcams Comprensoriali ci hanno richiesto chiarimenti in merito al trattamento economico per malattia per gli operai - CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/Multiservizi - onde evitare interpretazioni diversificate intendiamo, con la presente, specificare quanto appresso.

Il Codice Civile all’art. 2110 in caso di infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, prevede il diritto del prestatore di lavoro ad avere la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità.

La circolare INPS n. 134368/1981 prevede un trattamento economico da erogare in caso di malattia a carico dell'INPS, ed integrato dal datore di lavoro secondo le previsioni dei contratti collettivi.

L’art. 51 CCNL 25 maggio 2001 – non modificato con il rinnovo del 19 dicembre 2007 recita:

Intendiamo precisare che il combinato disposto delle norme sopra esposte, prevede l’obbligo per il datore di lavoro di erogare al lavoratore ammalato l'intero trattamento economico, anticipando la quota a carico INPS (50% dal 4° al 20° giorno, e 66,66% dal 21° al 180° giorno) con la conseguente operazione di conguaglio che effettuerà tramite il versamento contributivo mod. DM10/F24 .

Inoltre la normativa INPS in tema di malattia è assunta dalle norme contrattuali come punto di riferimento sia per determinare le percentuali a carico dell’impresa, sia per determinare il periodo in cui il lavoratore decade dall’integrazione da parte aziendale in concomitanza con i periodi in cui si verifica la decadenza dall’indennità erogata dall’INPS (assenza a visita domiciliare, ecc.)

L’interpretazione del tutto erronea, data da alcune aziende, riconosce le aliquote previste per il trattamento economico (dal 1° al 180° giorno integrazione del trattamento INPS fino al 100%; e dal 181° al 270° giorno corresponsione del 50% della retribuzione) all’interno del periodo di comporto dei 12 mesi di assenza nell’arco di 36 mesi consecutivi.

Tale interpretazione non tiene conto ne della distinta disciplina contrattuale del periodo di comporto e del trattamento economico, ne della normativa INPS, oltre a determinare una sfasatura cronologica rispetto all’arco di tempo preso in considerazione dall’INPS (180 giorni nell’arco dell’anno solare 1/1 al 31/12), è in aperta violazione sia delle norme contrattuali che quelle di legge.

Intendiamo ribadire inoltre, che il trattamento infortuni operai, così come indicato dall’art. 51 CCNL ultimo comma, al lavoratore infortunato compete il trattamento economico fino a guarigione clinica con il conseguente diritto alla conservazione del posto.

Cari saluti.