DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61 con le correzioni del DL 23 Febbraio 2001

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61

"Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES".


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES;

VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 2 e l'allegato A;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le pari opportunità e per la funzione pubblica;


EMANA
Art. 1

Definizioni

Art. 2

Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale

Art.3

Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche

Art. 4

Principio di non discriminazione

Art. 5

Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale

Art. 6

Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale

Art. 7

Applicabilità nel settore agricolo

Art. 8

Sanzioni

Art. 9

Disciplina previdenziale

Art. 10

Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Art. 11

Abrogazioni

Art. 12

Verifica


1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo alle previsioni dell’articolo 3, comma 2, in materia di lavoro supplementare e all’esigenza di controllare le ricadute occupazionali delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini dell’eventuale esercizio del potere legislativo delegato di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 2000