16/06/2000



A.S.SO.FARM.
FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTuCS




Ipotesi di accordo per il rinnovo del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i dipendenti da
Aziende Farmaceutiche Speciali

PREMESSA

Dichiarazione congiunta


·Le Parti convengono che il settore della distribuzione del farmaco sta attraversando una fase di rapida trasformazione sospinto, da un lato dalla esigenza di migliorare il servizio ai cittadini allargando, secondo un sistema a rete, la risposta all’utenza in termini sociosanitari e di maggiore qualificazione in ordine alla distribuzione e preparazione del farmaco, dall’altro dalla necessità di conseguire e massimizzare efficienze.
·Le Parti ritengono che le due suddette valenze non siano antitetiche ma si possano sintetizzare e conciliare nel perseguire obiettivi e azioni di competitività volte a migliorare sia l’efficacia che l’efficienza del servizio al cittadino, che è la missione propria delle Aziende farmaceutiche speciali.
·Il rinnovo di questo CCNL pertanto, confermando i principi espressi nell’accordo dell’11/02/1998, intende valorizzare il patrimonio di professionalità e di risorse umane operanti nel settore in un’ottica di competitività e di gestione imprenditoriale volte a perseguire obiettivi di qualificazione ulteriore del servizio sia in termine di efficienza, attraverso l’ottimizzazione dei bilanci aziendali, sia in termini di efficacia, assicurando ai cittadini risposte multiple alle loro necessità.


ARTICOLO 1
APPLICABILITA’ DEL CONTRATTO

Al comma 1, dopo le parole “legge 142/90, “ viene aggiunto:
“e successive integrazioni e modificazioni”

ARTICOLO 2
Decorrenza e durata del contratto

Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 1999 e avrà durata fino al 31 dicembre 2002.


ARTICOLO 5
Assunzione del personale
ARTICOLO 7
Apprendistato e Contratti di Formazione e Lavoro

TRATTAMENTO NORMATIVO


ARTICOLO 8
Lavoro a tempo parziale
ARTICOLO 9
Contratto a termine e lavoro temporaneo

L’art. 9 viene integrato dalla seguente disciplina.


B) LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)
ARTICOLO 10
Classificazione del personale
ARTICOLO 18

Retribuzioni mensili e loro definizioni



-Il comma 2, punto a dell’art. 18 è sostituito come segue: -Il comma 2, punto b dell’art. 18 è sostituito come segue: -Il comma 2, punto c dell'art. 18 è sostituito come segue: -La norma di attuazione di cui all’art. 18 viene soppressa.


Articolo 20
Retribuzione base mensile e indennità di contingenza

Soppresso.

Articolo 21
Elemento aggiuntivo della retribuzione

Soppresso.

ARTICOLO 22
Indennità Tecnico Professionale


Il comma 1 e' così modificato:

1.Ai lavoratori farmacisti inquadrati nel livello A1 nonché ai lavoratori inquadrati ai livelli Q1, Q2, Q3, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza alla data di stipula del presente CCNL, viene corrisposta una indennità tecnico–professionale di L. 150.000 mensili per 14 mensilità, la quale fa parte della retribuzione individuale.
Comma 2 e 3 soppresso

ARTICOLO 23

Indennità Quadri



-Il comma 1 dell’art. 23 viene sostituito come segue:
AUMENTI FARMACIE SPECIALI
LIVELLI
PAGA BASE AL 31/12/99
AUMENTO E.P.A.
E.D.R. DAL 1/6/2001
E.D.R. DAL 1/6/2002
TOTALE EPA + DUE E.D.R.
UNA TANTUM
Q1
3.528.747
124.500
56.000
80.900
261.400
1.121.000
Q2
3.411.704
118.900
53.500
77.300
249.700
1.070.000
Q3
3.137.496
105.700
47.500
68.700
221.900
951.000
A1
3.022.356
100.000
45.000
65.000
210.000
900.000
A2
2.596.643
79.200
35.700
51.500
166.400
713.000
B1
2.405.904
70.200
31.600
45.600
147.400
632.000
B2
2.321.329
66.000
29.700
42.900
138.600
594.000
C1
2.158.065
58.100
26.200
37.800
122.100
523.000
C2
1.891.693
408.000
C3
1.739.538
340.000

N.B.: L'una tantum dovrà essere erogata con la retribuzione del mese di luglio 2000.



Tabella A - Nuovi minimi unitari della retribuzione base
Livello
Retribuzione base al 31.12.1998
Indennità Conting. al 31.12.1991
E.D.R. (ex art. 21)
E.A.R.
2ª E.D.R.
TOTALE
(ex accordo 11.02.98)
Nuova
3^ E.D.R.
Retribuz. base al 1.7.2000
Q1
2.210.000
1.079.155
18.570
34.230
129.509
57.283
3.528.747
Q2
2.110.000
1.073.002
18.570
31.830
123.623
54.679
3.411.704
Q3
1.875.000
1.059.205
18.570
26.230
109.887
48.604
3.137.496
A1
1.775.000
1.054.956
18.570
23.830
104.000
46.000
3.022.356
A2
1.407.000
1.034.175
18.570
18.030
82.415
36.453
2.596.643
B1
1.246.000
1.024.861
18.570
11.190
72.996
32.287
2.405.904
B2
1.172.000
1.022.272
18.570
9.430
68.679
30.378
2.321.329
C1
1.032.000
1.014.255
18.570
6.070
60.438
26.732
2.158.065
C2
804.000
1.001.198
18.570
47.094
20.831
1.891.693
C3
670.000
994.364
18.570
39.245
17.359
1.739.538


TABELLA B
Una tantum
Livello
Parametro
Importo
Q1
330
1.121.000
Q2
315
1.070.000
Q3
280
951.000
A1
265
900.000
A2
210
713.000
B1
186
632.000
B2
175
594.000
C1
154
523.000
C2
120
408.000
C3
100
340.000


TABELLA C
Emolumento Personale Aggiuntivo
Q1
124.500
Q2
118.900
Q3
105.700
A1
100.000
A2
79.200
B1
70.200
B2
66.000
C1
58.100