Non solo ?l’utilizzo del lavoratore con mansioni inferiori ? illegale a nome dell’articolo 2103 del codice civile? - osserva il Tribunale - ma in questo caso il limite ?? oltrepassato per l’uso illecito del potere organizzativo del datore di lavoro?, che dequalificando le mansioni ha di fatto violato le norme sul rapporto di lavoro e il diritto di sciopero, comprimendo ?la libert? di espressione del sindacato, ingenerando il timore di inutilit? (con mezzi illegittimi) dell’azione di lotta a tutela dei diritti e interessi collettivi?. (r.d.r.) |
Venezia. Coop Adriatica: arriva la seconda condanna
di Admin
mercoledì 27 ottobre 2021