ItaliaOggi (Lavoro e Previdenza)
Numero
095, pag. 34 del 22/4/2003
pagina a cura di Daniele Cirioli



Non è retroattiva la riduzione del diritto di riassunzione.

Licenziati, più tutela

Precedenza lunga fino al 30/1/2003

I lavoratori licenziati per riduzione di personale prima del 30 gennaio 2003 conservano il diritto di precedenza alla riassunzione per un anno, in base alla vecchia normativa. In altre parole, la nuova disposizione del dlgs n. 297/02, che ha ridotto la durata di conservazione del diritto da 12 a 6 mesi, trova applicazione solo per gli eventi successivi alla sua entrata in vigore. È questa la precisazione formulata dalla Direzione provinciale del lavoro di Modena a risposta ad apposito quesito in merito alla nuova disciplina del collocamento, entrata in vigore lo scorso 30 gennaio.

Il diritto di precedenza. Il citato dlgs n. 297/02, come accennato, ha modificato la disciplina sul diritto di precedenza alla riassunzione, presso la medesima azienda, in caso di licenziamento per riduzione di personale. La disposizione modificata, in particolare, è quella del comma 6 dell'articolo 15 della legge n. 264/49 nella parte in cui prevede che tale diritto spettasse per la durata di un anno; con il dlgs n. 297/02 la durata è stata ridotta alla metà, cioè a sei mesi.

Con le nuove regole si è presentato il problema dell'applicabilità e, in particolare, della corretta individuazione dei soggetti destinatari (ossia dei lavoratori) della nuova disciplina che risulta molto meno tutelante.

A dipanare i dubbi operativi, arriva la precisazione della Direzione provinciale di Modena. Spiega che ´ai lavoratori già licenziati per riduzione di personale prima del 30 gennaio 2003' (ossia prima dell'entrata in vigore del dlgs n. 297/02), ´compresi quelli posti in mobilità, spetta il diritto di precedenza nelle assunzioni presso la medesima azienda per tutto il periodo garantito dalla previgente normativa', cioè 12 mesi, ´benché a partire da tale data esso sia stato ridotto a 6 mesi'.

La Dpl legittima l'interpretazione, giustamente, richiamando il principio generale contenuto nell'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile, in virtù del quale ´la legge non dispone che per l'avvenire'.

Altre novità. Vale la pena evidenziare, in questa sede, altre conseguenze scaturenti dalla riduzione da 12 a sei mesi del periodo di fruizione del predetto diritto di precedenza. Prima di tutto, la novità produce effetti sui lavoratori in mobilità; questi lavoratori, infatti, sono destinatari della tutela in virtù dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 223/91.

In secondo luogo, la novità riverbera i suoi effetti sul collocamento obbligatorio, in particolare sulla norma dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 68/99 quale condizione di sospensione degli obblighi occupazionali per il collocamento dei disabili. Infatti, tale disposizione sancisce che l'obbligo alla quota di riserva è sospeso per la durata della procedura di mobilità, nonché per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione (prima 12 mesi, adesso sei mesi), nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con almeno cinque licenziamenti.