ItaliaOggi (Consulenti del Lavoro)
Numero
092, pag. 34 del 18/4/2003
di Maria Vittoria Mancuso


I principi da applicare ribaditi con una sentenza della Suprema corte.

Inquadramento lavoratori basato sui criteri del ccnl

La Corte di cassazione ha recentemente ribadito (sentenza n. 4508 del 26/03/2003) i principi da seguire per inquadrare correttamente un dipendente e ha fornito nella citata pronuncia un esempio del modo in cui tali principi devono trovare applicazione. In modo particolare è stato richiamato il principio in base al quale ´nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato sono necessari l'individuazione dei criteri generali e astratti previsti in concreto dal contratto collettivo di categoria, l'accertamento delle attività svolte in concreto, il raffronto fra tali mansioni con le previsioni della disciplina del rapporto'. Il caso al quale questo principio doveva essere applicato era quello di un lavoratore che espletava le mansioni di traduttore di materiale tecnico e amministrativo in lingua tedesca. Il lavoratore era stato inquadrato dal datore di lavoro nel settimo livello del contratto collettivo di categoria, nel quale erano collocati traduttori e interpreti in riunioni e conferenze, ma rivendicava un inquadramento nell'ottavo livello, il quale faceva riferimento ad attività richiedenti ´notevole esperienza di servizio e capacità professionale, anche con preposizione a impianti o a unità organizzative, con autonomia e iniziativa di decisione' nonché ´attività qualificata di studio, progettazione, ricerca'.

La domanda veniva respinta in primo grado e accolta in appello sulla considerazione che l'attività svolta dal lavoratore fosse riconducibile alla citata ´attività qualificata di studio', prevista dalla declaratoria dell'ottavo livello.

Avverso la sentenza di secondo grado la società datrice di lavoro ricorre in Cassazione che, nell'accogliere il ricorso cassando la sentenza con rinvio, specifica che i giudici del gravame, nel giungere alla conclusione riportata, non hanno tuttavia applicato il criterio dell'interpretazione complessiva della clausola, ´trascurando in modo particolare di considerare gli elementi che, al fine di un ponderato giudizio, potevano derivare dal fatto che, nella declaratoria del livello in esame, ”l'attività qualificata di studio” fosse stata posta sullo stesso piano di attività richiedente ”notevole esperienza di servizio e capacità professionale, anche con preposizione a impianti o a unità organizzative, con autonomia e iniziativa di decisione”'; inoltre, sempre applicando il criterio dell'interpretazione complessiva della clausola, non si doveva trascurare il significativo indizio derivante dal fatto che, dello specifico gruppo in cui era inserita l'attività di studio, facevano parte anche la progettazione e la ricerca: questo elemento, osserva la Corte, ´sembra indicativo della volontà delle parti collettive di attribuire il livello considerato in presenza di attività a forte contenuto intellettuale'.

La Cassazione rileva che il tribunale ha inoltre effettuato un'interpretazione non corretta della declaratoria del settimo livello, del quale ha escluso l'applicabilità al lavoratore ´sul rilievo che il riferimento alla sola attività di traduttore escluderebbe il connotato di qualificazione, presente nei compiti del dipendente'; la Sc ha infatti considerato questa valutazione ´non solo del tutto inadeguata in sé, ma altresì non conforme, anche in tale caso, al criterio della lettura complessiva della clausola, visto che quest'ultima comprende, accanto all'attività di traduttore, quella di interprete in riunioni e conferenze, con riferimento alla quale l'assenza di qualificazione è assunto difficilmente difendibile'.