La stessa disposizione si applica anche in caso di adozioni ed affidamenti di minori, anche non fratelli, il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data (INPS circ. n. 8/2003).
Comunicazione
I genitori che intendano avvalersi del congedo parentale devono, salvo casi di oggettiva impossibilità, preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
Trattamento normativo
Il congedo parentale deve essere computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
Si applica inoltre quanto previsto per il congedo di maternità, relativamente alla mobilità e al divieto di godimento delle ferie.
Tali periodi non sono computati, ai sensi, dell'art. 7, D.P.R. n. 1026/1976, ai fini della durata del periodo di apprendistato.
Sanzioni
L'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro previsti per il congedo parentale, sono puniti con la sanzione amministrativa da € 516 a € 2.582.