Roma, 4 marzo 2011


Il giorno 17 marzo c.a., anniversario del 150° anno dalla proclamazione dell’unità d’Italia, con decreto legge nr. 5 del 22 febbraio u.s. è stato dichiarato festa nazionale limitatamente all’anno 2011.

Il decreto in parola “al fine di evitare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private” prevede che la festività soppressa del 4 novembre, quest’anno non sarà retribuita in aggiunta alla mensilità di novembre ma andrà a compensare il godimento del 17 marzo.

Cogliamo l’occasione anche per dare risposta ai quesiti posti in merito al trattamento applicabile alla coincidenza del 25 aprile (giorno della Liberazione) con la festività religiosa del lunedì dell’Angelo.

L’art. 5 legge 260/1949 prevede che in caso di coincidenza della festività con la domenica, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori , la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio.

Il caso di due festività coincidenti, viene disciplinato dall’art. 2 legge nr. 90/1954. Tale disposizione prevede che “il trattamento stabilito dall’art. 5 della L. 260/1949, dovrà essere ugualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi …. e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo.

Quindi per il 25 aprile coincidente con Pasquetta, una festività verrà goduta, mentre l’altra dovrà essere retribuita.


p. La Filcams Nazionale
L. Mastrocola

All. 1




DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011 , n. 5
Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. (11G0045)