? abbiano carattere di continuità ed obbligatorietà (es.: compensi forfettari per lavori disagiati, per mansioni particolari; indennità di trasferta, ecc.)
-
? siano riferiti all’orario di lavoro ordinario di lavoro contrattualmente stabilito, nel limite massimo di 40 ore settimanali.
Nel corso della procedura di consultazione sindacale le parti possono accordarsi circa l’eventualità di anticipare, ai lavoratori coinvolti dalla CIGS, una somma non gravata da contribuzione al momento dell’anticipazione (circ. INPS n. 81 del 27.3.97 punto 2), pari all’importo dell’integrazione salariale, in attesa della definizione della relativa richiesta.
ll Ministero del Lavoro tramite decreto concede l’autorizzazione indicando nel testo i presupposti giuridici, le unità produttive/filiali interessate, il numero dei lavoratori coinvolti, il periodo, l’esonero dal pagamento contributivo addizionale nei casi di eventi oggettivamente non evitabili e l’eventuale pagamento diretto da parte dell’INPS
In caso di pagamento diretto da parte dell’Inps, (quando per l'impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dal competente organo ispettivo) il diritto del lavoratore interessato a percepire la prestazione è soggetto alla prescrizione decennale che decorre dalla data di emanazione del decreto (INPS mess. n. 49/2003)
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