LA FASE DI COSULTAZIONE SINDACALE

Si svolge con le seguenti modalità (art. 5 L. 164/75 e art, 1 c. 7 L. 223/91):

?L’azienda che intende richiedere l’intervento della CIGS (direttamente o tramite l’associazione datoriale cui conferisce mandato), deve darne tempestiva comunicazione alle RSU/RSA, in mancanza di queste, alle OO.SS. di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative dei lavoratori, territoriali o nazionali se si tratta di aziende localizzate su più regioni.
La comunicazione deve contenere:
?Entro 3 giorni dalla comunicazione, l’azienda o l’associazione a cui ha conferito mandato, presenta la domanda di esame congiunto della situazione aziendale (L.223/91 art. 1 c.7, D.P.R. 218/2000 art.2). la richiesta di esame congiunto è presentata: all’ufficio regionale competente per materia e territorio, qualora l’intervento riguardi unità produttive/filiali ubicate in una sola regione; al Ministero del Lavoro, qualora l’intervento riguardi unità produttive/filiali ubicate in più regioni. In tal caso, l’ufficio richiede comunque il parere delle regioni interessate (le regioni devono esprimere parere entro 20 gg. Dalla conclusione della procedura di consultazione attivata dalla richiesta di esame congiunto – D.L. 158/01 art. 2 c.6).
Costituisce oggetto dell’esame congiunto:
* Qualora l’azienda, ritenga di non adottare il criterio della rotazione, Il Ministero può intervenire per:
- promuovere l’accordo tra le parti sulla materia,
- stabilire con proprio decreto (qualora l’accordo non sia stato raggiunto entro 3 mesi dalla data del decreto di approvazione della CIGS) l’adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti.
Qualora l’azienda non rispetti tale decreto, è tenuta, per ogni lavoratori in cigs, a corrispondere, in misura doppia, il contributo addizionale. Il medesimo contributo, con effetto dal 1° giorno del 25° mese successivo all’atto di concessione del trattamento di cigs, è maggiorato di una somma pari al 150% del suo ammontare (l. 223/91 art. 1 c. 8).

L’intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, deve terminare entro i 25 gg. successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti (circ. Min. Lav. N. 64/2000).


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