Oggetto: CIGS e mobilità, adeguamento Massimali
Alle FILCAMS FISASCAT UILTuCS
Regionali e Comprensoriali
L O R O S E D I
In attuazione dell'articolo 1, comma 5 della legge n? 451/94, che prevede l'incremento annuale dei trattamenti in oggetto nella misura dell'80% della variazione dell’indice ISTAT rispetto all'anno precedente, gli importi dei massimali di C.I.G., con decorrenza 1 gennaio 2005 sono stabiliti nelle seguenti misure:
1° Massimale
per retribuzioni mensili fino a Euro 1.773,19 (anno 2004: Euro 1745,40)
| Anno 2005 | anno 2004 | |
| Indennità mensile lorda | Euro 819,62 | Euro 806.78 |
| Indennità mensile netta | Euro 774,21 | Euro 762,08 |
2° Massimale
per retribuz. mensili super. a Euro 1.773,19 (anno 2004: Euro 1745,40)
| Anno 2005 | anno 2004 | |
| Indennità mensile lorda | Euro 985,10 | Euro 969,66 |
| Indennità mensile netta | Euro 930,53 | Euro 915,94 |
Gli importi netti sono ricavati dall'applicazione sui valori lordi della ritenuta previdenziale, che è pari al 5,54%. Per individuare le variazioni intervenute, abbiamo riportato anche i valori vigenti lo scorso anno.
Precisiamo infine che l'importo della retribuzione mensile lorda di 1.773,19 Euro c he determina il passaggio dal primo al secondo massimale, comprende anche il rateo della 13a mensilità e degli eventuali premi annui o mensilità aggiuntive.
Cari saluti.
p/la FILCAMS-CGIL p/la FISASCAT-CISL p/la UILTuCS-UIL
Marinella Meschieri Pietro Giordano Marco Marroni