Quarantena:
Con effetto retroattivo e fino al 31 dicembre 2021, il DL 146/2021 ha rifinanziato la misura che equipara la quarantena alla malattia (art. 26, c. 1, DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 27/2020), sanando la mancata copertura che si era venuta a creare a partire dal 1 gennaio 2021. Per tutto il 2021 la tutela è stata quindi garantita.  
A proposito dell’istituto della quarantena è opportuno ricordare che:
- il periodo indennizzato dall’Inps è limitato a 180 giorni nell’anno calendariale (1 gennaio – 31 dicembre) come nel caso della malattia ordinaria;
- il periodo trascorso in quarantena non è considerato ai fini del comporto.

Congedi Parentali:
a) Diritto di astensione dal lavoro con congedo retribuito.
Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto od in parte alla durata dei seguenti eventi:
- sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;
- infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
- quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
La medesima tutela è riconosciuta ai genitori di figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, c. 3, L. 104/1992 a prescindere dall’età del figlio, anche nel caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio. 
I periodi di astensione dal lavoro sono indennizzati dall’Inps con il 50% della retribuzione e riconoscimento della contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori dall’inizio dell’anno scolastico fino al 22 ottobre 2021, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo indennizzato al 50% senza essere computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. 
I congedi in parola possono essere fruiti in forma giornaliera od oraria.

b) Diritto di astensione dal lavoro senza retribuzione.
Al verificarsi degli eventi sopra indicati (sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;  infezione da SARS-CoV-2 del figlio; quarantena del figlio) per il lavoratore dipendente genitore di figli con età compresa fra 14 e 16 anni, alternativamente all'altro genitore, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza retribuzione o indennità, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nei giorni in cui un genitore fruisce del congedo retribuito o di quello non retribuito - casi a) e b) -  oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.
Novità importante rispetto al passato. E’ stata superata l’incompatibilità tra lavoro agile e congedi parentali. Potranno goderne anche coloro che svolgono l’attività lavorativa in modalità agile.  
Le tutele sopra indicate sono valide sino al 31 dicembre 2021.