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Riepilogo provvedimenti e misure

Nei settori di nostra competenza la Cassa Covid si distingue in: Sono le caratteristiche dell’azienda, in particolare il suo inquadramento contributivo, a determinare l’applicazione dell’uno o dell’altro tipo di ammortizzatore sociale. Passiamoli in rassegna evidenziandone le principali differenze e concentrandoci sulle misure tuttora in atto.

Cassa Integrazione Ordinaria – Covid (Cigo – Covid)

Campo di applicazione della CIGO

Nei nostri settori non si applica la CIGO. Ne hanno diritto solo le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, (con + 15 dip) che subiscano una riduzione o sospensione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà' dell'azienda appaltante, che abbiano comportato il ricorso alla CIGO;

Durata e scadenze procedure CIGO

 

Fondo di Integrazione Salariale – Covid (Fis – Covid)

Campo di applicazione Fis

Datori lavoro che hanno occupato + di 15 dipendenti nel semestre precedente


Durata e scadenza procedure Fis

 
Tutto quanto previsto a proposito della Cigo-Covid e Fis-Covid trova applicazione anche ai Fondi Alternativi previsti dall’art. 27 D.lgs 148 (Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato - Fondo Solidarietà Bilaterale per i lavoratori in somministrazione) ed ai Fondi di Solidarietà Bilaterali del Trentino e Alto Adige.

Cassa Integrazione in Deroga - Covid (Cigd – Covid)

Campo d’applicazione Cigd

Datori lavoro che hanno fino a 5 dipendenti in tutti i nostri settori, escluse le imprese artigiane delle pulizie e dei parrucchieri, estetisti e tatuatori che hanno il Fondo artigiani FSBA.Rientrano nell’applicazione della Cassa in Deroga tutti i settori della Filcams che hanno la CIGS:
 


Durata e scadenza procedure Cigd

 

Aspetti comuni ai tre tipi di ammortizzatori sociali Covid attualmente in vigore

Lavoratori beneficiari

Principali effetti sul rapporto di lavoro


Misura dell’integrazione salariale

Esempio di calcolo (retribuzione quarto livello Commercio)
€ 1616,68 *14/12 = €1886,12 quindi il massimale da applicare è 998,18 – 5,84% di trattenuta previdenziale (€ 58,293) = € 939,89 a cui va applicata la corrispondente aliquota Irpef. 
 

 
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