Chi può averli?

Tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali (CIGO-CIGD-FIS-Fondi Bilaterali) in forza al 9 novembre 2020.

Da quando?

La durata è di ulteriori 6 settimane di ammortizzatore sociale utilizzabili dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 in concomitanza al blocco dei licenziamenti per motivi economici.

Come si viene pagati?

Direttamente dalle aziende che possono anticipare la prestazione anche con accordo sindacale (CIGO, CIGD per aziende plurilocalizzate e FIS Assegno ordinario) o direttamente dall’INPS o dai Fondi Bilaterali (in tutti gli altri casi senza anticipo della prestazione)

A quanto ammontano?

La misura dell’integrazione salarialenè dell’80% della retribuzione globale, comprensiva dei ratei aggiuntivi di 13ma e/o 14ma mensilità, che sarebbe spettata per le ore non prestate (in caso di part time viene riproporzionata al parametro). Il massimale per il 2020 è: € 939,39 lordi per retribuzioni pari o inferiori a € 2.159,48;€ 1.1 29,66 lordi per retribuzioni superiori a € 2.159,48.
Le mensilità aggiuntive, le ferie e i permessi durante il periodo di sospensione si maturano  secondo la quantità della sospensione e/o retribuzione salvo accordi sindacali che stabiliscano la maturazione piena degli  istituti contrattuali mentre il TFR si matura sempre per intero.

E in caso di malattia durante il periodo di cassa integrazione?

Considerando l’inizio della stessa ed il tipo di sospensione dell’attività lavorativa presso il luogo di lavoro si possono verificare questi casi:

Malattia sorta prima dell’inizio della sospensione lavorativa:
Malattia sorta dopo l’inizio della sospensione lavorativa:

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