IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO
DEL CCNL PER PER I DIPENDENTI DA IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA







5 ottobre 1999

















ANCCFILCAMS-CGIL


ANCDFISASCAT-CISL


FederconsumoUILTuCS-UIL


AGCI




ART. 1
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
Art. 13
FUNZIONI E MATERIE

TITOLO XI
QUADRI
Art. 55
TRATTAMENTO ECONOMICO

6.A decorrere dal 1° gennaio 2000 l’indennità di funzione, di cui al comma 5, è incrementata di lire 100.000 (centomila) lorde per 14 mensilità assorbili al 65% secondo le modalità di cui al comma 5.
Art.80 bis
CONTRATTI DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO
Ammissibilità

1.Ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) della legge n° 196 del 1997 le aziende possono ricorrere ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, in aggiunta ai casi previsti dalla predetta normativa, nelle seguenti ipotesi:

I)Adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico-contabile-amministrativa a carattere saltuario che non sia possibile espletare con l’organico in servizio;
II)Esigenze di lavoro temporaneo per organizzazione di ferie, mostre, mercati nonché per le attività connesse;
III)Punte di più intesa attività non prevedibili, a cui non si possa far fronte con i normali assetti organizzativi aziendali e con gli istituti già definiti dal CCNL vigente ( in particolare i contratti a tempo determinato ).
IV)Necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;
V)Assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
VI)Sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D. Lgs. 626 del 1994 e successive integrazioni;
VII)Apertura di nuovi punti di vendita e/o ristrutturazione di punti di vendita o di singoli reparti;
VIII)Inventari.

2.A fronte dell’evoluzione normativa in materia, al fine di valutarne la corrispondenza alle disposizioni contrattuali e prevederne l’eventuale adeguamento, le parti si incontreranno entro i termini previsti dal comma 11 dell’art.1 del presente CCNL.
Chiarimento a verbale
In riferimento all’80bis punto III e chiarimento della dizione “non prevedibile” in esso contenuta, le parti si danno atto che, pur in presenza di punte di più intensa attività temporalmente prevedibili, il ricorso al lavoro temporaneo può avvenire con riferimento alle quantità di lavoro non previste in sede di programmazione aziendale ovvero per fattispecie e/o per durate che non rientrino in quelle previste per i contratti a tempo determinato.

Art.80 ter
INDIVIDUAZIONE DELLE QUALIFICHE DI ESIGUO CONTENUTO PROFESSIONALE

Le qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 4 della legge n° 196/1997 è espressamente escluso il ricorso al lavoro temporaneo, sono tutte quelle appartenenti al VI livello della classificazione del personale, nonché le seguenti figure appartenenti al V livello profilo n° 3 : addetti alla vigilanza e/ sorveglianza diurna e notturna (guardiano, custode, portiere, usciere).

Art.80 quater
PERCENTUALE DEI LAVORATORI ASSUMIBILI

1.I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate dalle parti all’art. 80 bis del presente CCNL, non potranno superare il 13% mensile dei lavoratori occupati nella stessa unità produttiva con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i contratti di formazione e lavoro confermati anticipatamente, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5%.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo.

2.Per quanto non previsto dai precedenti articoli in tema di lavoro temporaneo valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.