Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro valevole per i dipendenti dell’industria alberghiera facenti parte dell’Associazion Italiana Catene Alberghiere (AICA)


Addì 1999, il giorno 10 del mese di febbraio

tra l’Associazione Italiana Catene Alberghiere (AICA), rappresentata dal suo Presidente ing. Luigi A. Bianchi e dal suo Vice Presidente dr. Antonello De Medici, con la partecipazione di una Delegazione industriale composta da: dr. Claudio Cecchini, dr. Anselmo Cro, dr. Giorgio De Pascale, dr. Pasquale Dolcetti, dr. Evandro Fontana, dr. Corrado Guiducci, dr. Stefano Isacchi, dr. Francesco Lavoro, dr. Michele Migliaccio, dr. Dionigio Orlandi Venturelli, dr. Giorgio Papaleo, dr. Luca Pisano, dr. Luca Vignaga, dr. Nicola Zito, con l’assistenza del Segretario Generale Roberto Pedrazzi e della d.ssa Maria Di Gennaro,

con l’assistenza della Confederazione Generale dell’Industria Italiana (Confindustria) rappresentata dal dr. Pietro Franceschini

da una parte

e dall’altra

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams-Cgil), rappresentata dal Segretario Generale Aldo Amoretti, dai Segretari Nazionali Ivano Corraini, M. Antonietta Franceschini, Bruno Perin e Claudio Treves, dal Segretario Generale Vicario Pietro Ruffolo, dai componenti della Federazione Nazionale Silvano Conti, Luigi Coppini, Gabriele Guglielmi, Piero Marconi, Manlio Mazziotta, Marinella Meschieri, Massimo Nozzi, Gennaro Pannozzo e Luigi Piacenti, e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale Luisa Albanella, Livio Anelli, Dalida Angelini, Alfonso Argeni, Assunta Aurisicchio, Carla Balducci, Otello Belli, Alessandro Beltrami, Vincenzo Belzaino, Giovanni Benazzo, Paola Berfonzi, Marco Bertolotti, Ennio Bianchi, Virgilio Biscaro, Luigi Bittarelli, Dino Bonazza, Adriano Bonetti, Moreno Bottoni, Walter Calzavarra, Franco Capasso, Daniela Cappelli, Roberto Cappellieri, Vito Carchia, Maura Carli, Maddalena Carnevale, Giovanni Carpino, Fabio Castagnini, Monica Cavallini, Orfeo Cecchini, Elena Ceschin, Eda Ciccarelli, Canio Cioffi, Sergio Codonesu, Alessandro Collini, Eligio Conversano, Antonio Coppola, Luigi Corazzesi, Giovanni Cotzia, Santo Crescimone, Anna Cuntrò, Costanza D’Albesio, Giancarlo D’Andrea, Loredana De Checchi, Carla Della Volpe, Elio Dota, Gabriella Fanesi, Paolo Favetta, Tiziana Ferroci, Giordano Fiorani, Gastone Fiori, Cinzia Folli, Enrico Folloni, Piergiorgio Forti, Sergio Franceschini, Franco Franceschini, Gualtiero Francisconi, Corrado Franzoso, Armando Galati, Fabio Giunti, Lorenza Giuriolo, Marzio Govoni, Vincenza Grasso, Angelo Guerriero, Tiziana Gusmerini, Sveva Haertter, Leandro Innocenti, Antonio Lareno, Elena Lattuada, Vincenzo Limonta, Maurizia Losi, Patrizia Maestri, Luca Magnani, Gianfranco Mancini, Giuseppe Mancini, Maria Mancini, Antonio Marchese, Giancarlo Marchi, Gabriele Marchi, Cristina Maroni, Elena Martis, Roberto Mati, Giuseppe Meini, Rosa Giulia Melidoni, Massimo Melotti, Leandro Menichelli, Adriana Merola, Cono Minnì, Carmela Minniti, Tiziana Mordeglia, Gaetano Morgese, Mario Moriconi, Silvana Morini, Antonio Moscatelli, Giusi Muchon, Luciano Nacinovich, A. Rosa Nannetti, Carmine Nesi, Antonio Palazzo, Lora Parmiani, Celeste Paulon, Giuseppe Pedrazzini, Santo Pellegrino, Sergio Pestelli, Antonello Pirastru, Rocco Pisanello, Santino Pizzamiglio, Lauro Pregnolato, Michele Presta, Giuseppe Provitina, Fausto Quattrini, Massimo Re, Pierino Ricci, Gianni Roncaccia, Patrizia Rosini, Fiorella Rossi, Marco Roverano, Vladimiro Sacco, Alessandra Salvato, Giorgio Scarinci, Anna Schiano, Giuseppe Scognamillo, Egidio Serafini, Loredana Serraglia, Giuseppe Sforza, Walter Sgargi, Fabio Sormanni, Antonio Stancampiano, Rosario Stornaiuolo, Francesco Taddei, Antonio Terenzi, Franco Tettamanti, Anna Tornari, Antonio Triglia, Gianni Trinchero, Domenico Troise, Rosa Veccia, Andrea Vitagliano, Christine Walzl, Renato Zanieri, Leonardo Zucchini e con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Lavoro nella persona di Francesca Santoro Segretario Confederale;

la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – F.I.S.A.S.C.A.T. CISL – rappresentata dal Segretario Generale Gianni Baratta, dai Segretari Nazionali Pierangelo Raineri, Pietro Giordano, Mario Piovesan e da Antonio Michelagnoli, Luciana Cirillo, Salvatore Falcone, Mario Marchetti, Marco Pinna, Giovanni Pirulli, Daniela Rondinelli dell’Ufficio Sindacale unitamente ad una delegazione trattante composta da: Antonio Albiniano, Cecilia Andriolo, Giovanni Agostini, Maria Antonietta Aloisi, Patrizia Antonini, Adalberto Armellini, Antonio Bacci, Antonio Baiano, Dario Batuello, Sante Blasi, Claudio Bosio, Lidia Brachelente, Rita Brandalisi, Mauro Brinati, Camillo Buffa, Renato Calì, Dario Campeotto, Riccardo Camporese, Malgara Cappelli, Rosalba Carai, Silvia Carrara, Elmina Castiglioni, Claudio Cavalletto, Adalberto Cavalloni, Mirco Ceotto, Milena Cesca, Stefania Chicca, Stefania Chirico, Cosimo Cicala, Franco Ciccolini, Antonio Cinosi, Bruno Cordiano, Roberto Corona, Carlo Costantini, Amelio Custodi, Mario Dalsoler, Giovanni D’Angelo, Adriano De Gioanni, Marco Dell’Infante, Marco De Murtas, Ester Di Domenico, Ermanno Di Gennaro, Pancrazio Di Leo, Franco Di Liberto, Carlo Di Paola, Ulrike Egger, Antonello Egizi, Giovanni Fabrizio, Patrizio Fattorini, Marco Ferreri, Domenico Ferrigni, Francesco Ferroni, Ferruccio Fiorot, Ilda Fittipaldi, Giuseppe Foti, Loredana Franco, Andrea Gaggetta, Antonio Galantucci, Giovanni Giudice, Rocco Golino, Grazioli Luca, Antonio Iamiglio, Pietro Ianni, Angela Kalaydjian, Fabio Laritonda, Calogero Lauria, Angela Lazzaro, Rosario Lo Proto, Alfredo Magnifico, Ottilia Mair, Iride Manca, Gilberto Mangone, Aldo Manzini, Maurizio Marcolin, Giovanni Marini, Guglielmina Martinetti, Pier Luigi Maselli, Gianfranco Mazza, Renata Mazzacco, Eraldo Menghi, Amedeo Meniconi, Biagio Montefusco, Iris Morassi, Eugenio Neri, Nicola Nesticò, Rosa Palmieri, Ugo Parisi, Sabrina Parutta, Marcello Pasquarella, Giovanni Pellegrini, Paolo Perazzoli, Ferruccio Petri, Luigino Pezzuolo, Giorgio Piacentini, Luigi Polinesi, Simone Ponziani, Gualtieri Quetti, Vincenzo Ramogida, Rosetta Raso, Roberto Ricciardi, Vincenzo Riglietta, Maria Teresa Romagnoli, Tullio Ruffoni, Francesco Sanfile, Rosanna Santarello, Santo Santonocito, Bruno Sassi, Santo Schiappacasse, Maria Sgarbossa, Rolando Sirni, Lorena Soffritti, Selena Soleggiati, Paola Taddei, Mario Testoni, Giuseppe Tognacca, Angelo Tognoli, Fernando Toma, Giancarlo Trotta, Oscar Turati, Mauro Urli, Costantino Vaidanis, Elena Vanelli, Francesco Varagona, Paolo Veghini, Armando Vittorio, Eduard Wieser, con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresenta dal Segretario Confederale Pier Paolo Baretta;

la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uil.Tu.C.S.), rappresentata dal Segretario Generale Brunetto Boco, dal Presidente Raffaele Vanni, dai Segretari Nazionali: Emilio Fargnoli, Marco Marroni, Gianni Rodilosso, Parmenio Stroppa, dai membri degli Organismi Nazionali Amari Sergio, Amoretti Carlo, Andreani Paolo, Baio Pietro, Baldini Giuliana, Belletti Pina, Bentivegna Gaetano, Bettocchi Bruno, Bove Salvatore, Callegaro Gianni, Canali Luigi, Canella Renzo, Carli Bruno, Casadei Maurizio, Castiglione Agata, Chisin Grazia, Cieri Nicola, Cioccoloni Gianluca, Colle Gianna, D’Amico Francesco, Damiano Domenico, D’Angelo Mario, Della Luna Rocco, De Simone Michele, Diecidue Sergio, Fanzone Salvatore, Fiorino Gabriele, Franzoni Stefano, Fruggiero Giuseppe, Fulciniti Caterina, Gazzo Giovanni, Giannetti Giuliano, Giorgio Giovanni, Guidi Giancarlo, Gullone Luciano, Ierulli Cesare, La Torre Pietro, La Volta Cosimo, Lo Vasco Maria, Luchetti Maria Ermelinda, Maselli Nicola, Massari Gilberta, Milandri Maurizio, Monaco Antonio, Morandi Ivano, Musu Roberta, Napoletano Antonio, Nomade Raffaella, Ortelli Francesco, Pace Leonardo, Parisi Giulio, Paolini Pierluigi, Pellegrini Aurelio, Pezzetta Giannantonio, Rabà Gioia, Regazzoni Maurizio, Sama Carlo, Sagliocco Giuseppe, Sastri Pasquale, Scardaone Luigi, Scarpellini Virgilio, Servadio Remigio, Servidei Fabio, Sorgia Elisabetta, Vargiu Antonio, Veronese Ivana, Vurruso Angelo, Zanghi Domenico, Zarfati Angelo, Zimmari Giuseppe; Aruga Luciano, Benanti Giuseppe, Iozzia Bartolo, Tomasi Gianni; Bonfanti Fabrizio, Cerù Silvio, Rovatti Ennio, Visentini Gianluca e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella persona del Segretario Confederale Lamberto Santini;


visto il Protocollo interconfederale del 23 luglio 1993, il CCNL AICA del 17 dicembre 1994, l’Accordo per il rinnovo della parte retributiva del 22 luglio 1996 e il Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998,


si è stipulato

il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro valevole per i dipendenti dell’industria alberghiera facenti parte dell’Associazione Italiana Catene Alberghiere (AICA), composto da VI Titoli, 131 articoli, 8 allegati letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

PREMESSA AL CCNL


Le Parti assumono come proprio lo spirito del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993 e si impegnano, in particolare attraverso il Contratto collettivo, a sviluppare il metodo partecipativo, ai diversi livelli e con strumenti appositi che costituiscono mezzo per la prevenzione del conflitto.
Al sistema contrattuale così come definito dal predetto Protocollo corrisponde l’impegno delle Parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il Contratto nazionale e quelli di secondo livello.
La contrattazione a livello aziendale e/o di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.
A tale fine l’Associazione degli industriali è impegnata ad adoperarsi per l’osservanza da parte delle Aziende associate all’AICA delle condizioni pattuite, mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere – e ad intervenire perché siano evitate – azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai due livelli.
Gli inadempimenti alle previsioni di cui alla presente premessa verranno segnalati dalla Parte che ne ha interesse alle Segreterie nazionali delle OO.SS. stipulanti entro quindici giorni dal momento in cui sono stati rilevati. Seguirà entro i sette giorni lavorativi successivi un tentativo di conciliazione in sede nazionale con l’eventuale partecipazione delle istanze delle Parti competenti per territorio nel caso in cui l’inadempimento riguardi una singola Azienda.
Qualora la controversia non abbia trovato soluzione in sede di conciliazione, le Parti potranno decidere, di comune accordo, di adire ad un Collegio di conciliazione e di arbitrato. Il Collegio sarà formato da due componenti nominati da ciascuna delle Parti e presieduto da un terzo nominato di comune accordo fra di loro il quale dovrà, entro un mese dall’insediamento, pronunciarsi sulla controversia.

Le Parti hanno inoltre convenuto che:

-il settore turistico è contrassegnato da sempre maggiore mobilità professionale e territoriale degli addetti, caratterizzato dalla crescente necessità di specifici investimenti professionali connessi ad una crescente globalizzazione della clientela;
-la libera circolazione della manodopera, nell’ambito dei Paesi della UE e con i Paesi limitrofi, è sempre più un dato che caratterizza il panorama occupazionale del turismo;
-per la natura peculiare di molte delle attività turistiche, risulta plausibile prevedere un mercato del lavoro non più interamente fondato sul rapporto a tempo indeterminato e tale da ipotizzare un sempre maggiore ricorso a diverse forme flessibili di impiego;
-le norme recenti prevedono l’attribuzione alle Regioni dei poteri sull’organizzazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, con possibili diversità territoriali dovute anche a fattori istituzionali;
-sia di interesse comune addivenire a forme di monitoraggio congiunto del mercato del lavoro, nel rispetto delle norme di legge, che valorizzino la permanenza nel settore delle professionalità acquisite ed in via di sviluppo.

Inoltre le Parti:

-ravvisano la necessità di facilitare e promuovere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, collegata anche a sistemi condivisi di inserimento nel mercato del lavoro, di formazione e riqualificazione professionale, individuando nell’implementazione territoriale dell’Anagrafe uno strumento operativo innovativo cui il sistema delle imprese, al pari dei singoli lavoratori e lavoratrici, potranno rivolgersi per individuare le opportunità professionali, promuovere le professionalità, agevolarne la mobilità e la permanenza nel settore;
-indicano nell’E.B.I.T., collegato al più ampio sistema della bilateralità, la sede operativa dove collocare l’Anagrafe dandosi pertanto comune impegno di attivarne prontamente il funzionamento a livello nazionale ed a livello territoriale ove possibile.

A tale proposito le Parti si danno atto di monitorare l’intero mercato del lavoro del settore producendo tutte le informazioni necessarie riguardanti le diverse tipologie di strumenti previsti nel presente CCNL.
A tal fine, a decorrere dal sesto mese successivo alla attivazione effettiva dell’E.B.I.T., le Imprese, così come i singoli lavoratori e lavoratrici, procederanno ad inviare all’Anagrafe istituita presso l’E.B.I.T. copia compilata della scheda informativa allegata al presente Accordo, in cui si dovranno specificare, fatte salve le disposizioni della legge 675/97 sulla tutela della privacy, le informazioni relative ai nominativi del personale impiegato. Tali informazioni riguarderanno gli occupati a tempo determinato, in mobilità, a causa mista, stage, specificando il sesso, l’età, la qualifica professionale e le competenze professionali (titoli, patenti, corsi frequentati, crediti/debiti formativi, addestramento e formazione conseguita).
Lo scopo della suddetta Anagrafe è quello di agevolare e favorire l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro attraverso la definizione di liste specializzate di settore suddivise per aree professionali e le opportunità di impiego sul territorio in base alle necessità delle Aziende di settore, promuovendo, ai sensi delle norme vigenti e degli accordi contrattuali, la continuità stagionale.
Nella stessa sede, anche sulla base delle elaborazioni fornite dall’Anagrafe, l’E.B.I.T. definirà le linee di sviluppo dei piani di formazione ed aggiornamento, da indirizzare separatamente a coloro che fossero rimasti esclusi dalle opportunità offerte dal mercato del lavoro sul territorio, anche con riferimento alla realizzazione del diritto di precedenza; nonché a coloro che, pur essendo stati occupati, avessero esigenza di aggiornamento ovvero di valutazione delle competenze ai fini di una riqualificazione professionale.
Sulla base delle indicazioni fornite dalle Aziende, sia a livello nazionale che territoriale, la pianificazione delle attività formative terrà conto delle esigenze stagionali e delle peculiarità che verranno definite dalle Parti in sede E.B.I.T.
A superamento dei limiti previsti dalla normativa del presente CCNL, sulle fattispecie dei contratti non a tempo indeterminato, si terrà conto delle indicazioni dell’Anagrafe presso l’E.B.I.T. per promuovere tutte le opportunità di sviluppo dei livelli occupazionali, anche mediante sperimentazioni su nuovi profili, nell’ambito delle individuate Aree professionali; a tal fine le Parti ricercheranno ai diversi livelli appositi accordi.
Ad un anno dalla data di entrata in vigore dell’Anagrafe succitata, le Parti si incontreranno per una verifica congiunta sul funzionamento dello strumento e sulla identificazione di idonee misure volte a garantirne l’effettiva operatività ed il rispetto degli impegni sulle informazioni, individuando le possibili aree di miglioramento.

CAMPO DI APPLICAZIONE

1)Il presente Contratto di lavoro è stipulato sulla base della premessa, che ne costituisce parte integrante, e vale su tutto il territorio nazionale per le Aziende alberghiere gestite da:

a)Catene alberghiere operanti in Italia – ivi compresi gli hotel villaggio – anche stagionali, secondo criteri propri dell’organizzazione industriale, intendendosi per tali le imprese che, in qualsiasi modalità, societaria e/o commerciale, gestiscono sotto uno o più marchi, più strutture coordinate tra loro;
b)imprese straniere o loro stabili organizzazioni in Italia che, pur operando sul territorio nazionale anche con una sola struttura ricettiva, esercitino con le modalità sopra specificate l’attività alberghiera in ambito internazionale.

2)Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, in quanto compatibili con le disposizioni di legge, rapporti di lavoro a tempo determinato.
Esso deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile e costituisce in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo inderogabile per i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al precedente punto 1 anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della Legge 5 agosto 1978, n. 502, e successive modificazioni.
Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e gli Accordi interconfederali.
Restano salve le condizioni di miglior favore.
Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare o una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente Contratto.
In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.
Tale complesso normativo ed economico dovrà essere assunto come riferimento inderogabile ai fini della emanazione di un provvedimento legislativo che garantisca l’efficacia erga omnes del presente CCNL con esclusivo riferimento al suo campo di applicazione.

Titolo I
SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI


Art.1 – Confronto istituzionale

Le Parti convengono che il rafforzamento e lo sviluppo anche a livello locale della concertazione sono necessari per la crescita dell’occupazione e per garantire il rispetto dell’autonomia e l’esercizio delle responsabilità attribuite alle Parti sociali ai vari livelli di competenza. In particolare, le Parti promuoveranno la costituzione di tavoli triangolari di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, comprese quelle legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese ed i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di influenzare le condizioni di sviluppo del settore.


Art. 2 – Livello nazionale

Le Parti, ferme restando l’autonomia, le prerogative e le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori – al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo – convengono sull’opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
A tal fine le Parti stipulanti daranno luogo ad apposito incontro, a cadenza annuale, generalmente da realizzarsi nel primo quadrimestre, nel corso del quale, da parte della Delegazione AICA costituita dai rappresentanti di tutte le Catene aderenti, saranno fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle Parti, le informazioni aggregate riferite al settore riguardanti:

a)aspetti della congiuntura e dinamiche strutturali del settore;
b)prospettive di sviluppo della ricezione alberghiera, programmazione della politica turistica, stato ed evoluzione della legislazione di settore;
c)programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti alberghieri;
d)programmi di investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni delle strutture esistenti;
e)prevedibili implicazioni sull’occupazione per i punti b), c) e d);
f)andamento dell’occupazione complessiva;
g)andamento delle condizioni di lavoro nel settore.
Con riferimento anche alle eventuali risultanze dei lavori dell’Osservatorio di cui al punto 4, potranno essere presentate agli organi pubblici competenti proposte di interesse del settore sulle quali vi sia consenso delle Parti firmatarie del presente Contratto.
Su richiesta di una delle Parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione dell’incontro nazionale, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Qualora, sulla base dell’esame congiunto, emergano problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di alberghi, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra le Parti in sede nazionale con l’eventuale partecipazione delle rispettive strutture territoriali interessate. L’esame riguarderà i prevedibili effetti che le prospettive turistiche, come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni sulla situazione ambientale e del territorio, potranno avere sull’andamento globale dell’occupazione.
* * *

Le Parti si impegnano, infine, a promuovere e realizzare una “Conferenza annuale sullo stato dell’industria ricettiva” per dare risalto alle peculiari problematiche del settore.


Art. 3 – Livello aziendale

Le Direzioni, assistite dalle Associazioni imprenditoriali, a richiesta forniranno, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Rsu, ai loro coordinamenti e alle Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli, informazioni sulle prospettive aziendali, sull’andamento e le caratteristiche dell’occupazione, sui programmi formativi e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti e/o significativi ampliamenti e/o trasformazioni delle strutture esistenti.
Nel corso di tale incontro le Rappresentanze sopra indicate verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’occupazione e alla mobilità del personale.
Le stesse Rappresentanze verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.


Art. 4 Osservatorio di settore

Le Parti provvederanno a costituire un Osservatorio di settore composto da sei membri di cui tre in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e tre in rappresentanza dell’Organizzazione imprenditoriale, che si riunirà di norma semestralmente, al fine di acquisire ed esaminare dati, ivi compresi quelli risultanti dalle fasi di informativa in sede nazionale e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche di prevalente interesse.
In particolare, saranno oggetto di esame:

-gli indirizzi di politica turistico-alberghiera e l’andamento generale del mercato;
-le innovazioni e le modifiche tecniche organizzative;
-l’andamento, le prospettive e l’evoluzione dell’occupazione all’interno del settore, anche con riferimento all’occupazione giovanile e a quella femminile;
-l’evoluzione della legislazione concernente l’attività turistico-alberghiera;
-le tematiche della sicurezza e dell’ambiente;
-l’andamento del costo del lavoro;
-le ore di formazione professionale, disaggregate – in quanto possibile – per donne, uomini e livelli di inquadramento, mettendo in evidenza la quantità di ore di formazione impartita ai sensi del Protocollo d’intesa 20 gennaio 1993 e successive intese per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro.

Le valutazioni dell’Osservatorio sono formulate all’unanimità.
Per l’attività dell’Osservatorio saranno utilizzati i dati forniti dalle Parti o provenienti da istituzioni o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire e con spese a carico del Centro servizi AICA.
I risultati dei lavori dell’Osservatorio potranno formare oggetto di esame delle Parti anche in sede di informazione a livello nazionale.


Art. 5 – Pari opportunità

1)Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle Raccomandazioni UE in materia e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
2)Entro il 1995 verrà costituito un gruppo paritetico di lavoro per le pari opportunità, con il compito di:

a)svolgere attività di studio e di ricerca, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio di settore, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l’andamento dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
b)verificare la legislazione vigente e le esperienze in materia, anche confrontandole con la situazione degli altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni nei paesi dell’Unione europea;
c)predisporre schemi di progetti di “Azioni Positive”.

3)L’eventuale adesione delle Aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il Contratto nazionale, dei quali le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
4)Il gruppo di lavoro di cui al secondo comma del presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull’attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.


Art. 6 – Enti Bilaterali

Bilateralità

Le Parti rilevano nel sistema della bilateralità uno strumento strategico che consente di affrontare tutte le tematiche in sede sia nazionale che territoriale, relative alle materie demandate agli scopi dell’E.B.I.T., ferme restando le esperienze positive attualmente in essere e consolidate a livello territoriale, che costituiscono punto di riferimento del sistema della bilateralità.
Fatti salvi diversi accordi Territoriali preesistenti, entro il 31 marzo 1999 le Parti si impegnano ad aderire al costituendo E.B.I.T. di Federturismo.
Le Parti si impegnano a costituire una apposita Commissione incaricata di identificare le modalità atte ad ampliare gli scopi dell’E.B.I.T., favorirne lo sviluppo sul territorio, definire le forme di finanziamento e contribuzione anche con riferimento alle modalità relative al sostegno del reddito.

Art. 7 – Procedure di composizione e conciliazione delle controversie

Le modalità attrattive di quanto disposto al presente articolo, sono contenute nel Regolamento sottoscritto il 31 maggio 2000 tra le Parti stipulanti il presente Contratto.


a)Commissione Paritetica Nazionale

Le Parti confermano il comune convincimento che ad un positivo andamento delle relazioni industriali concorre anche la piena utilizzazione di idonei strumenti che privilegiano ed antepongono appropriati momenti di confronto atti a prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate ai seguenti commi.
Al fine di valorizzare le richiamate procedure, quale supporto per le Parti stipulanti, viene costituita, a livello nazionale, una Commissione paritetica con il compito di verificare, attraverso un costante monitoraggio, e garantire la corretta attuazione dei doveri incombenti alle Parti anche interpretando le clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o intervenendo su problematiche e/o situazioni di rilievo.
La Commissione sarà composta da sei componenti effettivi e sei supplenti, di cui tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza di AICA, e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza pariteticamente di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, e si riunirà presso AICA.
La Commissione di cui sopra potrà essere attivata su istanza di ciascuna delle Parti da indirizzare presso la sede di AICA.


b)Controversie individuali e plurime

Qualora nell’interpretazione e nella applicazione del presente Contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime queste dovranno essere sottoposte, prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs 80/98 e successive modifiche ed integrazioni.
Il tentativo di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la seguente procedura:
viene istituita una Commissione di Conciliazione formata da un rappresentante dell’organizzazione sindacale territoriale di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato speciale e da un rappresentante di AICA cui l’impresa conferisce mandato speciale.
La Commissione di Conciliazione e la Segreteria Tecnica avranno sede presso l’E.B.I.T. Territoriale. In fase di prima applicazione, laddove non fossero ancora istituite le emanazioni territoriali dell’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica (E.B.I.T.) cui AICA e Federturismo aderiscono, i compiti di segreteria della Commissione di Conciliazione saranno svolti presso la sede di AICA.
Le riunioni delle Commissioni si terranno presso la sede individuata di comune accordo a livello territoriale.
La parte interessata, in caso di controversia plurima i lavoratori, che intende proporre ricorso innanzi al Giudice del lavoro chiede, alla Segreteria della Commissione di Conciliazione di cui sopra, di attivare il tentativo obbligatorio di Conciliazione sindacale. La richiesta, che deve essere contestualmente trasmessa con raccomandata A.R o altro mezzo equipollente, anche all’altra parte, deve contenere gli elementi essenziali della controversia, l’indicazione delle parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, il nominativo del proprio procuratore speciale e l’elezione del domicilio presso la Segreteria della Commissione di Conciliazione.
Entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta, la Segreteria della Commissione di Conciliazione convoca le parti per procedere all’esame della controversia ed al tentativo di conciliazione.
La parte interessata ad attivare il tentativo obbligatorio di Conciliazione dovrà indirizzare la propria richiesta alla Segreteria Tecnica della Commissione Paritetica Nazionale che provvederà a quanto di sua competenza, in attuazione dei comma 3 e 4, lettera b), del presente articolo.
La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e laddove fosse necessario anche con più riunioni, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In caso di richiesta di tentativo di conciliazione per una controversia relativa ad una sanzione disciplinare, l’applicazione di questa rimarrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Dell’esame di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione, anche parziale, sia nel caso di mancato accordo, facendo comunque risultare:
-il richiamo al CCNL o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale si riferisce la vertenza;
-la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
I verbali di conciliazione e/o di mancato accordo, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai relativi rappresentati. Copia del verbale sarà inviata, a cura della parte diligente, all’ufficio della Direzione del lavoro competente per territorio ai sensi degli artt. 410 e seguenti c.p.c., come modificati dal D.Lgs. 80/98 e successive modifiche ed integrazioni. Le altre 4 copie dei verbali restano a disposizione delle rispettive Organizzazioni sindacali.
In caso di mancata comparizione di una delle parti, la Segreteria rilascerà, alla parte interessata, la relativa attestazione.
Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi dell’art. 411, comma 3, c.p.c.
La sottoscrizione del verbale in sede sindacale rende inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di titolo esecutivo secondo quanto previsto all’art. 411 c.p.c.
Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a redigere apposito processo verbale, evidenziando le rispettive ragioni del mancato accordo.
Le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, ove sia possibile, l’ammontare del credito che spetta al lavoratore. In questo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 411 c.p.c.
Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione di cui alla lettera b) del presente articolo, non costituiscono interpretazione autentica del CCNL, che resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui alla lettera a) del presente articolo.


Norma transitoria

Nella fase transitoria, ovvero quella che precede la costituzione delle Commissioni Territoriali di Conciliazione, i compiti spettanti alla locale Segreteria Tecnica verranno svolti dalla Segreteria Tecnica della Commissione Paritetica Nazionale istituita con specifico accordo tra le Parti il 31 maggio 2000.


Arbitrato

Qualora il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 7 lettera b) non riesce o è comunque decorso il termine previsto per il suo espletamento, su istanza di entrambe le parti, può essere adito un Collegio di Arbitrato.
Il Collegio di Arbitrato è composto da 2 componenti così designati: ciascuna delle organizzazioni territorialmente competenti delle parti firmatarie il presente CCNL nomina un componente; un terzo componente, che ha funzioni di Presidente, viene nominato di comune accordo dai 2 arbitri di cui sopra.
In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, lo stesso verrà scelto per sorteggio, da una lista – revisionabile di norma ogni biennio – contenente i nominativi di 10 esperti in materia di contratti collettivi e diritto del lavoro, precedentemente predisposta e concordata tra le Parti.
Il compenso dovuto agli arbitri ed al Presidente sarà stabilito in misura fissa, sulla base di criteri e tariffe definite, con apposito accordo e regolamento, dalle Parti stipulanti il CCNL.
Il Collegio arbitrale e la Segreteria del Collegio avranno sede presso l’E.B.I.T. Territoriale. In fase di prima applicazione, laddove non fossero ancora istituite le emanazioni territoriali dell’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica (E.B.I.T.) cui AICA e Federturismo aderiscono, i compiti di segreteria del Collegio saranno svolti presso la sede di AICA.
Le riunioni del Collegio si terranno presso la sede individuata di comune accordo a livello territoriale.
La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio di Arbitrato deve contenere l’indicazione della parte istante, l’elezione del domicilio presso il Collegio di Arbitrato, l’esposizione dei fatti, nonché una espressa dichiarazione di accettazione del lodo arbitrale.
Tale richiesta sarà inviata dall’interessato, a mezzo raccomandata A.R., o altro mezzo equipollente, alla Segreteria del Collegio di Arbitrato, tramite l’Organizzazione sindacale di appartenenza e/o alla quale conferisce mandato speciale, entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di mancato accordo o dal giorno di scadenza del periodo massimo entro il quale doveva essere esperito il tentativo di conciliazione.
Copia della richiesta dovrà, altresì, essere contemporaneamente trasmessa a mezzo raccomandata A.R., o altro mezzo equipollente, alla controparte che è tenuta comunque a manifestare la propria volontà circa la richiesta medesima, con comunicazione da inoltrare alla Segreteria del Collegio di Arbitrato entro il termine di 15 giorni.
L’accettazione degli arbitri a trattare la controversia dovrà risultare per iscritto in calce alla richiesta.
Ciascuna parte può manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da trasmettere alla Segreteria del Collegio non oltre 24 ore prima dell’orario previsto per la prima riunione.
Richiesta ed adesione dovranno contenere la dichiarazione scritta delle Parti interessate di accettazione del nominativo del Presidente del Collegio di Arbitrato, come pure il conferimento al medesimo Collegio del potere di decidere secondo equità.
Il Collegio di Arbitrato attiverà il procedimento secondo il principio della libertà di forma.
Le Parti che hanno deferito la risoluzione della controversia al Collegio di Arbitrato, potranno essere assistite dalle rispettive Organizzazioni sindacali e/o da esperti di fiducia.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio che ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
-l’interrogatorio libero delle Parti e di eventuali testi;
-l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle Parti;
-eventuali ulteriori elementi istruttori ritenuti utili.

Il Collegio di Arbitrato dovrà emettere il lodo entro 45 giorni, che decorrono dalla data di ricevimento, presso il Collegio, della comunicazione riguardante l’adesione alla richiesta di devoluzione della controversia al Collegio di Arbitrato. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le Parti, il termine potrà essere prorogato dagli arbitri fino a 90 giorni.
Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è redatto per iscritto.
Le Parti si danno atto che il Collegio di Arbitrato ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni ed integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
Esso è comunicato alle Parti, tramite la Segreteria, ed è esecutivo, previa osservanza delle regole stabilite dal comma 2 dell’art. 412 quater c.p.c.
Fermo restando a carico delle Parti della controversia l’onere relativo al compenso dovuto agli arbitri indicati nel Collegio di Arbitrato in rappresentanza di ciascuna di esse, le ulteriori spese della procedura arbitrale, ivi compreso il compenso al Presidente, saranno liquidate in osservanza degli artt. 91, comma 1, e 92 c.p.c.
Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale soltanto per errore, violenza e dolo, nonché per inosservanza delle disposizioni previste dall’art. 412 ter c.p.c.
Il finanziamento dell’attività delle Commissioni di Conciliazione e Arbitrato avverrà nei termini che verranno fissati con apposito Regolamento attuativo.
La presente norma fa salvi tutti gli accordi esistenti sul territorio, riguardanti i criteri di definizione delle Commissioni di Conciliazione ed il loro sistema di finanziamento, nonché quelli dell’Arbitrato.


c)Controversie collettive

Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda le Parti assumono l’impegno, anche in relazione agli Accordi interconfederali, di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e Rsu assistite dalle rispettive Organizzazioni sindacali.
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui alla prima parte del CCNL, le Parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di cui al presente articolo.

Art. 8 – Contrattazione territoriale

La contrattazione territoriale nei termini e per le materie qui indicate potrà essere esercitata su richiesta di una delle Parti stipulanti rivolta all’istanza territoriale di rappresentanza della controparte nei primi quindici giorni del mese di febbraio di ogni anno e dovrà concludersi entro il successivo mese di marzo. Le Parti non daranno luogo per lo stesso periodo, rispettivamente, ad azioni dirette e a mutamenti unilaterali della situazione, restando inteso che alla scadenza del periodo suddetto, nel caso in cui la contrattazione in discorso non abbia prodotto un risultato negoziale, ciascuna di esse riprenderà la sua piena libertà di autonoma iniziativa.
Sono materie di contrattazione:

-l’elaborazione e la definizione di schemi di convenzioni di cui all’art. 17, legge 28 febbraio 1987, n. 56, al fine della sua concreta attuazione;
-azioni a favore del personale femminile, in attuazione delle raccomandazioni UE e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
-recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall’art. 75;
-il superamento del limite di ore annue per lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
-disciplina dello svolgimento del rapporto di formazione lavoro in cicli stagionali;
-definizione della disciplina dell’apprendistato in cicli stagionali;
-individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l’apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
-definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del comma 1, art. 23, della legge 56/87 e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente CCNL;
-definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l’assunzione di lavoratori extra in aggiunta a quanto previsto dall’apposito articolo;
-definizione di strumenti analoghi a quanto previsto dal contratto di inserimento volti ad agevolare ulteriormente l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
-utilizzazione degli impianti nei periodi di cd. “bassa stagione”;
-misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti;
-materie di cui all’art. 56 per le Aziende stagionali.

Art. 9 – Procedure per il rinnovo del CCNL

La piattaforma per il rinnovo del presente Contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza.
Durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In caso di mancato accordo dopo tre mesi dalla data di scadenza del Contratto, e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del Contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi detto importo sarà pari al cinquanta per cento della inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
La violazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo comporterà, a carico della Parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale.
Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del Contratto, l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.

Art. 10 – Contrattazione aziendale

Materie della contrattazione

Tenuto conto del Protocollo di intesa fra le Parti sociali del 22 dicembre 1998, che ha riconfermato la disciplina degli assetti contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993, le Imprese associate ad AICA confermano la validità dell’attuale modello sia per quanto concerne la struttura contrattuale che l’articolazione per livelli.

Per quanto attiene il secondo livello di contrattazione si ribadisce la validità dello strumento della contrattazione aziendale che costituisce, sulla base delle concrete esperienze effettuate, modello di riferimento per le Imprese associate.

1)La contrattazione integrativa aziendale è ammessa limitatamente alle seguenti materie:

a)qualifiche esistenti in Azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
b)ambiente di lavoro e tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori nell’ambito delle norme dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c)premio di risultato di cui all’art. 11;
d)distribuzione degli orari, dei turni di lavoro e degli eventuali riposi di conguaglio;
e)diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell’orario di lavoro annuale di cui all’art. 72 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
f)articolazione dei turni di riposo settimanale nelle Aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
g)eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle ventiquattro ore;
h)ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall’art. 73;
i)esame di quanto previsto all’art. 46;
l)modalità di svolgimento della formazione per l’apprendistato di cui all’art. 31.

2)Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello in rappresentanza rispettivamente delle Parti cui viene applicato o applicano il presente Contratto collettivo, le Rsu di cui all’art. 21, i loro coordinamenti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti dell’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali che agiranno, salvo diverso accordo, secondo l’attuale specifica prassi.

Le piattaforme per la negoziazione dei contratti integrativi saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza e, comunque, non prima del 31 dicembre 1999.


Art. 11 – Contrattazione di secondo livello: premio di risultato

In applicazione del Protocollo 23 luglio 1993, la contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità di seguito indicate.
La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strategie dell’Impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento, di competitività, di produttività e di qualità. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.
Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabili, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge che verrà emanata in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993.
La durata degli Accordi sarà pari a quattro anni.
In occasione della contrattazione integrativa saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell’Accordo precedente.
Le Parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo Assetti contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente Contratto.
Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, in rappresentanza rispettivamente delle Parti cui viene applicato o applicano il presente Contratto collettivo, le Rsu costituite ai sensi dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, i loro coordinamenti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti dell’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali che agiranno, salvo diverso accordo, secondo l’attuale specifica prassi.
Le disposizioni di cui al presente articolo non operano nei confronti delle Aziende stagionali, per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’art. 56.

Nota a verbale

Ferma restando l’applicabilità delle disposizioni di legge che regolano i contratti di riallineamento, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di favorire la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, in presenza di situazioni di crisi verificatesi nei territori non ricompresi nell’Obiettivo 1, accertate dalle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Accordo, sarà possibile, previa intesa territoriale di cui al comma seguente, prevedere modulazioni differenti degli aumenti contrattuali di cui al presente CCNL.
Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita al Contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che i programmi si concludano entro un arco temporale non superiore al periodo di vigenza contrattuale e che i relativi accordi vengano sottoscritti anche dalle Organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL.


Art. 12 – Archivio dei Contratti

I contratti integrativi di secondo livello saranno depositati, entro trenta giorni dalla stipula, presso l’Archivio dei contratti istituito presso l’E.B.I.T. e, a richiesta, potranno essere inviati al CNEL.


Art. 13 Organizzazione del lavoro

Nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 marzo di ogni anno le Direzioni e le Rsu, assistite dai rispettivi Organismi territoriali di rappresentanza, procederanno, su richiesta di una delle Parti, ad un esame congiunto, orientato al risultato negoziale e che non avrà in ogni caso natura vertenziale, riguardante le prospettive di organizzazione del lavoro dell’Azienda che abbiano rilevanti ricadute sui livelli occupazionali, sugli assetti professionali e sull’articolazione delle diverse tipologie di contratti di lavoro.
Nella stessa sede le Direzioni renderanno alle Rsu informazioni intorno alle prospettive di innovazioni organizzative e/o tecnologiche che non abbiano le ricadute di cui sopra.
In apertura degli incontri previsti in questo articolo, le Direzioni comunicheranno volta a volta agli organismi interessati se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica di segreto industriale prevista per l’applicazione dell’art. 623 c.p.
La fase di esame congiunto e di informazione di cui al presente articolo si considera conclusa con la data del 31 marzo.


Art. 14 – Dirigenti sindacali

1)Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:

a)di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto;
b)di Rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi dell’Accordo interconfederale 20.12.1993.

2)L’elezione dei dirigenti sindacali di cui alla lettera a) deve essere comunicata dalla Organizzazione sindacale di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata all’Impresa e alla competente Associazione datoriale.
3)Il licenziamento o il trasferimento da una unità alberghiera ad un’altra dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
4)Il mandato di dirigente sindacale di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.


Art. 15 – Permessi sindacali

I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 14, nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di settanta ore per anno nelle unità alberghiere con oltre 15 dipendenti.
I componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera b) dell’art. 14 hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 14 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni all’anno.
I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni sindacali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.


Art. 16 – Diritto di affissione

È consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione dell’esercizio.


Art. 17 – Assemblea

Nelle unità alberghiere ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali singolarmente o congiuntamente presso l’unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
La convocazione dovrà essere comunicata alla Direzione con sufficiente anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giorno.
I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro fino a dieci ore all’anno normalmente retribuite.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle Aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.


Art. 18 – Referendum

Il datore di lavoro deve consentire, nelle Aziende con più di quindici dipendenti, lo svolgimento fuori dell’orario di lavoro di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti l’attività sindacale indetti da tutte le Rappresentanze sindacali unitarie tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.


Art. 19 – Norme generali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto in materia di esercizio della attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.


Art. 20 – Contributi associativi

L’Azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale nella misura dell’uno per cento della paga base e contingenza in atto dal 1° gennaio di ciascun anno e per quattordici mensilità ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
La lettera di delega conterrà l’indicazione delle modalità di versamento a cui l’Azienda dovrà attenersi.
L’Azienda trasmetterà mensilmente l’importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.

Art. 21 – Rappresentanza Sindacale Unitaria

In applicazione dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 in ciascuna unità produttiva con più di quindici dipendenti la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil assumono l’iniziativa per la costituzione della Rsu.
L’iniziativa può essere assunta anche dalle Organizzazioni di cui al punto 4), parte seconda, lett. b) del predetto Accordo interconfederale.
La Rsu è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Organizzazioni sindacali sopra richiamate in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Organizzazioni firmatarie del presente CCNL e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti.
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il titolo Rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi per le aziende), il numero dei componenti la Rsu sarà così determinato:

Il numero dei componenti la Rsu è pari almeno a:

a)3 componenti per la Rsu costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b)3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c)3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).

In fase di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore alla vigenza del presente Accordo, il numero dei componenti la Rsu sarà determinato a titolo sperimentale nel seguente modo:

a)3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti;
b)4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90 dipendenti;
c)6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 120 dipendenti;
d)8 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti;
e)9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti;
f)11 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600 dipendenti.

I nominativi dei componenti la Rsu saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale, a cura delle rispettive Organizzazioni sindacali dei componenti la Rsu, per il tramite dell’Associazione industriale territorialmente competente.
I componenti la Rsu subentrano alla Rsa e ai loro dirigenti di cui alla legge n. 300 del 1970 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto.
La Rsu e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori sono titolari della funzione di contrattazione aziendale, come stabilito dall’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni la Rsu disporrà dei permessi retribuiti di cui all’art. 23 della legge n. 300 del 1970.
La Rsu comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito.
I permessi per l’espletamento del mandato debbono essere richiesti di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dalla Rsu indicando i nominativi dei beneficiari. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’attività aziendale.
Ferma restando l’eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all’unità produttiva, possono essere candidati anche i lavoratori addetti all’unità produttiva assunti con contratti di lavoro a termine la cui scadenza comporti una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 3 mesi alla data delle elezioni.
Nelle Aziende stagionali, ferma restando la durata triennale della Rsu, gli eletti mantengono la carica negli anni successivi ove, riassunti, abbiano anzianità di servizio nella stagione precedente e siano confermati dalla competente struttura territoriale sindacale con comunicazione scritta indirizzata alla corrispondente Associazione industriale territoriale.
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze del servizio.
I membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato di garanti, di cui ai punti 5, 8, 13 e 20, parte seconda dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, qualora in forza all’unità produttiva dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell’orario di lavoro oppure, in via eccezionale, anche durante l’orario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all’art. 23, legge n. 300 del 1970.
La Direzione aziendale fornirà l’elenco dei dipendenti con diritto di voto.
La Rsu decade dal mandato ricevuto alla scadenza dei 3 anni dalla data delle elezioni e qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzione prevista dall’Accordo interconfederale (punto 6, parte prima).

Dichiarazione delle OO.SS.

Le OO.SS. dichiarano che la designazione del terzo riservato ricadrà comunque su candidati che hanno partecipato alle elezioni.
Nell’ipotesi in cui si debba scegliere tra due candidati che abbiano conseguito gli stessi voti si procederà al ballottaggio da svolgersi fuori dell’orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui all’art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Titolo II
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE


Art. 22 – Classificazione del personale

La classificazione del personale per le Aziende alberghiere è la seguente.


Area quadri

Ai sensi della legge n. 190 del 13 maggio 1985, e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D.L. 1130 del 1° luglio 1926, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione/preparazione professionale specialistica. Conseguentemente rientrano in quest’area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate.


Quadro A

Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’Azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi.
A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi dell’Azienda.

-Direttore.


Quadro B

Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa e cioè:

-Vice Direttore;
-Food and Beverage Manager, intendendosi per tale il lavoratore cui è affidata, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, la responsabilità della conduzione e pianificazione di tutti i servizi di ristorazione rispondendo dell’organizzazione dei servizi e formulando standard di qualità, quantità e costo;
-Room Division Manager, intendendosi per tale colui che, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, gestisce, con funzioni di supervisione, il settore comprendente i servizi di ricevimento, portineria, piani, guardaroba e lavanderia, verificando e determinando indirizzi organizzativi atti a coordinare i vari servizi, fornendo inoltre proiezione di dati che possono essere usati per la compilazione di situazioni relative all’attività gestionale;
-Capo Settore Commerciale – Capo Settore Marketing, intendendosi per tale il lavoratore cui è affidata, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, la responsabilità della direzione esecutiva, dell’organizzazione e pianificazione delle varie attività di programmazione, promozione e vendita, delle quali analizza criticamente i risultati, formulando sintesi di situazioni preventive e consuntive;
-Capo Settore Amministrativo – Capo Settore Personale, intendendosi per tali quei lavoratori che, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, provvedono con autonomia tecnica di gestione alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi e/o attinenti all’amministrazione del personale, formulando sintesi di situazioni preventive e/o consuntive;
-Capo Settore Acquisti – Economato, intendendosi per tale colui che, in particolari e complesse strutture organizzative con elevato livello di servizio articolate in vari settori, abbia autonomia tecnica e amministrativa di gestione, pianificando, in collaborazione con gli altri capi dei settori interessati, la politica di tutti gli acquisti;
-Capo Settore Tecnico, intendendosi per tale colui che in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, abbia piena autonomia tecnica ed amministrativa di gestione, coordini ed organizzi l’attività dei responsabili degli impianti tecnici, attuando in piena autonomia soluzioni e proposte fornitegli;
-Capo Centro Edp, intendendosi per tale colui che in autonomia esecutiva ha la responsabilità delle direttive e dei programmi aziendali di un centro di elaborazione dati, organizza e pianifica risorse umane e tecniche in funzione dei progetti intendendo per tali una serie coordinata di procedure atte alla risoluzione completa ed integrata di un sistema informativo aziendale;
-Capo Settore Sedi Congressuali Alberghiere e Manifestazioni, intendendosi per tale colui che, in strutture particolarmente complesse, abbia la responsabilità della direzione, organizzazione e pianificazione delle varie attività – programmazione, promozione, vendita – che si svolgono in una sede congressuale alberghiera, analizzando criticamente i risultati e formulando sintesi di situazioni preventive e consuntive.


Livello primo

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo dell’Azienda di notevole rilevanza e cioè:

-Responsabile di Ristorante, intendendosi per tale colui che, in strutture particolarmente complesse dotate di ristorante con elevato livello di servizio, sovrintende, coordina e gestisce tutta l’attività relativa al ristorante stesso, collaborando alla progettazione della linea di ristorazione e curando la promozione del ristorante anche attraverso idonee azioni di marketing e di relazioni esterne;
-Responsabile dei Servizi prenotazione, intendendosi per tale colui che, in strutture articolate e complesse, coordina, con adeguata conoscenza professionale dell’organizzazione del settore turistico, l’attività del servizio, sovraintende alla sua gestione, con particolare riferimento ai sistemi di comunicazione, contribuendo a impostarne e svilupparne le politiche, curando i rapporti con i grandi utenti e gli interlocutori del servizio stesso;
-Responsabile Vendite centralizzate, intendendosi per tale colui che, operando nell’ambito di strutture commerciali articolate e complesse nonché avvalendosi di qualificate conoscenze professionali, coordina e sovraintende all’attività della rete di vendita, avendo cura che siano rispettate le politiche commerciali ed implementati gli obiettivi di marketing dell’Azienda;
-Responsabile Tecnico di area;
-Analista Sistemista, intendendosi per tale quel lavoratore che sia in grado di svolgere la propria attività in assoluta autonomia tecnica anche se secondo indirizzi di progetto, vale a dire una serie coordinata di procedure atte alla risoluzione completa ed integrata di un sistema informativo aziendale;
-Responsabile del coordinamento dei servizi di ricevimento e portineria;
-Capo cuoco responsabile del coordinamento di più cucine;
-Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.


Livello secondo

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell’ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:

-Capo ricevimento;
-Primo portiere;
-Primo maitre d’hotel;
-Capo cuoco;
-Prima governante;
-Responsabile impianti tecnici, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità di tutti gli impianti, ne programmi la manutenzione ordinaria e straordinaria in forma organica nell’ambito delle disposizioni ricevute, proponga eventuali modifiche tecniche agli impianti, coordini l’attività del personale addetto, nonché nei Villaggi turistici svolga funzioni di coordinamento degli altri servizi affidatigli, rispetto ai quali abbia la responsabilità di attuare gli indirizzi organizzativi;
-Capo barman, intendendosi per tale il responsabile delle attività di più bar operanti contemporaneamente e/o autonomamente;
-Coordinatore del centro prenotazioni;
-Capo servizio amministrativo;
-Capo servizio personale;
-Capo C.e.d.;
-Analista – Programmatore C.e.d.;
-Assistente del Direttore, intendendosi per tale il lavoratore che svolga con autonoma iniziativa, nell’ambito delle disposizioni ricevute dalla Direzione, funzioni di coordinamento, collegamento, ispettive e di controllo di reparti e uffici avvalendosi della propria particolare esperienza professionale, acquisita nell’ambito dei diversi settori;
-Funzionario di vendita;
-Cassiere centrale, intendendosi per tale quel lavoratore che, in Aziende con strutture organizzative complesse, svolga con autonoma iniziativa, nell’ambito delle disposizioni ricevute, funzioni di controllo, collegamento e coordinamento di più casse funzionanti autonomamente;
-Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.


Livello terzo

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:

-Impiegato addetto all’amministrazione del personale senza capo;
-Controllo amministrativo;
-Corrispondente in lingue estere;
-Segretario ricevimento cassa o amministrazione ((1) Il primo Segretario di cui al CCNL 14 luglio 1976, che svolga funzioni di Capo ricevimento, verrà inquadrato al secondo livello come Capo ricevimento, restando, viceversa, al terzo livello con le qualifiche di Segretario ricevimento e cassa o amministrazione, il primo Segretario che non svolga le funzioni di Capo ricevimento.1), ((2) La figura di Cassiere di cui al CCNL 14 luglio 1976 confluisce in quella di Segretario ricevimento e cassa o amministrazione.2);
-Portiere unico;
-Segretario con funzioni di portineria, intendendosi per tale quel lavoratore che, nelle Aziende nelle quali le attività di portineria e ricevimento siano state unificate, svolga i compiti affidatigli con autonomia operativa con prevalenza delle mansioni di segreteria, ricevimento e cassa rispetto a quelle di portineria;
-Prima guardarobiera consegnataria, intendendosi per tale colei che abbia l’incarico di predisporre sulla base di stime tecniche dettate da esigenze di lavoro le disponibilità di biancheria occorrenti per il servizio, ne abbia la consegna e coordini l’attività delle altre guardarobiere;
-Dietologo diplomato;
-Infermiere diplomato professionale;
-Fisiochinesiterapista diplomato;
-Coordinatore reparto cure sanitarie;
-Cuoco unico;
-Sotto capo cuoco;
-Governante unica;
-Capo operaio;
-Primo barman ((3) Nei casi in cui il Primo Barman svolga funzioni di Capo dei Servizi di bar va inquadrato al secondo livello.3);
-Maitre ((4) Nella nuova qualifica di Maitre confluiscono quei lavoratori che svolgono mansioni di Secondo Maitre in subordine a un Capo servizio e quelli che in posizione unica, direttamente interessati alla fase lavorativa, operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento superiore o direttamente dal Gerente. 4);
-Capo centralinista, intendendosi per tale il lavoratore che in complesse strutture organizzative sia responsabile del controllo, verifica e coordinamento dell’attività dei centralinisti e svolga altresì mansioni complesse che comportano una specifica ed adeguata conoscenza professionale delle comunicazioni e delle tariffazioni nazionali ed internazionali, con adeguata conoscenza delle lingue estere;
-Barman unico;
-Economo e/o magazziniere consegnatario non considerati nei livelli superiori;
-Portiere di notte;
-Operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze tecnico-specialistiche tali da consentirgli di interpretare schemi e/o disegni, di individuare e valutare i guasti, scegliere la successione e le modalità d’intervento, i mezzi di esecuzione, nonché di operare interventi di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione e manutenzione di impianti ed attrezzature complesse;
-Programmatore C.e.d.;
-Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.


Livello quarto

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:

-Segretario, intendendosi per tale il lavoratore che, sulla base di precise e dettagliate istruzioni, nel rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione ed elaborazione ed attività di corrispondenza;
-Stenodattilografa con funzioni di segreteria;
-Addetto a macchine elettrocontabili;
-Guardarobiera unica consegnataria;
-Portiere (ex secondo portiere ed ex turnante);
-Cuoco capo partita;
-Chef de rang, sala, piani, vini, trinciatore;
-Seconda governante;
-Barman;
-Capo lavandaio, Dispensiere, Cantiniere e Caffettiere;
-Centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel lavoratore che, avendo buona e specifica conoscenza delle lingue estere, sia in grado di eseguire prestazioni specializzate oltre che per le comunicazioni interne anche per quelle internazionali, determinandone anche le tariffe;
-Capo garage;
-Capo giardiniere;
-Operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l’aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature;
-Addetto fangoterapia;
-Massoterapista;
-Infermiere;
-Estetista;
-Istruttore di nuoto con brevetto;
-Istruttore di ginnastica correttiva;
-Operatore C.e.d., intendendosi per tale colui che pur operando a livello di procedura non è in grado di agire in completa autonomia tecnica, ma svolge funzioni raccogliendo informazioni e dati necessari onde valutare ed operare nella struttura procedurale informatica nonché intervenire su programmi preesistenti secondo istruzioni logiche;
-Conducente di automezzi pesanti, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 kg;
-Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.


Livello quinto

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:

-Centralinista;
-Telescriventista;
-Magazziniere comune con funzioni operaie;
-Assistente ai bagnanti (ex marinaio di salvataggio);
-Addetto amministrazione personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d’ordine;
-Cassiere bar ristorante;
-Dattilografo;
-Conduttore con lingue;
-Autista;
-Giardiniere;
-Pulitore, lavatore a secco;
-Lavandaio unico;
-Capo stiratrice, cucitrice, rammendatrice o unica;
-Caffettiere, dispensiere, cantiniere o unico;
-Facchino di notte e/o guardiano di notte anche con compiti di controllo alla porta e movimento clienti;
-Guardia giurata;
-Cameriera sala e piani, intendendosi per tale colei che, oltre ad assolvere alle tradizionali mansioni di pulizia e riassetto delle camere e degli ambienti comuni, operi anche nel servizio di ristorazione;
-Conducente automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 kg, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri; motoveicoli con peso a vuoto superiore a 400 kg;
-Operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che, sulla base di dettagliate indicazioni, esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
-Demi Chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
-Cuoco, Cameriere, Barista, intendendosi per tali coloro che prestano la propria attività in aziende alberghiere nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, non ha caratteristiche tali da richiedere l’impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, operando tali aziende con menu fisso ed avendo le prestazioni fornite carattere semplice e ripetitivo sia per quanto riguarda la preparazione dei cibi sia per quanto riguarda la somministrazione degli alimenti e bevande, come ad esempio avviene in molte Aziende alberghiere minori;
-Operatore macchine perforatrici e/o verificatrici o meccanografico;
-Addetto alle operazioni di trasporto del fango;
-Addetto alle inalazioni;
-Assistente di portineria, intendendosi per tale colui che, con conoscenza di lingue straniere, su precise e dettagliate disposizioni, esegue compiti esecutivi di supporto e sostituzione temporanea;
-Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.


Livello sesto super

Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità e cioè:

-Commis di cucina, sala e piani, bar, diplomato o che abbia comunque acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro, nella esecuzione delle relative mansioni;
-Addetto ai servizi di camera negli esercizi a struttura complessa dove le operazioni tradizionali di riassetto e pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni, siano attribuite ad un unico operatore;
-Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.


Livello sesto

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:

-Addetto di cucina con mansioni di supporto nella preparazione dei cibi e di riassetto e pulizia delle dotazioni e degli ambienti di lavoro;
-Addetto al self-service, tavola calda, banco bar e sala non diplomato;
-Addetto portineria;
-Lavandaio;
-Conduttore;
-Garagista;
-Rammendatrice, cucitrice, stiratrice;
-Facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;
-Cameriera ai piani, intendendosi per tale colei che assolve alle operazioni di riassetto, pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni;
-Cameriera villaggi turistici;
-Addetto mensa personale;
-Vetturiere;
-Aiuto reparto cure sanitarie;
-Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.


Livello settimo

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè:

-Personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni;
-Vestiarista;
-Addetto al mangano ed alla stiratura con apparecchi automatici;
-Commissioniere;
-Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
* * *

L’inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, qualifiche e profili professionali, laddove espressamente indicati, come risultano dalla classificazione del personale.
Nel caso in cui dovessero identificarsi, a livello territoriale, mansioni non riconducibili alle qualifiche previste, l’inquadramento sarà esaminato, sulla base delle declaratorie, dalle competenti Organizzazioni territoriali ed in caso di mancata soluzione la questione sarà demandata alle rispettive Organizzazioni nazionali.
Salvo le materie espressamente modificate dal presente Contratto, la nuova classificazione unica non modifica le norme contenute nel Contratto di lavoro 16 marzo 1972 per le Aziende alberghiere, nonché nei Contratti nazionali di lavoro precedenti per i relativi periodi in vigore riguardanti i diversi trattamenti del personale con mansioni impiegatizie e del personale con mansioni non impiegatizie.
I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell’ambito di ciascun istituto e delle singole norme che nell’ambito dell’intero Contratto.
La nuova classificazione non modifica inoltre la sfera di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nei Contratti nazionali di lavoro sopra citati, quali il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra norma in vigore o emananda.
Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica, pertanto eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere l’estensione dei trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra indicati, avranno come conseguenza l’automatico e corrispettivo scioglimento dell’Organizzazione imprenditoriale firmataria e con essa delle Aziende rappresentate dalle obbligazioni in tale presupposto assunte.


Art. 23 – Passaggi di qualifica

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta; l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.


Art. 24 – Mansioni promiscue

In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all’attività prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.


Art. 25 – Commissione per la revisione della classificazione

Le Parti danno atto dell’ampio e dettagliato lavoro svolto in seno alla Commissione AICA per la classificazione del personale, intendendo tale attività propedeutica ad una evoluzione della classificazione in aree professionali tese ad uno sviluppo delle competenze ed in linea con l’evoluzione dei profili professionali.
A tale proposito si impegnano a concludere le attività della Commissione paritetica per la classificazione con l’obiettivo di definire entro il 31 dicembre 1999 le aree professionali, i percorsi formativi, i tempi e le modalità di attuazione, ivi compresa la determinazione degli inquadramenti.


Art. 26 – Mobilità

Ferme restando le disposizioni di legge e di contratto in materia di “mobilità”, le Parti potranno periodicamente concordare fra loro, su richiesta dell’Azienda, un programma di affidamento temporaneo di mansioni di livello inferiore riferito a quote di lavoratori in organico.
In sede aziendale verranno definiti:

a)i casi in cui è consentito il ricorso al programma di cui sopra;
b)i criteri di selezione dei lavoratori interessati, quali, a mero titolo di esempio, l’età, la minore anzianità di servizio, l’eventuale volontarietà;
c)la durata massima dell’adibizione a mansioni non equivalenti a quelle proprie del livello di appartenenza;
d)l’indennità applicata al lavoratore interessato a titolo compensativo per il periodo in cui vengono effettivamente svolte le mansioni inferiori.

Titolo III

FORME DI CONTRATTO DI LAVORO


APPRENDISTATO

Premessa

Le Parti, esaminata l’evoluzione della disciplina legale dell’apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola e il lavoro e per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le Parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo.
A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l’apprendistato e convengono di istituire una Commissione paritetica che provvederà a definire i contenuti delle attività formative per gruppi di figure professionali. In tale sede saranno individuate le modalità di svolgimento della formazione più idonee alle caratteristiche del settore.
In questo quadro, le Parti assegnano agli Enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.


Art. 27 – Assunzione dell’apprendista

Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli Obiettivi n. 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni.
Restano ferme le limitazioni ed i divieti della legge sul lavoro per le donne, gli adolescenti e i fanciulli.
L’aspirante apprendista deve essere in possesso:

-del certificato comprovante l’adempimento dell’obbligo scolastico;
-del certificato medico attestante che le condizioni fisiche dell’apprendista ne consentano la sua occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto;
-del certificato di iscrizione nelle liste di collocamento.

Per l’assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.


Art. 28 – Durata e qualifiche dell’apprendistato

La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alle qualifiche da conseguire, con le seguenti modalità:

Livello di inquadramento
Durata in mesi
3
48
4
36
5
36
6s
24
6
18
Base di computo
Lavoratori assumibili
TABELLA “B”
Decorrenza e valore dei compensi orari lordi per i lavoratori extra – CCNL AICA
Livello
Fino al 31/12/1998
Dal 01/01/1999
Dal 01/01/2000
Dal 01/01/2001
17.570
17.875
18.486
19.402
16.746
17.038
17.623
18.500
6s
16.033
16.311
16.867
17.700
15.813
16.089
16.640
17.467
14.825
15.083
15.598
16.371
Le Parti si danno atto che il compenso orario qui definito è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per Contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di 13a e 14a mensilità nonché di Tfr.
Le Imprese comunicheranno alle Rsu – quadrimestralmente – gli elenchi nominativi e le qualifiche delle assunzioni dei lavoratori extra.
Le prestazioni del personale extra dovranno risultare da un separato libro paga e matricola – anche meccanografico – come previsto dal T.u. 20 giugno 1965, n. 1124. Le Parti richiedono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di ribadire le istruzioni già impartite in proposito.
Ai fini dell’impiego di detto personale dovrà essere data, comunque, precedenza ai lavoratori non occupati.



CONTRATTO DI INSERIMENTO


Art. 63 – Disciplina del rapporto

In caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel comparto, qualora in ragione dell’età o del titolo di studio non trovino applicazione le disposizioni concernenti il contratto di apprendistato o il contratto di formazione e lavoro, si applica per un periodo di dodici mesi il trattamento retributivo previsto per il livello inferiore a quello di inquadramento.


Art. 64 – Lavoro Parasubordinato

Le Parti si incontreranno per esaminare le questioni attinenti al lavoro parasubordinato, anche al fine di verificare la possibilità di disciplinare la materia con apposito accordo.

Titolo IV

RAPPORTO DI LAVORO


Art. 65 – Assunzione

L’assunzione del personale sarà fatta secondo le norme delle leggi vigenti in materia.
Il datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, deve rilasciare al lavoratore una documentazione scritta dalla quale risulti la data di assunzione, il livello e la qualifica d’inquadramento, gli elementi della retribuzione, la durata del rapporto dei casi ammessi di contratto a termine, la durata del periodo di prova, le lingue estere di cui sia eventualmente richiesta la conoscenza nonché una ricevuta dei documenti ritirati.
All’atto dell’assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro i seguenti documenti:

a)certificato di nascita;
b)tessera sanitaria aggiornata, ove prevista dalle leggi;
c)certificato di iscrizione alle liste di collocamento o libretto di lavoro;
d)blocchetto personale dei moduli 01/MS per le denunce INPS, nonché modelli 101 e 102 o dichiarazione fiscale sostitutiva rilasciati dal precedente datore di lavoro;
e)numero di codice fiscale;

e, ove necessari, i seguenti ulteriori documenti:

1)attestato di conoscenza di uno o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito;
2)certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
3)certificato o diploma degli studi compiuti oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati. Il lavoratore è tenuto altresì a dichiarare al datore di lavoro la sua residenza e dimora, a notificare immediatamente i successivi mutamenti ed a consegnare lo stato di famiglia nonché gli altri documenti necessari per beneficiare dei relativi assegni.


Art. 66 – Esclusione dalle quote di riserva

Ai sensi della legge n. 224/91, art. 25, comma 2, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva:

-le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli A, B, 1, 2, 3;
-le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli 4, 5, 6, 6s e 7 a condizione che abbiano già prestato servizio presso Imprese del settore o che siano in possesso di titolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole professionali attinenti alle mansioni da svolgere;
-le assunzioni effettuate in occasione dei cambi di gestione, limitatamente ai lavoratori già occupati alle dipendenze della gestione precedente.


Art. 67 – Periodo di prova

La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell’anzianità di servizio.
La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:

Quadri A e B
180 giorni
livello I
150 giorni
livello II
75 giorni
livello III
45 giorni
livello IV e V
30 giorni
livello VIs
20 giorni
livello VI e VII
15 giorni

Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa.
Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa Azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall’effettuazione di un nuovo periodo di prova.
Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l’importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.


Art. 68 – Donne e minori

Il lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 69 – Orario normale settimanale

La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore.
I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente Contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.
Le suddette limitazioni dell’orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all’art. 1 del R.d. 15 marzo 1923, n. 692, in relazione all’art. 3 del R.d. 10 settembre 1923, n. 1955, e cioè, ai direttore tecnici o amministrativi, ai capi ufficio ed ai capi reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.


Art. 70 – Distribuzione dell’orario settimanale

La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.


Art. 71 – Ripartizione dell’orario di lavoro giornaliero

Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell’attività ricettiva potranno essere negoziati dalle Parti a livello aziendale.
Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di quattordici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di dodici ore per il restante personale.
In ogni Azienda dovranno essere affisse in luogo visibile una o più tabelle con l’indicazione dei turni dei servizi e relativi orari e delle qualifiche del personale.


Art. 72 – Riduzione dell’orario di lavoro

Ferma restando la durata dell’orario settimanale normale prevista dall’art. 69, viene concordata una riduzione dell’orario annuale pari a 104 ore.
Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54 del 1977 (e con esclusione quindi della festività dell’Epifania reintrodotta con D.p.r. 28 dicembre 1985, n. 792) e delle 24 ore derivanti dal precedente CCNL applicato.
Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell’Azienda.
Salvo quanto previsto dall’art. 10, lettera e), in presenza di particolari esigenze produttive aziendali potranno essere attuate modalità di godimento dei suddetti permessi diverse da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a 16 ore annuali, previa programmazione e tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non potranno essere inferiori ad un’ora, né, comunque, utilizzati per frazioni di ora.
Gli eventuali trattamenti in atto non previsti dal CCNL 10 aprile 1979 in materia di riduzione, permessi e ferie, si intendono assorbiti fino a concorrenza dai permessi di cui al comma 3, eccezion fatta per le eventuali riduzioni o permessi concessi a fronte di posizioni di lavoro gravose o nocive.
I permessi non goduti entro l’anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti, con le medesime modalità sopra previste, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno seguente.
In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai fini della determinazione dei ratei dei permessi, le frazioni di mese saranno cumulate.
La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.
I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione.


Art. 73 – Flessibilità

In relazione alle peculiarità del settore turistico ed alle diverse esigenze presenti nelle varie realtà aziendali, le Parti stipulanti il presente Contratto hanno individuato una diversa tipologia di gestione dell’orario di lavoro in regime di flessibilità.
Tale tipologia innovativa potrà essere applicata ad intere unità produttive o a singoli reparti delle stesse.
Restano confermati, ai soli fini contrattuali, gli artt. 69 e 72 relativi all’Orario normale settimanale ed alla Riduzione dell’orario di lavoro (R.O.L.).
In alternativa a quanto previsto dagli articoli di cui al comma precedente, le Imprese che intendono utilizzare il predetto regime di flessibilità devono darne appropriata comunicazione ai lavoratori ed alle loro Rappresentanze sindacali.
Esclusivamente previe intese aziendali, le Imprese potranno applicare un orario di lavoro settimanale di riferimento di 38 ore medie, realizzato mediante l’assorbimento delle necessarie ore rispetto alle 104 di R.O.L. previste nel CCNL; in tali casi, e per la sola durata del regime di flessibilità, la retribuzione oraria di cui all’art. 101 si otterrà dividendo la retribuzione per 165.
Le modalità attuative dell’orario di lavoro in regime di flessibilità prevederanno sistemi di struttura dell’orario di lavoro plurisettimanale che comportino settimane con prestazioni lavorative di durata superiore a quelle di cui al comma 4 del presente titolo e altre, a compensazione, con prestazioni di durata inferiore.
Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello indicato al comma 4 del presente titolo non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso comma 4 del presente titolo, non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Il periodo nel quale è possibile attuare l’orario in base a quanto previsto dai commi precedenti, avrà una cadenza massima semestrale; in ogni caso, durante tale periodo, l’orario normale di lavoro non potrà superare le 48 ore settimanali, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
Le Imprese che, sulla base degli accordi di cui al comma 4 del presente articolo, applichino l’istituto della flessibilità informeranno i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali circa la ripartizione dell’orario di lavoro e la specifica indicazione dei periodi di maggiore e minore prestazione. Eventuali scostamenti rispetto al programma come sopra definito, verranno tempestivamente comunicati.
Ferma restando la durata dell’orario di lavoro settimanale di riferimento medio, e solo per quelle Imprese che applicano il regime di flessibilità, viene concordata una ulteriore riduzione dell’orario annuale pari a 24 ore.
Le riduzioni di cui al precedente comma verranno attuate mediante godimento di permessi individuali retribuiti della durata variabile da un’ora, o multipli della stessa, fino alla giornata intera. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell’Azienda.
Gli eventuali accordi in materia di flessibilità esistenti a livello locale dovranno essere armonizzati con quanto previsto dal presente articolo.
I permessi non goduti entro l’anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti, con le medesime modalità sopra previste, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno seguente.
In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al comma 9, per ogni mese intero di servizio prestato.
I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione.
Nel caso di straordinario, intendendosi per tale la prestazione lavorativa eccedente il limite massimo dell’orario settimanale convenuto, la relativa maggiorazione sarà elevata al 35 per cento. Analoga maggiorazione verrà corrisposta in caso di superamento del limite minimo.
Mensilmente le Aziende forniranno ai lavoratori in regime di flessibilità idonea documentazione circa le situazioni debitorie e creditorie rispetto all’orario settimanale di riferimento.


Dichiarazione a verbale

Premesso che la regolazione dell’orario di lavoro è di pertinenza delle Parti sociali, le Parti concordano che, in caso di approvazione di una disposizione di legge sulla riduzione dell’orario di lavoro, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il presente Accordo.
Le Parti si incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione della disciplina contrattuale concernente l’orario di lavoro con le disposizioni in corso di emanazione ai sensi della direttiva comunitaria n. 104 del 1993 e del correlato “parere comune” emesso dalle OO.SS. e Confindustria. A tal fine, le Parti richiedono congiuntamente la integrale salvaguardia delle competenze che la stessa direttiva attribuisce alla contrattazione collettiva.


Art. 74 – Orario di lavoro di fanciulli e adolescenti

L’orario di lavoro dei fanciulli (minori di età inferiore a quindici anni) che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
L’orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
I minori di cui al precedente comma hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz’ora dell’orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.
L’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l’interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L’ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni, di cui all’art. 71, comma 3.


Art. 75 – Recuperi

E’ ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Contratto, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.


Art. 76 – Intervallo per la consumazione dei pasti

È demandato ai contratti integrativi aziendali stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz’ora ed un massimo di un’ora al giorno.

Art. 77 – Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi degli artt. 69 e 73 a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali e nel limite di due ore giornaliere.
I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal comma 2 del presente articolo.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito, occorrendo, anche a richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
Sono esentate dalla tenuta del registro di cui sopra le Aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanici.
Il lavoro straordinario diurno è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30 per cento.
Il lavoro straordinario notturno è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 60 per cento.
Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventiquattro e le ore sei.
La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.
Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
Dovrà essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale alberghiero di servizio al mattino seguente.


Art. 78 – Lavoro notturno

Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore ventiquattro alle ore sei verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25 per cento, fatte salve le condizioni di miglior favore.
A decorrere dal 1° giugno 1990, al personale con qualifica notturna la maggiorazione di cui sopra compete nella misura del 12 per cento in quanto della specificità delle loro prestazioni si è già tenuto conto ai fini dell’inquadramento e dei relativi livelli retributivi.
Al personale che, peraltro, sostituisca quello con qualifica notturna, assente per riposo settimanale o per altra causa, compete la normale maggiorazione del 25 per cento.

Dichiarazione a verbale

Le Parti stipulanti si impegnano a favorire l’applicazione della normativa sull’orario di lavoro nello spirito informatore della stessa.
Le Organizzazioni sindacali territoriali delle Parti stipulanti si incontreranno almeno una volta all’anno, per l’esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali in materia di orario di lavoro.


Art. 79 – Riposo settimanale

Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di ventiquattro ore.
Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza delle imprese, la compilazione dell’inventario e del bilancio annuale.


Art. 80 – Lavoro domenicale

A partire dal 1° gennaio 1991, ai lavoratori che, ai sensi della legge n. 370 del 22 febbraio 1934, godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al 10 per cento della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica.
Relativamente al periodo precedente all’entrata in vigore del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, le Parti si danno nuovamente reciproco atto di avere tenuto conto di dette prestazioni lavorative domenicali nella determinazione dei trattamenti economici e normativi complessivamente definiti dalla contrattazione collettiva.


Art. 81– Festività

Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui al presente articolo sono le seguenti:

Festività nazionali:
TABELLA “A”
Decorrenza e valore dei minimi CCNL AICA (personale qualificato)
Livello
Parametro
Contingenza
Fino al 31/12/1998
Dal 01/01/1999
Dal 01/01/2000
Dal 01/01/2001
QA
270
1.050.809
1.820.676
1.870.551
1.920.426
1.970.301
QB
240
1.040.915
1.618.378
1.664.461
1.710.545
1.756.628
213
1.039.209
1.436.311
1.479.478
1.522.644
1.565.811
183
1.029.306
1.234.014
1.273.389
1.312.764
1.352.139
165
1.022.850
1.112.635
1.149.677
1.186.718
1.223.760
148
1.016.420
998.000
1.033.000
1.068.000
1.103.000
130
1.011.444
876.622
909.580
942.539
975.497
6s
120
1.008.096
809.189
840.689
872.189
903.689
116
1.007.848
782.216
813.424
844.633
875.841
100
1.003.857
674.324
703.491
732.657
761.824

Art. 103 – Corresponsione della retribuzione

La retribuzione sarà pagata al personale secondo le consuetudini locali ed in ogni caso non più tardi della fine del mese con una tolleranza massima di sei giorni.
Quando ragioni tecniche derivanti dalla centralizzazione dell’amministrazione lo impediscano, deve essere corrisposto entro il termine sopra indicato un acconto pari al novanta per cento della retribuzione presuntivamente dovuta con conguaglio nei dieci giorni successivi.
Ai sensi della legge n. 4 del 5 gennaio 1953, le retribuzioni dovranno essere corrisposte a mezzo di buste paga, nelle quali dovrà essere indicato il periodo di lavoro cui la retribuzione stessa si riferisce, il relativo importo, la misura e l’importo del lavoro straordinario e tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale contenuta nella busta paga. Dovranno parimenti essere elencate distintamente tutte le ritenute effettuate.

Art. 104 – Assorbimenti

Le variazioni salariali derivanti dai nuovi valori di paga base nazionale di cui all’art. 102 non possono essere assorbite da quote salariali comunque denominate derivanti dalla contrattazione collettiva salvo che non sia stato diversamente ed espressamente previsto.
Art. 105 – Scatti di anzianità

A tutto il personale verranno riconosciuti sei scatti triennali per l’anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa Azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di Aziende facente capo alla stessa società).
L’anzianità utile ai fini della maturazione del primo scatto di anzianità è:

-quella maturata successivamente al compimento del diciottesimo anno di età per il personale assunto a partire dal 1° giugno 1986;
-quella maturata dal 1° giugno 1986 per il personale di età compresa tra il diciottesimo ed il ventunesimo anno, in servizio alla data del 1° giugno 1986;
-quella maturata successivamente al compimento del diciottesimo anno di età per il personale di età inferiore al diciottesimo anno, in servizio alla stessa data del 1° giugno 1986;
-quella maturata dal compimento del ventunesimo anno di età per il personale di età superiore al ventunesimo anno, in servizio alla data del 1° giugno 1986.

Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure:

Quadri A
79.000
Quadri B
76.000
Livelli

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3
Roma, 1 luglio 1988


Allegato 4
Il Direttore Generale

Allegato 5
ALLE SEGRETERIE GENERALI
FILCAMS – FISASCAT – UILTUCS


Allegato 6

Allegato 6.1

Allegato 6.2


-Negli ultimi dodici mesi di attività sono state
    effettuate riduzioni di personale
No
Sede unità produttiva interessata

Provincia …...............................................................................................................…..
Comune…........................................................................................ CAP…......……….
Via …..…………..................……....................................................... n…………......
N° iscrizione Camera di Commercio ….....................................................................….
Tel. …........................ persone da contattare …...........................………………....…...

Situazione aziendale circa i contratti formazione lavoro

a)Contratti risolti o scaduti nell’anno solare precedente a quello di presentazione del progetto
b)Contratti risolti in prova o da parte del lavoratore nel medesimo periodo
c)Contratti trasformati a tempo indeterminato nello stesso periodo
d)Contratti autorizzati nell’anno di presentazione del progetto

Numero totale di assunzioni richieste dal presente progetto ……………

N.B. I dati di cui ai punti A), B), C) e D) dovranno essere indicati nei progetti presentati successivamente all’1.1.1990.

Al progetto devono essere allegate:

-una dichiarazione con la quale l’Azienda attesta, sotto la propria responsabilità, che nell’unità produttiva interessata al progetto non sono in atto sospensioni del lavoro ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 aprile 1977, n. 675, e non sono state effettuate, nei dodici mesi precedenti la richiesta, riduzioni di personale concernenti lavoratori in possesso della stessa professionalità per l’acquisizione della quale viene stipulato il contratto di formazione e lavoro;
-l’attestazione di un’Associazione industriale aderente alla Confindustria della sussistenza di un rapporto associativo con l’azienda presentatrice del progetto.

caratteristiche del progetto

Profilo professionale cui tende il progetto e livello finale di inquadramento (*) Numero assunzioni richieste per profilo professionale Inquadramento iniziale Durata del contratto (in mesi) Ore di formazione teorica Ore di formazione tecnico-pratica
Int. (*) Est. (*)
(livello finale)
(livello finale)






(*) Se il progetto concerne più profili professionali ripetere l’indicazione nelle righe seguenti.
(**) Il progetto dovrà prevedere i contenuti del programma formativo.

Allegato 7


Confindustria, Cgil, Cisl e Uil

considerato che, anche per effetto degli sviluppi del processo di integrazione europea, si va sempre più accentuando l’importanza strategica della valorizzazione professionale delle risorse umane ai fini dell’ampliamento e del miglioramento qualitativo dell’occupazione e, al tempo stesso, della maggiore competitività internazionale delle imprese;
viste le indicazioni relative alla necessità di procedere ad una riforma del sistema di formazione professionale contenute nel Protocollo sottoscritto il 31 luglio 1992 dal Governo e dalle Parti sociali;
considerando che Confindustria e Confederazioni dei lavoratori, da tempo autonomamente impegnate nella promozione di un processo di innovazione e di sviluppo del sistema scolastico-formativo, hanno convenuto, attraverso l’accordo interconfederale del 18 dicembre 1988 e le successive intese del 13 settembre 1989, di sperimentare forme di cooperazione bilaterale nel campo delle politiche della formazione professionale;
ravvisando concordemente l’opportunità di arricchire e rendere più sistematici gli ambiti e gli strumenti di tale cooperazione in vista dell’obiettivo di contribuire congiuntamente alla realizzazione dei necessari adeguamenti normativi, istituzionali ed organizzativi nel settore della formazione professionale anche per favorire l’accesso di tipo settoriale ai programmi formativi;
individuando nella disponibilità di dati previsionali trasparenti, compiuti ed affidabili sui fabbisogni di professionalità il presupposto necessario per il miglioramento qualitativo dell’offerta formativa e per la maggior rispondenza di essa alle aspirazioni dei lavoratori ed alle esigenze delle imprese;
tenuto conto della specifica idoneità delle Parti sociali alla efficace rilevazione ed espressione di tali fabbisogni, in considerazione della diretta conoscenza e capacità di analisi delle caratteristiche e delle dinamiche del mercato del lavoro;
considerato che la revisione della disciplina legislativa dei regimi di impiego diversi dal rapporto di lavoro a tempo pieno ed a durata indeterminata in armonia con le regolamentazioni in atto negli altri Paesi europei può contribuire al miglior funzionamento del mercato del lavoro;
hanno concordato il seguente Protocollo di intesa in materia di politiche della formazione professionale e di organismi paritetici bilaterali in sostituzione delle precedenti intese interconfederali contenenti la disciplina sperimentale delle medesime materie.
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno altresì convenuto di rendere operative, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le intese di cui al Protocollo suindicato e di proseguire il confronto con l’intento di pervenire al contestuale obiettivo di:

a)definire intese, utili anche al processo legislativo, che, salvaguardando la centralità delle occupazioni a tempo pieno ed a durata indeterminata e valorizzando il ruolo dell’autonomia collettiva, siano finalizzate a facilitare la traduzione in concrete opportunità di lavoro regolamentate delle diverse esigenze produttive e ad agevolare l’inserimento lavorativo dei giovani, anche attraverso una più ampia articolazione delle tipologie contrattuali preordinate alla acquisizione di una compiuta qualificazione professionale;
b)raggiungere intese volte alla ridefinizione delle regolamentazioni di cui all’Accordo interconfederale 18 dicembre 1988, anche in relazione ai mutamenti legislativi intervenuti dopo la stipulazione di esso ed alla luce dell’esperienza risultante dall’applicazione delle medesime regolamentazioni ed avendo riguardo ad una qualificazione del contratto di formazione e lavoro nell’ambito di una pluralità di strumenti capaci, nel loro insieme, di corrispondere alle finalità formative ed occupazionali ed alle esigenze anche di flessibilità del mercato del lavoro.
Le Confederazioni stipulanti concordano di ripristinare, per un periodo di sei mesi decorrente dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, la validità e l’efficacia delle disposizioni in materia di contratti di formazione e lavoro e di contratti a tempo determinato di cui all’Accordo interconfederale 18 dicembre 1988 ed alle deliberazioni assunte il 28 febbraio 1990 dalla Commissione paritetica interconfederale istituita in applicazione del citato Accordo e di considerare automaticamente prorogata, di semestre in semestre, la validità delle disposizioni suindicate nel caso in cui esse non vengano disdettate, con raccomandata r.r., almeno 30 giorni prima della scadenza dei singoli semestri.

Roma, 20 gennaio 1993

Protocollo d’intesa
sulla formazione professionale
e gli organismi paritetici bilaterali

I. Premessa

Confindustria ed Organizzazioni sindacali dei lavoratori ribadiscono l’importanza strategica della formazione professionale ai fini del mantenimento e dello sviluppo delle possibilità di inserimento e di occupazione dei giovani e degli altri lavoratori, della difesa e dell’incremento della competitività delle imprese in un contesto economico di crescente internazionalizzazione, del progresso generale del Paese.
Ferma restando la preminente responsabilità delle istituzioni per la programmazione e la realizzazione di un sistema di formazione professionale finalizzato al conseguimento degli obiettivi dianzi indicati, le Parti ritengono che vadano proseguite, e sviluppate, le occasioni di intesa e partecipazione in ordine ai processi della formazione professionale, stimolandone e favorendone l’evoluzione verso traguardi di sempre maggiore qualità, efficacia ed efficienza.
Mediante la sottoscrizione del presente Protocollo, le Confederazioni firmatarie esprimono la comune volontà di:

1)promuovere congiuntamente nelle sedi istituzionali appropriate una revisione dell’attuale assetto normativo ed organizzativo del sistema della formazione professionale che, in coerenza con i principi e con gli obiettivi indicati nel presente Protocollo, sia funzionale a ricondurre entro un quadro strategico unitario l’esercizio della pluralità delle competenze degli organi della pubblica amministrazione, anche attraverso la valorizzazione del concorso delle Parti sociali ai processi decisionali di tali organi;
2)sviluppare ed ampliare, in parallelo con le azioni di cui al punto 1) ed a sostegno di esse, le esperienze di collaborazione bilaterale già avviate in applicazione delle Intese interconfederali precedentemente richiamate e di porre in essere, a tal fine, in tutto il territorio nazionale Organismi paritetici bilaterali per la formazione professionale sulla base delle indicazioni contenute nel presente Protocollo;
3)di promuovere la diffusione nell’intero territorio nazionale delle esperienze di collaborazione già avviate in talune aree geografiche tra le Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori e gli organi pubblici al fine di facilitare il reimpiego dei lavoratori in mobilità.
Assumono, al riguardo, importanza strategica, contribuendo a realizzare anche nel nostro Paese un sistema di formazione continua che sia coerente con i bisogni di aggiornamento e di riqualificazione, le seguenti azioni:
-accrescere la capacità del mondo del lavoro e del sistema delle imprese di sviluppare un rapporto costruttivo con le Istituzioni competenti, al fine di collegare le dinamiche dei processi formativi a reali esigenze del sistema socio-produttivo;
-in tale ambito, assumere iniziative per giungere ad una soddisfacente e sistematica rilevazione dei bisogni formativi al fine di orientare in modo conforme le attività formative realizzate dal sistema della formazione professionale;
-promuovere politiche di sviluppo e di sostegno delle attività formative dei lavoratori già inseriti nel sistema produttivo;
-contribuire alla qualificazione e alla positiva realizzazione dei sistemi di formazione in alternanza, compresi i contratti a causa mista, che si ritengono particolarmente idonei a collegare più strettamente i processi formativi alla realtà del mondo aziendale e del lavoro come dimostra anche l’esperienza di altri Paesi;
-promuovere e favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità;
-promuovere e favorire idonee attività di formazione a favore delle donne in vista della piena attuazione degli obiettivi di parità previsti dalla legge 125/1991.

Sotto il profilo della riforma e dell’adeguamento del sistema normativo della formazione professionale, si concorda sull’importanza di un aggiornamento della legge-quadro sulla formazione professionale, orientato all’innalzamento della qualità dei processi formativi, ad una equilibrata e soddisfacente articolazione degli stessi sul territorio, tenendo anche presenti le esigenze e specificità di tipo settoriale, ad una più razionale integrazione delle attività formative con i processi di istruzione scolastica, ad uno sviluppo dei sistemi di informazione ed orientamento, ad una migliore e più congrua allocazione delle risorse destinate alla formazione, nonché di una azione comune in materia di standardizzazione, valutazione e verifica dei prodotti formativi.
Per quanto attiene all’istruzione scolastica, si riconosce l’importanza e l’urgenza di un innalzamento dell’obbligo scolastico e di una riforma della scuola secondaria superiore, nel contesto di un’iniziativa organica mirata ad una integrazione fra sistemi formativi e sistema produttivo, con l’attivo coinvolgimento delle Parti sociali.
Al fine del coordinamento generale delle politiche formative le Parti riconoscono l’opportunità e si impegnano a promuovere la creazione di un Comitato nazionale per la formazione professionale, nel quale siano rappresentate le competenti istanze istituzionali (Ministero Pubblica istruzione, Ministero Università, Ministero Lavoro, Regioni) e le Parti sociali, e nell’ambito del quale le Parti medesime potranno contribuire ad indirizzare ed orientare le politiche della formazione professionale e l’utilizzo delle risorse ad esse destinate.
Carattere di urgenza riveste anche un riorientamento dell’intervento per il Mezzogiorno, nel quale le risorse destinate alla formazione dovranno sempre più essere collegate a bisogni di qualificazione ed occupazione dei lavoratori e di ampliamento e ristrutturazione dell’apparato produttivo.
Le Parti riconoscono l’importanza centrale di un più corretto e soddisfacente utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla formazione, ivi comprese quelle di origine comunitaria.
Assumono pertanto importanza ed urgenza:

-una più efficace e tempestiva applicazione della legge 492 destinata all’innovazione dei sistemi formativi regionali;
-la costituzione di un Fondo per il finanziamento delle azioni di formazione continua realizzate a beneficio delle imprese e dei lavoratori. Detto Fondo deve essere alimentato, oltre che dal contributo dello 0,30%, di cui alla legge 845/78, da altre risorse pubbliche;
-una più efficace ed adeguata utilizzazione dei Fondi comunitari per la formazione, oggi scarsamente orientati in ambito nazionale, verso i reali bisogni dei lavoratori e delle imprese.
Per quanto attiene allo sviluppo e alla qualificazione dei sistemi formativi in alternanza, le Parti concordano sulla necessità che si recuperi e si rivaluti pienamente la componente formativa di tali sistemi, e si impegnano ad operare in tale direzione svolgendo ogni opportuna azione di indirizzo e di proposta nei riguardi delle istanze formative competenti.
Per il conseguimento degli obiettivi in precedenza indicati ed elencati, l’impegno congiunto e continuativo delle Parti va pienamente realizzato e sviluppato sotto un duplice profilo.
Da un lato, si tratta di promuovere e sollecitare congiuntamente presso le istanze politiche e le autorità competenti la realizzazione degli adeguamenti normativi e degli indirizzi operativi che siano utili e necessari per il conseguimento degli obiettivi condivisi. Ciò potrebbe consentire di operare su un programma di medio/lungo periodo da svilupparsi su tre precisi argomenti:

-la risistemazione della formazione di base attraverso una analisi dei bisogni, una garanzia e un controllo dei risultati con una riduzione del consolidato a favore delle funzioni professionali di base di tipo innovativo;
-l’integrazione fra sistema formativo e sistema delle imprese tramite l’attivazione di un valido sistema di alternanza che individui un ruolo attivo delle parti e delle istituzioni in stretta collaborazione;
-la messa a punto di un sistema di formazione continua, finanziato dal Fondo nazionale per la formazione continua e fondato su una legislazione di sostegno.

Dall’altro lato si tratta, nell’immediato e in via operativa, di realizzare nell’ambito degli Organismi paritetici iniziative comuni che sviluppino la reale capacità delle Parti di maturare una cultura della formazione e una prassi di lavoro ad essa finalizzata e suscettibile di produrre risultati significativi in ordine al ruolo che le Parti possono e debbono svolgere per contribuire a migliorare la qualità e l’efficacia del sistema di formazione.
II. Linee guida di una riforma normativa

Le Parti si impegnano a costituire un Gruppo di esperti che definiscano proposte di revisione normativa in ordine alle seguenti priorità:
1)ruolo delle Parti sociali;
2)coordinamento interistituzionale del sistema formativo;
3)razionalizzazione delle diverse “vie” di formazione professionale e loro coordinamento verso un assetto di sistema;
4)quadro finanziario;
5)Organismi paritetici bilaterali.


1.Ruolo delle Parti sociali

Le Parti concordano sull’obiettivo che una revisione normativa della formazione professionale valorizzi il ruolo delle Parti stesse in questo settore attraverso un loro più incisivo ed esplicito riconoscimento (peraltro già ripreso sotto diverse forme nell’attuale legislazione), in particolare nei processi decisionali degli organismi pubblici a livello centrale e regionale.
Le Parti ritengono che il riconoscimento andrebbe rafforzato insieme al ruolo primario degli Organismi bilaterali nelle azioni volte ad indirizzare la programmazione delle attività formative promosse e gestite dalle istituzioni pubbliche.


2.Coordinamento interistituzionale

Le Parti concordano inoltre nell’istituzione di una struttura di coordinamento interistituzionale della formazione professionale, nella quale le varie componenti del sistema (Stato-Ministeri competenti, Regioni, forze sociali) possano coordinare le rispettive iniziative in un quadro di attiva e responsabile compartecipazione.
Data la natura peculiare della formazione professionale, le parti ritengono che la struttura di coordinamento dovrebbe far capo al Ministero del lavoro.


3.Razionalizzazione del sistema

Le Parti concordano per una revisione normativa che dovrebbe ricondurre ad unità sistemica le diverse vie di formazione professionale, riassumendo in quadro coerente, anche se differenziato, le diverse strade di formazione, e cioè:

-Istituti professionali di Stato;
-corsi regionali;
-sistemi di formazione in alternanza;
-attività di formazione continua, evitando la disarticolazione e la dispersione.

Nel quadro del riordino legislativo dei contratti a causa mista vanno previste particolari forme di incentivazione per quei contratti che valorizzino il contenuto formativo.
Carattere di ancor maggiore problematicità riveste il rapporto Istituti professionali di Stato-Corsi regionali, rapporto oggi privo di reali momenti di coordinamento e che dovrebbe trovare invece momenti di concertazione specie per quanto attiene alla programmazione degli interventi e alla destinazione delle risorse.
Ciò vale in generale, e vale in modo particolare per la fascia della formazione di 2° livello.


4.Finanziamento

Le Parti assumono la comune convinzione che l’attuale regime di “spesa” pubblica per la formazione appare anomalo, sperequato ed inadeguato, con:

-differenze tra Regione e Regione non giustificate da ragioni obiettive;
-polverizzazione e dispersione degli interventi tra pubbliche amministrazioni diverse;
-penalizzazione di particolari segmenti formativi (es. formazione continua e formazione in alternanza) e dei processi di adeguamento/aggiornamento strutturale e funzionale del sistema (attrezzature dei Cfp, formazione formatori, orientamento);
-scarsa e inefficace operatività della legge 492 sull’innovazione dei sistemi formativi regionali;
-utilizzo non soddisfacente dei Fondi strutturali Cee, e dei Programmi formativi Cee.

Va anzitutto costituito un Fondo che finanzi le attività di formazione continua nonché quelle degli Organismi paritetici bilaterali.
In generale, andrebbe poi elaborato un bilancio generale delle risorse della formazione professionale, in cui annualmente trovassero visibile collocazione i vari flussi finanziari destinati al sistema dalle diverse fonti.
Questo bilancio andrebbe annualmente sottoposto all’istituendo Comitato nazionale di coordinamento interistituzionale, per le necessarie valutazioni.


5.Organismi paritetici bilaterali

Le Parti concordano che gli Organismi paritetici bilaterali da esse promossi costituiscono lo snodo operativo mediante il quale le Parti stesse offrono congiuntamente al sistema formativo, in modo non episodico ma continuativo ed organizzato, il proprio contributo di indicazioni e proposte nel campo della formazione, dell’orientamento e della riqualificazione per agevolare il reimpiego.
È a tal fine necessaria una revisione normativa che riconosca pienamente il ruolo di tali Organismi che, in quanto emanazione diretta e congiunta delle Parti sociali, sono in grado di offrire tutta una gamma di apporti dei quali il sistema formativo può utilmente avvalersi per far corrispondere sempre più e sempre meglio le dinamiche formative ai reali bisogni delle imprese e dei lavoratori.
A questo scopo le Parti concordano sull’esigenza che il sistema di formazione professionale interagisca permanentemente con la rete di organismi paritetici bilaterali sul territorio cui affidare funzioni di conoscenza, valutazione ed indirizzo nel campo della formazione.

III. Compiti delle Parti in materia di Organismi
paritetici bilaterali

Le Parti condividono la necessità di pervenire entro il termine di 30 giorni dall’operatività del presente Protocollo alla costituzione di un Organismo nazionale con compiti di coordinamento degli Organismi regionali e di interazione con i soggetti nazionali e comunitari e ad una diffusione su scala nazionale di Organismi bilaterali a livello regionale, e successivamente ad una regolamentazione organica di tali strutture:

a)La diffusione su scala nazionale della bilateralità sarà realizzata in attuazione di quanto esposto nei seguenti paragrafi:

1.In ciascuna regione, ad iniziativa delle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori aderenti a Confindustria, Cgil, Cisl e Uil viene costituito un Organismo paritetico per la formazione professionale.
Gli Organismi paritetici bilaterali esercitano un ruolo attivo nei confronti degli organi pubblici istituzionalmente preposti, nell’ambito della Regione, al settore della formazione professionale, volto a promuovere il miglioramento qualitativo dell’offerta formativa e la rispondenza di essa alle aspirazioni dei lavoratori ed ai fabbisogni di professionalità delle imprese, anche sulla base degli eventuali apporti propositivi forniti congiuntamente dalle Associazioni nazionali di categoria degli imprenditori e dei lavoratori aderenti a Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.
In tale ambito ed allo specifico fine di orientare l’offerta formativa verso le concrete esigenze della realtà economica e sociale, gli Organismi paritetici:

-effettueranno, nella regione di competenza, la rilevazione dei fabbisogni formativi in attuazione dell’indagine nazionale di cui al presente protocollo;
-si avvarranno dei risultati delle rilevazioni al fine di collaborare ad una programmazione regionale delle attività formative coerente con i risultati predetti, individuando in particolare i fabbisogni formativi dei lavoratori collocati in mobilità e proponendo interventi di riqualificazione giudicati idonei a facilitarne il reimpiego.

I provvedimenti e le misure di natura legislativa, amministrativa e programmatoria in materia di formazione professionale, preventivamente all’adozione di essi da parte degli organi pubblici competenti operanti nell’ambito della Regione, formeranno oggetto di esame da parte dell’Organismo paritetico, ai fini della ricerca di valutazioni convergenti e della prospettazione di esse nelle competenti sedi istituzionali. Il predetto esame preventivo è finalizzato anche alla definizione di indirizzi comuni per i rappresentanti delle Parti sociali nella Commissione regionale per l’impiego ed in altri organi collegiali nei quali le Parti stesse siano rappresentate.
Le Confederazioni stipulanti concordano sull’opportunità che tra gli organismi paritetici bilaterali e le Associazioni sindacali ed imprenditoriali aderenti alle predette Confederazioni, che, anche in relazione a quanto previsto al punto 1.2. dell’Accordo interconfederale 25 gennaio 1990, realizzino, a livello territoriale o di categoria, esperienze di collaborazione nel campo della formazione professionale, intercorrano rapporti di reciproca informazione, anche in vista della prospettiva di sviluppare eventuali sinergie.
Tenuto conto dell’opportunità che gli Organismi paritetici esercitino i compiti ad essi attribuiti sulla base di un adeguato quadro conoscitivo e previsionale della situazione e delle tendenze del mercato del lavoro, gli Organismi predetti procederanno periodicamente ad una analisi e ad una valutazione globale e sistematica dei principali indicatori dell’andamento quantitativo e qualitativo della domanda e dell’offerta di lavoro, utilizzando i dati sia direttamente acquisiti sia disponibili presso gli organi della pubblica amministrazione (Osservatorio del mercato del lavoro, Agenzie per l’impiego, Uffici del lavoro e Sezioni circoscrizionali per l’impiego, sedi periferiche dell’INPS, ecc.). Nel quadro di tali analisi, saranno oggetto di specifico approfondimento aspetti particolari del mercato del lavoro, quali quelli relativi al reimpiego dei lavoratori in mobilità, alla ripartizione degli avviamenti per tipologie contrattuali, agli effetti occupazionali degli incentivi alle assunzioni di particolari categorie di lavoratori previsti da leggi statali o regionali, ecc.

2.Allo scopo di promuovere l’applicazione dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 863/1984, concernente i progetti che prevedono la richiesta di finanziamento alle Regioni e la precedenza nell’accesso ai finanziamenti dei progetti che abbiano formato oggetto di intese con i Sindacati, gli Organismi paritetici predisporranno, sulla base delle esigenze concordemente definite dalle Associazioni nazionali di categoria degli imprenditori e dei lavoratori, modelli formativi e promuoveranno il finanziamento da parte della Regione dei progetti conformi ai modelli suindicati. Le Confederazioni stipulanti ritengono opportuno che gli Organismi bilaterali attivino una significativa sperimentazione su:

a)promozione delle azioni positive di cui all’articolo 3 della legge n. 125/1991 anche attraverso azioni di sostegno alla progettazione ed al finanziamento delle azioni medesime;
b)promozione di interventi formativi e/o di tirocinio guidato finalizzati all’inserimento dei disabili aventi titolo al collocamento obbligatorio nelle occupazioni disponibili confacenti alla proficua utilizzazione delle residue capacità lavorative dei singoli disabili;
c)promozione di interventi formativi in materia di prevenzione antinfortunistica e di igiene e sicurezza del lavoro;
d)promozione di interventi formativi realizzati mediante finanziamenti pubblici, per agevolare l’impiego o il reimpiego dei disoccupati di lunga durata e dei lavoratori in mobilità.

3.L’Organismo paritetico sarà complessivamente composto da dodici titolari e da dodici supplenti designati pariteticamente dalle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori esistenti nella Regione ed aderenti a Confindustria, da un lato, e a Cgil, Cisl e Uil, dall’altro; dell’Organismo non potranno far parte presidenti o direttori di Istituti o di Centri formativi.
L’Organismo decide all’unanimità. Esso è convocato dal presidente, anche su richiesta di una delle due componenti, con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima della data della riunione; è validamente costituito con la presenza delle due componenti ed è presieduto a turni semestrali, alternativamente, da uno dei componenti designati dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
La sede ed i servizi di segreteria sono forniti dall’Associazione territoriale degli industriali del capoluogo di Regione ovvero dalla Federazione regionale degli industriali.
L’Organismo definisce il programma annuale delle iniziative concordate, nell’ambito di orientamenti generali definiti collegialmente dalle Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, che hanno dato vita all’Organismo medesimo. Dopo dodici mesi dalla predisposizione del primo programma e successivamente, con periodicità annuale, le Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori suindicate procederanno ad un esame congiunto dei risultati delle attività dell’Organismo ed alla definizione di orientamenti generali in vista della elaborazione del programma successivo.
L’Organismo potrà avvalersi dell’apporto non retribuito di tecnici o esperti operanti nell’ambito delle Associazioni imprenditoriali e dei lavoratori o nelle strutture formative eventualmente istituite dalle predette Organizzazioni.

4.Gli Organismi paritetici promuovono inoltre la stipulazione di convenzioni tra le Associazioni territoriali degli industriali e dei lavoratori in essi rappresentate e le Agenzie regionali per l’impiego, aventi lo scopo di facilitare il reimpiego presso altre imprese dei lavoratori in mobilità.
Le convenzioni avranno le seguenti caratteristiche:

a)le imprese iscritte alle associazioni aderenti alla Confindustria, che abbiano proceduto a riduzioni di personale a norma degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, forniranno alle Associazioni territoriali degli industriali i dati relativi agli specifici requisiti professionali individuali dei lavoratori collocati in mobilità;
b)le Associazioni territoriali degli industriali comunicheranno i dati di cui al punto a) alla Agenzia regionale per l’impiego, che procederà alla predisposizione di schede descrittive dei requisiti professionali dei singoli lavoratori ed alla trasmissione periodica di tali schede, raggruppate per ciascuna delle liste circoscrizionali di iscrizione dei lavoratori stessi, alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti a Cgil, Cisl e Uil, alle Associazioni, territoriali degli industriali aderenti alla Confindustria ed all’Organismo paritetico;
c)le Associazioni territoriali degli industriali porranno le imprese di cui al punto a) nella condizione di poter consultare le schede trasmesse dall’Agenzia per l’impiego e forniranno alle imprese che ne facciano richiesta, con il concorso dell’impresa di provenienza dei singoli lavoratori in mobilità, informazioni aggiuntive in ordine ai requisiti professionali dei lavoratori medesimi; le schede potranno essere consultate anche dalle imprese non associate che ne facciano richiesta;
d)le Organizzazioni territoriali aderenti a Cgil, Cisl e Uil presteranno ai lavoratori in mobilità l’assistenza da essi richiesta ai fini dei rapporti con l’ente previdenziale e con gli organi periferici del Ministero del lavoro e si adopereranno, in collaborazione con le Associazioni industriali, per accelerare il reperimento da parte delle imprese disponibili a prendere contatto con essi ed ai fini di una tempestiva risposta alle proposte di assunzione ad essi eventualmente rivolte;
e)le imprese comunicheranno i nominativi dei lavoratori, con i quali hanno preso contatto avvalendosi degli strumenti offerti dalla convenzione e che abbiano accettato ovvero rifiutato la proposta di assunzione, all’Agenzia per l’impiego, alle Organizzazioni territoriali aderenti a Cgil, Cisl e Uil, nonché, per il tramite della Associazione territoriale degli industriali, all’impresa di provenienza del lavoratore, anche ai fini dell’applicazione, nei confronti di essa, della disposizione di cui all’articolo 5, comma 5, della legge n. 223/1991.

Sono fatte salve le analoghe esperienze di collaborazione tra le Parti sociali e le Agenzie regionali per l’impiego già realizzate o avviate a livello territoriale.

5.In attesa che siano disponibili i risultati dell’indagine sui fabbisogni formativi, l’Organismo paritetico procederà, in collaborazione con l’Agenzia per l’impiego, con l’Osservatorio del mercato del lavoro, con l’Ufficio regionale del lavoro e con i servizi della Regione preposti all’orientamento ed alla formazione professionale, ad una analisi tecnica dei requisiti professionali dei singoli lavoratori risultanti dalle schede di cui al precedente punto 4, lettera b), al fine di individuare:

-i lavoratori carenti delle professionalità prevedibilmente richieste dal mercato o che abbiano comunque manifestato la disponibilità a partecipare a corsi di riqualificazione;
-le professionalità, l’acquisizione delle quali sia giudicata idonea ad accrescere le probabilità di reimpiego dei lavoratori medesimi.

I risultati dell’analisi tecnica verranno portati a conoscenza della Commissione regionale per l’impiego al fine di contribuire all’efficace esercizio dei compiti ad essa attribuiti dall’articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n. 223/1991 in ordine alla prospettazione alla Regione della organizzazione di corsi di riqualificazione per i lavoratori in mobilità.
Le schede predisposte dall’Agenzia a norma del precedente punto 4, lettera b), verranno aggiornate sulla base dei risultati dei corsi di riqualificazione frequentati dai lavoratori in mobilità.

b)Una nuova e più compiuta regolamentazione degli Organismi paritetici potrà essere concordata, allorché saranno realizzate le condizioni necessarie per un collegamento ed un raccordo organico tra le attività degli Organismi stessi ed il sistema istituzionale della formazione professionale, con particolare riferimento alle aree di intervento di più diretta pertinenza delle parti e cioè la formazione in alternanza e la formazione continua.
Le Parti concordano infine sul fatto che le suesposte indicazioni per un aggiornamento e un coordinamento dell’impianto normativo della formazione professionale postulano la necessità che venga abbandonata la strada delle revisioni parziali ed episodiche per particolari aspetti della formazione, e si intraprenda invece la via della riforma organica e complessiva capace di ricondurre a visione sistemica la complessa materia.

Allegato 7.1

ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI
DELL’INDUSTRIA E DEI SERVIZI


La elaborazione di un progetto di fattibilità finalizzato a realizzare un sistema permanente di rilevazione di fabbisogni formativi, promosso e gestito dalle Parti sociali, richiede una analisi propedeutica dei seguenti elementi di base:

a)obiettivi ed indirizzi generali dell’iniziativa;
b)tempi e modalità di realizzazione del progetto di fattibilità;
c)risorse professionali impegnate e struttura di gestione dell’iniziativa;
d)risorse finanziarie ipotizzabili per la elaborazione e gestione del progetto.


a)Obiettivi ed indirizzi generali dell’iniziativa:

-puntare verso uno strumento di indirizzo dell’offerta formativa in “grande”, di tipo qualitativo;
-indicare, con periodici aggiornamenti, quali sono, come si articolano e con quale intensità i fabbisogni di formazione;
-fornire elementi per organizzare in maniera flessibile il sistema di formazione professionale, per rispondere meglio alle esigenze locali;
-definire la qualità della domanda per “ceppi professionali” con l’individuazione delle conoscenze di base relative alle specificità funzionali e alle capacità trasversali ad esse correlate;
-verificare le aggregazioni per “ceppi professionali” con imprenditori ed aziende, attraverso le relative aggregazioni settoriali;
-stimare la qualità dei fabbisogni in termini di fabbisogni critici, emergenti, in declino.


b)Tempi e modalità di elaborazione del progetto di fattibilità

Si ritiene che nell’arco di due mesi un gruppo di esperti opportunamente individuati possa elaborare un progetto esecutivo di fattibilità che, sulla base degli elementi forniti, sia in grado di definire:

B1. il modello di indagine;
B2.il campione di rilevazione (settoriale e territoriale);
B3. l’impianto organizzativo generale;
B4. i costi dell’iniziativa e dei successivi aggiornamenti;
B5. le possibili fonti di finanziamento.

Gli esperti da coinvolgere saranno scelti di comune accordo fra quelli di rilevanza specifica nazionale, dalle Parti stipulanti che assumeranno la responsabilità dell’intera iniziativa nei confronti delle istituzioni pubbliche.


c)Risorse professionali impegnate e strutture di gestione dell’iniziativa:

1. Organismi bilaterali di livello centrale e regionale

A livello centrale l’Organismo bilaterale nazionale avrà il compito di:

-rendere esecutiva l’iniziativa, promuoverla e diffonderla a tutti i livelli;
-controllare la realizzazione dell’iniziativa, attraverso esami periodici dello stato di attuazione;
-amministrare le risorse finanziarie.

A livello regionale gli Organismi bilaterali avranno la responsabilità di:

-realizzare le analisi dei fabbisogni sulla base del progetto esecutivo e del relativo modello messo a punto a livello centrale;
-orientare le Amministrazioni regionali verso l’uso dei risultati delle analisi dei fabbisogni;
-amministrare le risorse finanziarie.

2. Altri esperti, prescelti di comune accordo dagli Organismi bilaterali a sostegno della loro attività

A livello centrale e regionale si potrà fare ricorso ad esperti e strutture specialistiche esterne che, in funzione delle risorse attivate potranno essere utilizzate per la gestione dell’iniziativa.


d)Risorse finanziarie cui attingere per la elaborazione del progetto e per la sua realizzazione

Il Gruppo di esperti incaricato, elaborerà un pre-progetto di fattibilità da presentare alle istituzioni pubbliche per il finanziamento dell’iniziativa.
A questo riguardo si propongono quattro ipotesi di finanziabilità:

1)Legge 492/1991 che interviene per innovare i sistemi formativi regionali. In questo caso il pre-progetto andrebbe elaborato con una distribuzione regionale dei costi presunti.
2)Legge 845/1978 che all’articolo 18 finanzia studi e ricerche promosse dal Ministero del lavoro.
3)Finanziamento o cofinanziamento comunitario.
4)Altri provvedimenti legislativi.

Allegato 8


Confindustria, Cgil, Cisl e Uil

visto il punto 11 dell’Accordo interconfederale 18 dicembre 1988 che impegna le Confederazioni stipulanti a definire, nel caso di modifiche legislative, i coordinamenti tra regolamentazione interconfederale e nuova disciplina legislativa che si rendano necessari;
viste le modifiche della disciplina legislativa dei contratti di formazione e lavoro introdotte dall’articolo 16 della legge 19 luglio 1994, n. 451, così come modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 674;
tenuto conto del contributo propositivo dato alla introduzione di tali modifiche, mediante il concorso alla definizione delle linee guida di cui al punto b) del paragrafo “Occupazione giovanile e formazione” contenuto nel Protocollo concordato il 23 luglio 1993 tra il Governo e le Parti sociali, nonché mediante le intese programmatiche in materia di contratti di formazione e lavoro concordate a livello interconfederale il 20 gennaio 1993;
nell’intento di continuare ad esercitare il ruolo svolto nell’ultimo decennio sul piano della regolamentazione interconfederale degli strumenti miranti a promuovere l’occupazione giovanile;
hanno concordemente individuato nella prima parte del presente Accordo – congiuntamente trasmesso dalle parti al Ministro del lavoro anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge n. 169/91 – gli adattamenti della citata regolamentazione interconfederale alla nuova disciplina legislativa, sulla base dei quali le Commissioni bilaterali procederanno a verificare la conformità alla regolamentazione medesima dei progetti successivi al 31 marzo 1995.
Le Parti hanno altresì concordato le intese di cui alla seconda parte del presente Accordo in vista dell’obiettivo di dare impulso alla attuazione del Protocollo del 20 gennaio 1993 sulla formazione professionale anche mediante un rilancio del ruolo degli Organismi paritetici bilaterali.



I)Regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro

1)Durata dei contratti e attività formativa

Nel punto 2 dell’Accordo interconfederale 18 dicembre 1988, il secondo ed il terzo capoverso sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:
Si considerano conformi alla presente regolamentazione:

-i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro finalizzati all’acquisizione di professionalità elevate come definite al punto a) del successivo paragrafo 2 (Tipologie contrattuali), prevedano 140 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa per 24 mesi di durata;
-i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro finalizzati all’acquisizione di professionalità intermedie come definite al punto b) del successivo paragrafo 2, prevedano un numero di ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa compreso tra 100 ore per 18 mesi di durata e 120 ore per 24 mesi di durata.

Le Parti convengono che non sono retribuite le ore di formazione eventualmente aggiuntive rispetto alle 100, alle 120 o alle 140 indicate nel precedente capoverso per le professionalità e per le durate ivi previste.
Le ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa comprendono 40 ore riservate allo svolgimento di formazione tecnico-pratica, secondo le modalità e i contenuti indicati nel progetto formativo presentato e dichiarato conforme.
La “nota a verbale” al punto 2 dell’Accordo interconfederale 18 dicembre 1988 si applica ai progetti che prevedono contratti di durata inferiore a 18 mesi.
Si considerano altresì conformi alla presente regolamentazione i progetti preordinati alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro di cui all’art. 16, comma 2, lettera b), della legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevedano una durata di dodici mesi e 20 ore di formazione teorica. La formazione predetta dovrà concernere la disciplina del rapporto di lavoro, l’organizzazione del lavoro e la prevenzione ambientale ed antinfortunistica. Le Parti convengono che le ore di formazione eventualmente aggiuntive rispetto alle 20 non siano retribuite.
La formazione teorica relativa ai progetti di cui al precedente capoverso viene determinata in modo conforme alle disposizioni di cui al punto 3 delle deliberazioni assunte il 28 febbraio 1990 dalla Commissione tecnica bilaterale istituita in attuazione dell’Accordo interconfederale 18 dicembre 1988 con gli adattamenti di seguito indicati:

a)la formazione teorica deve avere una durata non inferiore a 20 ore sia per gli “addetti ad attività di produzione” che per gli “addetti ad attività di impiego”;
b)i temi specifici relativi alle aree tematiche di cui alle predette deliberazioni devono essere integrati con nozioni relative alla organizzazione del lavoro;
c)in sostituzione del prospetto costituente l’allegato 1 del punto 3 delle deliberazioni predette, la ripartizione delle 20 ore di formazione teorica verrà effettuata come segue per tutti i lavoratori:

Prevenzione antinfortunistica:
10 ore
Disciplina rapporto:
6 ore
Organizzazione lavoro:
4 ore
Premessa al ccnl …………………………………………………………….. pag.
4
Campo di applicazione ………………………………………………………..
7

TITOLO I – SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI


Art.
1. –
Confronto istituzionale …………………………………………..
8
Art.
2. –
Livello nazionale ………………………………………………...
8
Art.
3. –
Livello aziendale ………………………………………………...
9
Art.
4. –
Osservatorio di settore …………………………………………...
10
Art.
5. –
Pari opportunità ………………………………………………….
10
Art.
6. –
Enti Bilaterali …………………………………………………….
11
Art.
7. –
Procedure di composizione e conciliazione delle controversie ….
11
Art.
8. –
Contrattazione territoriale ………………………………………..
16
Art.
9. –
Procedure per il rinnovo del CCNL ……………………………...
17
Art.
10. –
Contrattazione aziendale ………………………………………...
18
Art.
11. –
Contrattazione di secondo livello: premio di risultato …………..
19
Art.
12. –
Archivio dei Contratti ……………………………………………
20
Art.
13. –
Organizzazione del lavoro ……………………………………….
20
Art.
14. –
Dirigenti sindacali ……………………………………………….
21
Art.
15. –
Permessi sindacali ……………………………………………….
21
Art.
16. –
Diritto di affissione ………………………………………………
22
Art.
17. –
Assemblea ………………………………………………………..
22
Art.
18. –
Referendum ……………………………………………………...
23
Art.
19. –
Norme generali …………………………………………………..
23
Art.
20. –
Contributi associativi …………………………………………….
23
Art.
21. –
Rappresentanza Sindacale Unitaria ……………………………...
23


TITOLO II – INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

Art.
22. –
Classificazione del personale ……………………………………
26
Art.
23. –
Passaggi di qualifica ……………………………………………..
35
Art.
24. –
Mansioni promiscue ……………………………………………..
36
Art.
25. –
Commissione per la revisione della classificazione ……………..
36
Art.
26. –
Mobilità ………………………………………………………….
36


TITOLO III – FORME DI CONTRATTO DI LAVORO

apprendistato
Art.
27. –
Assunzione dell’apprendista ……………………………………..
pag.
37
Art.
28. –
Durata e qualifiche dell’apprendistato …………………………...
38
Art.
29. –
Periodo di prova …………………………………………………
39
Art.
30. –
Numero degli apprendisti ………………………………………..
39
Art.
31. –
Orario di lavoro e impegno formativo …………………………...
39
Art.
32. –
Obblighi del datore di lavoro …………………………………….
40
Art.
33. –
Obblighi dell’apprendista ………………………………………..
40
Art.
34. –
Malattia dell’apprendista ………………………………………...
41
Art.
35. –
Conclusione del periodo di apprendistato ……………………….
41
Art.
36. –
Prove di idoneità e comunicazioni all’Ufficio di collocamento …
41
Art.
37. –
Retribuzione degli apprendisti …………………………………...
42
Art.
38. –
Clausola di rinvio ………………………………………………..
42

stagiaires
Art.
39. –
Stagiaires ………………………………………………………...
42
Art.
40. –
Lavoratori Studenti ………………………………………………
43

contratto di formazione e lavoro
Art.
41. –
Clausola di rinvio ………………………………………………..
43

contratto a tempo parziale
Art.
42. –
Finalità …………………………………………………………...
43
Art.
43. –
Elementi del rapporto ……………………………………………
44
Art.
44. –
Disciplina del rapporto …………………………………………..
44
Art.
45. –
Trattamento di fine rapporto …………………………………….
45
Art.
46. –
Clausole di rinvio ………………………………………………..
45
Art.
47. –
Condizioni di miglior favore …………………………………….
45
Art.
48. –
Part-time temporaneo ……………………………………………
46

lavoro ripartito
Art.
49. –
Condizioni ……………………………………………………….
46
contratti a termine, aziende di stagione e lavoro temporaneo
Art.
50. –
Casi e condizioni ………………………………………………...
pag.
47
Art.
51. –
Riposi compensativi e proroga del contratto …………………….
47
Art.
52. –
Costituzione del rapporto ………………………………………..
48
Art.
53. –
Disciplina generale ………………………………………………
48
Art.
54. –
Periodo di prova …………………………………………………
49
Art.
55. –
Trattamento normativo …………………………………………..
49
Art.
56. –
Trattamento economico ………………………………………….
49
Art.
57. –
Risoluzione del rapporto …………………………………………
49
Art.
58. –
Spese di viaggio ………………………………………………….
50
Art.
59. –
Chiusura dell’esercizio o riduzione del personale per cause di forza maggiore …………………………………………………...
50
Art.
60. –
Lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato …………….
50
Art.
61. –
Numero di lavoratori che possono essere assunti nelle aziende di stagione ……………………………………………………...
54

lavoro extra
Art.
62. –
Disciplina del rapporto …………………………………………..
54

contratto di inserimento
Art.
63. –
Disciplina del rapporto …………………………………………..
55
Art.
64. –
Lavoro Parasubordinato …………………………………………
55


TITOLO IV – RAPPORTO DI LAVORO

Art.
65. –
Assunzione ………………………………………………………
56
Art.
66. –
Esclusione delle quote di riserva ………………………………...
56
Art.
67. –
Periodo di prova …………………………………………………
57
Art.
68. –
Donne e minori …………………………………………………..
57
Art.
69. –
Orario normale settimanale ……………………………………...
58
Art.
70. –
Distribuzione dell’orario settimanale ……………………………
58
Art.
71. –
Ripartizione dell’orario di lavoro giornaliero ……………………
58
Art.
72. –
Riduzione dell’orario di lavoro ………………………………….
58
Art.
73. –
Flessibilità ………………………………………………………..
59
Art.
74. –
Orario di lavoro di fanciulli e adolescenti ……………………….
61
Art.
75. –
Recuperi ………………………………………………………….
61
Art.
76. –
Intervallo per la consumazione dei pasti ………………………...
61
Art.
77. –
Lavoro straordinario ……………………………………………..
62
Art.
78. –
Lavoro notturno ………………………………………………….
62
Art.
79. –
Riposo settimanale ……………………………………………….
pag.
63
Art.
80. –
Lavoro domenicale ………………………………………………
63
Art.
81. –
Festività ………………………………………………………….
64
Art.
82. –
Ferie ……………………………………………………………...
65
Art.
83. –
Congedo per matrimonio ………………………………………...
66
Art.
84. –
Congedo per motivi familiari ……………………………………
67
Art.
85. –
Permessi per elezioni …………………………………………….
67
Art.
86. –
Permessi per lavoratori studenti – Diritto allo studio ……………
67
Art.
87. –
Doveri del lavoratore …………………………………………….
69
Art.
88. –
Sanzioni disciplinari ……………………………………………..
69
Art.
89. –
Assenze non giustificate …………………………………………
71
Art.
90. –
Divieto di accettazione delle mance ……………………………..
71
Art.
91. –
Consegne e rotture ……………………………………………….
71
Art.
92. –
Corredo – Abiti di servizio ………………………………………
72


norme specifiche per l’area quadri
Art.
93. –
Disposizioni generali …………………………………………….
72
Art.
94. –
Assistenza sanitaria integrativa ………………………………….
72
Art.
95. –
Indennità di funzione …………………………………………….
73
Art.
96. –
Formazione e aggiornamento ……………………………………
73
Art.
97. –
Responsabilità civile ……………………………………………..
73

trattamento economico
Art.
98. –
Elementi della retribuzione ………………………………………
73
Art.
99. –
Trattamenti salariali integrativi ………………………………….
67
Art.
100. –
Determinazione della retribuzione giornaliera …………………..
74
Art.
101. –
Determinazione della retribuzione oraria ………………………..
74
Art.
102. –
Paga base nazionale ……………………………………………...
74
Art.
103. –
Corresponsione della retribuzione ……………………………….
75
Art.
104. –
Assorbimenti ……………………………………………………..
75
Art.
105. –
Scatti di anzianità ………………………………………………..
76
Art.
106. –
Premio di anzianità ………………………………………………
77
Art.
107. –
Tredicesima mensilità ……………………………………………
77
Art.
108. –
Quattordicesima mensilità ……………………………………….
77
Art.
109. –
Previdenza Complementare ……………………………………...
78


TITOLO V – SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

Art.
110. –
Malattia …………………………………………………………..
80
Art.
111. –
Infortunio ………………………………………………………...
82
Art.
112. –
Conservazione del posto …………………………………………
pag.
83
Art.
113. –
Lavoratori affetti da tubercolosi …………………………………
84
Art.
114. –
Gravidanza e puerperio …………………………………………..
84
Art.
115. –
Servizio militare di leva ………………………………………….
87
Art.
116. –
Richiamo alle armi ………………………………………………
88


TITOLO VI – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art.
117. –
Recesso …………………………………………………………..
89
Art.
118. –
Preavviso ………………………………………………………...
89
Art.
119. –
Indennità sostitutiva del preavviso ………………………………
90
Art.
120. –
Dimissioni ………………………………………………………..
90
Art.
121. –
Dimissioni per giusta causa ……………………………………...
90
Art.
122. –
Dimissioni in caso di matrimonio ………………………………..
91
Art.
123. –
Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo …
91
Art.
124. –
Licenziamento discriminatorio …………………………………..
92
Art.
125. –
Licenziamento in caso di matrimonio …………………………...
93
Art.
126. –
Trattamento di fine rapporto …………………………………….
93
Art.
127. –
Restituzione documenti di lavoro ………………………………..
94
Art.
128. –
Tentativo di conciliazione relativo ai licenziamenti individuali ...
94
Art.
129. –
Collegio di Arbitrato relativo ai licenziamenti individuali ………
95
Art.
130. –
Compiti del Collegio di Arbitrato relativi ai licenziamenti individuali ………………………………………………………..
95
Art.
131. –
Decorrenza e durata ……………………………………………...
95
Allegato
1
……………………………………………………………………
97
Allegato
2
……………………………………………………………………
98
Allegato
3
……………………………………………………………………
100
Allegato
4
……………………………………………………………………
102
Allegato
5
……………………………………………………………………
103
Allegato
6
……………………………………………………………………
104
Allegato
7
……………………………………………………………………
120
Allegato
8
……………………………………………………………………
135