Ipotesi di accordo nazionale di lavoro

per le aziende aderenti all'ANIPO


L’anno 2001, il giorno 26 del mese di febbraio in Roma

tra

L' Associazione Nazionale Importatori Prodotti Ortofrutticoli rappresentata dal Presidente dott. Attilio Pagli, dal Segretario Generale Cap. Fausto Ratto, assistiti dalla d.ssa Daniela Brambilla

con l’assistenza della CONFCOMMERCIO nella persona dell’Assistente del Presidente per le Relazioni Sindacali Dott. Basilio Mussolin, del dott. Guido Lazzarelli e del Dott. Claudio Catapano, del Settore Relazioni Sindacali e Legislazione del Lavoro


e

la FILCAMS - CGIL , rappresentata dal Segretario Generale Ivano Corraini e da Marinella Meschieri

la FISASCAT-CISL , rappresentata dal Segretario Generale Gianni Baratta e da Pietro Giordano

la UILTuCS-UIL , rappresentata dal Segretario Generale Brunetto Boco e da Gianni Rodilosso


si è stipulato

il presente accordo nazionale aggiuntivo al CCNL del Terziario 20.09.1999 di estensione dello stesso ai dipendenti dalle aziende aderenti all'ANIPO.



PREMESSA

Le parti stipulanti il presente accordo ritengono di considerare applicabile a tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle aziende che svolgono attività di importazione di prodotti ortofrutticoli aderenti ad ANIPO, con decorrenza 1.03.2001 le norme contrattuali del CCNL per i dipendenti del Terziario della Distribuzione e Servizi 20 settembre 1999.

Le parti, considerata la necessità che alcuni istituti contrattuali, per essere aderenti alle specificità del settore, caratterizzato da fasi di lavorazioni strettamente connesse alle ciclicità tipiche del mondo agricolo, siano regolamentati con criteri e formulazione diversi da quelli della generalità dei dipendenti del Terziario, convengono altresì di disciplinare, a far data dal 1.03.2001 i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle aziende che svolgono attività di importazione di prodotti ortofrutticoli secondo le norme del CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi 20 settembre 1999 qui di seguito tassativamente indicate, fatto salvo quanto espressamente disposto in deroga con il presente accordo.

Le parti convengono sulla necessità di armonizzare i trattamenti economici e normativi applicati ai dipendenti dalle aziende che svolgono attività di importazione di prodotti ortofrutticoli alla data di sottoscrizione del presente Accordo, con quanto previsto dal CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi 20 settembre 1999.

Le parti si danno atto che il presente accordo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi disciplinanti i rapporti di lavoro fra le aziende del settore ed il personale dipendente. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione vigente alla stipula del presente accordo.


CCNL TERZIARIO

(Articoli applicabili al settore)


I Parte

Tutti gli articoli compresi nella Prima Parte ad esclusione della disciplina sul contratto a tempo determinato.

Articoli della II parte del CCNL terziario

TIT. II Quadri

TIT. III Assunzione

TIT. IV Periodo di prova TIT. V Parte generale TIT. VI Orario di lavoro TIT. VII Part time TIT. VIII Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno TIT. IX Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti TIT. X Ferie
TIT. XI Congedi – Diritti allo studio - Aspettativa Art. 83 Congedi per handicap

TIT. XII Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile

Art. 84 Chiamata alle armi

Art. 85 Richiamo alle armi

TIT. XIII Missioni e trasferimenti

Nota a verbale

Art. 88 Trasferimenti

Art. 89 Disposizioni per i trasferimenti

TIT. XIV Malattie ed infortuni

Art. 90 Malattia

Art. 91 Normativa

Art. 95 Infortunio

Dichiarazione a verbale

Art. 96 Trattamento economico di infortunio

Dichiarazione a verbale

TIT. XV Gravidanza e puerperio TIT. XVI Sospensione dal lavoro TIT. XVII Anzianità di servizio TIT. XVIII Anzianità convenzionale TIT. XIX Passaggi di qualifica TIT. XX Scatti di anzianità

Art. 112 Scatti di anzianità

Nota a verbale

TIT. XXI Trattamento economico TIT. XXII Mensilità supplementari (13^ e 14^) Nota a verbale

TIT. XXIII Risoluzione del rapporto di lavoro

TIT. XXIV Doveri del personale e norme disciplinari TIT. XXV Cauzioni TIT. XXVI Inventari

Art. 157 Calo merci

Art. 158 Inventari

TIT. XXVII Responsabilità civili e penali

TIT. XXVIII Coabitazione, vitto e alloggio

Art.161 Coabitazione, vitto e alloggio

TIT. XXIX Divise e attrezzi

Art.162 Divise e attrezzi

TIT. XXX Appalti

TIT. XXXI Decorrenza e durata Parte speciale

Art.1 Classificazione del personale

Art.2 Tipologia del rapporto di lavoro

Art.3 Disciplina del rapporto a tempo determinato

Art.4 Riassunzione

Art.5 Disciplina transitoria in materia di apprendistato

Art.6 Sospensione del lavoro

Art.8 Retribuzione personale a tempo determinato

Art.9 Trattamento economico

Dichiarazione a verbale

Chiarimento a verbale

Art.10 Indennità di funzione quadri

Art.11 Scatti di anzianità

Dichiarazione congiunta

Le Parti convengono di incontrarsi entro il 30.6.2002 per valutare la possibilità di dare attuazione, a livello di settore, a quanto previsto dal CCNL Terziario del 20.09.1999 in materia di assistenza sanitaria integrativa.

Art. 1 – Classificazione del personale

Fermo restando l’inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di cui alla Premessa del presente accordo nella classificazione del personale del CCNL del Terziario 20.09.1999, le Parti convengono di inserire le seguenti specifiche figure professionali nella suddetta classificazione del personale:

3° livello:

- capo operaio intendendosi per tale il responsabile di tutte le maestranze;

- coordinatore di linee produttive;

- magazziniere responsabile della merce in entrata e in uscita;

- controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati.

4° livello:

- capo settore preposto alla guida tecnica della lavorazione di più banchi o cicli produttivi;

- operaio specializzato intendendosi per tale l'addetto agli impianti di refrigerazione, inumidimento, riscaldamento, essiccazione, torrefazione e ingiallimento, senza autonomia operativa;

- campionarista;

- carrellista;

- capo banco (nelle realtà aziendali dove non sia già presente la figura di capo settore preposto alla guida tecnica della lavorazione di più banchi o cicli produttivi).

5° livello:

- capo banco;

- stivatore di carichi per la conservazione e la spedizione, addetto abitualmente alla disposizione dei carichi nelle celle e su vagoni (autocarri, ecc.);

- addetto qualificato al controllo di settore e di ciclo produttivo con capacità d'impartire le conoscenze acquisite nell'ambito delle mansioni espletate nel 6° livello.

6° livello:

- addetto al lavoro di cernita, pulitura, selezione, calibratura sia a mano che a macchina, di frutta fresca, ortaggi, patate e agrumi;

- addetto a lavori di confezionamento, impacco, imballaggio, ingabbiettatura, inchiodatura e legatura, sia a mano che a macchina, di frutta fresca, ortaggi, patate ed agrumi;

- addetto alla cernita, pulitura, selezione, calibratura, sgusciatura, tostatura, accoppiatura e confezionamento sia a mano che a macchina della frutta fresca;

- addetto alla cernita, selezione, pulitura, calibratura, sgambatura, sgusciatura, tostatura, accoppiatura, snocciolatura, pelatura, sezionatura, surgelamento, condizionamento della frutta fresca;

- addetto alla cernita, selezione, pulitura, calibratura, sgambatura, sgusciatura, tostatura, accoppiatura, snocciolatura, pelatura, sezionatura, sezionatura, surgelamento, condizionamento della frutta fresca

Dichiarazione a verbale

Le Parti convengono che le integrazioni di cui al presente articolo verranno ricomprese nella stesura definitiva del CCNL Terziario 20 settembre 1999.

Art. 2 – Tipologia del rapporto di lavoro

I lavoratori ortofrutticoli, a seconda della natura del rapporto, sono classificati come segue:

- lavoratori a tempo indeterminato: i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine;

- lavoratori a tempo determinato: i lavoratori che, in base al R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, alla legge 18 aprile 1962, n. 230, alla legge n. 196/1997 e successive modificazioni, sono assunti con rapporto individuale di lavoro per la esecuzione di lavori stagionali o per fasi lavorative o per la sostituzione di lavoratori per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;

- lavoratori a tempo indeterminato con prestazione ridotta annuale: i lavoratori a tempo determinato che effettueranno presso la stessa azienda nell'arco di dodici mesi (dal 1° gennaio al 31 dicembre) più di 190 giornate di effettiva presenza, a prescindere dalle ore di effettiva prestazione giornaliera, avranno diritto all'instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con prestazione ridotta annuale.

Per ogni anno successivo detti lavoratori avranno diritto ad una garanzia di occupazione minima annua pari a complessivi sei mesi di attività aziendale anche se svolta in maniera discontinua e in ogni caso avrà diritto a prestare un numero di giornate non inferiori a quelle che saranno richieste ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.

A rt. 3 – Disciplina del rapporto a tempo determinato

Di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentito, ai sensi dell'art. 23 della Legge 28 febbraio 1987, n.56, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, la assunzione del personale con apposizione del termine nelle seguenti ipotesi:

1) esigenze connesse al ricevimento, consegna, manutenzione, lavorazione, stoccaggio e gestione amministrativa dei prodotti aventi carattere stagionale, ma non compresi nelle attività stagionali di cui alle disposizioni di legge;

2) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;

3) sostituzione di lavoratori in ferie; l'attuazione di tale ipotesi costituirà oggetto di esame congiunto tra Direzione aziendale e R.S.U./R.S.A. e/o OO.SS.TT.;

4) attività lavorative (di confezionamento, packaging, ecc.) connesse a progetti promopubblicitari;

5) esigenze connesse a sperimentazioni tecniche, produttive (di modellaggio e/o di confezionamento) e/o organizzative;

6) esigenze connesse a nuovi investimenti e/o a modifiche di linee esistenti di manutenzione straordinaria;

7) attività lavorative (manutentive e produttive) collegate o conseguenti ad interventi di manutenzione straordinaria;

8) esigenze produttive straordinarie, connesse alle iniziative commerciali e di continuo miglioramento qualitativo, peculiari dei prodotti con particolare riferimento alla freschezza.

Si conviene sulla possibilità di individuare congiuntamente in sede aziendale, in presenza di R.S.U. o R.S.A., o a livello territoriale l'opportunità di ulteriori tipologie e causali da far rientrare nel rapporto di lavoro a tempo determinato.

L'assunzione del personale a tempo determinato dovrà essere fatta, in via ordinaria, tenendo conto della durata presumibile di uno o più cicli di lavorazione ed in relazione alle esigenze operative delle aziende e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a 10 mesi. Fermo restando quanto previsto in tema di diritto alla riassunzione di cui all'articolo successivo.

La durata dei cicli di lavorazione sarà individuata in sede di contrattazione integrativa tenendo presente i limiti temporali di cui al presente articolo.

Per le ipotesi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 le imprese non potranno assumere un numero di lavoratori superiore al 20% dell'organico in forza in ogni unità produttiva. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per sei lavoratori.

Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.

Le parti convengono inoltre che quanto sopra stabilito dovrà essere armonizzato con eventuali provvedimenti di legge che dovessero essere varati in tema di contratti a termine.

Art. 4 - Riassunzione

I lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli in materia di assunzione saranno riassunti nelle medesime aziende per l'esecuzione delle stesse lavorazioni o di quelle che le abbiano sostituite.

Per l'esercizio di tale diritto i lavoratori invieranno comunicazione entro tre mesi dall'ultimo licenziamento all'azienda e per conoscenza all'Ufficio del lavoro competente per territorio.

Qualora le aziende abbiano necessità di un numero di lavoratori inferiore rispetto alle domande di riassunzione presentate, assumeranno prioritariamente secondo i seguenti criteri:

- disponibilità entro le 24 ore successive al preavviso di tre giorni dall'inizio dei lavori salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute;

- professionalità;

- anzianità di servizio;

- carichi familiari.

I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell'art. 25, L. n. 223/1991, non costituiscono base di calcolo per la determinazione dell'entità dei riservatari da assumere.

Art.5 - Disciplina transitoria in materia di apprendistato

Per i contratti di apprendistato stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Accordo, in applicazione del CCNL per le Imprese Ortofrutticole…….. continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione dell'apprendista.

I relativi trattamenti retributivi verranno armonizzati, in coerenza e proporzionalmente ai medesimi trattamenti previsti al successivo art. 9 per i lavoratori qualificati ai quali viene applicato il presente Accordo, secondo le percentuali vigenti alla data di sottoscrizione dello stesso: 75% per il primo terzo del periodo di apprendistato; 83% per il secondo terzo del periodo di apprendistato; 90% per l'ultimo terzo del periodo di apprendistato.

Ai rapporti di apprendistato instaurati a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, si applicherranno le norme contenute nel CCNL Terziario 20 settembre 1999.

Art. 6 - Sospensione del lavoro

In caso di sospensione del lavoro dipendente dalla volontà del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto all'ordinaria retribuzione per l'intera giornata anche se la prestazione abbia durata minore salvo che la sospensione del lavoro non sia stata comunicata preventivamente al lavoratore dall'impresa entro la precedente giornata lavorativa, anche verbalmente; in tale seconda ipotesi, nel caso in cui l'azienda richieda che il personale rimanga a disposizione in azienda nell'attesa della ripresa del lavoro, la prima ora sarà remunerata al 50% e le ore successive per intero.

La suddetta comunicazione potrà essere data anche attraverso il capo settore, capo banco e/o capolinea; in quest'ultimo caso, il datore di lavoro dovrà fare la comunicazione al responsabile, nella forma scritta.

Quando la sospensione del lavoro è del tutto indipendente dalla volontà del datore di lavoro, il prestatore d'opera ha diritto alla corresponsione delle sole ore di lavoro effettivamente prestate.

Fra le cause indipendenti dalla volontà del datore di lavoro vanno anche comprese:

a) le eccezionali ed avverse condizioni atmosferiche che non hanno permesso la raccolta del prodotto in campagna;

b) la sospensione, il ritardo, la protrazione o mancato inizio dell'attività giornaliera conseguente a causa imprevista ed incidentale non riconducibile alla volontà del datore di lavoro.

Art. 7 - Retribuzione personale a tempo indeterminato con prestazione ridotta

La normale retribuzione dei lavoratori a tempo indeterminato a prestazione ridotta è distinta nelle seguenti voci:

a) retribuzione ai sensi dell'art.113, Seconda Parte CCNL Terziario, per il periodo di lavoro effettivamente prestato;

b) eventuali scatti di anzianità maturati per il periodo di lavoro effettivamente prestato.

I lavoratori hanno inoltre diritto allo stesso trattamento economico e normativo del personale a tempo indeterminato, proporzionato all'effettiva entità della prestazione e cioè, esemplificando:

- ratei di 13ª e 14ª mensilità, relativi ai periodi di lavoro effettivamente prestato da corrispondersi alle date previste;

- godimento effettivo delle giornate di ferie maturate in base ai periodi di prestazione lavorativa successivi all'instaurarsi del nuovo rapporto;

- corresponsione del trattamento di fine rapporto.

Gli scatti di anzianità matureranno al raggiungimento del triennio calcolato sulla base della sommatoria degli effettivi periodi di lavoro prestato.

Art. 8 - Retribuzione personale a tempo determinato

Il personale assunto con contratto a tempo determinato ha diritto al seguente trattamento economico per le ore di lavoro richieste ed effettivamente prestate:

a) minimi retributivi ex art. 113 CCNL Terziario;

b) trattamento economico relativo alle festività nazionali ed infrasettimanali, ai ratei di 13ª e 14ª mensilità, all'indennità sostitutiva delle ferie e del preavviso ed all'indennità sostitutiva dei permessi retribuiti da erogarsi all'atto del pagamento della retribuzione. Tale trattamento economico sarà assolto con il pagamento di un'indennità pari al 34,45% (1) della paga contrattuale nazionale conglobata corrisposta dalla ditta per tutta la durata del rapporto di lavoro, con esclusione di tutte le ore di lavoro straordinario.

La percentuale di cui sopra deriva dalla sommatoria delle percentuali di cui appresso che sono erogate per i titoli segnati a fianco:

- 8,33% ferie;

- 8.33% tredicesima mensilità;

- 8,33% quattordicesima mensilità;

- 5,44% festività nazionali infrasettimanali ivi comprese quelle soppresse;

- 0,85% indennità sostitutiva del preavviso;

- 3,17% indennità sostitutiva dei permessi retribuiti;

c) al trattamento di fine rapporto (legge n. 297/1982) nella misura del 7,40% da computarsi su tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto previsto dall'art 138, Seconda Parte CCNL Terziario 20/09/99 da erogarsi a fine rapporto di lavoro.

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(1) Negli anni, in relazione al crescere della indennità sostitutiva dei permessi retribuiti, tale percentuale è così evoluta: 31,28% fino al 31 dicembre 1983; 32,05% a decorrere dal 1° gennaio 1984; 32,82% a decorrere dal 1° gennaio 1985; 33,20% a decorrere dal 1° gennaio 1986 ; 33,68% a decorrere dal 1° luglio 1988; 33,97% a decorrere dal 1° maggio 1989; 34,21% a decorrere dal 1° luglio 1992; 34,45% a decorrere dal 1° luglio 1993.

Art. 9 – Trattamento economico

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le Parti, ai fini di armonizzare e disciplinare il trattamento economico derivante dall’ ;applicazione del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi del 20.09.1999, concordano quanto segue:

a) per il personale dipendente dalle aziende del Settore aderenti ad ANIPO, al quale prima della decorrenza del presente Accordo veniva già applicato il CCNL sopra richiamato verrà mantenuto il suddetto trattamento e quanto da esso derivante;

b) per il personale delle aziende del settore aderenti ad ANIPO, al quale prima della decorrenza del presente Accordo non veniva applicato il CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi del 20.09.2000 e quanto da esso derivante, lo stesso verrà applicato a partire dal 1.03.2001.

In coerenza ed in applicazione di quanto affermato nella Premessa al presente Accordo, al fine di consentire l’allineamento al trattamento economico del CCNL Terziario vigente, le Parti concordano di procedere alla ricostruzione degli importi relativi alla ex indennità di contingenza, l’EDR di cui all’Accordo Interconfederale 27/7/1993, la paga base.

Pertanto, il trattamento economico nei confronti dei lavoratori di cui al punto b) risulterà come sotto riportato nelle seguenti Tabelle per effetto dell’armonizzazione professionale e delle fasi (I, II e III – Tab. 3) di graduale recupero del differenziale economico derivante dall’ applicazione del CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi.

TABELLA 1

Trattamento economico in atto al 28.02.2001 per il personale delle aziende a cui, prima del presente Accordo, non veniva applicato il CCNL Terziario

Livelli
Paga base
Ex indennità

Contingenza

EDR
TOTALE
Q
1.535.848
1.019.779
20.000
2.575.627
I
1.431.715
1.015.735
20.000
2.467.450
II
1.181.111
1.003.988
20.000
2.205.099
III
1.098.576
1.000.009
20.000
2.118.585
IV
927.308
991.733
20.000
1.939.041
V
856.161
988.462
20.000
1.864.623
VI
786.018
985.205
20.000
1.791.223
VII
669.506
980.010
20.000
1.669.516

TABELLA 2

A decorrere dal 1.03.2001 l’importo dell’ex indennità di contingenza, comprensiva dell’EDR di cui all’Accordo 23/7/1993, del personale qualificato sarà quella prevista dal CCNL del Terziario.

Pertanto, dal 1.03.2001, gli importi relativi alla ex indennità di contingenza, comprensivi dell’EDR, indicati nella tabella n.1 saranno incrementati dei seguenti valori:

livelli differenza ex indennità di contingenza

Q6.529

I 5.043

II 7.152

III 2.153

IV 3.293

V 2.157

VI 1.190

VII 2.035

TABELLA 3

A decorrere dalle scadenze appresso indicate gli importi della paga base di cui alla tabella n.1, saranno incrementati dei seguenti valori.

Dal 1.03.2001
Dal 1.03.2003
Dal
1.03.2005
totale
QUADRI
82.143
164.286
164.286
410.716
I
64.350
128.700
128.700
321.749
II
67.130
134.261
134.261
335.652
III
39.567
79.134
79.134
197.835
IV
38.783
77.565
77.565
193.913
V
31.366
62.732
62.732
156.831
VI
24.684
49.368
49.368
123.419
VII
21.824
43.648
43.648
109.119 (*)

(*) + 10.000

Dichiarazione a verbale allegata alla tabella 3

Gli importi indicati nelle tabelle n. 2 e 3 potranno essere assorbiti fino a concorrenza unicamente in presenza di trattamenti aziendali già corrisposti, alla data di stipula del presente accordo, allo stesso titolo o concessi a titolo di eventuali futuri aumenti contrattuali.

Chiarimento a verbale

A decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo cesserà di essere corrisposta ai dipendenti dalle aziende aderenti ad ANIPO l’ indennità di celle frigorifere precedentemente corrisposta.

Art.10 - Indennità di funzione Quadri.

A decorrere dal 1.03.2001, ai Quadri dipendenti dalle aziende aderenti ad ANIPO verrà corrisposta l'indennità di funzione nella misura prevista dal CCNL Terziario 20/09/99.

Art.11- Scatti di anzianità

A decorrere dal 1.03.2001, in occasione della maturazione del nuovo scatto, verranno corrisposti a tutti i dipendenti dalle aziende aderenti ad ANIPO gli importi previsti a titolo di scatti di anzianità nel CCNL Terziario 20/09/99, senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.