Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle P.M.I.
Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi – Mense e Servizi
Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo
Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi


Contratto Collettivo Nazionale di lavoro
per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi




Testo Ufficiale


Roma, 20 settembre 1999




Proprietà riservata


Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, imprese e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti





AVVERTENZA


Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto all’esigenza di migliorare la consultazione del testo contrattale.
I titoli, pertanto, non sono esaustivi dell’indicazione dei contenuti dei singoli articoli e, quindi, in quanto tali non costituiscono elemento di interpretazione della norma.




L’anno 1999, il giorno 20 del mese di settembre in Roma

Tra
la Confederazione Generale del Commercio del Turismo, dei servizi e delle P.M.I. rappresentata dal suo Presidente Dott. Sergio Billè con una delegazione presieduta dall'Ing. Vincenzo Gervasio e composta dai signori: Susanna Acerbi, Pietro Agen, Sonia Augenti, Andrea Babbi, Giampietro Badan, Michele Barzagli, Antonio Beltotti, Antonio Benvenuti, Francesco Berruti, Guido Bertolusso, Gabriele Boleso, Giorgio Bonelli, Giuseppe Bortolussi, Simonpaolo Buongiardino, Teresa Cadore, Corrado Cagnola, Riccardo Calamandrei, Giuseppe Calcagni, Riccardo Caratelli, Giovanni Caruso, Adriano Cattaruzza, Massimiliano Cavazzoni, Daniela Ceruti, Giuseppe Chinellato, Nicola Cigliese, Antonio Civale, Alessandra Colonna, Manuel Cordioli, Renato Corrà, Marcello D’Alfonso, Fabio Dalla Riva, Patrizia De Marchi, Raffaele Del Noce, Mario Di Febo, Stefano Doveri, Massimo Dramis, Franco Entilli, Antonio Fabiani, Paolo Ferraboschi, Carlo Ferrari, Antonio Ferrarini, Giovanni Filipponi, Arnaldo Fiorenzoni, Letizia Fonsi, Tullio Forcella, Renzo Fossati, Alfonso Froncillo, Rino Furlan, Gabriele Gabrielli, Gianfranco Gennaro, Enrico Giammarioli, Leonardo Gili, Emanuele Lajolo, Giuseppe Lavia, Fiorino Macchione, Lara Malucelli, Mario Manzoni, Giuseppe Manzoni, Carlo Marinelli, Vittorio Massagrande, Guido Mastropietro, Carlo Meleri Rondinella, Aurelio Meroni, Luciano Mescia, Annibale Mesolella, Bruno Milani, Alessandro Minardi, Paolo Naldi, Sergio Nanni, Nicola Nardoni, Piero Navarra, Marco Ornago, Giampiero Pacilio, Michele Pacinico, Francesco Panerai, Mauro Pantano, Paolo Paoloni, Antonio Papa, Giovanni Paribelli, Luigi Pastorello, Vincenzo Perrotta, Alberto Petrera, Alberto Piacini, Angelo Pigatto, Antonio Poddighe, Massimiliano Polacco, Pierantonio Poy, Valerio Ribichini, Paolo Romanin Jacur, Raffaella Rosini, Michele Rossetti, Augusto Rossi, Mario Russomanno, Fausta Saccarelli, Carlo Salvini, Antonio Sansonetti, Franco Scalcinati, Hermann Schrott, Adriano Sereno, Franco Solidoro, Gianfranco Soranna, Sergio Sparacio, Riccardo Tamburini, Sirio Tardella, Giuseppe Tattoli, Elisa Tivelloni, Claudio Tomassini, Martino Troncatti, Claudia Trovamala, Giuseppe Truglia, Alfio Francesco Vinci, Claudio Zavatti, Elio Zecchini, con l’assistenza del Dott. Basilio Mussolin, assistente del Presidente per le relazioni sindacali, del Dott. Luigi De Romanis Responsabile del Settore Relazioni Sindacali e del Vice Responsabile del Settore Sindacale Dott. Giuseppe Zabbatino e dei collaboratori Claudio Catapano, Ilaria Di Croce, Guido Lazzarelli, Donata Tirelli

e

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Ivano Corraini, dal Vice Segretario Vicario Pietro Ruffolo, dai Segretari Nazionali Maria Antonietta Franceschini, Bruno Perin, Claudio Treves, dal Presidente del Comitato Direttivo Bruno Rastelli, e dai componenti il Comitato Direttivo nelle persone di Silvano Conti, Luigi Coppini, Gabriele Guglielmi, Piero Marconi, Manlio Mazziotta, Marinella Meschieri, Massimo Nozzi, Gennaro Pannozzo, Luigi Piacenti, Luisa Albanella, Livio Anelli, Dalida Angelini, Alfonso Argeni, Assunta Aurisicchio, Carla Balducci, Otello Belli, Alessandro Beltrami, Vincenzo Belzaino, Giovanni Benazzo, Paola Berfonzi, Marco Bertolotti, Ennio Bianchi, Virgilio Biscaro, Luigi Bittarelli, Dino Bonazza, Adriano Bonetti, Moreno Bottoni, Walter Calzavarra, Franco Capasso, Daniela Cappelli, Roberto Cappellieri, Vito Carchia, Maura Carli, Maddalena Carnevale, Giovanni Carpino, Fabio Castagnini, Monica Cavallini, Orfeo Cecchini, Elena Ceschin, Eda Ciccarelli, Canio Cioffi, Sergio Codonesu, Alessandro Collini, Eligio Conversano, Antonio Coppola, Luigi Corazzesi, Giovanni Cotzia, Santo Crescimone, Anna Cuntrò, Costanza D’Albesio, Giancarlo D’Andrea, Loredana De Checchi, Carla Della Volpe, Elio Dota, Gabriella Fanesi, Paolo Favetta, Tiziana Ferroci, Giordano Fiorani, Gastone Fiori, Cinzia Folli, Enrico Folloni, Piergiorgio Forti, Sergio Franceschini, Franco Franceschini, Gualtiero Francisconi, Corrado Franzoso, Armando Galati, Fabio Giunti, Lorenza Giuriolo, Marzio Goni, Vincenza Grasso, Angelo Guerriero, Tiziana Gusmerini, Sveva Haertter, Leandro Innocenti, Antonio Lareno, Elena Lattuada, Vincenza Limonta, Maurizia Losi, Patrizia Maestri, Luca Magnani, Gianfranco Mancini, Giuseppe Mancini, Maria Mancini, Antonio Marchese, Giancarlo Marchi, Gabriele Marchi, Cristina Maroni, Elena Martis, Roberto Mati, Giuseppe Meini, Rosa Giulia Melidoni, Massimo Melotti, Leandro Menichelli, Adriana Merola, Cono Minnì, Carmela Minniti, Tiziana Mordeglia, Gaetano Morgese, Mario Moriconi, Silvana Morini, Antonio Moscatelli, Giusi Muchon, Luciano Nacinovich, A.Rosa Nannetti, Carmine Nesi, Antonio Palazzo, Lora Parmiani, Celeste Paulon, Giuseppe Pedrazzini, Santo Pellegrino, Sergio Pestelli, Antonello Pirastru, Rocco Pisanello, Santino Pizzamiglio, Lauro Pregnolato, Michele Presta, Giuseppe Provitina, Fausto Quattrini, Massimo Re, Pierino Ricci, Gianni Roncaccia, Patrizia Rosini, Fiorella Rossi, Marco Roverano, Vladimiro Sacco, Alessandra Salvato, Giorgio Scarinci, Anna Schiano, Giuseppe Scognamillo, Egidio Serafini, Loredana Serraglia, Giuseppe Sforza, Walter Sgargi, Fabio Sormanni, Antonio Stancampiano, Rosario Stornaiuolo, Francesco Taddei, Antonio Terenzi, Franco Tettamanti, Anna Tornari, Antonio Triglia, Gianni Trinchero, Domenico Troise, Rosa Veccia, Andrea Vitagliano, Christine Walzl, Renato Zanieri, Leonardo Zucchini, con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), rappresentata dal Segretario Confederale Francesca Santoro.
e
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – FISASCAT/CISL – rappresentata dal Segretario Generale Gianni Baratta, dai Segretari Nazionali, Pierangelo Raineri, Pietro Giordano, Mario Piovesan, Giovanni Pirulli, da: Antonio Michelagnoli, Salvatore Falcone, Mario Marchetti, Marcello Pasquarella, Daniela Rondinelli, dell’Ufficio Sindacale unitamente ad una delegazione trattante composta da: Giovanni Agostini, Annalisa Albertazzi, Antonio Albiniano, Giusy Amadasi, Cecilia Andriolo, Patrizia Antonini, Antonio Bacci, Giuliana Baretti, Matteo Barrella, Dario Battuello, Alberto Bizzochi, Sante Blasi, Luciana Bommassar, Claudio Bosio, Paola Botti, Lidia Brachelente, Rita Brandalise, Mauro Brinati, Gianfranco Brotto, Camillo Buffa, Roberta Cabrelle, Renato Calì, Giuseppe Calzaghe, Dario Campeotto, Riccardo Camporese, Felice Cappa, Malgara Cappelli, Donato Cappiello, Rosalba Carai, Piero Caredda, Sergio Carminati, Silvia Carrara, Elmina Castiglioni, Antonio Castrignano, Giovanna Catizzone, Alfredo Cattaruzza, Alberto Cavalloni, Mirco Ceotto, Milena Cesca, Stefania Chirico, Franco Ciccolini, Antonio Cinosi, Bruno Cordiano, Roberto Corona, Carlo Costantini, Patrizio Cusano, Amelio Custodi, Mario Dal Soler, Giovanni D’Angelo, Carla De Stefanis, Adriano Degioanni, Marco Dell’Infante, Marco Demurtas, Ester Di Domenico, Ermanno Di Gennaro, Pancrazio Di Leo, Gennaro Di Micco, Carlo Di Paola, Ulrike Egger, Battistino Guido Fabiano, Giovanni Fabrizio, Quinto Fantini, Domenico Ferrigni, Francesco Ferroni, Antonio Fiorenza, Ferruccio Fiorot, Ilda Fittipaldi, Giuseppe Foti, Loredana Franco, Andrea Gaggetta, Adriano Giacomazzi, Giovanni Giudice, Rocco Golino, Erminio Gomiero, Luca Grazioli, Daniele Grieco, Alessandro Gualtieri, Davide Guarini, Aldo Guardone, Pietro Ianni, Alessandro Ingrosso, Angela Kalaydjian, Fabio Laritonda, Angela Lazzaro, Carmela Licenziato, Rosario Lo Proto, Luca Maestripieri, Alfredo Magnifico, Ottilia Mair, Iride Manca, Gilberto Mangone, Danilo Manini, Riccardo Mantovani, Aldo Manzini, Fabio Marcatili, Luca Marcazzan, Maurizio Marcolin, Giovanni Marini, Viviana Masi, Tiziana Mastrangelo, Gianfranco Mazza, Renata Mazzacco, Amedeo Meniconi, Biagio Montefusco, Aniello Montuoso, Iris Morassi, Raffaella Moretto, Bice Musocchi, Erika Naretto, Nicola Nesticò, Ivano Orsuni, Rosa Palmieri, Silvano Pandolfo, Ugo Parisi, Sabrina Parutta, Paolo Perazzoli, Ferruccio Petri, Luigino Pezzuolo, Giorgio Piacentini, Leonardo Piccino, Antonio Pirozzi, Pietro Pizzingrilli, Alberto Pluda, Luigi Polinesi, Rosetta Raso, Roberto Ricciardi, Vincenzo Riglietta, Maurizia Rizzo, Tina Saglia, Daniele Salvador, Francesco Sanfile, Luciano Santigli, Bruno Sassi, Santo Schiappacasse, Rolando Sirni, Lorena Soffritti, Selena Soleggiati, Francesco Spanò, Mario Testoni, Giuseppe Tirelli, Giuseppe Tognacca, Giuseppe Tognarini, Fernando Toma, Giancarlo Trotta, Oscar Turati, Michael Untergasser, Mauro Urli, Costantino Vaidanis, Elena Vanelli, Francesco Varagona, Floriana Vissà, Giovanni Zambelli; con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale Luigi Bonfanti;

e
La Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL), rappre-sentata dal Segretario Generale Brunetto Boco, dal responsabile del settore Segretario Nazionale Gianni Rodilosso, dai Segretari Nazionali: Emilio Fargnoli, Marco Marroni, Parmenio Stroppa, dal Presidente Raffaele Vanni, da Caterina Fulciniti, Paolo Poma e Antonio Vargiu del Dipartimento Sindacale; dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale Sergio Amari, Paolo Andreani, Antonio Andrisano, Cristiano Ardau, Alessia Ardenna, Pietro Baio, Giuliana Baldini, Giuseppe Ballato, Enzo Bardi, Giuseppina Belletti, Gaetano Bentivegna, Bruno Bettocchi, Luigino Boscaro, Salvatore Bove, Roberto Broglia, Gianni Callegaro, Osvaldo Cappadona, Maurizio Casadei, Agata Castiglione, Roberto Ceccarelli, Grazia Chisin, Nicola Cieri, Gianluca Cioccoloni, Rosario Cusi, Mario D’Angelo, Luigi De Mitri Pugno, Michele De Simone, Sergio Del Zotto, Rocco Della Luna, Sergio Diecidue, Alessandro Fanzone, Salvatore Fanzone, Gabriele Fiorino, Marianna Flauto, Stefano Franzoni, Giovanni Gazzo, Cataldo Giammella, Giuliano Giannetti, Giovanni Giorgio, Giancarlo Guidi, Luciano Gullone, Cesare Ierulli, Antonino Iarda, Pietro La Torre, Cosimo La Volta, Maria Ermelinda Luchetti, Roberto Maestrelli, Massimo Marchetti, Gilberta Massari, Maurizio Milandri, Ivano Morandi, Milva Moretta, Roberta Musu, Antonio Napoletano, Raffaella Nomade, Francesco Ortelli, Leonardo Pace, Aurelio Pellegrini, Antonio Petrelli, Giannantonio Pezzetta, Bruno Pilo, Paolo Proietti, Maurizio Regazzoni, Ennio Rovatti, Giuseppe Sagliocco, Carlo Sama, Pasquale Sastri, Luigi Scardaone, Fabio Scapinelli, Luciano Sciascia, Riccardo Serri, Remigio Servadio, Fabio Servidei, Giuseppe Silvestri, Elisabetta Sorgia, Gennaro Strazzullo, Ivana Veronese, Antonio Verrino, Arcangelo Vurruso, Angelo Zarfati, Giuseppe Zimmari; e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella persona del Segretario Confederale Lamberto Santini

visti

-il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi stipulato in data 3 novembre 1994
-il rinnovo della parte economica stipulato in data 29 novembre 1996
-il relativo Accordo Nazionale di rinnovo siglato in data 20 settembre 1999

si è stipulato

il presente Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi

Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Premessa generale
VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO a)le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici e la loro vendita;
b)le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
c)le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento; -ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali;
-ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, ecc.); -noleggio e vendita di audiovisivi.
-imprese di leasing;
-recupero crediti, factoring;
-servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
-servizi di revisione contabile, auditing;
-servizi di gestione e amministrazione del personale;
-servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
-ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione e telemarketing, televendite, call center;
-consulenza di direzione e organizzazione aziendale **;
-agenzie di relazioni pubbliche;
-agenzie di informazioni commerciali;
-servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;
-servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
-società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
-agenzie pubblicitarie;
-concessionarie di pubblicità;
-aziende di pubblicità;
-agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
-promozione vendite;
-agenzie fotografiche;
-uffici Residences;
-società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere
-intermediazione merceologica;
-recupero e risanamento ambiente;
-altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici, gestione parcheggi;
-autorimesse e autoriparatori non artigianali;
-società di carte di credito;
-uffici cambi extrabancari;
-servizi fiduciari;
-buying office;
-agenzie di brokeraggio;
-aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
-agenzie di operazioni doganali;
-servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia e fotocopiatura****;
-servizi di traduzioni e interpretariato;
-agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
-vendita di multiproprietà;
-autoscuole;
-agenzie di servizi matrimoniali;
-altri servizi alle persone.

















________________________________________________
*Comprende anche la classe "marketing" del CCNL del 1990.
**Comprende la categoria "progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa" del CCNL del 1990.
*** Comprende la categoria "mostre e fiere" del CCNL del 1990.
**** Comprende anche la classe "agenzie pratiche auto" contenuta nel CCNL del 1990.


PRIMA PARTE
Sistemi di relazioni sindacali

TITOLO I
Relazioni sindacali a livello nazionale a)lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 635/1984 e con la Legge n.125/91;
b)le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c)la formazione e riqualificazione professionale;
d)la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
e)i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione di orari commerciali. 1)il Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità;
2)l'Osservatorio Nazionale L'Osservatorio Nazionale è stato costituito in data 2 marzo 1988, 3)la Commissione Paritetica Nazionale. a)promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l’attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
b)incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;
c)promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
d)attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
e) istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, di cui all’art.6, Prima Parte, del CCNL 3.11.94 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nonché coordinare l’attività degli Osservatori territoriali;
f)promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l’incontro tra la domanda e offerta di lavoro;
g)favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
h)seguire lo sviluppo del lavoro interinale nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
i)ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL;
l)ricevere la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all’atto della loro costituzione;
m)promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
n)promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
o)valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e del relative esperienze bilaterali;
p)individuare ed adottare iniziative che rispondano all’esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale Nazionale stesso;
q)attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario. 1)individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza, con le modalità e le procedure previste dall’art.9, Prima Parte;
2)sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni sti-pulanti eventuali proposte di aggiornamento, con le modalità e le procedure previste dall’art.10, Prima Parte; TITOLO Il
Secondo livello di contrattazione
-diversità e non ripetitività delle materie e degli istituti rispetto a quelli propri del CCNL;
-alternatività rispetto alla contrattazione aziendale;
-materie di accordi previste dall'art.14. TITOLO III
Relazioni sindacali a livello territoriale -interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o comunitario;
-interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali dall'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n.56, in materia di convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego;
-altre iniziative che le parti dovessero attivare in relazione a quanto previsto dalla stessa legge n.56/1987 in tema di mercato del lavoro, in particolare al Titolo II;
-definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti di formazione e lavoro, sulla base di quanto ad esse delegato dagli articoli di cui al Titolo V, Seconda Parte (apprendistato) e Titolo VI-C, Prima Parte (C.F.L.) del presente contratto. a)programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lettera a) dell'art.6, Prima Parte, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n.56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art.4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n.628;
b)ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;
c)predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d)riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio – anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt.32, 34, 35 bis, ter e quater, Seconda Parte; in questo quadro, possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 35, Seconda Parte. TITOLO IV
Composizione delle controversie 1.Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. o all'art. 17, prima parte, del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.

2.A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.

3.L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sara' inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.

4.Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.
a)l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b)'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
c)eventuali ulteriori elementi istruttori.
TITOLO V
Relazioni sindacali a livello aziendale TITOLO VI
MERCATO DEL LAVORO a)incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari;
b)punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali;
c)assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
d)aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lettera b), Legge 230/62;
e)assunzione per sostituzione part time post maternità ex art. 57 bis, seconda parte.
1.adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico – contabile –amministrativa a carattere saltuario che non sia possibile espletare con l'organico in servizio;
2.esigenze di lavoro temporaneo per l'organizzazione di fiere, mostre, mercati nonché per le attività connesse;
3.punte di più intensa attività temporanea dovuta a flussi straordinari di clientela o commesse di lavoro a cui non si possa far fronte con i normali assetti organizzativi aziendali. In tale fattispecie la stipula di contratti di lavoro temporaneo di durata superiore ad un mese è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità all’assunzione a tempo determinato dei lavoratori con la stessa qualifica nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui all’art. 23, comma 2 legge n. 56 del 1987 e che abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza.
4.necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;
5.assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
6.sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.Lgs. 626/94. 1)migliorare il livello professionale degli occupati nei settori della distribuzione e dei servizi e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane;
2)adeguare l'offerta di prestazione lavorativa alle richieste delle aziende;
3)incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli quali i lavoratori ultraventinovenni, extracomunitari e donne;
4)rispondere alle istanze di cambiamento dei profili e delle conoscenze professionali derivanti dai processi di innovazione tecnologica;
5)migliorare i livelli aziendali di competitività, il livello di servizio e di qualità offerto alla clientela ed infine ottimizzare la produttività. -formazione nel settore della comunicazione sociale;
-formazione sui principi generali della distribuzione, sulle problematiche delle atti-vità dei servizi, sul ruolo di tali settori nell'economia, sulla struttura d'impresa;
-formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, la legisla-zione sulla salute e la sicurezza;
-formazione sul ruolo e sull'utilizzazione delle nuove tecnologie;
-formazione in marketing, vendite e servizi, acquisti e gestione di stock;
-formazione di contabilità;
-studio di una lingua della Comunità in aggiunta alla lingua madre. -visto l'art. 15-ter della Legge n. 479178 che recita: "I giovani che hanno stipulato contratti di formazione ai sensi dell'art. 7 o hanno frequentato i corsi di cui all'art. 16-bis o i cicli formativi di cui all'art. 26-bis della presente legge possono chiedere l'accertamento della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste di col-locamento. -visto l'art. 16-quater della Legge n. 479/78 che recita: "La commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnico-pratica, la qualifica professionale dei giovani, avvalendosi delle attrezzature dei Centri di formazione professionale riconosciuti dalla Regione e delle attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle aziende"; -visto l'art. 14 della Legge n. 56/87 che recita: "Ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento, la Sezione Circoscrizionale per l'Impiego ha facoltà di effettuare l'accertamento della professionalità del lavoratore avvalendosi delle strutture e degli organismi di formazione professionale competenti, previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero delle attrezzature messe a disposizione dalle impre-se", -C.F.L.di tipo a.1) -C.F.L. di tipo a.2) -C.F.L. di tipo b) a)i soggetti con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero devono essere riconosciuti tali dalle Commissioni preposte dagli organi competenti e inseriti dalla Commissione Provinciale (ex Legge n.482/1968) nelle quote delle categorie protette di cui alla stessa Legge;
b)le offerte di lavoro - anche per le deroghe previste dalla Legge n.56/1987, art 25 devono riguardare:
1)soggetti, individuati dalla Commissione competente come idonei al lavoro, che abbiano superato corsi prelavorativi effettuati presso gli Enti locali o, comunque, autorizzati dalle Regioni; -"stage" di preinserimento in azienda da effettuare con le modalità fissate dalle convenzioni e al termine dello stage, eventuale assunzione con ingresso nel livello iniziale del "CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi" mediante contratti di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, in deroga a quanto previsto dal presente contratto.
TITOLO VII
Licenziamenti collettivi TITOLO VIII
Diritti sindacali "rappresentanza sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita produttiva nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unita produttive le rappresentanze sindacali pos-sono istituire organi di coordinamento."1), nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse; a)ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b)ad un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale nelle unità che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c)ad un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità di maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b).
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi per le aziende), il numero dei componenti delle R.S.U. sarà così determinato:

a)3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b)3 componenti ogni 300 frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c)3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).

In fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore alla vigenza del presente accordo, il numero dei componenti le R.S.U. sarà determinato a titolo sperimentale nel seguente modo:

a)3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti;
b)4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90 dipendenti;
c)6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 120 dipendenti;
d)8 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti;
e)9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti;
f)11 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600 dipendenti;
g)13 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 900 dipendenti;
h)15 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 901 a 1200 dipendenti.

Nelle unità produttive che occupano più di 1200 dipendenti la R.S.U. è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.

Le parti si incontreranno alla scadenza del presente accordo per verificare l'opportunità della riconferma della fase sperimentale di cui al secondo comma.

Art. 7 Bis

Fermo restando quanto previsto dal successivo art.8 e al sensi dell'art. 23 della legge 20.5.70, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:
a)3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c)3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b),
salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, eventualmente stipulati in epoca successiva all'en-trata in vigore del presente accordo.

In ciascuna unita produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi per l'espletamento del mandato. TITOLO IX
Delegato aziendale
TITOLO X
Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
SECONDA PARTE
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

TITOLO I
Classificazione del personale 1.capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale; capo centro EDP;
2.gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
3.responsabile laureato in chimica - farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;
4.analista sistemista;
5.gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa;
6.responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
7.responsabile marketing nelle aziende di pubblicità;
8.responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità;
9.responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità;
10.responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità;
11.responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;
12.copywriter nelle agenzie di pubblicità;
13.art director nelle agenzie di pubblicità;
14.producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità;
15.account executive nelle agenzie di pubblicità;
16.media planner nelle agenzie di pubblicità;
17.pubblic relation executive nelle agenzie di pubblicità;
18.research executive nelle agenzie di pubblicità;
19.tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità;
20.product manager;
21.coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato;
22.esperto di sviluppo organizzativo;
23.altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. 1.ispettore;
2.cassiere principale che sovraintenda a più casse;
3.propagandista scientifico;
4.corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
5.addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
6.capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
7.contabile con mansioni di concetto;
8.segretario di direzione con mansioni di concetto;
9.consegnatario responsabile di magazzino;
10.agente acquisitore nelle aziende di legname;
11.agente esterno consegnatario delle merci;
12.determinatore di costi;
13.estimatore nelle aziende di arte e antichità;
14.spedizioniere patentato;
15.enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;
16.chimico di laboratorio;
17.capitano di rimorchiatore;
18.tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico;
19.interprete o traduttore simultaneo;
20.creatore di bozzetti, creatore-redattore di testi pubblicitari;
21.collaudatore e/o accettatore: il lavoratore che in piena autonomia provvede ad effettuare la prova e la diagnosi dell'autoveicolo, predispone il piano di lavorazione, effettua il controllo di accettazione e quello di delibera, provvede a valutare il costo della riparazione e ad intrattenere con la clientela rapporti rappresentativi nell'ambito della sua specifica funzione;
22.impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di impaginazione del giornale o strumento equivalente, in contatto o collegamento con la redazione dell'editore anche tramite sua tipografia;
23.segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di concetto e funzioni di coordinamento e controllo;
24.programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità;
25.art-buyer nelle agenzie di pubblicità;
26.organizzatore traffic (progress) nelle agenzie di pubblicità;
27.visualizer nelle agenzie di pubblicità;
28.assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità;
29.assistente art director nelle agenzie di pubblicità;
30.assistente account executive nelle agenzie di pubblicità;
31.assistente media planner nelle agenzie di pubblicità;
32.tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità;
33.capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale e le vendite in quegli impianti che per struttura ed importanza richiedono tale funzione; svolge inoltre le normali mansioni di pompista specializzato;
34.programmatore analista;
35.programmatore di officina: il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti compiti: coordina l'attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavorazione sulle singole commesse predisposte dai vari accettatori, pianifica, in piena autonomia operativa, l'attività dell'officina, ne predispone il piano di lavoro stabilendo la sequenza degli interventi sui singoli autoveicoli, determina autonomamente i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la contabilità di officina;
36.supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
37.supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato;
38.assistente del product manager;
39.internal auditor;
40.EDP auditor;
41.specialista di controllo di qualità;
42.revisore contabile;
43.analista di procedure organizzative;
44.altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. 1.steno-dattilografo in lingue estere;
2.disegnatore tecnico;
3.figurinista;
4.vetrinista;
5.creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;
6.commesso stimatore di gioielleria;
7.ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell' art. 140, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; ottico patentato a norma degli artt. 30, 31, 32 R.D. 31 maggio 1928, n. 1334;
8.meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge;
9.commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;
10.addetto a pratiche doganali e valutarie;
11.operaio specializzato provetto;
12.addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato;
13.operaio specializzato provetto nel settore automobilistico: il meccanico riparatore di gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o alimentazione), nonchè l'addetto alla carrozzeria (lattoniere, verniciatore), che svolgono le mansioni in autonomia operativa, sulla base di cognizioni teoriche e pratiche approfondite, anche mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni, individuando, dal punto di vista tecnico economico, nell'ambito di specifiche direttive aziendali, le opportunità e le modalità di esecuzione, di intervento e di definizione delle cause dei difetti e ne effettuano la delibera funzionale;
14.operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità: tecnico cine-TV; tecnico proiezione;
15.sportellista nelle concessionarie di pubblicità;
16.commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attra-verso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell' addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori;
17.operatore di elaboratore con controllo di flusso;
18.schedulatore flussista;
19.contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
20.programmatore minutatore di programmi;
21.addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei prodotti e le attività dei preparatori di commissioni, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami;
22.operaio specializzato provetto, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami:
23.il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l'aggiustatore, il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l'interpretazione critica del disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale;
24.il primo operatore di linea di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, incaricato, oltre che dei compiti propri della mansione, di svolgere congiuntamente, in condizioni di autonomia operativa i seguenti compiti: operare, scegliendo il lavoro da compiere, interventi su organi, apparati e/o impianti con la relativa prova di avviamento, effettuare eventualmente su qualsiasi tipo di apparecchiatura operazioni consistenti in sostanziali riparazioni, messe a punto, verifiche e manutenzioni, contribuire con la sua esperienza all'addestra-mento e alla formazione professionale degli altri operatori;
25.addetto alla distribuzione dei fascettari, nell'ambito dei reparti di lavorazione con controllo delle spedizioni, nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
26.conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti che, in condizioni di autonomia operativa, svolge anche funzioni di manutenzione e riparazione dell'automezzo in dotazione;
27.operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
28.rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;
29.tecnico riparatore del settore elettrodomestici: l'aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente; compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda;
30.tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: l'aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine ed apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente; compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda;
31.macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco;
32.altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. Quarto livello 1.contabile d'ordine;
2.cassiere comune;
3.traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4.astatore;
5.controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
6.operatore meccanografico;
7.commesso alla vendita al pubblico;
8.addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi pertale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci((1) L'esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono determinanti ai fini dell'attribu-zione di questa figura al Quarto livello nei tempi stabiliti dal presente contratto1);
9.addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari);
10.commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
11.magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;
12.indossatrice;
13.estetista, anche con funzioni di vendita;
14.stenodattilografo; addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
15.propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere scientifico;
16.esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere l'importo della merce all'atto della consegna;
17.pittore o disegnatore esecutivo;
18.allestitore esecutivo di vetrine e display;
19.addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;
20.autotrenista conducente di automezzi pesanti;
21.banconiere di spacci di carne;
22.operaio specializzato;
23.specialista di macelleria gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita;
24.allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche;
25.telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore;
26.addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
27.addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull'autoveicolo ed operazioni di semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti di diagnosi;
28.pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita; attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro; fornisce informazioni ed assistenza;
29.operai o specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami:
a)il primo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il primo operatore su cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, l'operatore di macchina ossitaglio a pantografo automatica, il primo operatore di linea di taglio e foratura travi, il primo operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali tutti con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, compiono lavori di preparazione, di avviamento e di conduzione dell'impianto, affidato eventualmente anche ad altro perso-nale, con la predisposizione di strumenti di misura ed intervento durante la lavora-zione per la correzione di eventuali anomalie; 30.addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
31.operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
32.altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. 1.fatturista;
2.preparatore di commissioni;
3.informatore negli istituti di informazioni commerciali;
4.addetto di biblioteca circolante;
5.addetto al controllo delle vendite;
6.addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7.addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
8.pratico di laboratorio chimico;
9.dattilografo;
10.archivista, protocollista;
11.schedarista;
12.codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);
13.operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
14.campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);
15.addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
16.addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
17.addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18.addetto al centralino telefonico;
19.aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati);
20.aiuto banconiere di spacci di carne;
21.aiutante commesso ((1) L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori). 22.conducente di autovetture;
23.addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
24.addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;
25.operaio qualificato;
26.operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami:
a)il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il secondo operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o profilare, i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di preparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore;
b)l'operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi-automatico, l'addetto alle presse, il sagomatore di tondo per cemento armato, l'addetto alla piegatrice e l'addetto alla cesoia a ghigliottina; il tagliatore alla fiamma;
c)l'operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;
d)il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
e)l'addetto alla manovra vagoni;
f)il conduttore di carrelli elevatori;
g)il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;
h)il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;
27.addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
28.altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
1.dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);
2.usciere;
3.imballatore;
4.impaccatore;
5.conducente di motofurgone;
6.conducente di motobarca;
7.guardiano di deposito;
8.fattorino;
9.portapacchi con o senza facoltà di esazione;
10.custode;
11.avvolgitore;
12.fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;
13.portiere;
14.ascensorista;
15.addetto al carico e scarico;
16.operaio comune;
17.pompista comune senza responsabilità di cassa; lavatore; asciugatore;
18.operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami:
a)l'imbragatore che esegue l'imbragaggio di merci e/o materiali guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito;
b)il legatore che provvede alla legatura del materiale anche con apparecchiature manuali;
19.altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. 1)addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
2)garzone. TITOLO Il
Quadri
TITOLO III
Assunzione TITOLO V
APPRENDISTATO
a)lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e "protocollista");
b)lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo") purchè il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta;
c)mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione. a)di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b)di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c)di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d)di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di Otto mesi l'anno;
e)di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
f)di informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a sei mesi, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento. a)seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b)prestare la sua opera con la massima diligenza;
c)frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d)osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purchè questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge. -secondo le misure appresso indicate: a)per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione d’anno, ad un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b)in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all’art. 93, II parte, ad un’indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. TITOLO VI
Orario di lavoro
-dal 1° luglio 1996 distribuzione dell'orario di lavoro medio settimanale su 39 ore attraverso l'assorbimento di 36 ore di permessi retribuiti di cui all 'art. 68;
-dal 1° luglio 1997 distribuzione dell'orario di lavoro medio settimanale su 38 ore attraverso l'assorbimento di ulteriori 36 ore di permessi retribuiti di cui all 'art. 68 (per complessive 72 ore);
2.per le aziende di cui all'art. 32, lett. b) e c), Seconda parte: - i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato;
-i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore;
-per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. Quando l'orario non è comune per tutto il personale, le indicazioni di cui al comma precedente dovranno essere riportate sull'orario di lavoro per reparto o categoria professionale o personale.
Quando il lavoro è disimpegnato a squadre, dovranno riportarsi le indicazioni suaccennate per ciascuna squadra.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro per essere questo esercitato all'aperto, dovrà essere in ogni caso esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.
L'orario di lavoro, firmato dal datore di lavoro o da un suo legale rappresentante, sarà trasmesso al competente Circolo dell'Ispettorato dell' Industria e del ILavoro, al quale saranno anche comunicate tutte le successive modificazioni.
Sul libro paga. vidimato dall'Istituto assicurazioni infortuni o dall'Istituto di previdenza sociale se l'azienda non è soggetta alla legge infortuni degli operai sul lavoro, deve essere notato, giornalmente per ciascun lavoratore. il numero di ore di lavoro straordinario. distintamente da quelle delle ore normali. Per ogni periodo di paga su tale libro deve risultare distinto l'importo pagato per le ore normali di lavoro da quello pagato per lavoro straordinario.
Il libro paga deve essere presentato ad ogni richiesta degli ispettori e funzionari incaricati della vigilanza".1), l'articolazione dell'orario di lavoro deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato. 1)custodi;
2)guardiani diurni o notturni;
3)portieri;
4)personale addetto alla estinzione degli incendi;
5)uscieri;
6)personale addetto al carico e allo scarico;
7)commessi di negozio, nei comuni fino a cinquemila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati ufficiali forniti dal sindaco del rispettivo comune);
8)personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
9)personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento; TITOLO VII
Part-time a)volontarietà di entrambi le parti;
b)reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c)priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d)applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
e)volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata. -compilazione degli inventari e dei bilanci o analoghe brevi necessità di intensificazione dell'attività lavorativa aziendale;
-particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti.
TITOLO VIII
Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno TITOLO IX
Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
TITOLO X
Ferie TITOLO XI
Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa TITOLO XII
Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile a)in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;
b)in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla durata del contratto;
c)durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell'anzianità di servizio;
d)in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio. TITOLO XIII
Missioni e trasferimenti 1)il rimborso delle spese effettive di viaggio;
2)il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
3)il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda;
4)una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo. a)50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte, per le assenze da 9 a 11 ore;
b)in luogo della precedente aliquota, l'80% (ottanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte, per le assenze superiori a 11 e fino a 16 ore;
c)in luogo delle precedenti aliquote, il 120% (centoventi per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte, per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore. 1.il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;
2.il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3.il rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
4.una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dall'art. 86, Seconda Parte, ovvero un rimborso a pié di lista con le modalità indicate nello stesso articolo; 1.il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e per le persone di famiglia;
2.il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3.il rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
4.una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per sé e per ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a tre quinti. In luogo di detta diana il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a pié di lista delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal lavoratore per sé e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare.
TITOLO XIV
Malattie e infortuni 1)100% (cento per cento) per primi tre giorni (periodo di carenza);
2)75% (settacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;
3)100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornalie-ra netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.115, Seconda Parte. 1)60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2)90% (novanta per cento), per i giorni dal 5° al 20°;
3)100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornalie-ra netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.115, Seconda Parte. TITOLO XV
Gravidanza e puerperio
TITOLO XVI
Sospensione del lavoro TITOLO XVII
Anzianità di servizio TITOLO XVIII
Anzianità convenzionale TITOLI XIX
Passaggi di qualifica TITOLO XX
Scatti di anzianità
TITOLO XXI
Trattamento economico a)paga base nazionale conglobata;
b)indennità di contingenza;
c)terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d)eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art.112, Seconda Parte;
e)altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva. c)195, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 45 ore settimanali. TITOLO XXII
Mensilità supplementari (13a e 14a) TITOLO XXIII
Risoluzione del rapporto di lavoro -i rimborsi spese;
-le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum" gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
-i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
-l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt.104, 137, 140 e 141, Seconda Parte;
-l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art.69, Seconda Parte;
-le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonchè, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
-le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
-gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. TITOLO XXIV
Doveri del personale e norme disciplinari 1)biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2)biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3)multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 113, Seconda Parte;
4)sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5)licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. -arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
-si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
-commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata. TITOLO XXV
Cauzioni TITOLO XXVI
Calo merci e inventari
TITOLO XXVII
Responsabilità Civili e penali TITOLO XXVIII
Coabitazione, vitto e alloggio
a)vitto e alloggio: metà della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte;
b)vitto (due pasti): un terzo della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte;
c)vitto (un pasto): un quarto della retribuzione di cui all'art. 115, Seconda Parte;
d)alloggio: un quinto della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte. TITOLO XXIX
Divise e attrezzi TITOLO XXX
Appalti TITOLO XXXI
Decorrenza e durata

Premessa generale
VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
PRIMA PARTE
Sistemi di relazioni sindacali
TITOLO I
Relazioni sindacali a livello nazionale Art. 10 - Commissione Paritetica Nazionale per l'esame della classificazione TITOLO Il
Secondo livello di contrattazione TITOLO III
Relazioni sindacali a livello territoriale TITOLO IV
Composizione delle controversie TITOLO V
Relazioni sindacali a livello aziendale TITOLO VI
MERCATO DEL LAVORO Art. 21 - A) Contratti a tempo determinato
Art. …… - Lavoro interinale
Casi di ammissibilità
Individuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale TITOLO VII
Licenziamenti collettivi TITOLO VIII
Diritti sindacali Art. 30- Numero dei componenti e permessi retribuiti R.S. U.
Art. 31- Permessi non retribuiti R.S.A. o R.S.U.
Art. 32- Clausola di salvaguardia
Art. 33- Assemblea
Art. 34- Referendum
Nota a verbale
Art. 35 - Trattenuta contributi sindacali
TITOLO IX
Delegato aziendale TITOLO X
Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori SECONDA PARTE
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO I
Classificazione del personale TITOLO Il
Quadri TITOLO III
Assunzione TITOLO V
Apprendistato TITOLO VI
Orario di lavoro Art. 32- Articolazione dell'orario settimanale
Art. 33- Orario medio settimanale per specifiche tipologie
Art. 33 bis - Retribuzione ore eccedenti l’articolazione dell’orario di lavoro TITOLO VII
Part-time
Art. 41 - Premessa
Art. 42 - Rapporto a tempo parziale
Norma Transitoria
Art. 43 - Genitori di portatori di handicap
Art. 44- Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 45- Relazioni sindacali aziendali
Art. 45 bis - Lavoro ripartito
Art. 46- Riproporzionamento TITOLO VIII
Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno Art. 60 - Maggiorazione lavoro straordinario TITOLO IX
Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 66 - Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge TITOLO X
Ferie
Art. 69- Ferie TITOLO XI
Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
Art. 77- Congedi retribuiti
Art. 78 - Aspettativa non retribuita TITOLO XIII
Missioni e trasferimenti
Art. 86 - Missioni
Dichiarazione a verbale
Art. 87 - Trattamento retributivo trasporto merci TITOLO XV
Gravidanza e puerperio TITOLO XVI
Sospensione del lavoro
Art. 105 - Sospensione
TITOLO XVII
Anzianità di servizio
Art. 106 - Decorrenza anzianità di servizio
Chiarimento a verbale
Art. 107 - Computo anzianità frazione annua
TITOLO XVIII
Anzianità convenzionale
Art. 108- Anzianità convenzionale
Art. 109 - Mansioni del lavoratore Trattamento economico
Art. 113 - Normale retribuzione TITOLO XXII
Mensilità supplementari (13a e 14a) TITOLO XXIII
Risoluzione del rapporto di lavoro
a) Recesso c) Trattamento di fine rapporto
Art. 138 - Trattamento di fine rapporto
Chiarimento a verbale
Art. 139- Cessione o trasformazione dell'azienda
Art. 140 - Fallimento dell'aziendaArt. 141 - Decesso del dipendente
Art. 142- Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Norma transitoria TITOLO XXIV
Doveri del personale e norme disciplinari Art. 147 - Divieti
Art. 148 - Giustificazione delle assenze TITOLO XXVI
Calo merci e inventari TITOLO XXVII
Responsabilità Civili e penali Art. 160 - Normativa sui procedimenti penali
TITOLO XXVIII
Coabitazione, vitto e alloggio TITOLO XXIX
Divise e attrezzi TITOLO XXX
Appalti TITOLO XXXIDecorrenza e durata
Art. 164- Decorrenza e durata del contratto