sezione: NORME E TRIBUTI - pagina 29 Sul Tfr opzione sempre possibile Anche in un secondo momento la destinazione ai Fondi N. T. Aderenti e finanziamento. L'accesso sarà consentito ai titolari di qualunque forma d'impiego, incluse quelle previste dalla legge Biagi. Il lavoratore, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto o entro sei mesi dall'assunzione, potrà esprimere la propria volontà. Coloro che in un primo momento decideranno di lasciare il Tfr in azienda potranno cambiare opinione in seguito. Senza l'esercizio dell'opzione dei lavoratori interessati, scatterà la procedura del silenzio assenso: il datore di lavoro, in accordo con le Rsu, potrà versare le quote dei propri dipendenti o al fondo negoziale o a quello istituito dalla Regione. Al fine di ottenere « rendimenti comparabili » al tasso di rivalutazione del Tfr, sarà consentito di investire le contribuzioni afferenti alla liquidazione anche in linee con protezione del capitale o con rendimento minimo garantito. Infine, sarà eliminato, ai fini della deducibilità fiscale, il vincolo del rapporto fisso fra le quote della contribuzione e del Tfr. Istituzione del fondo pensione residuale presso l'Inps. Il fondo dovrà acquisire le quote di Tfr di quanti, tramite la procedura del silenzio assenso, non hanno trovato soluzione in una forma pensionistica collettiva, nonché le quote per il conferimento delle quali non sia intervenuto alcun accordo in sede aziendale. Il fondo sarà gestito, secondo le normali regole previste per la previdenza complementare, da un comitato amministratore composto da cinque esperti nominati dai ministri del Welfare e dell'Economia. • per le prestazioni in capitale sarà prevista una tassazione a titolo definitivo con un'aliquota del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione al sistema complementare, con un limite massimo di riduzione del 6% ( corrispondente a ulteriori 20 anni di permanenza); • le rendite saranno assoggettate a un'imposta del 15% con la medesima riduzione applicata alla prestazione in capitale, sulla rendita iniziale, ferma restando l'applicazione dell'ordinaria aliquota del 12,5% sui rendimenti generati dal montante conferito alla compagnia di assicurazione o al fondo. Riguardo alle anticipazioni e ai riscatti parziali: in qualunque momento i lavoratori potranno ottenere un'anticipazione fino al 75% del montante accumulato a fronte di gravi motivi di salute. A tale ammontare sarà applicata una tassazione agevolata del 15% al netto delle contribuzioni non dedotte e dei rendimenti non tassati. Dopo otto anni di partecipazione sarà consentita un'anticipazione ( anch'essa in regime di tassazione separata) fino a un massimo del 50% in caso di acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o i figli. Se dovessero insorgere ulteriori esigenze sarà possibile un'anticipazione, dopo otto anni, in misura del 30 per cento. Inoltre, sarà prevista la facoltà di reintegrare le anticipazioni, anche versando contribuzioni annuali d'importo superiore al limite dei 5.164 euro ( il massimale in cifra assoluta della contribuzione deducibile) e con agevolazione fiscale fino alla concorrenza del credito d'imposta di pari ammontare alle tasse pagate all'atto dell'anticipazione. Quanto alla contribuzione, si sta studiando la possibilità di riduzione delle aliquote per lavoratori e datori. Si stanno anche valutando ipotesi più favorevoli per i neoassunti in regime di calcolo contributivo. Infine, saranno previste misure compensative per le imprese sul differenziale tra il costo della remunerazione annuale del Tfr e il costo della provvista bancaria di finanziamenti sostitutivi. Sarà accantonata, in una posta di bilancio in sospensione d'imposta, una somma pari al 5% dell'ammontare totale del Tfr conferito. Alcuni dei punti del " documento di discussione" per il conferimento del Tfr Possono accedere alle forme di previdenza complementare i titolari di qualsiasi forma d'impiego, comprese quelle previste dalla legge Biagi. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo, il lavoratore potrà scegliere di aderire a una forma di previdenza complementare oppure potrà lasciare il Tfr in azienda Il silenzio assenso. Senza l'esercizio dell'opzione scatta la procedura di silenzio assenso: il datore di lavoro, d'accordo con le Rsu, potrà versare le quote dei propri dipendenti al fondo negoziale o a quello istituito dalla Regione Regime fiscale. Le prestazioni ( sia in regime di contribuzione definita sia di prestazione definita) potranno ancora essere erogate in capitale fino a un massimo del 50% del montante finale e in rendita periodica. Per le prestazioni in capitale la tassazione è del 15% ( ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione al sistema complementare). Le rendite saranno assoggettate a un'imposta del 15% con la stessa riduzione applicata alla prestazione in capitale, sulla rendita iniziale ( ferma restando l'aliquota del 12,5% sui rendimenti generati dal montante conferito all'assicurazione o al fondo) |
Sul Tfr opzione sempre possibile
di Admin
mercoledì 27 ottobre 2021