18 novembre 2002
1- I contratti a termine hanno più chance
2- Il bonus raddoppia 3- Premi a chi ritarda il ritiro 4- LA NORMATIVA 5- IL «CAMBIO»
Lavoro & Previdenza
Le novità sul lavoro a tempo determinato e le conseguenze previdenziali - Salvate dalle riforme le vecchie agevolazioni contributive I contratti a termine hanno più chance Sono già in vigore o sono in arrivo nuove opportunità per la trasformazione del rapporto
Il contratto a tempo determinato, anche alla luce delle novità inserite nella riforma del mercato del lavoro, resta uno degli strumenti contrattuali più flessibili e più rispondenti a particolari necessità. L’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentito per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, così come disposto dal Dlgs 368/2001. Il contratto a termine, come si legge nella recente circolare del ministero del Lavoro 42/2002, deve essere considerato lecito in tutte le circostanze individuate dal datore di lavoro sulla base di criteri di normalità tecni- co organizzativa ovvero per ipotesi sostituti- ve, nelle quali non si può esigere necessaria- mente un’assunzione a tempo indeterminato e sempre che l’assunzione a termine non assuma una finalità chiaramente fraudolenta. Dopo necessarie puntualizzazioni fornite an- che dall’Inail (lettera del 6 novembre 2002) e dopo il decreto legge 108/2002 (convertito dalla legge 172/2002), sono in dirittura d’arrivo ulteriori novità in materia, inserite sia nel collegato al lavoro che nella riforma del collocamento. Sia il testo licenziato dalla Camera, sia lo stralcio su articolo 18 e ammortizzatori sociali richiamano in più parti il contratto a tempo determinato. Sul tema degli incentivi all’occupazione, dalla versione iniziale del decreto e poi stralciata si legge che allo scopo di realizzare un sistema organico di misure volte a favorire l’inserimento stabile nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione o con attività precarie il Governo è delegato a emanare disposizioni finalizzate ad articolare misure di incentivazione finanziaria — anche in relazione alla natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro — che agevolino la stabilizzazione del rapporto attraverso la trasformazione delle assunzioni a termine in occupazioni stabili. Ancora, in materia di riforma della disci- plina del lavoro part-time, al fine di rendere più elastiche alcune clausole (in particolare la possibilità di modificare le fasce orarie e l’utilizzo del lavoro supplementare), la nor- ma prevede un’estensione delle forme flessi- bili anche ai contratti part-time a tempo deter- minato. Il Dlgs approvato il 24 ottobre 2002 dal Consiglio dei ministri, atto a modificare il Dlgs 181/2000, modifica in maniera sostan- ziale alcuni adempimenti amministrativi. I datori di lavoro procederanno all’assunzione diretta del lavoratore e saranno contestual- mente tenuti a comunicare al centro per l’im- piego competente l’assunzione del lavorato- re. Con l’apposita comunicazione dovranno segnalare la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato. Il decreto legislativo precisa, inoltre, che le comunicazioni devono essere fatte entro cin- que giorni al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro per le variazioni che possono sorgere durante il rapporto di lavoro. Fra queste, anche la trasformazione del rapporto di lavoro da tem- po determinato a indeterminato. Infine, sof- fermandosi sul riconoscimento dello stato di disoccupazione, il Dlgs delega le Regioni a stabilire i criteri per l’adozione da parte dei Centri per l’impiego di procedure uniformi in materia di accertamento di questa condi- zione. Viene puntualizzato che lo status di disoccupato si perde in caso di rifiuto da parte del lavoratore, e senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno, determinato o indeterminato, o di lavoro temporaneo superiore agli otto mesi. Il periodo si riduce a quattro mesi ove il rifiuto è posto in essere da giovani. Inoltre, si prevede la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani. Nonostante i numerosi cambiamenti normativi già in atto e altri in cantiere, il legislatore ha lasciato inalterate, con il Dlgs 368/2001, alcune precedenti norme legate a particolari agevolazioni contributive. Oltre alle assunzioni per i disabili, che comunque rientrano in una specifica disciplina regolamentata dalla legge 68/1999 (circolare Inps 203/2001) e per le quali non è prevista né la sussistenza di specifiche ragioni né la relativa indicazione sul contratto, ci riferiamo alle assunzioni dalle liste di mobilità, all’assunzione per sostituzione di dipendenti in maternità, con la quale si ha diritto ad uno sgravio contributivo pari al 50% della quota a carico del datore di lavoro, nonché alla possibilità per un lavoratore che ha raggiunto il diritto alla pensione di proseguire l’attività lavorativa per almeno due anni.TEMISTOCLE BUSSINO
IL COLLOCAMENTO
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Il bonus raddoppia |
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Con l'assunzione dalle liste di mobilità, cinque giorni di tempo per comunicare la trasformazione del rapporto. In base alla legge 223/91 (articolo 8, comma 2) i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità possono essere assunti con contratto a termine per una durata complessiva non superiore a 12 mesi (circolare Inps 50/1997). L'azienda, per ogni lavoratore, può usufruire di un costo contributivo pari a quello previsto per gli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane, e questo indipendentemente se il rapporto stipulato sia a tempo parziale che a tempo pieno. Quest'anno la quota contributiva relativa agli apprendisti è pari a 2,65 euro settimanali senza assicurazione Inail e a 2,75 euro con assicurazione (tuttavia è da ricordare che lo sgravio, dopo le disposizioni contenute nella legge 388/2000, non si applica ai premi Inail). Nell'ipotesi, dunque, che le aziende non obbligate ad assumere lavoratori in mobilità decidano - prima della scadenza del contratto - di trasformare il rapporto da tempo determinato a indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi, a decorrere dal periodo di paga nel quale il contratto ha subito la trasformazione. Unitamente a questa agevolazione, è previsto che al datore di lavoro venga riconosciuto anche un importo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità eventualmente spettante al lavoratore, sempre per 12 mesi. Questo periodo temporale slitta a 24 mesi, o a 36 mesi per le aree del mezzogiorno, se il lavoratore è ultracinquantenne. Ai fini del riconoscimento del beneficio per ulteriori 12 mesi è necessario l'invio della comunicazione di avvenuta trasformazione del rapporto, entro cinque giorni ai Centri per l'impiego. L'Inps (circolare 134/1999) ha tra l'altro illustrato che le agevolazioni sono concesse anche se la comunicazione viene effettuata oltre i cinque giorni purché non oltre i termini di slittamento previsti dalla legge 196/97 (nella sostanza non modificati dal Dlgs 368/2001), e cioè non oltre il ventesimo giorno o non oltre il trentesimo a seconda che il contratto abbia una durata inferiore o superiore a sei mesi. Sul tema dei cinque giorni è ritornato, anche se in un contesto più generale, il recente decreto legislativo recante le disposizioni modificative sul collocamento. Infatti, mentre l'obbligo di comunicazione ai servizi per l'impiego diventa, con le nuove disposizioni, contestuale all'assunzione del lavoratore subordinato (vale anche per i collaboratori coordinati e continuativi e per i soci lavoratori di cooperative), resta invariato nel termine dei cinque giorni per quanto concerne la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a quello indeterminato. Così viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro all'Inps (in media complessivamente pari al 32,70%). La delega in materia previdenziale, non ancora approvata, prevede ulteriori incentivazioni in materia. Garantendo la pensione maturata tramite una apposita certificazione, la delega conferma l'esenzione totale dei contributi, aggiungendo che devono essere destinati al lavoratore in misura non inferiore al 50% mentre la parte rimanente è destinata alla riduzione del costo del lavoro. |
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LA PENSIONE
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LA NORMATIVA Gli elementi salienti del contratto a tempo determinato - Dlgs 368/2001
-Le ragioni per stipulare il contratto sono di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo -La durata del contratto non è predefinita dal legislatore -Il termine deve formalizzarsi con atto scritto, pena la sua efficacia e deve indicare le motivazioni -Non deve essere scritto per periodi non superiori a 12 giorni e per i dirigenti -Copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni da inizio lavoro -La stipula del contratto è vietata per sostituire lavoratori in sciopero e per altri casi prestabiliti -Il contratto può essere prorogato solo se la durata del primo è inferiore a tre anni. La durata complessiva fra primo contratto e proroga non può eccedere i tre anni -L’onere dell’esigenza della proroga spetta al datore di lavoro -La proroga è possibile solo una volta, con il consenso del lavoratore, e deve riferirsi alla medesima attività lavorativa -È possibile, rispettando alcune clausole temporali, riassumere lo stesso lavoratore per un nuovo contratto -Se, fra proroghe e rinnovi, non vengono rispettate particolari scadenze temporali, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Sono previste, in caso di proroghe brevi, maggiorazioni retributive -Se il contratto supera i nove mesi il lavoratore deve essere computato per l’applicazione dei diritti sindacali -I Ccnl dovranno individuare i limiti quantitativi per l’utilizzo dei contratti e i diritti di precedenza per le assunzioni. Ci sono casi in cui non c’è il vincolo del limite numerico -Al lavoratore spetta la giusta retribuzione contrattuale e il periodo formativo -Sono esclusi dalla normativa una serie di contratti (apprendistato, Cfl, tirocini, stage, temporaneo eccetera
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IL «CAMBIO» La documentazione da presentare all’Inps
-Copia del contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale a decorrere dalla prima "finestra" di pensionamento utile prevista dalla normativa vigente; qualora prima della scadenza dei due anni intervenga il compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, il contratto deve durare fino a tale data.
-Apposita dichiarazione, da presentare contemporaneamente anche al datore di lavoro, di rinuncia alla copertura contributiva per il periodo corrispondente alla durata del contratto, e impegno a posticipare l’accesso al pensionamento per il medesimo periodo.
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