26 settembre 2002
EMERSIONE
E per il part time i supplementari
dureranno un altro anno
ROMA. I Comitati per il lavoro e
l’emersione dal sommerso dovranno essere
istituiti in ogni capoluogo di provincia
entro il prossimo 30 ottobre, ma
potranno operare anche se, a quella
data, saranno nominati solo 9 dei 16
componenti previsti. Lo prevede il decreto
legge 25 settembre 2002, n. 210
(pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale»
225 del 25 settembre 2002), che proroga
al 15 maggio 2003 il termine per la
presentazione delle dichiarazioni di
emersione progressiva. Tra le novità
del provvedimento, anche la modifica
al comma 4-bis dell’articolo 1 della
legge 383//2001, là dove dispone che
l’atto di conciliazione deve contenere
il livello di inquadramento attribuito al
lavoratore. Il quale, dunque, non potrà
richiedere differenze retributive rispetto
ai minimi contrattuali non percepite
in passato, eventuali scatti di anzianità
maturati e simili.
Più tempo, dunque, per l’emersione
dal lavoro sommerso, giunto — con il
decreto legge voluto in particolare dal
ministero del Welfare (quello dell’Economia
era infatti contrario) — alla
quarta proroga. Uno slittamento limitato,
però, alla sola procedura progressiva
e non, invece, a quella automatica la
cui scadenza rimane ferma al 30 novembre
2002.
Il nuovo provvedimento, poi, non
amplia (contrariamente a quanto richiesto
dalle parti sociali nell’avviso comune
di fine luglio scorso) il periodo
agevolato, né la misura delle aliquote
sostitutive. Il beneficio conseguente
all’emersione resta dunque limitato a
un triennio e le aliquote fiscali e contributive
rimangono quelle previste dalla
legge 383/2002.
Ma il decreto legge contiene anche
altre novità. La possibilità di emergere,
in primo luogo, oltre che ai titolari di
lavoro autonomo è stata estesa anche
alle imprese che svolgono attività agricola
non produttiva di reddito d’impresa.
Quindi viene previsto l’obbligo, per
le imprese edili affidatarie di un appalto
pubblico, di certificare la propria
regolarità contributiva a pena di revoca
dell’affidamento. Ed è stata prorogata
a tutto il 2006 la riduzione sull’ammontare
delle contribuzioni previdenziali e
assistenziali — diverse da quelle del
fondo pensioni lavoratori dipendenti
—limitatamente agli operai edili occupati
con orario di lavoro settimanale
non inferiore a 40 ore. Infine, sono
stati prorogati fino al 30 settembre
2003 gli effetti prodotti dalle clausole
dei contratti collettivi in materia di lavoro
supplementare nei rapporti di lavoro
a tempo parziale.
M.PE.