17 ottobre 2002
IL PRINCIPIO
Pubblichiamo una sintesi del principio enunciato dalla
Corte di cassazione.
L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori è tagliato su
misura per una precisa fattispecie, disciplinata dal Legislatore
in relazione al recesso del datore di lavoro. La possibilità
di applicare la norma, quindi, presuppone che il datore
eserciti la relativa facoltà con una manifestazione unilaterale
della volontà di determinare l’estinzione del rapporto. Tale
situazione, però, non si verifica nell’ipotesi dei contratti a
tempo determinato. La manifestazione negoziale, infatti,
manca nel caso di disdetta con la quale il datore, allo scopo
di evitare la rinnovazione tacita del contratto, comunica la
scadenza del termine, sia pure invalidamente apposto, al
dipendente. In questo modo, lo svolgimento delle prestazioni
cessa in ragione dell’esecuzione che le parti danno a una
clausola nulla.
Le Sezioni unite della Cassazione rivedono l’orientamento sulla tutela dei lavoratori a tempo determinato
Ai precari niente «articolo 18»
Le imprese non sono tenute all’obbligo di reintegro
(NOSTRO SERVIZIO)
ROMA. Lavoratori precari
fuori dal reintegro obbligatorio:
per loro non vale la tutela
che lo Statuto dei lavoratori
riconosce ai dipendenti a tempo
indeterminato. I collezionisti,
seppure involontari, di più
contratti a termine presso la
stessa azienda, non possono
chiedere l’applicazione
dell’articolo 18 della legge
300 del 1970. Il che, dall’altra
parte, vuol dire che i datori
sono al riparo dalle sanzioni
previste dalla norma quando
il dipendente a tempo determinato
vinca la causa e spunti l’assunzione.
La sentenza della Cassazione
n. 14381 (in corso di pubblicazione
su «Guida Normativa») affievolisce
le conseguenze, a carico del datore,
di un’illegittima utilizzazione della
prestazione a "singhiozzo",
cioè l’abitudine a impiegare alcuni
prestatori d’opera con una certa
continuità, ma con contratti
rigorosamente a scadenza prestabilita.
Le Sezioni unite civili hanno,
infatti, riabbracciato definitivamente
un filone giurisprudenziale
che aveva vacillato nel 1997, quando
la sentenza 12665 sancì l’applicabilità
dell’apparato sanzionatorio
previsto dallo Statuto dei lavoratori
«a tutti gli altri casi in cui l’interruzione
del sinallagma contrattuale sia imputabile
al datore». Quindi, anche nelle ipotesi
di disdetta con la quale l’imprenditore,
allo scopo di evitare il rinnovo
tacito del contratto, comunica
la scadenza del termine al dipendente.
È come se i giudici avesse-
ro voluto marcare di nuovo la
diversità nell’interruzione del
rapporto tra datore e dipendente,
con le relative differenti conseguenze.
Il licenziamento è un addio definitivo
che esprime l’assoluta volontà
dell’imprenditore di interrompere il
rapporto, consentendo l’attuazione
del meccanismo ripristinatorio-
risarcitorio di cui all’articolo 18.
La disdetta di un contratto a tempo
determinato, invece, è una sorta di
"arrivederci" che tradisce la
reciproca intenzione di chiudere
il contratto. Non essendoci
la manifestazione unilaterale
di volontà del datore, il dipendente
non può reclamare il reintegro
nel posto di lavoro.
La Corte ha ribadito che
l’articolo 18 è una norma speciale,
valida solo per le ipotesi
di licenziamento illegittimo e
non rivolta a sanzionare, generalmente,
ogni fatto estintivo
del rapporto di lavoro imputabile
al datore. Prova ne sia la
peculiarità del relativo apparato
sanzionatorio (reintegrazione,
retribuzioni dal recesso
all’effettivo reintegro, obbligo
contributivo, indennità sostitutiva
della reintegrazione).
Forte delle proprie argomentazioni,
il Supremo collegio
ha rigettato il ricorso di un
tecnico di neurofisiopatologia
dell’Ospedale pediatrico Bambin
Gesù di Roma, assunto
per una sostituzione, il quale
sosteneva di essere rimasto in
servizio anche al ritorno della
dipendente assente e che, comunque,
la scadenza fosse stata
apposta al contratto solo in
un momento successivo.
La vicenda non solo ha consentito
l’enunciazione dell’importante
principio in tema di
licenziamento, ma ha offerto
lo spunto per un’ulteriore precisazione
in materia di lavoro
dipendente. «Le norme e i
principi di tutela operanti per
i rapporti di lavoro subordinato
di diritto privato — scrive
la Corte —non trovano alcun
limite alla loro applicazione»,
con riferimento al quadro
normativo descritto, «per
i dipendenti degli enti ecclesiastici
classificati ai sensi della legge 132/1968».
BEATRICE DALIA