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ItaliaOggi (documenti) Numero 277, pag. 33 del 22/11/2003
Il testo del dl 269 commentato articolo per articolo ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo del decreto legge 269 convertito ieri in legge dalla camera dei deputati. 3. Relativamente all'anno 2003, per l'agevolazione di cui al comma 1, lettera c), in relazione all'accertamento dell'avvenuto raggiungimento del limite di spesa di cui al decreto del Ragioniere generale dello Stato 15 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.176 del 31 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6-bis, della legge 5 agosto 1978, n.468, è autorizzato per detto anno uno stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro, cui si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto. 3-bis. All'articolo 4, comma 4-ter, del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, è aggiunto il seguente periodo: ´Nel caso in cui l'energia sia fornita all'utente finale da un Comune, che gestisce direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento, l'autodichiarazione sul credito maturato, con la tabella dei Kwh forniti dal Comune è presentata congiuntamente da quest'ultimo e dal fornitore dell'energia ed il credito di imposta è usufruito direttamente dal fornitore. 3-ter. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento e riqualificazione dell'autotrasporto di merci, con particolare riguardo allo sviluppo della logistica e dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per le attività ed il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto. 3-quater. All'onere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, rispettivamente pari a 50.000 euro e 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ´Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. All'articolo 7 del decreto legge 28 dicembre 2001, n.452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.16, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: ´e mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica' sono soppresse; b) al comma 6 le parole: ´e produzione di combustibili a specifica' sono soppresse.
1. Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o superiore a 50 euro in esercizi commerciali convenzionati con associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche ha facoltà di manifestare l'assenso alla destinazione nei loro riguardi, da parte dello Stato, di una quota pari all'1 per cento della imposta sul valore aggiunto, relativa ai prodotti acquistati. 2. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e le onlus, sono considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attività etiche. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri soggettivi ed oggettivi richiesti dagli enti, diversi da quelli elencati nel precedente articolo, per l'accesso ai benefici previsti dal presente decreto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro la stessa data, sono stabilite le modalità di raccolta delle manifestazioni di assenso di cui al comma 1, nonché quelle ulteriori occorrenti per l'applicazione del presente articolo. 3. Per le finalità del presente articolo è stanziato l'importo di un milione di euro per l'anno 2003, nonché di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo parzialmente utilizzando le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Le disposizioni del presente articolo hanno valore sperimentale e non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n.80.
1. Nel comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n.342, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ´Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.'.
1. Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, è concesso un assegno pari ad euro 1.000. 2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita, nell'ambito dell'Inps, una speciale gestione con una dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro. 3. L'assegno è concesso dai comuni. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati. 4. L'assegno, ferma restando la titolarità in capo ai comuni, è erogato dall'Inps sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 5. 5. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione del presente articolo. 6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, è incrementato di 232 milioni di euro per l'anno 2004. 6-bis. A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extracomunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale del Consolato italiano nel Paese di origine. 6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. È fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ´Fondo speciale' dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. Il mutamento della destinazione d'uso di immobili ad uso abitativo per essere adibiti ad asili nido è sottoposto a denuncia di inizio attività. Restano ferme le previsioni normative in materia di sicurezza, igiene e tutela della salute, nonché le disposizioni contenute nei regolamenti condominiali. 2. Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di consumo a prezzo conveniente, è istituito un apposito fondo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004 destinato a finanziare le iniziative attivate dai Comuni e dalle Camere di commercio, d'intesa fra loro, mirate a promuovere e sostenere l'organizzazione di panieri di beni di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati. Le procedure e le modalità di erogazione delle disponibilità del fondo nonché quelle per la sua ripartizione sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota parte delle entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 1. Al comma 3 dell'articolo 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.104, sono estese ai conduttori delle unità ad uso residenziale trasferite alle società costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.'. 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, è inserito il seguente: ´3-bis. È riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalità di esercizio del diritto di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1'. 2-bis. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: ´Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato rinnovato. 3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: ´ad uso residenziale', sono aggiunte le seguenti: ´, delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonché in favore degli affittuari dei terreni'. 4. Alla fine del comma 8 dell'articolo 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, sono aggiunte le seguenti parole: ´Per i medesimi immobili è concesso, in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno dell'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8 per cento. Le modalità di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.'. 5. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ´, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia'. 6. All'articolo 3, comma 13, primo e secondo periodo, del decreto legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, sono soppresse le seguenti parole: ´Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l''. 7. Al primo periodo del comma 14 dell'articolo 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, dopo la parola: ´immobili', sono aggiunte le seguenti: ´ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13'. 8. Dopo il comma 17 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, è aggiunto il seguente: ´17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare unità immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi dell'articolo 3 che risultano libere ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire società per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura di evidenza pubblica.'. 9. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, sono soppresse le parole: ´Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto.' 9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in funzione del patto di stabilità e crescita, l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia spa. Si applicano le disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29 del presente decreto. 10. All'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, dopo il comma 6, è inserito il seguente: ´6-bis. I beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato spa, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n.488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da Ferrovie dello Stato spa, o dalle società da essa controllate, direttamente o con le modalità di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni effettuate direttamente ai sensi del presente comma sono impiegate da Rfi spa in investimenti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio. Le previsioni di cui ai primi due periodi del presente comma, previa emanazione dei decreti previsti dal presente articolo, si applicano a tutte le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione dei beni.'. 11. All'articolo 15, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.448, come sostituito dall'articolo 22 del decreto legge 25 settembre 2001, n.350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, è aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente: ´Alle cessioni dei crediti effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici, previste dalla legge ovvero approvate con provvedimenti dell'Amministrazione dello Stato, non si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440'. 11-bis. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla Regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano. 11-ter. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ´Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11-quater. Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, né classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni: a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253; b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari; c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso. 11-quinquies. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio. 11-sexies. Per l'anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al comma 11-quater, nel limite di 20 milioni di euro, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero della difesa in apposito fondo per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo è determinato con la legge di bilancio. 1. Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 2. La verifica circa la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, è effettuata dalle soprintendenze, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero per i beni e le attività culturali. 3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n.490 del 1999. 4. L'esito negativo della verifica avente ad oggetto cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, è comunicato ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse da valutarsi da parte del Ministero interessato. 5. (Soppresso) 6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in conformità agli indirizzi generali richiamati al comma 2, l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico restano definitivamente sottoposti alle disposizioni di tutela. L'accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 490 del 1999 ed è trascritto nei modi previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. 8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la competente filiale dell'Agenzia del demanio trasmette alla soprintendenza regionale, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli immobili di proprietà dello Stato o del demanio statale sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati di schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai singoli immobili. 9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le modalità di redazione delle schede descrittive, nonché le modalità di trasmissione dei predetti elenchi e delle schede descrittive anche per il tramite di altre amministrazioni interessate, sono stabiliti con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, da emanare di concerto con l'Agenzia del demanio e con la Direzione Generale dei Lavori e del Demanio del Ministero della difesa per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge. 10. La soprintendenza regionale, sulla base dell'istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti e del parere da queste formulato nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, conclude il procedimento di verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse culturale dell'immobile con provvedimento motivato e ne dà comunicazione all'agenzia richiedente, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa scheda descrittiva. La mancata comunicazione nel termine complessivo di 120 giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica. 11. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica positiva, integrate con il provvedimento di cui al comma 10, confluiscono in un archivio informatico accessibile ad entrambe le amministrazioni, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. 12. Per gli immobili appartenenti alle regioni ed agli altri enti pubblici territoriali, nonché per quelli di proprietà di altri enti ed istituti pubblici, la verifica è avviata a richiesta degli enti interessati, che provvedono a corredare l'istanza con le schede descrittive dei singoli immobili. Al procedimento così avviato si applicano le disposizioni dei commi 10 e 11. 13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, nonché dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n.289, si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del presente articolo, nonché a quelli individuati ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n.448. All'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis e ter. 1-bis. All'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ´I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari'; b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: ´dei conduttori' sono aggiunte le seguenti: ´e degli affittuari dei terreni' e, dopo le parole: ´l'irregolarità', sono aggiunte le seguenti: ´dell'affitto o'; c) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ´I terreni e le unità immobiliari liberi ovvero i terreni e le unità immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5'; d) al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: ´dei canoni di' sono aggiunte le seguenti: ´affitto o'; 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, può partecipare a società di trasformazione urbana, promosse dalle città metropolitane e dai comuni, ai sensi dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni e integrazioni, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato. 2-bis. Al fine di assicurare la continuità dell'azione svolta dall'Agenzia del demanio anche nella fase di trasformazione in ente pubblico economico e di garantire la massima efficienza nello svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 27 e 29 del presente decreto, il personale in servizio presso la predetta Agenzia può esercitare l'opzione irrevocabile per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di approvazione del nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio 2004. L'eventuale opzione già esercitata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intende confermata ove, entro il predetto termine, non venga revocata. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo il comma 5 è inserito il seguente: 2. La normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, in conformità al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio. 3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali. 4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985, n.47, e successive modifiche e integrazioni, e con l'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, e successive modifiche e integrazioni. 6. Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, attivate dalle regioni ai sensi del comma 33 è destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del dlgs 28 agosto 1997, n.281, sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento. 7. Al comma 1 dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: ´c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 8. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma: ´2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al Prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo Statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.' 9. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione di risorse private, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'Ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale attribuendo priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione già approvati di cui al decreto Ministro lavori pubblici n 195 del'8 ottobre 1998 (P.R.U.S.T.) e di cui alla legge 15 maggio 1997 n. 127 articolo 17 comma 59 connesso con l'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n 267 (S.T.U.). Su tali aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma di interventi, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n.47, come sostituito dal comma 42 del presente articolo. 10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalità di attuazione. 11. Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, è destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tale somma è assegnata alla Soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione paesaggistica, dopo avere individuato, d'intesa con le Regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma.Il commento L'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, stabilisce un'agevolazione fiscale per il calore ceduto dalle reti di teleriscaldamento alimentate da biomasse ovvero da energia geotermica, da fruire mediante credito di imposta, pari a lire 20 per ogni chilowattora di calore ceduto. L'articolo 4, comma 4-bis, del dl 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, ha stabilito, in via temporanea, un aumento del citato credito d'imposta (30 lire per ogni chilowattora di calore fornito dalle suddette reti di teleriscaldamento). Tale misura è stata più volte riproposta da disposizioni normative a carattere temporaneo e, da ultimo, dall'articolo 6, comma 1, del dl 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418. Tale ultima disposizione è stata più volte prorogata e, da ultimo, dall'articolo 21, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino al 30 giugno 2003. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del presidente della repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2002, sono ridotte a una somma pari al 10% dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni. Il beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Al contrario, il beneficio non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Il comma 2 stabilisce che per l'anno 2003 non si fa luogo all'emanazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Com'è noto, l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (cosiddetta Carbon tax) stabilisce aumenti delle aliquote di accisa, per gli oli minerali e dell'imposta di consumo su taluni altri prodotti energetici (carbone, coke di petrolio e orimulsion), a partire dal 1° gennaio 2005 (cosiddette aliquote obiettivo). È previsto inoltre che le aliquote future siano raggiunte attraverso aumenti annuali parziali delle medesime aliquote, da stabilire attraverso l'emanazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un apposito regolamento. A sua volta, l'art. 7 del medesimo dl, ha istituito un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale sugli oli lubrificanti, finalizzato, tra l'altro, a compensare i costi dell'attività di trattamento degli oli usati. Tale trattamento può concretizzarsi, tra l'altro, nella rigenerazione degli oli usati per la produzione di basi lubrificanti ovvero nel riciclaggio degli stessi oli usati per la produzione di combustibili a specifica. Dai comuni, un assegno di 1.000 euro alle famiglie per il secondogenito (e oltre) che venga alla luce nel periodo dal 1° dicembre 2003 a tutto il 2004. La nuova prestazione, molto simile quanto a disciplina all'assegno per il nucleo familiare già vigente per la famiglie numerose (con tre figli almeno), sarà infatti riconosciuta dai comuni ed erogata materialmente dall'Inps. Spetterà a tutte le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, per ogni figlio nato o adottato oltre il primo. A tal fine, la norma affida ai comuni il compito di informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati. In materia di Irpef, l'articolo 21 stabilisce, inoltre, ai fini di controllo, che i sostituti d'imposta (quindi nel caso di rapporti di lavoro) possono verificare il diritto alla deduzione per i figli a carico, nel caso di cittadini extracomunitari, dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel paese d'origine, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel paese di origine. Il diritto di prelazione è esteso anche a favore dei conduttori delle unità immobiliari adibite a uso diverso da quello residenziale, oltre che degli affittuari dei terreni. Per quanto riguarda gli immobili a uso residenziali, viene inoltre concesso, a favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50%, ma meno dell'80% delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo fino a un massimo dell'8%. Devono considerarsi individuati tra gli immobili di pregio, in sede di emanazione dei decreti ministeriali con i quali sono trasferiti i beni immobili alle società costituite dal ministero dell'economia e delle finanze, anche quelli che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia. La fase di individuazione dei suddetti immobili viene effettuata senza l'apporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali. La nullità degli atti di disposizione degli immobili acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione, prima della decorrenza dei cinque anni dalla data di acquisto, va riferita solo ai casi degli immobili a uso residenziale non di pregio. Il divieto in capo alle p.a. statali, agli enti pubblici territoriali e agli altri soggetti pubblici non deve essere tuttavia applicato nei confronti degli enti pubblici territoriali che intendono acquistare unità immobiliari residenziali poste in vendita, che risultano libere, oppure per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti. Per l'acquisto di immobili già conferiti alle società costituite dal ministero dell'economia e delle finanze, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire società per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura di evidenza pubblica. Eliminata la previsione della scadenza del termine ultimo di opzione entro il 31/10/2001 per le unità immobiliari. Inoltre, per favorire la valorizzazione dei beni immobili statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in funzione del patto di stabilità e crescita, l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale del ministero dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili dello stato a Sviluppo Italia spa. Per quanto concerne poi i beni immobili che risultino essere non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello stato spa, oltre ai beni acquisiti ad altro titolo, sono venduti da Ferrovie dello stato spa, o dalle società da essa controllate, direttamente o mediante costituzione di apposite società chiamate a effettuare le operazioni di cartolarizzazione. Le vendite degli immobili sono effettuate, mediante esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. I proventi delle vendite vengono reinvestiti da Rfi spa in investimenti per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, per il miglioramento della sicurezza dell'esercizio. Viene precisato che non si applicano, per quanto riguarda le cessioni dei crediti effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dello stato e di altri enti pubblici, previste dalla legge ovvero approvate con provvedimenti dell'amministrazione dello stato, le disposizioni del testo unico di contabilità generale dello Stato in materia di: notifica di cessioni, delegazioni, costituzioni di pegno, pignoramenti, sequestri e opposizioni relative a somme dovute dallo stato; validità di tali notifiche sugli ordini di pagamento che verranno emessi in futuro; utilizzo, ai fini di tali notifiche, di atti pubblici o scritture private autenticate da notai; indicazione negli atti notificati del titolo e dell'oggetto del credito verso lo stato, che si intende colpire, cedere o delegare. In pratica, dunque, non saranno soggetti a pignoramento per crediti dello stato i proventi delle attività delle c.d. società costituite per le operazioni di cartolarizzazione immobiliare. Ulteriore agevolazione disposta è quella che prevede l'applicazione dei benefici della piccola proprietà contadina al trasferimento del terreno al nuovo proprietario, ove possibile, con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa pari a 129,11 euro, imposta ipotecaria in misura fissa di 129,11 euro e imposta catastale pari all'1% sul prezzo di cessione dichiarato in atto, come disposto dalla legge 6/8/54, n. 604. Detti enti devono provvedere alla costituzione delle Stu entro il termine perentorio di 180 giorni dalla comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio dell'individuazione dei beni interessati dalle suddette finalità. In caso contrario (e cioè di inerzia dei suddetti enti), scatta l'intervento del ministero dell'economia e delle finanze, il quale, attraverso l'Agenzia del demanio, provvede a promuoverne la costituzione. Spetta quindi all'Agenzia del demanio individuare gli azionisti privati delle società di trasformazione, mediante procedura di evidenza pubblica (per esempio, mediante asta pubblica). È prevista la possibilità di conferire o attribuire alle Stu, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprietà dello stato individuati dall'Agenzia del demanio, in accordo con i comuni, le province e le regioni territorialmente interessati, sentite anche le amministrazioni statali competenti per la tutela (ci si riferisce evidentemente alle soprintendenze), nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il regime giuridico previsto per i beni demaniali trasferiti. La disciplina dei rapporti, anche di carattere patrimoniale, che intercorrono tra l'Agenzia del demanio e le Stu, è contenuta in un'apposita convenzione contenente in via obbligatoria, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti. È prevista la destinazione di una quota percentuale dei proventi che derivano dalla valorizzazione degli immobili, e che spetta agli azionisti pubblici delle Stu, da stabilirsi con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, a favore della realizzazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, finalizzati a cercare di dare soluzione alle esigenze abitative dei comuni e delle aree metropolitane, elaborati in accordo con le regioni e gli enti locali interessati. Il ministero dell'economia, attraverso l'Agenzia del demanio, può partecipare alle Stu che comprendono nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello stato. La prima tappa prevista per conseguire il beneficio è il 31 marzo 2004 con la presentazione delle domande e il versamento del 30% dell'oblazione e degli oneri dovuti al comune. Altre due rate vanno pagate a giugno e settembre 2004. Con la terza rata bisogna presentare la documentazione e le denunce Ici e Tarsu. Se il comune non risponde tempo due anni è matura il silenzio-assenso. Innanzitutto sono condonabili gli abusi ultimati sino al 31 marzo 2003. Viene mantenuto il limite di volumetria di 750 metri cubi sia per gli ampliamenti sia per le nuove costruzioni residenziali. L'ampliamento deve essere mantenuto nel limite alternativo del 30% della costruzione originaria. Le nuove costruzioni residenziali sono condonabili quando non superino complessivamente i 3 mila metri cubi alla condizione che le singole unità che le compongano non oltrepassino il limite dei 750 metri cubi. Sono condonabili tutte le tipologie di intervento edilizio: nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, manutenzioni straordinarie e restauri e risanamenti conservativi. Sul punto va considerato che la nozione di ristrutturazione edilizia comprende anche la demolizione e successiva ricostruzione con stessa volumetria e sagoma. Numerose le esclusioni dalla sanatoria, tra cui si segnalano gli abusi su immobili soggetti a vincoli idrogeologici, delle falde acquifere, beni ambientali e paesistici, parchi e aree protette. Vengono confermate le esclusioni relative a imputati di ricettazione e di mafia. Viene anche confermato che la sanatoria non travolge i diritti dei terzi (per esempio titolari di servitù). Il procedimento di condono edilizio si apre con la domanda, cui va allegata l'attestazione del versamento del 30% dell'oblazione e degli oneri dovuti al comune. La domanda va presentata utilizzando il modello approvato in allegato al provvedimento. Segue il versamento in altre due rate dell'oblazione e degli oneri. Con il versamento dell'ultima rata occorrerà l'integrazione dei documenti. Con il decorso di ulteriori due anni si otterrà il silenzio-assenso. Per gli abusi su aree di proprietà dello stato occorrerà che lo stato venda le aree stesse o le conceda per il mantenimento dell'opera: la definizione della vendita o della concessione è preliminare alla definizione della sanatoria. L'oblazione è forfettaria per i piccoli abusi (516 euro per manutenzioni straordinarie, da 1.700 a 3.500 euro per restauri e risanamenti conservatici). L'oblazione è calcolata a metro quadrato per le ristrutturazioni e nuove costruzioni (compresi gli ampliamenti): si va da 60 euro/mq per ristrutturazioni residenziali fino a 150 euro/mq per abusi relativi a immobili non residenziali. Viene espressamente esclusa l'applicazione di sconti per i casi di disagio abitativo, che invece erano previsti dalla legge sul condono del 1994. Il condono edilizio peraltro avrà il suo compimento normativo con le leggi regionali. Le procedure che i comuni dovranno eseguire per la definizione delle pratiche devono essere emanate dalle regioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge 269/2003. Tra l'altro bisogna aspettare le regioni anche perché da una loro decisione dipenderà l'importo delle oblazione: le cifre delle tabelle allegate al decreto legge possono essere incrementati del 10%. Non solo. Le regioni hanno spazio di manovra per la quantificazione degli oneri di concessione, che possono essere addirittura raddoppiati. Peraltro, va segnalato che numerose regioni hanno approvato atti amministrativi o disegni di legge con lo scopo di neutralizzare il condono edilizio. La questione è quella dell'individuazione del soggetto cui appartiene il potere di disporre in materia edilizia: stato o regione? La questione è già stata portata all'attenzione della Corte costituzionale. Il decreto legge non porta solo il condono. Viene modificato l'articolo 44 del Testo unico per l'edilizia che prevede le sanzioni penali per le ipotesi di abusi edilizi. Il decreto raddoppia le pene pecuniarie previste. L'ammenda per le inosservanze di norme e prescrizioni passa a 20.658 euro. L'ammenda per le costruzioni senza permesso di costruire o in totale difformità e per l'inosservanza dell'ordine di sospensione lavori passa al minimo di 10.328 euro e al massimo di 10.3290 euro. Per le lottizzazioni abusive l'ammenda passa nel minimo a 30.986 e nel massimo a 10.3290 euro. Le stesse sanzioni si applicano alle violazioni del regime della Superdia. Gli abusi sanabili sono descritti in varie disposizioni del decreto legge 269/2003. Vediamole in maniera analitica. Sono sanabili le opere esistenti non conformi alla disciplina vigente (art. 32, comma 1). Con riferimento al dato cronologico sono sanabili le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 (comma 25). Per il concetto di ultimazione soccorre l'articolo 31 della legge 47/1985 nella parte in cui spiega che si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente. Il manufatto realizzato deve essere tale da definire la volumetria da sanare. L'edificio, dunque, deve essere completato nelle parti strutturali, inclusa la copertura, e può essere soggetto a interventi di completamento funzionale a prescindere dalla tecnologia utilizzata. L'epoca di ultimazione deve risultare dalla dichiarazione sostitutiva che il cittadino deve rendere nonché dalla dichiarazione allegata alla domanda riportata in allegato al decreto legge 269/2003. Con riferimento alla tipologia di intervento edilizio sono sanabili le nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie, restauri e risanamenti conservativi, manutenzioni straordinarie, opere non valutabili in termini di volumetria e sagoma (comma 25) La tipologia delle opere abusive sanabili si articola in sei categorie. Erano sette nel precedente condono. La tipologia che non è stata confermata è quella delle opere realizzate in assenza o difformità dal titolo, ma conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio lavori (per esclusione dovrebbe essere ricompresa nella tipologia 1). Vediamo le sei categorie. - Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; Si tratta dell'ipotesi più grave. A seguito della riduzione da sette a sei delle tipologie di abuso vanno compresi in questa tipologia le opere realizzate in assenza di titolo o in difformità da questo e, comunque, non conformi alle norme urbanistiche sia al momento in cui i lavori furono iniziati, sia al momento in cui la domanda di concessione deve essere presentata. Per esclusione sono compresi anche gli abusi formali consistenti nella realizzazione di opere senza o in difformità dal titolo, ma conformi alle norme al momento dell'inizio lavori (la difformità con le norme vigenti alla data di entrata in vigore del dl 269/2003 esclude l'applicabilità della tipologia 2). Stupisce che gli abusi formali siano equiparati agli abusi sostanziali. |
"Doc" Finanziaria 2004, il decretone 3
di Admin
mercoledì 27 ottobre 2021