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VERBALE DI ACCORDO Il giorno 11 Dicembre 1997 presso l’Associazione degli Industriali della Provincia di Genova si sono incontrati: la GASTALDI TOURS Spa in persona dell’Amministratore Delegato Sig. Ermanno Fici e del Direttore Risorse Umane Dott. Pier Luca Davico, assistita dall’Assindustria in persona del Dott. Marco Romussi e dal Rag. Salvatore Lapolla in qualità di Consulente del Lavoro - la FILCAMS-CGIL in persona dei Sigg. Antonia Franceschini e Marco Roverano - la FISASCAT-CISL in persona dei Sigg. Mario Dalmasso e Santo Schiappacasse - la UILTUCS-UIL in persona dei Sigg. Antonio Zilli, Paolo Andreani e Fabio Servidei - la RSA in persona dei Sigg. Roberto Ferracuti, Sebastiano Prastaro, Enrico Fioravanti, Giorgio Denarosi, Vincenzo Sposato, Elisabetta Menghini e Roberta Procicchiani Premesso - che con lettera datata 16.10.1997 l’Azienda ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria, alle RSA, al Ministero del Lavoro ed all’Assindustria la necessità di dover procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro, per riduzione di personale, di n. 50 dipendenti occupati presso là Gastaldi Tours Spa; - che, in data 22.10.97 l’Azienda, dietro richiesta delle OO.SS.LL., ha convenuto di neutralizzare il primo periodo di procedura in sede sindacale, talché la procedura stessa deve intendersi avviata a far data dal 3.11.1997; - che, nei numerosi incontri svoltisi l’Azienda e le OO.SS.LL. hanno valutato con attenzione ogni possibile alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro, riuscendo a trovare, per 29 dipendenti, soluzioni diverse dal licenziamento. - che comunque, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, dopo aver verificato le cause che hanno determinato l’attuale situazione, cause indicate nella lettera di apertura di procedura che si intende qui richiamata, hanno constatato, concordemente con l’Azienda, l’impossibilità di ricorrere a misure alternative alla risoluzione dei rapporti per i lavoratori restanti. Tutto ciò premesso Le parti, dopo attento esame di ogni specifico aspetto della situazione, pervengono alla definizione della procedura stessa concordando quanto segue. 1) La Gastaldi Tours Spa, avendo trovato, come accennato in premessa, soluzioni alternative al licenziamento per 29 lavoratori, provvederà a risolvere il rapporto di lavoro, per riduzione di personale, nei confronti di n°. 21 dipendenti a far data dal 27.12.1997, venendo sostituito il periodo di preavviso dalla corrispondente indennità contrattualmente prevista. Dal 15.12.1997 il personale delle sedi di Genova e Torino posto in mobilità, sarà collocato in ferie fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro sopramenzionata. I 21 dipendenti di cui sopra sono così ripartiti: 13 occupati presso la sede di Genova, 2 presso la sede di Bari, 2 presso la sede di Torino e 4 presso la sede di Messina. 2) L’Azienda provvederà a quanto di sua competenza per l’inserimento dei lavoratori nelle liste di mobilità, nel sussistere dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa. 3) Le parti, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, legge 223/91, convengono che i criteri da utilizzare per individuare i dipendenti da inserire nella procedura di mobilità siano i seguenti: a) lavoratori che si siano dichiarati disponibili, mediante incentivazione, ad essere inseriti nella procedura di mobilità ed alla conseguente risoluzione del rapporto di lavoro con la Gastaldi Tours Spa; b) qualora con il ricorso al predetto criterio non venissero individuati i 21 lavoratori di cui al punto 1), verranno utilizzati i criteri previsti dalla legge 223/91. 4) Allo scopo di attenuare le conseguenze sul piano sociale del provvedimento di cui al punto 1), l’Azienda erogherà la somma di £. 35.000.000 lordi, oltre alle competenze tutte di fine rapporto, a titolo di incentivazione all’esodo, ai lavoratori che sottoscriveranno, in data 08.01.1998, apposito verbale individuale, ex art. 411 c.p.c., di accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro e di rinuncia a qualsiasi azione, diritto o pretesa nei confronti della Gastaldi Tours Spa per il rapporto di lavoro con la stessa intercorso. 5) Sempre allo scopo di attenuare le conseguenze sul piano sociale di cui al punto 1), l’Azienda finanzierà, per i lavoratori che ne facciano richiesta, sostenendo, per ciascun dipendente, una spesa pari a £. 7.500.000 che andranno ad essere decurtati dai 35.000.000 lordi di cui al punto precedente, la partecipazione ad un processo di outplacement. 6) Ai lavoratori posti in mobilità verranno erogate il 31 dicembre 97 i ratei di 13° e 14° maturati e le ferie e permessi maturati e non usufruiti, nonché le competenze arretrate (straordinario, etc.). 7) Ai lavoratori posti in mobilità il Trattamento di Fine Rapporto viene corrisposto secondo le seguenti modalità: 30% entro 15 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro 30% entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro 40% entro 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro 8) Con quanto sopra convenuto le parti si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso con esito positivo, in data odierna, la procedura di consultazione sindacale prevista dagli artt. 4, 5 e 24 della legge 223/91, talché il contributo da versare all’INPS a carico dell’Azienda verrà corrisposto nella misura di tre mensilità per ciascun dipendente licenziato. Letto, confermato e sottoscritto. GASTALDI TOURS SPA ASSINDUSTRIA OO.SS.LL. R.S.A. |