Statuto dei lavoratori




ALLEGATO I - STATUTO DEI LAVORATORI

Legge  20  maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e  dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi
di lavoro e norme sul collocamento.
TITOLO I - Della libertà e dignità del lavoratore

Articolo 1
(Libertà di opinione)

I  lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di  fede
religiosa,  hanno  diritto,  nei luoghi dove  prestano  la  loro  opera,  di
manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della
Costituzione e delle norme della presente legge.

Articolo 2
(Guardie giurate)

Il  datore  di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate,  di  cui
agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto  18
giugno  1931,  numero  773,  soltanto per scopi  di  tutela  del  patrimonio
aziendale.
Le  guardie  giurate  non possono contestare ai lavoratori  azioni  o  fatti
diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
E' fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività
lavorativa  le guardie di cui al primo comma, le quali non possono  accedere
nei  locali  dove  si  svolge tale attività, durante  lo  svolgimento  della
stessa,  se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti
ai compiti di cui al primo comma.
In  caso  di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata  delle
disposizioni  di  cui  al  presente articolo, l'Ispettorato  del  lavoro  ne
promuove   presso  il  questore  la  sospensione  dal  servizio,  salvo   il
provvedimento  di revoca della licenza da parte del prefetto  nei  casi  più
gravi.

Articolo 3
(Personale di vigilanza)

I  nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla  vigilanza
dell'attività   lavorativa   debbono   essere   comunicati   ai   lavoratori
interessati.

Articolo 4
(Impianti audiovisivi)

E'  vietato  l'uso  di  impianti audiovisivi e di altre apparecchiature  per
finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli  impianti  e  le  apparecchiature di controllo che  siano  richiesti  da
esigenze  organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del  lavoro,  ma
dai  quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività
dei  lavoratori, possono essere installati soltanto previo  accordo  con  le
rappresentanze  sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste,  con  la
commissione interna.
In   difetto  di  accordo,  su  istanza  del  datore  di  lavoro,   provvede
l'Ispettorato  del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità  per  l'uso  d
tali impianti.
Per  gli  impianti  e  le  apparecchiature esistenti,  che  rispondano  alle
caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo,  in  mancanza
di  accordo  con le rappresentanze sindacali aziendali o con la  commissione
interna,  l'Ispettorato del lavoro provvede entro un  anno  dall'entrata  in
vigore  della  presente legge, dettando all'occorrenza le  prescrizioni  per
l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro  i  provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui  ai  precedenti
secondo  e  terzo  comma,  il datore di lavoro, le rappresentanze  sindacali
aziendali  o,  in  mancanza  di  queste, la commissione  interna,  oppure  i
sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere,
entro  30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro  per  il
lavoro e la previdenza sociale.

Articolo 5
(Accertamenti sanitari)

Sono  vietati  accertamenti da parte del datore di lavoro sulla  idoneità  e
sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il  controllo  delle  assenze per infermità può essere  effettuato  soltanto
attraverso  i  servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti,  i
quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il  datore  di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità  fisica  del
lavoratore  da parte di enti pubblici ed istituti specializzati  di  diritto
pubblico.

Articolo 6
(Visite personali di controllo)

Le  visite  personali di controllo sul lavoratore sono vietate  fuorché  nei
casi  in  cui  siano  indispensabili ai fini  della  tutela  del  patrimonio
aziendale,  in  relazione alla qualità degli strumenti  di  lavoro  o  delle
materie prime o dei prodotti.
In  tali  casi  le  visite personali potranno essere effettuate  soltanto  a
condizione  che  siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro,  che  siano
salvaguardate  la dignità e la riservatezza del lavoratore e  che  avvengano
con   l'applicazione  di  sistemi  di  selezione  automatica  riferiti  alla
collettività o a gruppi di lavoratori.
Le  ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché,
ferme  restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo,
le  relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con  le
rappresentanze  sindacali aziendali oppure, in mancanza di  queste,  con  la
commissione interna.
In   difetto  di  accordo,  su  istanza  del  datore  di  lavoro,   provvede
l'Ispettorato del lavoro.
Contro  i  provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di  cui  al  precedente
comma,  il  datore di lavoro, le rappresentanze sindacali  aziendali  o,  in
mancanza  di  queste,  la  commissione  interna,  oppure  i  sindacati   dei
lavoratori  di  cui  al successivo articolo 19 possono ricorrere,  entro  30
giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.

Articolo 7
(Sanzioni disciplinari)

Le  norme  disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in  relazione
alle  quali  ciascuna  di esse può essere applicata  ed  alle  procedure  di
contestazione   delle  stesse,  devono  essere  portate  a  conoscenza   dei
lavoratori  mediante affissione in luogo accessibile a  tutti.  Esse  devono
applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove
esistano.
Il  datore  di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare  nei
confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito
e senza averlo sentito a sua difesa.
Il  lavoratore  potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo  restando  quanto disposto dalla legge 15 luglio  1966,  n.  604,  non
possono  essere  disposte  sanzioni disciplinari  che  comportino  mutamenti
definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere  disposta
per  un  importo  superiore  a  quattro ore della  retribuzione  base  e  la
sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In  ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale
non  possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni  dalla
contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma
restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al  quale
sia  stata  applicata  una sanzione disciplinare può promuovere,  nei  venti
giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto
ovvero  conferisca  mandato, la costituzione, tramite l'ufficio  provinciale
del  lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione  ed
arbitrato,  composto da un rappresentante di ciascuna delle parti  e  da  un
terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal
direttore  dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare  resta  sospesa
fino  alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro  non
provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro,
a  nominare  il proprio rappresentante in seno al collegio di cui  al  comma
precedente, la
sanzione  disciplinare  non  ha  effetto. Se  il  datore  di  lavoro  adisce
l'autorità  giudiziaria, la sanzione disciplinare resta  sospesa  fino  alla
definizione del giudizio.
Non  può  tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi
due anni dalla loro applicazione.

Articolo 8
(Divieto di indagini sulle opinioni)

E'  fatto  divieto  al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione,  come  nel
corso  dello  svolgimento  del rapporto di lavoro, di  effettuare  indagini,
anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali  del
lavoratore,  nonché  su  fatti  non  rilevanti  ai  fini  della  valutazione
dell'attitudine professionale del lavoratore.

Articolo 9
(Tutela della salute e dell'integrità fisica)

I  lavoratori,  mediante loro rappresentanze, hanno diritto  di  controllare
l'applicazione  delle  norme  per la prevenzione  degli  infortuni  e  delle
malattie  professionali  e  di  promuovere  la  ricerca,  l'elaborazione   e
l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e  la  loro
integrità fisica.

Articolo 10
(Lavoratori studenti)

I  lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di  studio  in
scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali,  pareggiate  o  legalmente riconosciute  o  comunque  abilitate  al
rilascio  di  titoli di studio legali, hanno diritto a turni di  lavoro  che
agevolino  la  frequenza ai corsi e la preparazione agli esami  e  non  sono
obbligati  a  prestazioni  di  lavoro  straordinario  o  durante  i   riposi
settimanali.
I  lavoratori  studenti, compresi quelli universitari, che devono  sostenere
prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il  datore  di  lavoro  potrà richiedere la produzione delle  certificazioni
necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.

Articolo 11
(Attività culturali, ricreative e assistenziali)

Le  attività  culturali, ricreative ed assistenziali  promosse  nell'azienda
sono  gestite  da  organismi formati a maggioranza  dai  rappresentanti  dei
lavoratori.

Articolo 12
(Istituti di patronato)

Gli  istituti  di  patronato  e  di  assistenza  sociale,  riconosciuti  dal
Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale,  per  l'adempimento  dei
compiti  di  cui  al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, hanno  diritto  di
svolgere,  su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda,
secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.

Articolo 13
(Mansioni del lavoratore)

L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
Il  prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per  le  quali  è
stato  assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che  abbia
successivamente  acquisito  ovvero a mansioni effettivamente  svolte,  senza
alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel  caso  di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto  al
trattamento  corrispondente  all'attività svolta,  e  l'assegnazione  stessa
diviene  definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per  sostituzione
di  lavoratore  assente con diritto alla conservazione del  posto,  dopo  un
periodo  fissato  dai contratti collettivi, e comunque non superiore  a  tre
mesi.
Egli  non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra  se  non
per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo.

TITOLO II - Della libertà sindacale

Articolo 14
(Diritto di associazione e di attività sindacale)

Il  diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di  svolgere
attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei  luoghi
di lavoro.

Articolo 15
(Atti discriminatori)

E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o
non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b)  licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche
o  mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari,  o  recargli
altrimenti  pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività  sindacale
ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le  disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti  o
atti  diretti  a fini di discriminazione politica, religiosa,  razziale,  di
lingua o di sesso.

Articolo 16
(Trattamenti economici collettivi discriminatori)

E'  vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi
carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15.
Il  pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata  la
discriminazione  di  cui al comma precedente o delle associazioni  sindacali
alle  quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore
di  lavoro  al  pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni,  di  una
somma   pari   all'importo  dei  trattamenti  economici  di  maggior   parte
illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.

Articolo 17
(Sindacati di comodo)

E'  fatto  divieto ai datori di lavoro di costituire o sostenere, con  mezzi
finanziari o altrimenti associazioni sindacali di lavoratori.

Articolo 18
(Reintegrazione nel posto di lavoro)

[Ferma  restando  l'esperibilità delle procedure  previste  dall'articolo  7
della  legge  15  luglio 1966, n.604, il giudice, con la  sentenza  con  cui
dichiara  inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2  della  legge
predetta  o  annulla  il  licenziamento  intimato  senza  giusta   causa   o
giustificato  motivo  ovvero  ne dichiara la nullità  a  norme  della  legge
stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di
lavoro.  Il  lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito  per  il
licenziamento  di  cui sia stata accertata l'inefficacia  o  l'invalidità  a
norma del comma precedente.
In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque
mensilità di retribuzioni, determinata secondo i criteri di cui all'articolo
2121 del codice civile.
Il  datore  di  lavoro  che  non ottempera alla sentenza  di  cui  al  comma
precedente  è  tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le  retribuzioni
dovutegli  in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza  stessa
fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal
ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio,  il
rapporto si intende risolto.]
[commi sostituiti dall'articolo 1 della legge 108/90 - allegato L/2]
La   sentenza   pronunciata  nel  giudizio  di  cui   al   primo   comma   è
provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi  di  licenziamento dei lavoratori di cui  all'articolo  22,  su
istanza  congiunta  del  lavoratore e del sindacato cui  questi  aderisce  o
conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di
merito,   può   disporre  con  ordinanza,  quando  ritenga   irrilevanti   o
insufficienti  gli  elementi  di  prova forniti  dal  datore  di  lavoro,  la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza  di  cui  al comma precedente può essere impugnata  con  reclamo
immediato  al  giudice  medesimo  che  l'ha  pronunciata.  Si  applicano  le
disposizioni  dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto  e  sesto  comma  del
codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi  di  licenziamento dei lavoratori di cui  all'articolo  22,  il
datore  di  lavoro  che non ottempera alla sentenza di cui  al  primo  comma
ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata  dal
giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al
pagamento  a  favore  del  Fondo adeguamento  pensioni  di  una  somma  pari
all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

TITOLO III- Dell'attività sindacale

Articolo 19
(Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite  ad  iniziativa
dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:
a)    delle   associazioni   aderenti   alle   confederazioni   maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni,
che  siano  firmatarie di contratti collettivi nazionali  o  provinciali  di
lavoro applicati nell'unità produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze  sindacali
possono istituire organi di coordinamento.
Articolo 20

(Assemblea)

I  lavoratori  hanno  diritto  di riunirsi nella  unità  produttiva  in  cui
prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario
di  lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la
normale  retribuzione.  Migliori condizioni possono essere  stabilite  dalla
contrattazione collettiva.
Le  riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di
essi  sono  indette,  singolarmente o congiuntamente,  dalle  rappresentanze
sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su  materie
di  interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza  delle
convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle  riunioni  possono partecipare, previo preavviso al datore  di  lavoro,
dirigenti   esterni  del  sindacato  che  ha  costituito  la  rappresentanza
sindacale aziendale.
Ulteriori  modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono  essere
stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.

Articolo 21
(Referendum)

Il  datore  di  lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento,
fuori  dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria,
su   materie   inerenti  all'attività  sindacale,  indetti   da   tutte   le
rappresentanze  sindacali  aziendali  tra  i  lavoratori,  con  diritto   di
partecipazione  di tutti i lavoratori appartenenti alla unità  produttiva  e
alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori  modalità  per  lo  svolgimento  del  referendum  possono   essere
stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.

Articolo 22

(Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali)
Il  trasferimento  dall'unità produttiva dei dirigenti  delle  rappresentanze
sindacali  aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati  e  dei
membri  di  commissione interna può essere disposto solo previo  nulla  osta
delle associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto
e  settimo  dell'articolo  18 si applicano sino alla  fine  del  terzo  mese
successivo  a  quello  in cui è stata eletta la commissione  interna  per  i
candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno
successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.

Articolo 23
(Permessi retribuiti)

I  dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19
hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo  clausole  più  favorevoli dei contratti collettivi  di  lavoro  hanno
diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a)  un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive  che occupano fino a 200 dipendenti della categoria  per  cui  la
stessa è organizzata;
b)  un  dirigente  ogni  300  o  frazione di  300  dipendenti  per  ciascuna
rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano  fino
a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c)  un  dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti dalla categoria  per
cui   è  organizzata  la  rappresentanza  sindacale  aziendale  nelle  unità
produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui  alla
precedente lettera b).
I  permessi  retribuiti  di  cui al presente articolo  non  potranno  essere
inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e  c)  del
comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti
non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il  lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma  deve
darne  comunicazione  scritta al datore di lavoro di  regola  24  ore  prima,
tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

Articolo 24
(Permessi non retribuiti)

I  dirigenti  sindacali aziendali di cui all'articolo  23  hanno  diritto  a
permessi  non  retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali  o  a
congressi  e  convegni di natura sindacale, in misura non inferiore  a  otto
giorni all'anno.
I  lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente
devono  darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre  giorni
prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

Articolo 25
(Diritto di affissione)

Le  rappresentanze  sindacali  aziendali  hanno  diritto  di  affiggere,  su
appositi  spazi,  che  il datore di lavoro ha l'obbligo  di  predisporre  in
luoghi  accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità  produttiva,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse  sindacale
e del lavoro.

Articolo 26
(Contributi sindacali)

I  lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di
proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi  di
lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite
ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro
versare,  con  modalità stabilite dai contratti collettivi  di  lavoro,  che
garantiscono  la  segretezza  del versamento  effettuato  dal  lavoratore  a
ciascuna associazione sindacale.
Nelle  aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti
collettivi,  il  lavoratore  ha  diritto  di  chiedere  il  versamento   del
contributo sindacale all'associazione da lui indicata.

Articolo 27
(Locali delle rappresentanze sindacali aziendali)

Il  datore  di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti  pone
permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per
l'esercizio   delle  loro  funzioni  un  idoneo  locale  comune  all'interno
dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle   unità   produttive  con  un  numero  inferiore  di   dipendenti   le
rappresentanze  sindacali  aziendali hanno  diritto  di  usufruire,  ove  ne
facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

TITOLO IV - Disposizioni varie e generali

Articolo 28
(Repressione della condotta antisindacale)

Qualora  il  datore  di  lavoro  ponga in essere  comportamenti  diretti  ad
impedire  o  limitare l'esercizio della libertà e della  attività  sindacale
nonché  del  diritto  di sciopero, su ricorso degli organismi  locali  delle
associazioni  sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il  pretore  del
luogo  ove  è  posto in essere il comportamento denunziato, nei  due  giorni
successivi  convocate  le  parti ed assunte sommarie  informazioni,  qualora
ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore
di  lavoro,  con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione
del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza
con  cui  il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio
instaurato a norma del comma successivo.
Contro  il  decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni  dalla
comunicazione  del  decreto alle parti opposizione  davanti  al  pretore  in
funzione  di  giudice  del  lavoro che decide  con  sentenza  immediatamente
esecutiva.  Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e  seguenti  del
codice di procedura civile.
Il  datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma,  o
alla  sentenza  pronunciata nel giudizio di opposizione è  punito  ai  sensi
dell'articolo 650 del codice penale.
L'autorità  giudiziaria  ordina la pubblicazione della  sentenza  penale  di
condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.

Articolo 29
(Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali)

Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano
costituite  nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle  lettere
a)  e  b)  del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella  ipotesi  di
fusione  di  più  rappresentanze  sindacali,  i  limiti  numerici  stabiliti
dall'articolo  23,  secondo comma, si intendono riferiti  a  ciascuna  delle
associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva.
Quando  la  formazione  di rappresentanze sindacali unitarie  consegua  alla
fusione  delle  associazioni di cui alle lettere a) e  b)  del  primo  comma
dell'articolo 19, i limiti numerici della tutela accordata ai  dirigenti  di
rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione  dell'articolo
23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo restano

Articolo 30
(Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali)

I   componenti  degli  organi  direttivi,  provinciali  e  nazionali,  delle
associazioni  di  cui  all'articolo 19 hanno diritto a permessi  retribuiti,
secondo  le  norme  dei  contratti di lavoro,  per  la  partecipazione  alle
riunioni degli organi suddetti.

Articolo 31
(Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali)
I  lavoratori  che  siano  eletti  membri del  Parlamento  nazionale  o  del
Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati  ad  altre
funzioni  pubbliche  elettive  possono, a  richiesta,  essere  collocati  in
aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La  medesima  disposizione  si applica ai lavoratori  chiamati  a  ricoprire
cariche sindacali provinciali e nazionali.
I  periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili,
a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della
determinazione  della  misura  della pensione  a  carico  dell'assicurazione
generale obbligatoria di cui al regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
e  successive  modifiche ed integrazioni, nonché a carico  di  enti,  fondi,
casse  e  gestioni  per  forme obbligatorie di previdenza  sostituite  dalla
assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante  i  periodi  di  aspettativa l'interessato,  in  caso  di  malattia,
conserva  il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti  preposti
alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a
favore  dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento
di  pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante  il
periodo di aspettativa.

Articolo 32
(Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive)

I  lavoratori  eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale  che
non  chiedano  di  essere collocati in aspettativa sono, a  loro  richiesta,
autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente  necessario
all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I  lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale,  ovvero
di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale hanno diritto
anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.

TITOLO V - Norme sul collocamento
Articolo 33
(Collocamento)

La  commissione per il collocamento, di cui all'articolo 26 della  legge  29
aprile  1949,  n.  264,  è costituita obbligatoriamente  presso  le  sezioni
zonali,  comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro  e  della
massima   occupazione,  quando  ne  facciano  richiesta  le   organizzazioni
sindacali dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale
del  lavoro  e  della  massima  occupazione, il  quale,  nel  richiedere  la
designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene
conto  del  grado  di  rappresentatività delle  organizzazioni  sindacali  e
assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
La  commissione  è presieduta dal dirigente della sezione zonale,  comunale,
frazionale,  ovvero  da  un  suo  delegato, e  delibera  a  maggioranza  dei
presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
La  commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la
graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo  i  criteri
di cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo  il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione  di
collocamento,  nella  scelta  del lavoratore  da  avviare  al  lavoro,  deve
uniformarsi  alla graduatoria di cui al comma precedente,  che  deve  essere
esposta  al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata  ad
ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati.
Devono  altresì  essere  esposte  al pubblico  le  richieste  numeriche  che
pervengono dalle ditte.
La  commissione  ha  anche  il  compito di  rilasciare  il  nulla  osta  per
l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o  di  quelle
di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro.
Nei  casi  di  motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato
dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di
cui al primo comma del presente articolo, entro dieci giorni.
Dei  dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa  deve  essere
data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere
presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro.
Tale  motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore  di
lavoro richiedente.
Nel  caso  in  cui la commissione neghi la convalida ovvero non si  pronunci
entro  venti  giorni  dalla  data  della comunicazione  di  avviamento,  gli
interessati  possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale
del  lavoro,  il  quale decide in via definitiva, su conforme  parere  della
commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264,
sono  stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati
dalla sezione.
Il  direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  annulla  d'ufficio  i
provvedimenti  di  avviamento  e  di diniego  di  avviamento  al  lavoro  in
contrasto con le disposizioni di legge.
Contro  le  decisioni del direttore dell'ufficio provinciale  del  lavoro  e
ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per  il  passaggio  del lavoratore dall'azienda nella quale  è  occupato  ad
un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.
Ai  datori  di  lavoro che non assumono i lavoratori per  il  tramite  degli
uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 38
della presente legge.
Le  norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in  vigore
in quanto non modificate dalla presente legge.

Articolo 34
(Richieste nominative di manodopera)

A  decorrere  dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore  della  presente
legge,  le  richieste  nominative di manodopera da avviare  al  lavoro  sono
ammesse  esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore  di
lavoro,  per  i  lavoratori di concetto e per gli appartenenti  a  ristrette
categorie  di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con  decreto
del  Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la  commissione
centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

TITOLO VI - Disposizioni finali e penali
Articolo 35
(Campo di applicazione)

Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad
eccezione  del  primo  comma  dell'articolo  27,  della  presente  legge  si
applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo
che  occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si  applicano
alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.
Le  norme  suddette  si  applicano,  altresì,  alle  imprese  industriali  e
commerciali  che  nell'ambito dello stesso comune occupano più  di  quindici
dipendenti  ed  alle  imprese agricole che nel medesimo ambito  territoriale
occupano  più  di  cinque  dipendenti anche se  ciascuna  unità  produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme  restando  le norme di cui agli articoli 1, 8, 9,14,  15,16  e  17,  i
contratti  collettivi di lavoro provvedono ad applicare i  principi  di  cui
alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.

Articolo 36
(Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e dagli
appaltatori di opere pubbliche)

Nei  provvedimenti  di  concessione di benefici  accordati  ai  sensi  delle
vigenti   leggi  dallo  Stato  a  favore  di  imprenditori  che   esercitano
professionalmente  un'attività economica organizzata  e  nei  capitolati  di
appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la
clausola  esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore
di  applicare  o  di  far applicare nei confronti dei lavoratori  dipendenti
condizioni  non  inferiori a quelle risultanti dai contratti  collettivi  di
lavoro della categoria e della zona.
Tale  obbligo  deve  essere osservato sia nella fase di realizzazione  degli
impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo  in  cui
l'imprenditore  beneficia  delle  agevolazioni  finanziarie   e   creditizie
concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni  infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato  del
lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione
sia  stata  disposta  la  concessione del beneficio e  dell'appalto.  Questi
adotteranno  le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio,  e
nei casi più gravi o nel caso di recidiva
potranno decidere l'esecuzione del responsabile, per un tempo fino a  cinque
anni  da  qualsiasi  ulteriore  concessione di  agevolazioni  finanziarie  o
creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le  disposizione  di cui ai commi precedenti si applicano  anche  quando  si
tratti  di agevolazioni finanziarie e creditizie ovvero di appalti  concessi
da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le
infrazioni per l'adozione delle sanzioni.

Articolo 37
(Applicazione ai dipendenti da enti pubblici)

Le  disposizioni  della presente legge si applicano  anche  ai  rapporti  di
lavoro   e   di  impiego  dei  dipendenti  da  enti  pubblici  che  svolgano
esclusivamente prevalentemente attività economica.
Le  disposizioni della presente legge si applicano altresì  ai  rapporti  di
impiego  dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia  sia
diversamente regolata da norme speciali.

Articolo 38
(Disposizioni penali)

Le  violazioni  degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma  lettera  a),
sono  punite,  salvo  che  il fatto non costituisca  più  grave  reato,  con
l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni  ad
un anno.
Nei  casi  più  gravi  le  pene dell'arresto e dell'ammenda  sono  applicate
congiuntamente.
Quando  per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel  primo
comma  può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il  giudice
ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei  casi  previsti  dal  secondo comma, l'autorità  giudiziaria  ordina  la
pubblicazione   della  sentenza  penale  di  condanna  nei  modi   stabiliti
dall'articolo 36 del codice penale.

Articolo 39
(Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni)

L'importo  delle  ammende  è  versato  al  Fondo  adeguamento  pensioni  dei
lavoratori.
Articolo 40
(Abrogazione delle disposizioni contrastanti)

Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è
abrogata.
Restano  salve  le  condizioni  dei contratti  collettivi  e  degli  accordi
sindacali più favorevoli ai lavoratori.

Articolo 41
(Esenzioni fiscali)

Tutti  gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge
e  per  l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e  documenti
relativi  ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti  da  bollo,
imposte di registri o di qualsiasi altra specie e da tasse.


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