Vitto in Autogrill: contratto integrativo del 18/10/1988

Data 10/03/2003



          ART. 34 : VITTO

          Il personale che svolge l'attività nei locali autostradali muniti di ristorante o tavola calda può consumare, per ogni giornata di presenza, un pasto se il servizio è prestato in un turno continua-to di lavoro, due pasti se in un turno spezzato dietro pagamento di L. 375 (trecentosettantacinque) per pasto, fatte salve le condizioni di miglior favore acquisite dai singoli lavoratori.

          Il pasto sarà composto da una prima portata, una seconda portata, un contorno, una frutta e una bevanda.

          Negli esercizi autostradali nei quali non è possibile la consumazione del pasto, oltre alla refezione prevista dal C.C.N.L., tutti indistintamente i lavoratori avranno diritto alla consumazione di n° 3 panini o generi equivalenti più una bevanda al prezzo di L. 375 (trecentosettantacinque).

          La consumazione del pasto avverrà, in un tempo massima di 20 minuti che saranno retribuiti è che faranno parte dell'orario giornaliero. L'interruzione del lavoro per il pasto sarà segnalato dalla timbratura del cartellino orologio e così pure la fine dell'interruzione.

          L'Azienda opererà per l'attuazione della sostituzione del lavoratore che debba usufruire dei venti minuti della consumazione del pasto, laddove tale sostituzione sia tecnicamente possibile, anche ricorrendo al Responsabile dell'esercizio.

          In caso di impossibilità di sostituzione verrà presa in esame dall'Azienda la sospensione del servizio per il periodo corrispondente alla consumazione del pasto.


(da affiggersi in bacheca ex art.25 l.300/70)
Filcams CGIL Nazionale Via Leopoldo Serra,31 00153 Roma
http://www.filcams.cgil.it/autogrill