24/1/2012 ore: 0:00

Tutela della salute e della sicurezza durante la gravidanza

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Lavori vietati, valutazione dei rischi, sanzioni, controlli prenatali

Per le lavoratrici, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che abbiano informato del proprio stato il datore di lavoro, sono previste particolari disposizioni miranti a salvaguardare la loro sicurezza e salute. La tutela si applica anche alle lavoratrici che hanno adottato o ricevuto in affidamento bambini fino al compimento dei sette mesi d'età (art. 6 T.U.).
Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, anche delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale.


E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonchè ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri indicati dall'articolo 5 del D.P.R. novembre 1976, n. 1026.
Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione ad agenti nocivi intendendosi per tali quelli:
previsti dal D.Lgs. n. 345/1999 e dal D.Lgs. n. 262/2000 e quelli indicati negli allegati A e B del T.U..
La lavoratrice, durante il periodo per il quale e' previsto il divieto, deve essere addetta ad altre mansioni. Lo spostamento ad altre mansioni può essere fatta su istanza dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice ove sia accertato che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
L'art. 8, comma 3, T.U. impone, altresì, il divieto per le donne che allattano, di essere adibite ad attività che comportano rischi di contaminazione; in queste ipotesi il periodo di effettivo allattamento è il presupposto per l'interdizione dal lavoro (sempre che sussista l'impossibilità di assegnare la lavoratrice ad altre mansioni)


La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica originale. Qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni superiori ha diritto alla retribuzione corrispondente alla mansione superiore.

Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, puo' disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo tre mesi prima della data presunta del parto e fino a sette mesi di età del bambino.


Il datore di lavoro nell'ambito della valutazione dei rischi valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici (art. 11, T.U.; art. 28, D.Lgs. n. 81/2008).
Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare le lavoratrici ed i loro Rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
Nell'ipotesi in cui i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per evitare l'esposizione al rischio, modificando temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
Se per motivi organizzativi o produttivi la modifica non è possibile, il datore di lavoro sposta la lavoratrice ad altre mansioni dandone contestuale informazione scritta al Servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio che può disporre l'interdizione dal lavoro per
per tutto il periodo dalla gestazione fino ai sette mesi di età dal figlio (art. 12, T.U.).


L'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 7 C. 7 (lavori vietati) e 12 c. 4 (adozione misure necessarie per evitare l'esposizione al rischio delle lavoratrici madri), è sanzionata con l'arresto fino a sei mesi.

Controlli prenatali
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

Per la fruizione dei permessi per l’effettuazione di controlli prenatali, le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita richiesta e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.