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Sentenza Tribunale Milano su part-time e % di maggiorazione per il lavoro supplementare eccedente il limite massimo contrattuale

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice del Tribunale di Milano, Sezione V°/P, Graziella Mascarello, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente:

Assegnata a sentenza
Il 12-10-2001
SENTENZA


Nella causa n. 4448/2001 R.G.L. promossa da:


BUSSADORI Vittoria Loredana,
ricorrente, con l’avv.to Coccia;


contro:

ONAMA S.p.A.
Convenuta con l’avv.to Capoluongo;

Oggetto: percentuale di maggiorazione per il lavoro supplementare eccedente il limite massimo contrattuale.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 20.6.2001 Vittoria Loredana Bussadori ha convenuto in giudizio la Onama S.p.A., per la quale ha lavorato dal 1.5.1989 al 31.5.2001 come operaia addetta al servizio di mensa di 6° livello super CCNL pubblici esercizi e con contratto a tempo parziale (inizialmente di 24 ore settimanali e, dal 1°.3.2001, di 15 ore settimanali), esponendo di avere osservato nel corso dell’anno 2000 un orario non solo decisamente superiore a quello previsto dal contratto individuale, ma anche al tetto massimo di 130 ore supplementari di cui all’art. 53 del CCNL di settore, senza tuttavia ottenere per le ore eccedenti (394,75 h – 130 h = 231,75 h) tale tetto la maggiorazione stabilita dall’art. 3 D.Lgs. n. 61/2000.
Ha, quindi, chiesto - insieme all’accertamento del proprio diritto a conseguire la “maggiorazione del 50% sulla retribuzione globale di fatto per le ore di lavoro supplementare prestate oltre il limite di 130 ore annue previsto dal CCNL di settore” - la condanna della ex datrice di lavoro al pagamento a tale titolo di complessive Lit. 1.859.618 (231,75 ore Lit. 16.048,49, pari alla paga oraria maggiorata del 30%, x 50%), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
La società - pur ammettendo di avere corrisposto per tutte le ore di lavoro supplementare prestate dalla ex dipendente, sia interne che esterne al tetto di 130 ore annue di cui all’art. 53 del CCNL 1999, solo “la retribuzione oraria ordinaria più una maggiorazione del 30%” - ha chiesto nella memoria di costituzione depositata in data 28.9.2001, l’integrale del rigetto del ricorso ovvero, in via meramente subordinata, la limitazione del proprio debito ad un totale di Lit. 572.190. pari alla differenza risultante dall’applicazione della “residua percentuale del 20% (50% - 30%) sulla retribuzione oraria ordinaria (L. 12.344,99)” delle 231,75 ore di supplementare svolte oltre il limite delle 130 ore annue.
La controversia, essendo pacifici i fatti di causa, riguarda solo questioni di diritto, cui concorrono sia norme di fonte contrattuale che norme di fonte legale.
La disciplina risultante dalla loro combinazione non giustifica la pretesa della società di limitare il proprio debito alla sola corresponsione della differenza tra la percentuale del 30% già versata ex art. 53, sesto comma, del CCNL di settore e la percentuale del 50% di cui all’art. 3, sesto comma, del D.Lgs. n. 61/2000 ed - a maggior ragione - di nulla dovere alla ricorrente, ma neppure asseconda la pretesa di quest’ultima di calcolare la percentuale di maggiorazione fissata dalla legge sulla retribuzione oraria già maggiorata del 30% .
Il CCNL pubblici esercizi 1999, nel disciplinare (Capo III) il contratto a tempo parziale, ammette (secondo comma dell’art. 53) la possibilità, “in presenza di specifiche esigenze organizzative”, di fare ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 130 ore annue”, senza - tuttavia - prevedere maggiorazioni specificamente compensative del superamento dell’orario di lavoro concordato nel contratto individuale e/o dello stesso tetto massimo di 130 ore annue supplementari.
Non ha, infatti, tale natura la “maggiorazione percentuale del 30 per cento” stabilita dal sesto comma dello stesso art. 53, e corrisposta nel caso di specie dalla Onama, trattandosi di una maggiorazione esclusivamente finalizzata a garantire, con dazione anticipata e forfettaria, l’incidenza degli emolumenti corrisposti a titolo di lavoro supplementare sugli istituti di retribuzione indiretta, ivi compreso il TFR.
Ciò ben risulta dal criterio enunciato dal quinto comma dell’art. 53 (“Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate utili ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali”), di cui è un’evidente ed immediata traduzione il meccanismo di calcolo (“In particolare il conguaglio relativo alla gratifica natalizia, alla gratifica di ferie, alla retribuzione del periodo di ferie ed al trattamento di fine rapporto avverrà, in via forfettaria, applicando al compenso per il lavoro supplementare la maggiorazione percentuale del 30 per cento”) previsto dal successivo sesto comma.
La chiarezza delle disposizioni del CCNL 1999 (non modificate dal rinnovo del 2001) non lascia dubbi circa la causa ed il titolo della maggiorazione in esame, ma ogni residua perplessità non potrebbe che essere fugata alla luce delle pregresse pattuizioni collettive in materia.
Nel precedente CCNL di settore, infatti, all’identico principio (affermato sempre al quinto comma dell’art. 53) della incidenza di quanto percepito a titolo di lavoro supplementare sull’entità degli istituti di retribuzione indiretta faceva eco la previsione di un incremento, nella misura rispettivamente del 24,99% e dell’8,64 % dei compensi versati al dipendente per il lavoro supplementare, vuoi (comma sesto dell’art. 53) degli importi ad esso spettanti a titolo di gratifica natalizia, gratifica feriale e ferie, vuoi (art. 54) delle somme da accantonare a titolo TFR.
Le due percentuali (24,99 % + 8,64 = 33,63 %) di incremento indicate nel CCNL 1994 corrispondono perfettamente all’aliquota coperta dagli istituti interessati rispetto alla globalità degli emolumenti spettanti al dipendente, mentre più che evidente è la derivazione da esse dell’unificata percentuale del 30% attualmente in vigore, il cui arrotondamento per difetto trova una plausibile spiegazione nell’immediata anticipazione, nella nuova disciplina, di compensi la cui corresponsione, nella vecchia disciplina, doveva invece essere rinviata (alla fine del rapporto, quanto al TFR) o poteva essere rinviata (all’epoca del loro usuale pagamento, quanto a 13.ma, 14.ma e ferie) a data successiva al mese di effettuazione di lavoro supplementare.
La totale autonomia della maggiorazione in esame rispetto a maggiorazioni precipuamente dirette a compensare la maggiore gravosità del lavoro supplementare è, per di più, avallata dalla nuova disciplina legale del part time, introdotta nel nostro ordinamento “in attuazione della direttiva 97/81CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES” con D.Lgs. n. 61/2000.
Nel decreto, una volta stabilito che “le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie”, si fa – infatti - espressamente salva non solo la facoltà delle parti collettive di prevedere, invece, “una percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare”, ma anche di disporre - in luogo dell’utilizzazione degli stessi “criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi” per il full time (lettera a del secondo comma dell’art. 4) - “che l’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l’applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare” (quarto comma dell’art. 3).
E ciò non in sostituzione o in alternativa, ma in aggiunta alla maggiorazione del 50% separatamente prevista ed imposta dal sesto comma dello stesso art. 3 con riferimento alle “ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2” ed al riconoscimento della facoltà delle parti collettive di modificarne, ma solo in aumento, l’entità.
Nulla, pertanto, conforta la pretesa aziendale di avvalersi del pagamento della maggiorazione di cui al sesto comma dell’art. 53 CCNL 1999, pubblici esercizi, ai fini dell’esonero dall’obbligo di corrispondere la diversa - per entità e titolo - maggiorazione di cui all’art. 3, sesto comma, del D.Lgs. n. 61/2000, o ai fini - quantomeno - della sua parziale compensazione. Né, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società convenuta (solo) nel corso della discussione orale, tale obbligo può ritenersi neutralizzato dalle previsioni del 15° comma dello stesso art. 3.
Fatta salva “l’applicabilità immediata della disposizione di cui al comma 3” (e cioè il principio della consensualità delle prestazioni di lavoro supplementare e della piena libertà del lavoratore di rifiutare tali prestazioni senza conseguenze disciplinari), il 15° comma dell’art. 3 prevede che “le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque per un periodo non superiore ad un anno”.
Da ciò discenderebbe, secondo la convenuta, il congelamento - per un tempo corrispondente a quello di ultrattività delle clausole del CCNL sul lavoro supplementare nel part time - anche della operatività delle previsioni del sesto comma dello stesso art. 3 e, quindi, l’inesigibilità per tutto il periodo interessato dalle domande attoree (e fino all’aprile del 2001) della maggiorazione del 50% ivi stabilita.
Tale interpretazione non è, però condivisibile.
Sia perchè il riferimento operato dalla norma a clausole “vigenti” ne limita, inevitabilmente, la portata alle sole regole positivamente stabilite dalla contrattazione collettiva, mentre - come già si è visto - il CCNL di settore non prevede alcuna maggiorazione di diretta compensazione del superamento dell’ordinario orario di lavoro, di cui possa essere stabilita l’ultrattività.
Sia perché il provvisorio mantenimento dei loro effetti è - ad evidenza - giustificato dalla necessità di concedere alle parti collettive un tempo di adeguamento delle disposizioni contrattuali, eventualmente difformi, ai nuovi obblighi di legge, mentre nessun adeguamento della pregressa disciplina contrattuale è richiesto ai fini dell’applicazione della maggiorazione di cui al sesto comma dell’art. 3, almeno là dove il CCNL di settore già preveda (come nel caso di specie) un limite massimo di lavoro supplementare.
Il diritto della ricorrente all’applicazione della maggiorazione di legge del 50% sulle ore di lavoro supplementare svolte nel 2000 oltre il numero massimo autorizzato dal CCNL di settore non giustifica, però, la misura del credito da essa vantato nei confronti della Onama.
La natura della maggiorazione prevista dal sesto comma dall’art. 53 CCNL ostacola - infatti - la possibilità di considerla parte integrante della retribuzione oraria utilizzabile come base di calcolo della maggiorazione del 50% di cui al sesto comma dell’art. 3 D.Lgs n. 61/2000.
Non è qui in discussione la limitazione della retribuzione utile alle sole voci che vi concorrono in via sistematica e continuativa ovvero la sua estensione anche alle altre eventuali voci casualmente connesse alla prestazione resa dal dipendente. La necessità di considerare nella sua connotazione più ampia la nozione di retribuzione, ricomprendendovi tutte le somme spettanti al dipendente in conseguenza delle concrete modalità di svolgimento della prestazione, è - infatti - direttamente imposta dall’esplicito richiamo operato dalla legge, alla retribuzione “globale di fatto” e cioè ad un parametro che, in sé già ben chiaro ed esauriente, rende superfluo ogni riferimento alla teoria, effettivamente superata, della c.d. omnicomprensività della retribuzione.
Per quanto si voglia dilatare il parametro della retribuzione “globale di fatto”, esso non può - però - estendersi anche alla maggiorazione di cui al sesto comma dell’art. 53 CCNL di settore.
L’importo risultante dalla applicazione di detta disposizione, in quanto mera anticipazione dei quid pluris conseguito dal lavoratore - per effetto del lavoro supplementare svolto, ma a titolo di 13.ma 14.ma ferie e TFR - non incrementa neppur di fatto la misura oraria della retribuzione spettante per il lavoro supplementare e già utilizzata ai fini dello stesso calcolo della maggiorazione del 30%.
Né una deroga al criterio generale della ininfluenza, nella determinazione della misura oraria della retribuzione, di quanto spettante al lavoratore a titolo di 13.ma, 14.ma, ferie e TFR può essere assorbentemente e sol giustificata dall’immediata liquidazione dell’incremento prodotto sull’entità di tali istituti dallo svolgimento di lavoro supplementare, trattandosi di una variante che incede solo sulle modalità di corresponsione del dovuto e non anche sulla sua causa e titolo.
Semmai, ciò che si potrebbe sostenere - alla luce dell’indubbio incremento prodotto sulla retribuzione oraria spettante per ciascuna ora di lavoro supplementare resa oltre le 130 annuali della maggiorazione del 50% di cui al sesto comma dell’art. 3 D.Lgs. n. 61/2000 ed il duttile riferimento operato dal sesto comma dell’art. 53 CCNL, 1999, pubblici esercizi, al “compenso per il lavoro supplementare” - è l’applicabilità anche agli aumenti determinati dalla maggiorazione di legge del 50% della maggiorazione contrattuale del 30%.
Il risultato sarebbe, dal punto di vista strettamente matematico, assolutamente identico a quello ottenuto con l’applicazione dei criteri indicati dalla ricorrente, posto che aumentando del 30% la maggiorazione di legge del 50% si arriverebbe esattamente alla stessa percentuale (65%) di incremento garantita dal calcolo del 50% sul 130% della retribuzione oraria e, quindi, un credito sempre di Lit. 8.024,25 per ogni singola ora di lavoro supplementare svolto oltre le 130 e sempre di Lit. 1.859.618,4 (Lit. 8.024,25x231,75 h) complessive.
Una parte del credito (Lit. 1.851,75 orarie e Lit. 429.143 complessive) sarebbe, però, imputabile nella prima ipotesi, non alle previsioni del sesto comma dell’art. 3 D.Lgs n. 61/2000, bensì alle previsioni del sesto comma dell’art. 53 CCNL di settore, con la conseguenza che - non essendo stata tale alternativa lettura della normativa legale e contrattuale applicabile al caso di specie coltivata in diritto nel ricorso, né recepita, neppure in via subordinata, nelle conclusioni ivi formulate - nessun vantaggio può da essa derivare alla ricorrente, stanti i confini tracciati al dictum dal giudice dalle previsioni dell’art. 112 c.p.c.
Va, invece, riconosciuto - trattandosi di un minus indiscutibilmente compreso nel plus azionato - il suo diritto ad ottenere, per le ore di lavoro supplementari svolte nel 2000 oltre le 130, il pagamento delle somme risultanti dall’applicazione della maggiorazione di legge del 50% sulla retribuzione base oraria, per un totale di Lit. 1.430.475 lorde (Lit. 12.344,99x231,75 h: 2).
L’entrata in vigore solo dal 4.4.2000 del D.Lgs n. 61/2000 non incide sulla misura del credito maturato in conto capitale dalla ricorrente, in quanto il limite di 130 ore annue supplementari non è direttamente fissato dal decreto, ma dalla (previgente) contrattazione collettiva, ed in quanto tale limite, non frazionabile mensilmente, è stato per la prima volta superato (vedi la tabella, riassuntiva dei dati esposti nelle buste-paga, riportata a pagg. 1 e 2 del ricorso) solo nel mese di maggio 2000.
Dalla fine di tale mese e dalle successive scadenze di paga dell’anno 2000 decorrono, in ogni caso, gli interessi e la rivalutazione sulle somme progressivamente spettanti in conto capitale per le ore supplementari effettuate, oltre le 130 annue, nel rispettivo periodo di riferimento.
L’esito della causa giustifica la condanna della convenuta al pagamento, come da dispositivo, delle spese di lite sostenute dalla ricorrente.
La presente sentenza è, per legge, immediatamente esecutiva.

p.q.m.

accertato il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della maggiorazione del 50%, calcolata sulla retribuzione oraria globale di fatto non incrementata della percentuale del 30% di cui al sesto comma dell’art. 53 CCNL di settore 1999, per le ore di lavoro prestate oltre il tetto annuo di 130 ed in aggiunta a quanto per dette ore già versato dalla società, condanna la convenuta al pagamento a suo favore della differenza di Lit. 1.430.475 lorde, oltre interessi e rivalutazione separatamente calcolati sul capitale dalle singole scadenze al saldo.
La condanna, altresì al pagamento delle spese di lite sostenute e dalla ricorrente che si liquidano in complessive Lit. 1.430.000, oltre accessori.
Sentenza esecutiva.

Milano, 12 ottobre 2001


Il Giudice
Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
Del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 23 NOVEMBRE 2001