27/7/1994 ore: 0:00

RSU, ACCORDO INTERCONFEDERALE 27 LUGLIO 1994 CONFCOMMERCIO

Contenuti associati

ACCORDO INTERCONFEDERALE CONFCOMMERCIO, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS UIL
PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
STIPULATO IL 27 LUGLIO 1994

PREMESSA

Il presente Accordo assume la disciplina generale in materia di
Rappresentanze Sindacali Unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato fra
Governo e parti sociali il 23 luglio 1993. Esso soddisfa l'esigenza di darsi
un quadro di regole certe ed esigibili cui tutti, in una situazione di
"pluralismo" sindacale quale l'attuale, devono riferirsi, in ordine alla
elezione delle Rappresentanze sindacali Unitarie ed alla legittimazione a
concludere contratti collettivi in rappresentanza di tutte le aziende ed i
lavoratori interessati. L'andamento occupazionale nel terziario privato e la
diffusione dell'occupazione richiedono una svolta culturale, contrattuale ed
organizzativa necessaria per far fronte alle nuove problematiche che si
pongono. In questa stessa ottica le parti si adopereranno per disciplinare,
in occasione del prossimo rinnovo dei contratti collettivi nazionali,
l'adozione di meccanismi preventivi di conciliazione capaci di agevolare la
soluzione delle controversie concernenti l'interpretazione, l'applicazione
ed il rinnovo degli accordi collettivi.

Articolo 1

Il presente accordo vale quale disciplina generale in materia di
rappresentanze sindacali unitarie, per effetto di quanto previsto dal
Protocollo sottoscritto il 23 luglio 1993 tra il Governo e le parti sociali.
PARTE PRIMA
Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie


Articolo 2
Ambito ed iniziativa per la costituzione

Nelle unita' produttive nelle quali l'azienda occupi piu' di 15 dipendenti,
può' darsi luogo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie,
sulla base di liste presentate ad iniziativa delle organizzazioni sindacali
firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993, nonché del presente accordo e del
Hanno altresì' potere d'iniziativa a presentare liste le associazioni,
diverse dalle organizzazioni sindacali suddette, purché' formalmente
costituite in sindacato con un proprio statuto ed atto costitutivo, ed a
condizione che:
a) raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al
voto; b) accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente
accordo.

Articolo 3
Designazione liste

Filcams, Fisascat e Uiltucs si impegnano, senza alcuna eccezione, a
presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale
ciascuna organizzazione sindacale totalmente si riconosce. Nel caso che
lavoratori aderenti a una confederazione si presentino alle elezioni sotto
altra sigla, la struttura della federazione interessata ne sconfesserà ogni
appartenenza.

Articolo 4
Composizione delle R.S.U.

Alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie si procede per due
terzi dei seggi, mediante elezione a scrutinio segreto, da parte di tutti i
lavoratori aventi diritto al voto tra liste concorrenti alla competizione
elettorale.
La parte riferita al rimanente terzo viene assegnata alle liste presentate
dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL applicati, ed alla sua
copertura si procede in proporzione ai voti ricevuti nei due terzi.

Articolo 5
Attribuzione dei seggi.

Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il numero
dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale puro - in
relazione ai voti conseguiti dalle liste concorrenti.
La quota del residuo terzo dei seggi Sara' attribuita in base al criterio di
composizione della R.S.U. previsto dall'art. 4, 2° comma, del presente
accordo.
Qualora due o più liste ottengano lo stesso numero di preferenze e,
attraverso il sistema di calcolo non sia possibile attribuire il seggio o i
seggi, si procederò' al ballottaggio con nuova votazione nel collegio
elettorale e risulterà attribuito il/i seggio/i alla/e listate che
avrà/avranno ottenuto il maggior numero di voti in base al criterio di cui
al primo comma.
Qualora due o più' candidati della stessa lista ottengano lo stesso numero
di voti di preferenza, la designazione Sara' data al candidato che abbia
maggiore anzianità' di iscrizione al sindacato presso l'azienda.
Ove una delle tre federazioni confederali che abbia partecipato alla
competizione elettorale non abbia una proprio rappresentante nella R.S.U.,
alla stessa e' riconosciuto il diritto di partecipare all'attività'
sindacale aziendale con propri dirigenti esterni; possibilità' comunque
riconosciuta ad ogni Organizzazione Sindacale firmataria del CCNL applicato
e che abbia propri esponenti in seno alle R.S.U..

Articolo 6
Composizione delle liste

Le federazioni FILCAMS, FISASCAT E UILTuCS saranno impegnate,
compatibilmente con le peculiari caratteristiche dei settori interessati, a
garantire l'adeguamento della rappresentanza ai mutamenti tecnico-
organizzativi e socio-professionali nei collegi elettorali.
Nella composizione delle liste Sara' perseguita un'adeguata rappresentanza
di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme
antidiscriminatorie.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei
seggi, le Organizzazioni Sindacali terranno conto delle categorie degli
operai, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 c.c., nei casi di incidenza
significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unita' produttiva,
per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.

Articolo 7
Numero dei componenti R.S.U.

Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il
titolo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità' di costi
per le aziende), il numero dei componenti delle R.S.U. Sara' casi'
determinato:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unita' produttive che
occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unita'
produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unita'
produttive di maggiori dimensioni in aggiunta al numero di cui alla
precedente lettera b).

In fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore alla
vigenza del presente accordo, il numero dei componenti le R.S.U. Sara'
determinato a titolo sperimentale nel seguente modo:
a) 3 rappresentati nelle unita' produttive che occupano da 16 a 50
dipendenti;
b) 4 rappresentanti nelle unita' produttive che occupano da 51 a 90
dipendenti;
c) 6 rappresentanti nelle unita' produttive che occupano da 91 a 120
dipendenti;
d) 8 rappresentanti nelle unita' produttive che occupano da 121 a 200
dipendenti;
e) 9 rappresentanti nelle unita' produttive che occupano da 201 a 300
dipendenti;
I) 11 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600
dipendenti;
g) 13 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 900
dipendenti;
h) 15 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 901 a 1200
dipendenti.

Nelle unità produttive che occupano piu' di 1200 dipendenti la R.S.U. e'
incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.
Le parti si incontreranno alla scadenza del presente accordo per verificare
l'opportunità della riconferma della fase sperimentale di cui al secondo
comma.

Articolo 7 bis

Fermo restando quanto previsto dal successivo art.8 e ai sensi dell'art. 23
della legge 20.5.70, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per
l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto
riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unita' produttive che
occupano fino a 200 dipendenti,
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unita'
produttive che occupano fino a 3000 dipendenti,
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unita'
produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla
precedente lettera b),
salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, eventualmente
stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore del presente accordo.
In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti
dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi
per l'espletamento del mandato.

Articolo 8
Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità' di esercizio

I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A.,
laddove previsti dai contratti collettivi, nella titolarità' dei poteri e
nell'esercizio dei diritti, permessi e tutele gia' loro spettanti per
effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/70.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente gia' previste
nei confronti delle Organizzazioni Sindacali dai CCNL (o accordi collettivi
di diverso livello) in materia di diritti, permessi e libertà' sindacali.
Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello
esclusivamente di singola unita' produttiva e quindi non cumulabile tra
diverse unita' produttive di una stessa azienda.
FILCAMS - FISASCAT e UILTuCS convengono di valutare periodicamente
l'andamento e l'uso del monte ore.
Nelle unita' produttive con piu' di 15 dipendenti in cui e' costituita la
R.S.U. il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene casi' ripartito:
il 70% a disposizione delle R.S.U., il restante 30% Sara' utilizzato
pariteticamente da FILCAMS FISASCAT e UILTuCS tramite la R.S.U..

Articolo 9
Compiti e funzioni

FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS esercitano il loro potere contrattuale secondo le
competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la
verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati
all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le R.S.U.
aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro
voto e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei sindacati
categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni
FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS, le attività negoziali per le materie proprie del
livello aziendale, secondo le modalità' definite nei CCNL nonché in
attuazione delle politiche confederali delle OO.SS. di categoria. Poiché
esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della
contrattazione ai vari livelli, l'attività sindacale affidata alla
rappresentanza aziendale presuppone perciò' il coordinamento con i livelli
esterni della organizzazione sindacale.

Articolo 10
Durata e sostituzione nell'incarico

I componenti della R.S.U. restano in carica 36 mesi e possono essere
rieletti nelle successive elezioni.
La R.S.U. uscente, provvederò' ad indire le elezioni, mediante comunicazione
da affiggere negli appositi spazi riservati all'attività' sindacale che
l'azienda metterò' a disposizione della R.S.U. e da inviare alla direzione
aziendale.
Le elezioni di rinnovo dovranno avvenire entro i 30 giorni precedenti la
data di scadenza di 36 mesi.
In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le strutture unitarie di
categoria di grado superiore a quello territoriale interessato intervengono
per promuovere il rinnovo stesso. Entro un periodo di 30 giorni dalla
scadenza dei 36 mesi si indicono le elezioni per il rinnovo delle R.S.U.
sulla base delle modalità' stabilite dal presente accordo e delle relative
norme attuative precedentemente utilizzate. Trascorso tale termine la R.S.U.
si considera automaticamente decaduta.
In caso di dimissioni di un componente la R.S.U., lo stesso Sara' sostituito
dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Le dimissioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero
superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza delle R.S.U., con
conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità'
previste dal presente accordo.

Articolo 11
Revoca delle R.S.U.

A maggioranza assoluta (50% + 1) del collegio elettorale i lavoratori
possono revocare il mandato a componenti o alla totalità' delle R.S.U. . La
revoca deve essere formalizzata con voto a scrutinio segreto in assemblea,
ove partecipino almeno i due terzi dei lavoratori del collegio interessato.
La convocazione dell'assemblea del collegio nei limiti del monte ore
previsto dai CCNL deve essere richiesta da non meno di 1/3 dei lavoratori
componenti il medesimo collegio.

Articolo 12
Clausola di salvaguardia

Le Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19 legge
20.5.70 n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o che, comunque,
aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di
elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire
R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano
automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A, precedentemente costituiti
al momento della costituzione della R.S.U..
PARTE SECONDA
Disciplina della elezione della R.S.U.

Articolo 1
Validità delle elezioni - Quorum

Le Organizzazioni Sindacali FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS stipulanti il
presente accordo si impegnano, entro i tre mesi successivi alla stipula
dello stesso, a comunicarsi vicendevolmente le nomine delle R.S.A. ed a
favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle prime elezioni per
le R.S.U. mediante una adeguata campagna di informazione.
Per la validità delle elezioni è necessario che abbiano preso parte alla
votazione il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione
elettorale e le Organizzazioni Sindacali assumeranno ogni determinazione in
ordine alla validità' della consultazione in relazione alla situazione
venutasi a determinare nell'unita' produttiva.

Articolo 2
Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati ed i quadri non in
prova, in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.
Ferma restando l'eleggibilità degli operai, degli impiegati e dei quadri non
in prova in forza all'unità produttiva possono essere candidati nelle liste
elettorali anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto di
assunzione consente, alla data delle elezioni una durata residua del
rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.
I CCNL dei settori regoleranno limiti ed esercizio del diritto di elettorato
passivo di particolari fattispecie di lavoratori non a tempo indeterminato
(es. lavoratori stagionali).
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i
membri del Comitato elettorale.

Articolo 3
Presentazione delle liste

Le Organizzazioni Sindacali che intendono concorrere alle elezioni, purché
in possesso dei requisiti richiesti dal presente accordo all'art. 2, 1A
parte, devono presentare le liste dei candidati al Comitato elettorale,
almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.
Il Comitato elettorale avrà cura di portare a conoscenza dei lavoratori le
liste dei candidati mediante affissione negli appositi spazi riservati
all'attività' sindacale.

Articolo 4
Comitato elettorale

Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della
consultazione, nelle singole unità produttive viene costituito un Comitato
elettorale. Per la composizione dello stesso ogni organizzazione abilitata
alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente
dall'unità produttiva, non candidato.
Articolo 5

Compiti del Comitato elettorale

Il Comitato elettorale ha il compito di: a) ricevere la presentazione delle
liste;
b) immediatamente dopo la sua completa costituzione, deliberare su ogni
contestazione relativa alla rispondenza delle liste ai requisiti previsti
dal presente accordo;
c) verificare la valida presentazione delle liste;
d) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che
dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività'
aziendale;
e) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
I) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al
presente accordo;
g) proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i
soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici
di liste.

Articolo 6

Scrutatori

E' in facoltà' dei presentatori di ciascuna lista di designare uno
scrutatore per ciascun seggio elettorale scelto fra i lavoratori elettori
non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non
oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.

Articolo 7
Segretezza del voto

Nelle elezioni il voto e' segreto e diretto e non puo' essere espresso per
lettera ne' per interposta persona.

Articolo 8
Schede elettorali

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste
disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di
contemporaneità' della presentazione l'ordine di precedenza Sara' estratto a
sorte. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio;
la loro presentazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la
segretezza e la regolarita' del voto. La scheda deve essere consegnata a
ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio. Il voto
di lista Sara' espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della
lista. Il voto e' nullo se la scheda non e' quella predisposta o se presenta
tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Articolo 9
Preferenze

L'elettore puo' manifestare la preferenza solo per un candidato della lista
da lui votata. Il voto preferenziale sara' espresso dall'elettore mediante
una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero
scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione di piu' preferenze date alla stessa lista vale unicamente come
votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista.
Il voto apposto a piu' di una lista, o l'indicazione di piu' preferenze date
a liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una
lista e di preferenze date a candidati di liste differenti si considera
valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Articolo 10
Modalita' della votazione

Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dal Comitato
elettorale, previo accordo con la direzione aziendale in modo tale da
permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, assicurando il
normale svolgimento dell'attività' aziendale. Qualora l'ubicazione degli
impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere
stabiliti piu' luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi
frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del
voto. Nelle aziende con piu' unita' produttive le votazioni avranno luogo di
norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere
portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione dell'albo
esistente presso le aziende, almeno otto giorni prima del giorno fissato per
le votazioni.

Articolo 11
Composizione del seggio elettorale

Il seggio e' composto dagli scrutatori di cui all'art. 6 e da un Presidente,
nominato dal Comitato elettorale.
Articolo 12
Attrezzatura del seggio elettorale

A cura del Comitato elettorale ogni seggio sara' munito di un urna
elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino
all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio
deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi
diritto al voto presso di esso.

Articolol3
Riconoscimento degli elettori

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del
seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento
personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori
del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale
concernente le operazioni elettorali.

Articolo 14
Compiti del Presidente

il Presidente fara' apporre all'elettore, nell'elenco dei votanti la firma
accanto al suo nominativo.

Articolo 15
Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle
operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unita' produttiva. Al termine
dello scrutinio, a cura del Presidente di seggio, il verbale dello
scrutinio, su cui dovrò' essere dato atto anche delle eventuali
contestazioni verra' consegnato - unitamente al materiale della votazione
(schede, elenchi ecc...) - al Comitato elettorale che, in caso di piu'
seggi, procederò' alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel
proprio verbale.
Il Comitato elettorale al termine delle operazioni di cui al comma
precedente provvederò' a sigillare in un unico plico tutto il materiale
(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la
definitiva convalida delle R.S.U. Sara' conservato secondo accordi tra il
Comitato elettorale e la direzione aziendale in modo da garantirne
l'integrità' e cio' almeno per tre mesi. Successivamente sarò' distrutto
alla presenza di un delegato del Comitato elettorale e di un delegato della
direzione.

Articolo 16
Ricorsi al Comitato elettorale

Il Comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla
assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni
elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato
stesso.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che
siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende
confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma ed il Comitato ne
da' atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, il Comitato
elettorale deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale
suddetto la conclusione alla quale e' pervenuto.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovra' essere notificata a
ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato
liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al
comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel
termine stesso sempre a cura del Comitato elettorale, alla associazione
imprenditoriale territoriale, che a sua volta, ne dara' pronta comunicazione
all'azienda.

Articolol7
Comitato dei garanti

Contro le decisioni del Comitato elettorale e' ammesso ricorso entro 10
giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato e' composto, a
livello provinciale da un membro designato da ciascuna delle OO.SS,
presentatrici delle liste, interessate al ricorso, da un rappresentante
dell'associazione imprenditoriale locale di appartenenza, ed e' presieduto
dal direttore dell'UPLMO o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerò' entro il termine perentorio di 10 giorni.

Articolo 18
Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.

La nomina, a seguito di elezione di componenti della R.S.U., una volta
definiti gli eventuali ricorsi, Sarà' comunicata per iscritto alla direzione
aziendale per il tramite della locale organizzazione imprenditoriale
d'appartenenza a cura delle OO.SS.

Articolo 19
Adempimenti della Direzione aziendale

La Direzione aziendale metterò' a disposizione del Comitato elettorale
l'elenco dei dipendenti, previa richiesta da inviare almeno 15 giorni prima
delle votazioni, nella singola unita' produttiva e quanto necessario a
consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Articolo 20
L'intervento della legge

A conclusione del presente accordo tra FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS e la
Confcommercio, le parti, riconfermando il valore della liberta' sindacale e
dell'autonomia negoziale, si considerano impegnate ad operare di concerto
nelle sedi competenti affinche' eventuali interventi legislativi di
sostegno, finalizzati all'efficacia erga omnes e all'eliminazione delle
norme legislative in contrasto, non modifichino la sostanza del presente
accordo.

Articolo 20 bis
Disposizioni varie

I membri del Comitato elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio
elettorale, i componenti sindacali del Comitato dei garanti, qualora in
forza all'unità produttiva, dovranno espletare i loro incarichi al di fuori
dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando in via
eccezionale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23
legge 20 maggio 1970, n. 300.
Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i
poteri e le tutele già previste dalla legge e dal contratto collettivo
nazionale di lavoro a favore dei dirigenti delle R.S.A, e ora trasferite ai
componenti le R.S.U. in forza del presente accordo.

Articolo 21
Clausole per la provincia autonoma di Bolzano

Il presente accordo è valido per tutto il territorio nazionale, con
l'esclusione della provincia autonoma di Bolzano, nelle parti riguardanti i
sindacati extra-confederali, in base all'art. 5 bis della legge 236/93.

Articolo 22
Clausola finale

Il presente accordo potra' costituire oggetto di disdetta ad opera delle
parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.