La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravita’ accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto
ad assentarsi dal lavoro in modo diverso a seconda dell’età del figlio sono:
permessi orari
prolungamento del congedo parentale
permessi mensili
I permessi orari non sono stati oggetto di modifiche e pertanto continuano ad essere un diritto dei genitori di figli disabili dal 1° anno di vita e sino al compimento del 3° anno. Questi permessi sono pari a due ore per ogni giorno lavorativo con orario di lavoro pari o superiore a 6 ore, un’ora se l’orario di lavoro é inferiore alle 6 ore giornaliere.
Prolungamento del congedo parentale
Le novità introdotte dall’art. 3 D.lgs 119/2011 (in vigore dall’11/8/2011) vanno individuate nella durata di 36 mesi complessivi (somma tra congedo parentale ordinario e prolungamento) e nella possibilità di fruirne entro i primi 8 anni di vita del figlio.
Requisiti:
a) riconoscimento dello stato di grave handicap del figlio
b) età del bambino: entro il compimento dell’ottavo anno
c) non ricovero a tempo pieno in istituto specializzato, salvo il caso in cui la presenza del genitore sia richiesta dagli stessi sanitari.
Modalità di fruizione
in maniera continuativa o frazionata, a giorni, a settimane o a mesi. I genitori si possono alternare nella fruizione.
Il prolungamento del congedo parentale viene retribuito con il 30% dell’ultima retribuzione
L’accredito contributivo durante questi periodi é figurativo e il valore retributivo della contribuzione figurativa é pari al 100%.
Permessi mensili 3 giorni al mese
a) il figlio disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno, salvo il caso in cui la presenza del genitore sia richiesta dai sanitari della struttura.
b) età del bambino: dalla nascita.
i beneficiari dei permessi mensili sono i genitori (anche adottivi o affidatari), oppure un parente o affine entro il 2° grado (ad es. nonni, fratelli) del bambino.
Modalità di fruizione: i permessi possono essere fruiti da un solo genitore oppure da entrambi in maniera alternativa.
E’ possibile che, ad esempio, il padre utilizzi i permessi mensili mentre la madre é in congedo di maternità o in congedo parentale (non é invece possibile al padre fruirne se la madre sta già fruendo del prolungamento del congedo parentale).
E’ inoltre possibile che un genitore utilizzi i permessi mensili o i riposi orari giornalieri mentre l’altro genitore fruisce del congedo biennale retribuito purché non negli stessi giorni.