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PART-TIME: minimali retribuzione giornaliera- circ.INPS n. 17/2000

Contenuti associati

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE


Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
Roma, 28 gennaio 2000
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale
e Dirigenti Medici
Circolare n. 17
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai membri del Consiglio
di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Determinazione per l'anno 2000 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Contribuzione dovuta per gli apprendisti dal 1/1/2000.

SOMMARIO: 1. minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori; -
2. lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30/4/1970, n. 602; -
3. retribuzioni convenzionali in genere; -
4. rapporti di lavoro a tempo parziale, settori di attività con orario non superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione prescolare; -
5. lavoratori a domicilio; -
6. limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi; -
7. quota di retribuzione soggetta nell'anno 2000 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14/11/1992, n. 438; -
8. aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile; -
9. valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente; -
10. regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs. 2/9/1997, n. 314); -
11. regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2000. -
12. contributo apprendisti per l'anno 2000. -

1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.
Il D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389, all'art. 1, c. 1, sancisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.
Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, l'art. 2, c. 25 della legge 28/12/1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che:
"l'art. 1 del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/12/1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria." (cfr. circolare n. 40 del 20/2/1996).
La norma di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera, che, come ogni anno, vanno rivalutati ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 26/9/1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calco-lato dall'Istat, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Questo comporta che il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314/1997, deve essere adeguato, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. in parola, sia ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.

Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 1999, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 1,6% (1) nelle tabelle a), b) e c) (v. allegato), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso al 1/1/2000 a seguito dell'applicazione di tale aliquota.

Indice Istat anno 1999
1,6%

Tali limiti, inoltre, ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, debbono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a L. 68.552 (E. 35,40)(9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1/1/2000, che sulla base del predetto indice del 1,6% è pari a L. 721.600 mensili, E. 372,68).

anno 2000
Lire
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld
721.600
372,68
Minimale giornaliero (9,5%)
68.552
35,40


2. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30/4/1970, n. 602.
L'art. 2 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 3 dicembre 1999 (pubblicato sulla G.U. 20 dicembre 1999, n. 297), stabilisce che, dal 1/1/2000, ai fini del versamento dei soli contributi IVS per tutti i lavoratori soci di cooperative rientranti nel campo di applicazione del DPR n. 602/1970, l'imponibile medio giornaliero non può essere inferiore al limite di retribuzione per assicurare la copertura delle 52 settimane utili ai fini pensionistici nel rispetto dell'art. 7, c. 1, primo periodo, della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, della legge 7/12/1989, n. 389. Tale limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è stabilito, come è noto, nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD.
Gli aspetti innovativi dettati dal D.M. 3 dicembre 1999 sono illustrati con separata circolare.


ai fini del versamento dei contributi IVS
Lire
Euro
Limite per l’accredito dei contributi
288.640
149,07
Imponibile medio giornaliero ex art. 4 DPR 602/1970
48.110
24,85
Imponibile mensile 26 giornate
1.250.860
646,02
Imponibile mensile 16 giornate
769.760
397,55
Imponibile mensile 14 giornate
673.540
347,85

L'imponibile giornaliero convenzionale ex art. 4 del DPR n. 602/1970, ai soli fini del versamento dei contributi dovuti per l'IVS, risulta, pertanto, determinato per l'anno 2000 in Lire 48.110 giornaliere.

Sono fatte salve le determinazioni di miglior favore adottate, con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 602/1970.

L'art. 3 del già citato D.M. 3 dicembre 1999 fissa in L. 38.200 l'imponibile giornaliero ex art. 4 del DPR n. 602/1970, ai fini del versamento, per l'anno 2000, dei contributi di previdenza ed assistenza diversi dall'IVS.

Imponibile medio giornaliero ex art. 4 DPR 602/1970
Lire
Euro
ai fini del versamento della contribuzione diversa dall'IVS
38.200
19,73

Gli imponibili convenzionali risultano superiori al limite di cui al c. 19 dell'art. 5 della legge 19/12/1984, n. 863 (5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione pari a L. 36.080, E. 18,63).


3. Retribuzioni convenzionali in genere.
Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975, tutte le retribuzioni convenzionali in genere sono soggette all'adeguamento periodico mediante l'applicazione dell'aliquota data dall’indice Istat (anno 1999: 1,6%), fatta eccezione per quelle che risultano determinate nell'anno precedente (o perché stabilite per la prima volta o perché modificate).
Tutte le retribuzioni convenzionali non possono, peraltro, essere inferiori ai limiti di retribuzione adeguati annualmente ai sensi della legge 26/9/1981, n. 537 e valevoli ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale per le singole categorie di datori di lavoro indicate nelle tabelle allegate alla medesima legge.
Inoltre, occorre tenere in considerazione il disposto dell'art. 7 della legge n. 638/1983, modificato, con riguardo alle retribuzioni convenzionali, dall'art. 5, c. 19, della legge n. 863/1984, il quale ha fissato uno specifico parametro di retribuzione minima giornaliera, al di sotto del quale non possono essere fissate le retribuzioni convenzionali in parola, che per l'anno 2000 è di L. 36.080 (E. 18,63).
Di conseguenza, le retribuzioni convenzionali in genere, dopo il calcolo per il loro adeguamento ai sensi della legge n. 160/1975, dovranno essere rapportate ai limiti minimi di retribuzione in vigore per l'anno considerato (vedi tabelle A e B), limiti che, se inferiori, dovranno essere ragguagliati, proprio in virtù del menzionato art. 5 della legge n. 863/1984, a L. 36.080 (E. 18,63).
Naturalmente dovranno essere rapportati ai suddetti limiti minimi di retribuzione anche quei salari convenzionali esclusi dall'adeguamento, essendo stati stabiliti o adeguati nell'anno precedente a quello preso in considerazione.

Retribuzioni convenzionali in genere anno 2000
Lire
Euro
Retribuzione giornaliera minima
36.080
18,63

3.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n. 413/1984).
Per gli equipaggi delle navi da pesca soggetti alla legge 26/7/1984, n. 413 le retribuzioni convenzionali da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sono quelle stabilite, per l'anno 2000, dalle organizzazioni sindacali di categoria in base al meccanismo del "rinnovo biennale intermedio" del CCNL e riportate nelle tabelle allegate alla circolare n. 116 del 20/5/1999.
Tali retribuzioni risultano, infatti, superiori ai minimali di legge previsti per lo specifico settore e riportate nella tabella "B".

3.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 240/1958).
Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13/3/1958, n. 240, la retribuzione convenzionale mensile per l'anno 2000 è fissata in L. 952.000 mensili.

soci delle cooperative della piccola pesca
retribuzione convenzionale mensileLire952.000
Euro491,67


4. Rapporti di lavoro a tempo parziale, settori di attività con orario non superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione prescolare.
Anche per i settori in epigrafe valgono le disposizioni dell'art. 1, c. 1, del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389, per cui la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza, ferma restando beninteso la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Peraltro, anche in tali settori sono previsti specifici minimali agli effetti contributivi ai quali deve essere adeguata la retribuzione imponibile come definita dal citato art. 6 qualora questa, una volta che sia stata ragguagliata, se inferiore, a quella determinata ex art. 1, c. 1, del D.L. citato, dovesse risultare inferiore ai suddetti minimali.
È, quindi, di tutta evidenza che, anche nei settori di cui si sta parlando, il permanere dei citati minimali non esclude affatto l'obbligo del rispetto, ai fini contributivi, della norma dell'art. 1, c. 1, del D.L. più volte citato e segnatamente dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva ivi indicata.
Ciò premesso, per quanto riguarda i minimali predetti, si rammenta quanto segue.
Per i contratti di lavoro part-time ex art. 5 della legge 19/12/1984, n. 863, il c. 4, art. 1, del D.L. n. 338/1989, stabilisce, con decorrenza 1/1/1989, il criterio per la determinazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi.
Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10/4/1989.

In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:
(L. 68.552) x (6) / (40) = (L. 10.283)
(E. 35,40) x (6) / (40) = (E. 5,31)

Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si rinvia ai criteri illustrati con circolare n. 247 del 29/11/1997.

Per i lavoratori dei settori di lavoro indicati dal c. 17 dell'art. 5 della legge n. 863 sopracitata, per i quali non siano stati stipulati i contratti a tempo parziale, occupati per non più di quattro ore giornaliere, il parametro fissato dall'art. 7 della legge n. 638/1983 modificato dall'art. 1, c. 2, del D.L. n. 338/1989, si riduce al 4% del trattamento minimo di pensione che risulta dal 1/1/2000 pari a L. 28.864 (E. 14,91). Tale minimo costituisce il "minimo dei minimi" per i lavoratori dei predetti settori con occupazione non superiore a quattro ore, per cui se i minimi calcolati con i criteri di cui alla legge n. 537/1981 risultano superiori a L. 28.864 (E. 14,91) si applicano tali minimi (vedasi tabella c), fermo restando per i lavoratori dei settori in parola (ad eccezione di quelli del settore dell'attività prescolare, vedasi nota 2 tabella B) occupati con orario superiore alle quattro ore, il minimale di L. 68.552 (E. 35,40).


anno 2000
Lire
Euro
Minimo dei minimi
28.864
14,91

Il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al c. 16 dell'art. 5 della legge n. 863/1984, per effetto del D.M. 8/11/1986, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 1/12/1986 (v. circolare n. 823 R.C.V. del 20/1/1987) si applica anche al personale giornalistico con qualifica di professionista ovvero pubblicista, titolare del rapporto di lavoro subordinato come collaboratore o come corrispondente instaurato ai sensi del contratto collettivo nazionale di categoria, la cui attività lavorativa è svolta con orario inferiore alle 4 ore giornaliere.


5. Lavoratori a domicilio.
L'art. 1, c. 4, della legge n. 537/1981 ha stabilito che il minimo di retribuzione giornaliera per la categoria in epigrafe varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art. 19 della legge 30/4/1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.
Pertanto, considerato che l'indice del costo della vita è aumentato del 1,6%, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio (pari a L. 37.470, E. 19,35, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1/1/2000 è di L. 38.070 (E. 19,66).
Per effetto dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, detto limite deve essere ragguagliato a L. 68.552 (E. 35,40).
Anche per i lavoranti a domicilio valgono le disposi-zioni del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389 in materia di retribuzione minima imponibile (art. 1, c. 1).


6. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi di cui all'art. 7, c. 1, primo periodo, della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, della legge n. 389/1989, è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione.
Detto parametro rapportato al trattamento minimo di L. 721.600 (E. 372,68) per l'anno 2000 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di L. 288.640 (E. 149,07).

anno 2000
Lire
Euro
Limite settimanale per l’accredito dei contributi
288.640
149,07
Limite mensile per l’accredito dei contributi
15.009.280
7.751,65

Detto importo sostituisce quello riportato in via previsionale nella circolare n. 217 del 15/12/1999.


7. Art. 3-ter legge 14/11/1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2000 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.
La norma in epigrafe prevede che, a decorrere dal 1/1/1993, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiore al 10%, è dovuta un’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, c. 6, della legge 11/3/1988, n. 67.
Relativamente al settore marittimo le disposizioni per l'applicazione della norma sono state divulgate con le circolari n. 298 del 30/12/1992, n. 151 del 7/7/1993.
Come precisato nella circolare n. 13 del 24/1/2000, la riduzione dell'aliquota contributiva dovuta per i dipendenti di aziende di pubblici servizi di trasporto iscritti all'ex fondo successivamente al 31/12/1995, comporta l'estensione dell'obbligo del versamento del contributo aggiuntivo dell'1% anche nei confronti di detto personale precedentemente escluso.

Nel richiamare dette disposizioni, si comunica che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2000 in L. 66.324.000 (E. 34.253,49).
A decorrere dal 1/1/2000 l'aliquota aggiuntiva predetta (1%) deve essere quindi applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di L. 66.324.000 (E. 34.253, 49) il quale, rapportato a dodici mesi, è mensilizzato in L. 5.527.000 (E. 2.854,46).

Gli importi relativi all'anno 1999 sono stati comunicati con circolare n. 15 del 25/1/1999.

anno 2000
Lire
Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua
66.324.000
34.253,49
Prima fascia di retribuzione pensionabile mensile
5.527.000
2.854,46

Detto importo sostituisce quello riportato in via previsionale nella circolare n. 217 del 15/12/1999.


8. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, c. 18, della legge 8/8/1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1/1/1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 1,6%, è pari, per l'anno 2000, a L. 144.263.000 (E. 74.505,62).

anno 2000
Lire
Euro
Massimale annuo della base contributiva
144.263.000
74.505,62

Detto importo sostituisce quello riportato in via previsionale nella circolare n. 217 del 15/12/1999.


9. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Il c. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314/1997, ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.
Per il 2000 detti importi continuano ad essere quelli fissati dal D.Lgs. n. 314/1997.

L'art. 13 del D.Lgs. 23/12/1999, n. 505 (pubblicato nel S.O. n. 232/L alla G.U. 31/12/1999, n. 306), recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, e 2 settembre 1997, n. 314, ha introdotto, fra l'altro, a decorrere dal 1/1/2000, un nuovo regime fiscale in materia di piani di stock option.
Al riguardo il ministero delle Finanze, con circolare del n. 247/E del 29 dicembre 1999, ha impartito le prime disposizioni in materia.
Il nuovo regime fiscale prevede, tra l'altro, che il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo massimo di lire 4 milioni nel periodo d'imposta.

Per il 2000 gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sono i seguenti.

anno 2000
Lire
Euro
Erogazioni liberali (tetto)
500.000
258,23
Valore delle prestazioni e delle
indennità sostitutive della mensa
10.240
5,29
Fringe benefit (tetto)
500.000
258,23
Indennità di trasferta intera Italia
90.000
46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia
60.000
30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia
30.000
15,49
Indennità di trasferta intera estero
150.000
77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero
100.000
51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero
50.000
25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)
3.000.000
1549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)
9.000.000
4648,11
azioni offerte ai dipendenti (tetto)
4.000.000
2065,83

Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24/12/1997 e, per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa, alla circolare n. 104 del 14/5/1998.


10. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs n. 314/1997).
Per l'anno 2000 l'importo massimo della decontribuzione ai sensi dell'art. 6, lett. e) del D. Lgs. n. 314/1997 e della legge 23/5/1997, n. 135 aumenta al 3% della retribuzione annua, per effetto di quanto previsto dall'art. 49, c.3 della legge 23/12/1999, n. 448.
Vedi al riguardo la circolare n. 12 del 20/1/2000.


11. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2000.
Le aziende, che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2000 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Ove la regolarizzazione comporti il versamento di una differenza contributiva a debito del datore di lavoro, la differenza stessa dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso legale del 2,5% (decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato il 10/12/1998 e pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 299 del 11/12/1998) computati dal 16/2/2000 e fino alla data di versamento (codice “Q900" del mod. DM10/2).

Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.

11.1. regolarizzazione di cui ai precedenti punti da 1) a 5).
Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
-calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1/1/2000 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
-le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970, ai fini della regolarizzazione di cui al punto 2), riguardante i lavoratori soci, provvederanno a indicare l'importo delle differenze contributive IVS a debito, in uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. Dm10/2, preceduto dalla dicitura "Diff. IVS ex art. 2 DM 3/12/1999" e dal codice "M188"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici;
nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".
Per la regolarizzazione delle differenze contributive diverse dall'IVS dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. Dm10/2, facendo precedere l'importo dalla dicitura "Diff. ex art. 3 DM 3/12/1999" e dal codice di nuova istituzione "M301"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini delle contribuzioni diverse dall'IVS; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

11.2. regolarizzazione di cui al precedente punto 7).
L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. Dm10/2, utilizzando uno dei codici previsti con la circolare n. 298 del 30/12/1992, in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.


12. Contributo apprendisti.
In relazione alla variazione del costo della vita nella misura del 1,6% così come determinato dagli indici ISTAT relativamente all'anno 1999, si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti con decorrenza 1/1/2000:


Apprendisti
FPLD
a) contributo settimanale baseLire148
Euro0,08
b) contributo settimanale adeguamentoLire4.650
Euro2,40
CUAF
contributo settimanaleLire60
Euro0.031
Maternità
contributo settimanaleLire32
Euro0,017
INAIL
contributo settimanaleLire180
Euro0,093
TOTALE contributo settimanale
esclusa INAILLire4.890
Euro2,53
compresa INAILLire5.070
Euro2,62

Per le aziende artigiane resta fisso il contributo di maternità (L. 32 settimanali, E. 0,017) a carico del datore di lavoro.
L'aliquota a carico dell'apprendista dovuta al Fpld rimane fissata nella misura del 5,54% per i settori diversi da quello agricolo.
L'aliquota a carico dell'apprendista operaio dipendente da aziende del settore agricolo dovuta al Fpld è pari al 4,54% (4,04% + 0,50%).

Per il versamento delle eventuali differenze contributive relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo da versare dal codice "M189" e dalla dicitura "Diff. Appr.". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".



IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

NOTE.
1) L'indice del 1,6% è utilizzato agli effetti della determinazione dei valori contributivi di cui alla presente circolare al fine di consentire gli adempimenti contributivi sui valori aggiornati. Detti valori acquisiranno carattere di definitività in seguito all'emanazione del previsto D.M.

Allegato 1
Tabella A
SettoreQualifiche
IndustriaDirigenteImpiegatoOperaio
Lire189.650Lire57.290Lire53.490
Euro97,95Euro29,59Euro27,63
(1)(1)
Amministrazioni dello Stato ed altre Pubbliche AmministrazioniLire144.200Lire68.650Lire61.040
Euro74,47Euro35,45Euro31,52
(1)
ArtigianatoLire61.040Lire53.490
Euro31,52Euro27,63
(1)(1)
AgricolturaLire151.790Lire80.020Lire60.980
Euro78,39Euro41,33Euro31,49
(2)
Credito assicurazioni e serviziLire189.650Lire64.860Lire61.040
Euro97,95Euro33,50Euro31,52
(1)(1)
CommercioLire189.650Lire53.490Lire53.490
Euro97,95Euro27,63Euro27,63
(1)(1)

(1) Da adeguare ai sensi dell’art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389 a Lire 68.552 (Euro 35,40).
(2) Non soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, c. 1 della legge n. 638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso articolo.



Tabella B
SettoreQualifiche
ImpiegatiOperai
Istruzione pre-scolare svolta dalle scuole materne autonome o da altre istituzioni ivi comprese le I.P.A.B.(2)Docenti e non docenti con
funzioni direttive
Docenti e non docenti
Lire72.490Lire33.500Lire26.800
Euro37,44Euro17,30Euro13,84
Istruzione ed educazione scolare non stataleLire74.340Lire33.500Lire33.500
Euro38,39Euro17,30Euro17,30
(1)(1)
Assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi comprese le IpabLire72.490Lire30.100Lire23.460
Euro37,44Euro15,55Euro12,12
Attività di culto, formazione religiosa ed attività similariLire72.490Lire30.100Lire23.460
Euro37,44Euro15,55Euro12,12
(1)(1)
SpettacoloDirigenteImpiegatoOperaio
Lire155.600Lire46.800Lire36.800
Euro80,36Euro24,17Euro19,01
(1)(1)
Attività circensi e dello spettacolo viaggianteLire130.960Lire40.150Lire30.100
Euro67,64Euro20,74Euro15,55
(1)(1)
Agenti di assicurazione in gestione liberaCapo Ufficio, Imp. I cat.
Impiegati 2 e 3 cat.
Lire46.800Lire33.500
Euro24,17Euro17,30
(1)(1)
Agricoltura
(per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende)Impiegati
concettod’ordine
Lire53.490Lire43.490
Euro27,63Euro22,46
(1)(1)
Amministrazione statalePersonale docente e non docente
Lire33.500
Euro17,30
(1)



Segue tabella B.
Assicurazioni
(per il solo personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione)
Ispettori
org.ne produttivaprod.ne Cat. Aprod.ne Cat. B/C
Lire121.470Lire61.040Lire40.150
Euro62,74Euro31,53Euro20,74
(1)(1)
Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa Lire20.130
Euro10,40
(1)
Credito
(per solo personale ausiliario)
Personale fatica, custodia, pulizia
Lire26.800
Euro13,84
(1)
Servizio di pulizia disinfezione e disinfestazione
Operai
3 livello4 livello5 livello
Lire33.500Lire30.100Lire26.800
Euro17,30Euro15,55Euro13,84
(1)(1)(1)
Proprietari di fabbricati
(per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso)
Pulitori
Lire26.800
Euro13,84
(1)
Pesca costiera e mediterranea
(4)
Capo barca, motorista
Capo pesca
Marinaio
Lire43.490Lire40.150Lire33.500
Euro22,46Euro20,74Euro17,30
(3)
Pesca oltre gli stretti
(4)
Comandante, direttore mac.na1 ufficiale coperta, macchinista2 ufficiale coperta, macchinista
Lire83.950Lire61.390Lire51.700
Euro43,36Euro31,71Euro26,70
Nostromo, capo mac.na, capo pes.Marinaio, cuoco, ecc.
Mozzo
Lire45.290Lire35.580Lire33.500
Euro23,39Euro18,38Euro17,30
(3)(3)
Giornalisti
RedattorePraticanteCollab./Corrisp.
Lire112.780Lire80.020Lire20.130
Euro58,25Euro41,33Euro10,40
(1)

(1) da adeguare a Lire 68.552 (Euro 35,40) ai sensi dell’art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.

(2) nel settore dell'istruzione prescolare non si applica, ai sensi dell'art. 5, c. 20 della legge n. 863/1984, la disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 638/1983. Pertanto, nel settore vigono i minimali adeguati ai sensi della legge n. 537/1981 riportati in tabella, indipendentemente dalla circostanza che l'occupazione superi o meno le 4 ore giornaliere.

(3) da adeguare a L. 36.080 (E. 18,63) ai sensi dell'art. 7 della legge n. 160/1975, modificato, per le retribuzioni convenzionali, dall'art. 5, c. 19, della legge n. 863/1984.

(4) Per gli equipaggi delle navi da pesca soggetti alla legge 26/7/1984, n. 413, i minimali indicati in tabella non trovano applicazione. Per gli stessi occorrerà far riferimento, per l'anno 2000, alle retribuzioni convenzionali così come aggiornate in base al meccanismo del "rinnovo biennale intermedio" del CCNL e riportate nelle tabelle allegate alla circolare n. 116 del 20/5/1999 in quanto superiori ai minimali di legge..

Tabella C
Lavoratori ad orario non superiore a 4 ore giornaliere che non abbiano stipulato un contratto a tempo parziale
SettoreQualifiche
Istruzione ed educazione scolare non stataleImpiegatiOperai
Doc. e non doc. con funz.dirett.Docenti e
non docenti
Lire74.340Lire33.500Lire33.500
Euro38,39Euro17,30Euro17,30
Assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi comprese le I.P.A.B.Lire72.490Lire30.100Lire23.460
Euro37,44Euro15,55Euro12,12
(1)
Attività di culto, formazione religiosa ed attività similariLire72.490Lire30.100Lire23.460
Euro37,44Euro15,55Euro12,12
(1)
Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativaLire20.130
Euro10,40
(1)
Credito
(per solo personale ausiliario)Personale fatica, custodia, pulizia
Lire26.800
Euro13,84
(1)
Servizio di pulizia disinfezione e disinfestazioneOperai
3 livello4 livello5 livello
Lire33.500Lire30.100Lire26.800
Euro17,30Euro15,55Euro13,84
Proprietari di fabbricati (per solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso)Pulitori
Lire26.800
Euro13,84
(1)

(1) da adeguare a Lire 28.864 (Euro 14,91) ai sensi dei commi 16 e 17 dell’art. 5 del D.L. 30/10/1984, n. 26, convertito in legge 19/12/1984, n. 863.