3/8/2000 ore: 0:00

Nota INCA, Indennità disoccupazione e accrediti figurativi

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L’ACCREDITO DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI PER DS AI FINI PENSIONISTICI

PERIODI ACCREDITABILI

Ai fini pensionistici sono accreditabili figurativamente i periodi in cui il lavoratore ha percepito le seguenti indennità di disoccupazione:
·indennità ordinaria di disoccupazione per 180 giorni;
·indennità speciale di disoccupazione per eventi calamitosi;
·indennità ordinaria per lavoratori italiani rimpatriati dal 2 novembre 1974; trattamento speciale per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati;
·trattamento ordinario di disoccupazione con requisiti ridotti.
Per il trattamento a requisiti ridotti, indennizzato nell’anno successivo a quello in cui si colloca l’evento, poiché la particolare disciplina non stabilisce la precisa collocazione temporale dell’accredito, la contribuzione figurativa derivante deve essere collocata fra le date che più convengono al lavoratore per il diritto alle prestazioni .
Il trattamento speciale di disoccupazione nell’industria, in vigore dal 1968 al 1991, dà diritto all’accredito figurativo solamente nel caso in cui vi fossero i requisiti anche per la disoccupazione ordinaria e limitatamente ai primi 180 giorni.
Il periodo di accredito coincide con quello di percezione

CONDIZIONI PER L’ACCREDITO

L’accredito è dovuto allorquando è stato versato o dovuto almeno un contributo settimanale obbligatorio antecedentemente al periodo di disoccupazione da accreditare.
Poiché il trattamento di disoccupazione viene erogato a fronte del requisito contributivo, in pratica il requisito per l’accredito viene a coincidere con quello del diritto alla prestazione.

EFFICACIA E ACCREDITO

I contributi accreditati per DS (ordinaria, con requisiti ridotti, trattamenti speciali agricoli, e trattamento speciale edilizia), sono figurativi e sono efficaci per il diritto e la misura delle pensioni di:
·Vecchiaia
·Trattamenti d’invalidità
·Reversibilità
I suddetti contributi non sono utili per il diritto alla pensione di anzianità, ma vengono conteggiati ai fini delle misura della stessa.
Sono invece utili per la maggiore anzianità richiesta dalla legge n° 335/95, come modificata dalla legge n° 449/97, in alternativa al requisito dei 35 anni correlato a quello dell’età, una volta raggiunti i 35 anni di contribuzione valida.
L’accredito dei contributi DS avviene d’ufficio, tuttavia è comunque necessario segnalarne i periodi sul modulo della domanda di pensione

DETERMINAZIONE DEL VALORE RETRIBUTIVO

Per stabilire la retribuzione annua pensionabile degli anni con periodi di DS, il valore retributivo da attribuire a tali periodi è determinato dalla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano i predetti periodi.
Da tali retribuzioni sono escluse quelle percepite in misura ridotta.
Nel caso in cui non risultino retribuzioni effettive in quell’anno occorre fare riferimento a quelle dell’anno solare immediatamente precedente.
S’intende per settimana il periodo che inizia con la domenica e finisce con il sabato successivo. Se la settimana è a cavaliere di 2 anni, l’importo della retribuzione entra per intero nella media retributiva dell’anno in cui cade il sabato.
Se il periodo di contribuzione figurativa è collocato nell’anno di decorrenza della pensione, la determinazione del valore retributivo dovrà fare riferimento alla media delle retribuzioni piene precedenti la decorrenza della pensione, qualora il riconoscimento del periodo valga per la pensione stessa.
Il datore di lavoro è obbligato a fornire i dati necessari per il calcolo del valore retributivo da determinare secondo i criteri dettati dall’INPS.

Criteri di applicazione: ai fini dell’individuazione della retribuzione effettiva dell’anno vanno compresi:
·i periodi lavorativi, anche svolti all’estero, e quelli riscattati ai sensi dell’articolo 13 della legge n° 1338/62;
·i periodi lavorativi effettivi per i quali la contribuzione non risulta versata ma dovuta e che non siano caduti in prescrizione.
Sono invece esclusi:
·i periodi di prosecuzione volontaria;
·i periodi riscattati per attività non lavorativa (es. corso laurea e simili);
·gli altri periodi di contribuzione figurativa (malattia, Tbc, ecc.);
·le retribuzioni della 13a e della 14a mensilità, gratifiche ed importi dovuti per ferie e festività non godute, nonché gli arretrati relativi ad anni precedenti;
Per i periodi di disoccupazione, mancando totalmente la contribuzione, l’accredito viene fatto a "copertura".

Determinazione del valore retributivo dei periodi da accreditare a copertura

Per calcolare il valore retributivo dei periodi di disoccupazione occorre fare riferimento al mod. O1/M, sul quale sono inseriti gli elementi retributivi.
Prima di procedere al calcolo del valore retributivo dei periodi di DS, occorre verificare se in quell’anno vi sono anche settimane a retribuzione ridotta, nel qual caso occorre procedere alla sostanziale neutralizzazione di tali periodi.
La procedura è la seguente:

1 dal totale annuo andranno tolti gli emolumenti della 13a, 14a, ecc. e gli eventuali arretrati
2 dalla differenza - chiamata nel mod.01/M competenze correnti - vanno detratte le retribuzioni ridotte indicate al quadro D ottenendo così le settimane "intere"
3 dal numero delle settimane indicate al quadro B vanno detratte le settimane di retribuzione ridotta indicate al quadro D ottenendo così le settimane "intere"
4 dividendo la retribuzione intera per le settimane intere si otterrà la retribuzione medi settimanale utile ai fini dell'accredito figurativo
5 si moltiplica la precedente retribuzione media per il numero delle settimane figurative da accreditare
6 si ottiene quindi la retribuzione figurativa che va aggiunta alle restanti retribuzioni, così come le settimane figurative per DS andranno aggiunte alle restanti settimane.