10/9/2004 ore: 11:28

Nel part-time l'infortunio gode di una tutela speciale

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          Numero 217, pag. 35 del 10/9/2004
          Autore:
           
          Nel part-time l'infortunio gode di una tutela speciale
           
          Un incidente sul lavoro giustifica il lavoratore in tutti gli altri rapporti.
           
          Le modifiche alla norma sul part-time non hanno mutato la disciplina previdenziale e nemmeno la base imponibile per il calcolo dei premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

          A seguito delle trasformazioni apportate dal dlgs n. 276/03 al contratto a tempo parziale (regolato dal dlgs n. 61/00), in vigore dal 24 ottobre 2003, l'Inail, dopo oltre dieci mesi, interviene per confermare che non ci sono conseguenze in campo assicurativo.

          L'imponibile dei premi continua a essere determinato in base alla retribuzione convenzionale oraria come di consueto e come determinato dalle circolari Inail n. 36/03 e 8/04. Tale base di calcolo si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria superiore (confronto tra retribuzione oraria minimale e tabellare) per le ore complessive da retribuire in base al contratto, comprese le ore supplementari e straordinarie.

          L'Istituto riesamina anche il problema delle prestazioni relative all'indennità di inabilità temporanea assoluta e riprende il caso del lavoratore titolare di più rapporti di lavoro. In tale ipotesi il calcolo delle prestazioni deve essere effettuato in base al computo delle retribuzioni percepite, mentre per le rendite restano fermi il minimale e il massimale di legge.

          L'ipotesi del lavoratore con contemporanei rapporti di lavoro a tempo parziale che si infortuna ha creato in passato un grosso dubbio ai datori di lavoro e all'Inail in particolare. Per tale motivo l'Istituto ha posto nel 2002 il quesito al ministero del lavoro il quale ha risposto con la circolare n. 2/03. Il ministero ha spiegato come operare per determinare l'indennità giornaliera. L'Inail dovrà considerare la somma delle retribuzioni che il lavoratore percepisce in relazione a tutti i rapporti di lavoro e non sarà sufficiente operare i calcoli solo su quella erogata dal datore presso il quale si è infortunato. La natura sostitutiva delle retribuzione ha l'obiettivo di risarcire il lavoratore che, a seguito dell'infortunio, ha perso la capacità lavorativa e il conseguente guadagno.

          Tutti i datori di lavoro presso i quali l'infortunato presta opera lavorativa saranno, pertanto, tenuti a presentare le denunce d'infortunio e a trattare l'assenza con i parametri dell'infortunio. Per l'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta l'Istituto corrisponde il 60% dal 4° giorno e per i primi 90 giorni e il 75% dal 91° giorno alla guarigione clinica delle lesioni. Tali percentuali si calcolano sulla retribuzione lorda degli ultimi 15 giorni solari precedenti l'infortunio e l'indennità è corrisposta per ogni giorno di calendario, comprese le domeniche e i giorni festivi.

          Il ministero punta sul fatto che la tutela garantita al lavoratore in caso di infortunio è di natura speciale e prevale sulla tutela fornita per la malattia comune che risulta anche essere meno favorevole per il lavoratore sia perché non esiste il limite dei 180 giorni (presenti nell'assenza di malattia), ma l'erogazione avviene fino a guarigione avvenuta, sia perché i soggetti che hanno acquisito una disabilità a seguito di infortunio o malattia professionale conservano il posto di lavoro.

          La circolare n. 2/03 evidenzia, inoltre, che l'assenza del lavoratore a causa di infortunio avvenuto presso un altro datore di lavoro dovrà essere considerata assenza per infortunio anche dagli altri eventuali datori di lavoro. All'atto dell'assunzione part-time potrebbe essere utile, per il datore, acquisire una dichiarazione relativa all'eventuale altro rapporto in corso, questo al fine di ponderare potenziali rischi infortunistici che potrebbero ricadere anche sul nuovo datore di lavoro.