26/6/2000 ore: 0:00

McDonald's: APPRENDISTATO, Quali Regole? Quali Diritti?

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APPRENDISTATO
Quali Regole? Quali Diritti?

Un breve vademecum pensato per fornire le prime conoscenze
su questo tipo di rapporto di lavoro

Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap i limiti di età sono elevati di due anni.

La durata del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in venticinque giorni di effettiva presenza al lavoro.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alle qualifiche da conseguire, con le seguenti modalità:
    Livello di inquadramento Durata mesi
            348
        436
        536
        6s24
        618
Per gli assunti prima del 22 gennaio 1999 valgono le precedenti disposizioni in materia di durata.

In relazione alla possibilità di svolgere l’apprendistato per il conseguimento di qualifiche inquadrate al terzo livello, si precisa che gli apprendisti interessati non possono essere destinati a svolgere funzioni di coordinamento tecnico e funzionale di altri lavoratori.

L’impegno formativo dell’apprendista è graduato in relazione all’eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità:
    Titolo di studioOre di formazione
Scuola dell’obbligo120
Attestato di qualifica e diploma
di scuola media superiore100
Diploma universitario e
diploma di laurea 80
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione o gli enti bilaterali, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.

Il datore di lavoro ha l’obbligo:
·di impartire o fare impartire all’apprendista l’insegnamento necessario
·di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né a quelle a incentivo
·di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio
·di informare per iscritto l’apprendista sui risultati del percorso formativo, con periodicità non superiore a sei mesi

Al termine del periodo di apprendistato, al lavoratore che venga confermato in servizio viene attribuita la medesima qualifica per la quale si era svolto l’apprendistato.

La conferma in servizio o, in alternativa, la conclusione del rapporto al termine del periodo di apprendistato, dovranno essere comunicate nel rispetto dei termini di preavviso:
livello 2 e 3un meselivello 4 e 5 20 giornilivello 6 e 6s15 giorni

Durante il rapporto di apprendistato il datore di lavoro può licenziare il giovane solamente nei limiti imposti dalla legislazione in materia di licenziamenti individuali e pertanto solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

Durante il periodo di malattia, l’apprendista ha diritto:
a)per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione d’anno, ad un’indennità pari al sessanta per cento della retribuzione lorda cui avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b)in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di centottanta giorni per anno, ad una indennità a carico del datore di lavoro, pari al sessanta per cento della retribuzione lorda cui avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal termine del terzo mese dall’inizio del rapporto di lavoro.

L’orario di lavoro per gli apprendisti non può superare le otto ore giornaliere e quaranta ore settimanali. Le ore destinate all’insegnamento sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell’orario di lavoro.

·E’ vietato adibire al lavoro gli apprendisti fra le ore ventidue e le ore sei.
·E’ vietato il lavoro straordinario, mentre è consentito il lavoro supplementare per quegli apprendisti assunti con contratto part-time.

La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
    I anno75%
    II anno80%
    III anno85%
    IV anno90%

Per ulteriori informazioni – Filcams Cgil Milano – Giuseppe Filippini
Tel 02.55025.369 – fax 02.5453423 – e-mail filcams.centro_storico@mi.lomb.cgil.it