Testo Unitario
L’INPS con la circolare n. 18 del 5 febbraio u.s. (in allegato), ha comunicato gli aggiornamenti degli importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione. Vi ricordiamo che, a partire dal 2008, i trattamenti suddetti sono determinati nella misura del 100% (in precedenza era l’80%) dell’aumento derivante dalla variazione media annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Con decorrenza 1 gennaio 2010 sono stabiliti nelle seguenti misure:
1) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
1° Massimale
per retribuzioni mensili fino a Euro 1.931,86 (anno 2009 Euro 1.917,48)
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2° Massimale
per retribuzioni mensili superiori a Euro 1.931,86 (anno 2009 Euro 1.917,48)
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Precisiamo che l’importo della retribuzione mensile lorda di 1.931,86 euro comprende anche il rateo della 13a mensilità e degli eventuali premi annui o mensilità aggiuntive.
2) INDENNITA’ DI MOBILITA’
Gli importi massimi mensili da applicare all’inizio della mobilità per i primi 12 mesi, per i licenziamenti intervenuti dal 1.1.2010, sono quelli sopra riportati. Vi ricordiamo che il massimale assunto a riferimento per la corresponsione dell’indennità di mobilità per gli anni successivi è quello in vigore al momento del licenziamento e non è quindi soggetto a rivalutazioni, come invece avviene per la CIGS.
3) INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE
Dal 1° gennaio 2010 viene erogata nella misura del 60% per i primi sei mesi, al 50% per i due mesi successivi e al 40% per i mesi restanti. Il calcolo viene effettuato sulla retribuzione media di riferimento, comprensiva di 13ª, 14ª, entro e non oltre i seguenti limiti massimali:
1° Massimale
per retribuzioni mensili fino a Euro 1.917,48 (anno 2008 Euro 1.857,48)
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2° Massimale
per retribuzioni mensili superiori a Euro 1.917,48 (anno 2008 Euro 1857,48)
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L’indennità ordinaria di disoccupazione non è soggetta alla ritenuta previdenziale del 5,84%.
Per le indennità con requisiti ridotti che saranno liquidate per l’attività svolta nel corso del 2009, si applicano gli importi stabiliti per tale anno che vi ricordiamo essere: euro 886,31 e 1.065,26 euro.
4) ASSEGNO PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI (ASU EX LSU)
Per i lavoratori disoccupati ancora impegnati nelle attività socialmente utili (LSU) ai sensi della legge 608/96 e successive modifiche ed integrazioni, l’importo dell’assegno mensile per l’anno 2010 pari a 533,12 euro (Anno 2009 Euro 529,15)
per i lavoratori inoccupati impegnati nei lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 45 della legge n. 144/99 l’importo dell’assegno mensile per l’anno 2010 è pari a 413,16 euro (uguale agli altri anni poiché non è soggetto a rivalutazioni annuali).
p/la FILCAMS-CGIL NAZIONALE
- Marinella Meschieri