Roma, 15 febbraio 2008
Oggetto: Massimali 2008 CIGS,mobilità, ecc.
Alle FILCAMS Regionali
e Comprensoriali
L O R O S E D I
Testo Unitario
L’INPS con la circolare n. 14 del 1° febbraio 2008, ha comunicato gli aggiornamenti degli importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 27 della legge n. 247/07 che ha recepito il protocollo sul welfare. Ha disposto che, l’aumento dei tetti d’integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, è determinato nella misura del 100% (in precedenza era l’80%) dell’aumento derivante dalla variazione media annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Con decorrenza 1 gennaio 2008 sono stabiliti nelle seguenti misure:
1) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
1° Massimale
per retribuzioni mensili fino a Euro 1.857,48 (anno 2007 Euro 1.826,07)
Anno 2008 | anno 2007 | |
Indennità mensile lorda | Euro 858,58 |
Euro 844,06 |
Indennità mensile netta | Euro 808,44 |
Euro 794,77 |
2° Massimale
per retribuzioni mensili superiori a Euro 1.857,48 (anno 2006 Euro 1826,07)
Anno 2008 | anno 2007 | |
Indennità mensile lorda |
Euro 1.031,93 |
Euro 1.014,48 |
Indennità mensile netta | Euro 971,67 |
Euro 955,23 |
Precisiamo che l’importo della retribuzione mensile lorda di 1.857,48 euro comprende anche il rateo della 13a mensilità e degli eventuali premi annui o mensilità aggiuntive.
2) INDENNITA’ DI MOBILITA’
Per i primi 12 mesi viene erogata nella misura dell’80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, 14°, ecc.) entro i massimali sopra riportati.
Dal 13° mese in poi l’indennità di mobilità subisce una riduzione nella misura del 20%, ma non vi è più la ritenuta previdenziale pari al 5,84%. L’indennità da corrispondersi è quindi pari all’indennità mensile lorda, indicata nei massimali contenuti nelle tabelle di cui sopra, ridotta della percentuale del 20%. Vi ricordiamo che il massimale assunto a riferimento per la corresponsione dell’indennità di mobilità per gli anni successivi è quello in vigore al momento del licenziamento e non è quindi soggetto a rivalutazioni, come invece avviene per la CIGS.
3) INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE
Dal 1° gennaio 2008 viene erogata nella misura del 60% per i primi sei mesi, al 50% per i due mesi successivi e al 40% per i mesi restanti. Il calcolo viene effettuato sulla retribuzione media di riferimento, comprensiva di 13ª, 14ª, entro e non oltre i seguenti limiti massimali:
1° Massimale
per retribuzioni mensili fino a Euro 1.857,48 (anno 2007 Euro 1.826,07)
Anno 2008 | anno 2007 | |
Indennità mensile | Euro 858,58 |
Euro 844,06 euro |
2° Massimale
per retribuzioni mensili superiori a Euro 1.857,48 (anno 2006 Euro 1826,07)
Anno 2008 | anno 2007 | |
Indennità mensile | Euro 1.031,93 |
Euro 1.014,48 |
L’indennità ordinaria di disoccupazione non è soggetta alla ritenuta previdenziale del 5,84%.
Per le indennità con requisiti ridotti che saranno liquidate per l’attività svolta nel corso del 2007, si applicano gli importi stabiliti per tale anno che vi ricordiamo essere: euro 844,06 e 1.014,48 euro.
4) ASSEGNO PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI (ASU EX LSU)
1) Per i lavoratori disoccupati ancora impegnati nelle attività socialmente utili (LSU) ai sensi della legge 608/96 e successive modifiche ed integrazioni, l’importo dell’assegno mensile per l’anno 2008 è pari a 512,59 euro (Anno 2007 Euro 503,92)
2) per i lavoratori inoccupati impegnati nei lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 45 della legge n. 144/99 l’importo dell’assegno mensile per l’anno 2008 è pari a 413,16 euro (non è soggetto a rivalutazioni annuali).
Cordiali saluti.
P.S.: la circolare inps la trovate al seguente indirizzo:
http://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%2014%20del%201-2-2008.htm
p/la FILCAMS
Marinella Meschieri